Sentenza n. 726/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Sardegna 4 febbraio 1986, riapprovata il 15 maggio 1986, avente per
oggetto: "Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei
congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13
agosto 1980, n. 466", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 3 giugno 1986, depositato in
cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi
1986;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e
l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 3 giugno 1986 e depositato l'11
successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimità costituzionale della legge regionale della Sardegna,
approvata il 4 febbraio 1986 e riapprovata il 15 maggio 1986, recante
norme in tema di "Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale
dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13
agosto 1980 n. 466". Questa legge è impugnata per contrasto con gli
artt. 3, lett. a) e 5, lett. d) dello Statuto speciale per la
Sardegna, nonché con gli artt. 51, primo comma e 97, terzo comma,
Cost., anche in riferimento agli artt. 1 e 20 della legge 29 marzo
1983, n. 93 ed alle leggi statali in tema di assunzioni obbligatorie.
A giudizio dell'Avvocatura dello Stato, la normativa impugnata è,
innanzitutto, diretta a dare attuazione alla legge statale 13 agosto
1980 n. 466, intitolata "Speciali elargizioni a favore di categorie
di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni
terroristiche", la quale, all'art. 12, riconosce un "diritto di
assunzione al coniuge superstite" ed ai figli dei " soggetti
appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della
presente legge", rinviando, per la relativa disciplina, alle leggi
nn. 482 del 1968 e 285 del 1977. Ma, dopo aver "autorizzato"
l'amministrazione regionale "ad applicare la disposizione contenuta
nell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ai fini
dell'assunzione, nel ruolo unico, dei soggetti indicati nel medesimo
articolo" (art. 1, comma 1), la legge impugnata dispone che "La
presente legge si applica nei confronti di un solo componente del
nucleo familiare dei deceduti o degli invalidi, ai sensi della legge
13 agosto 1980, n. 466, in conseguenza degli incendi verificatisi nel
territorio della Sardegna dalla data di entrata in vigore della
predetta legge" (art. 1, comma 2).
Secondo l'Avvocatura, la legge regionale, oltre a risultare
"equivoca", laddove richiama il predetto art. 12 soltanto in
riferimento all'istituto del diritto di assunzione, e oltre ad
apparire "limitativa" di questo stesso diritto, in quanto circoscrive
"soggetti" ed "eventi" in relazione all'applicabilità delle
previsioni della legge statale, eccederebbe comunque l'ambito della
competenza regionale. Per l'Avvocatura, infatti, le assunzioni cui ha
riguardo la legge statale n. 466 del 1980, specie quando esse
conseguano ad eventi relativi a servizi "di ordine pubblico o di
soccorso" o di lotta al terrorismo, rientrerebbero nella competenza
statale, mentre alla Regione Sardegna residuerebbe soltanto
l'emanazione di "norme di integrazione ed attuazione", in base
all'art. 5 St. Sa. Né, sempre ad avviso dell'Avvocatura, potrebbe
addursi in senso contrario il rilievo che la Regione ha competenza
legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli uffici della
Regione e stato giuridico del personale" (art. 3, lett. a, dello
Statuto sardo), poiché la disciplina delle assunzioni obbligatorie,
collocandosi "a monte" dello stato giuridico del personale, non
rientrerebbe nella suddetta materia.
Tuttavia, nel caso che questa fosse l'ipotesi, l'Avvocatura
prospetta il contrasto della legge impugnata con il limite dei
"princi'pi dell'ordinamento giuridico dello Stato", di cui all'art. 3
dello Statuto sardo. A suo avviso, infatti, poiché le assunzioni
obbligatorie presso pubbliche amministrazioni comportano una deroga
al principio dello "accesso mediante concorso" ed "in condizioni di
eguaglianza" di cui agli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma,
Cost., la disciplina statale che le prevede avrebbe un valore di
enunciazione dei "principi generali dell'ordinamento giuridico dello
Stato" e non potrebbe, perciò, essere derogata dalla legge
impugnata, come invece avviene in concreto.
2. - Con atto di costituzione del 30 giugno 1986 la Regione
Sardegna ha resistito al ricorso, eccependone l'inammissibilità e,
comunque, l'infondatezza.
Secondo la resistente, la legge impugnata non fa che richiamarsi
alla legge statale n. 466 del 1980, integrandone la disciplina con
una disposizione attinente ad esigenze peculiari della Regione.
Quest'ultima, anzi, appare alla resistente del tutto in linea con i
poteri spettanti alla Regione in materia, tanto più che le
assunzioni ivi previste, rientrando nella fase costitutiva del
rapporto di pubblico impiego regionale, rappresenterebbero uno degli
oggetti della competenza legislativa primaria spettante alla Regione
in base all'art. 3, lett. a), dello Statuto.
3. - In prossimità dell'udienza la Regione Sardegna ha prodotto
una memoria in cui si ribadiscono e si illustrano ulteriormente i
motivi esposti nell'atto di costituzione, deducendo in particolare
l'inammissibilità del ricorso statale a causa della mancata
corrispondenza tra i motivi del rinvio governativo e i motivi della
successiva impugnazione avanti la Corte. Secondo la Regione, infatti,
mentre nell'atto di rinvio si contesta soltanto la violazione degli
artt. 51 e 97 Cost., nel ricorso, invece, tra i motivi di
impugnazione è incluso anche il contrasto con il limite dei
"principi dell'ordinamento" (art. 3 St. Sa.) e con le norme
attributive della competenza normativa di attuazione-integrazione
(art. 5, lett. d, St. Sa.).
4. - Nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 le parti hanno
insitito per le rispettive conclusioni. Considerato in diritto
1. - Con il presente giudizio di legittimità costituzionale
questa Corte è chiamata a decidere sulla questione se l'art. 1 della
legge regionale della Sardegna, dal titolo "Assunzione straordinaria
nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in
applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466", riapprovata il 15
maggio 1986, sia contrastante con i limiti immanenti alla competenza
attuativa-integrativa (art. 5 St. Sa.), nonché con i principi
enunciati dagli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost.,
anche in riferimento alla loro attuazione nella legislazione statale
(in particolare negli artt. 1 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93),
rispetto alla quale si concreterebbe la distinta violazione dell'art.
3 St. Sa. sotto il profilo del limite dei principi dell'ordinamento.
Prima di entrare nel merito della questione, occorre tuttavia
esaminare l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, prospettata
nella memoria difensiva della Regione Sardegna sulla base di una
pretesa difformità tra motivi del rinvio e quelli del ricorso e, in
particolare, sulla base dell'asserita mancanza nel rinvio stesso dei
profili relativi alla pretesa lesione degli artt. 3 e 5 dello Statuto
Sardo.
2. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.
È costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, le
sentt. nn. 217, 289 e 525 del 1987) che il principio della
corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del ricorso
si intende rispettato anche quando i primi siano formulati in modo
sintetico e sommario, sempreché la regione sia stata ragionevolmente
messa in grado di rendersi conto della consistenza delle obiezioni
rivoltele in sede di rinvio e che queste coincidano sostanzialmente
con quelle più ampiamente trattate nel ricorso. Ebbene ad una
attenta considerazione dell'atto di rinvio, appare chiaro che, pur se
non vi si rinviene alcuna menzione espressa riguardo agli artt. 3 e 5
St. Sa., vi si rintracciano tuttavia non equivoche indicazioni circa
la sostanziale prospettazione della pretesa violazione di quei
parametri, sotto gli aspetti precedentemente ricordati.
Per quanto riguarda il profilo della lesione del limite dei
"principi dell'ordinamento giuridico statale", occorre sottolineare
che l'espresso riferimento alla violazione del principio di accesso
all'impiego pubblico regionale comporta tanto la prospettazione di un
contrasto con disposizioni della Costituzione, quanto quella di una
lesione di un principio dell'ordinamento configurabile come limite
alla competenza legislativa regionale. Non si può negare, infatti,
che il principio invocato, mentre ha la sua garanzia più elevata
negli artt. 51 e 97 Cost., trova nondimeno il suo svolgimento e la
sua articolazione normativa nella legislazione statale e, in
particolare, nella legge quadro sul pubblico impiego e in quelle
sulle assunzioni obbligatorie. Sicché, se pure nell'ambito di una
valutazione affatto preliminare, come quella richiesta in sede di
ammissibilità, appare ragionevole dedurre dall'espressa menzione
della lesione del principio di accesso nell'impiego pubblico
regionale sia la pretesa violazione di norme della Costituzione, sia
la lesione di un principio generale posto come limite all'esercizio
della competenza legislativa regionale.
Anche se in forma estremamente succinta, egualmente presente
nell'atto di rinvio appare la censura relativa all'art. 5 St. Sa.,
che attribuisce alla Regione la competenza attuativa-integrativa. È,
infatti, difficile negare che il Governo, nel contestare testualmente
che "estendendo benefici a soggetti non contemplati dalla legge
(statale) n. 466/1980, limitandoli, peraltro, a un solo componente
del nucleo familiare, la legge (regionale) in esame eccede dalla
competenza attribuita alla Regione dallo Statuto", non potesse
riferirsi ad altro che alla potestà regionale di
attuazione-integrazione delle leggi statali, prevista, per l'appunto,
dall'art. 5 dello Statuto della Sardegna. Chiaro è, infatti, nelle
parole dell'atto di rinvio ora riportate - così come nel titolo
della legge rinviata - il riferimento al legame di
attuazione-integrazione dell'atto legislativo esaminato con la legge
statale n. 466 del 1980, relativa alle vittime del dovere o di azioni
terroristiche. In questo contesto, pertanto, la mancanza di un
espresso riferiemnto all'art. 5 St. Sa. e alla particolare competenza
ivi prevista non può essere ragionevolmente considerata come
pregiudizievole rispetto a un sufficiente grado di comprensione della
censura implicata.
3. - Poiché il ricorso del Presidente del Consiglio prospetta una
varietà di censure, alcune delle quali sono riferite a pretese
violazioni della competenza regionale di attuazione-integrazione
(art. 5 St. Sa.) e altre sono collegate ad asserite lesioni dei
limiti statutariamente imposti alla competenza legislativa esclusiva,
vantata dalla Regione in materia di ordinamento degli uffici e del
personale, nell'ambito dell'esame del merito delle questioni
sollevate si pone il problema pregiudiziale relativo al corretto
inquadramento della legge impugnata nell'uno o nell'altro dei tipi di
competenza legislativa assegnati alla Regione.
La disciplina sostanziale posta dalla legge impugnata è contenuta
solamente nell'art. 1 della legge stessa, che si divide in due commi.
Il primo, il quale "autorizza" l'amministrazione regionale a dare
applicazione all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, contiene
una disposizione che, oltre a ripetere il titolo della legge stessa,
è del tutto inutile e, persino, curiosa, in quanto la legge statale
appena menzionata, per effetto del rinvio materiale alle leggi nn.
482 del 1968 e 285 del 1985 compiuto dal predetto art. 12, obbliga,
già di per sé, tutte le amministrazioni pubbliche, compresa quella
regionale, a dare attuazione al "diritto di assunzione" ivi previsto
a favore dei congiunti delle "vittime del dovere". Il secondo comma,
invece, giustifica in qualche modo l'inusuale contenuto del primo, in
quanto, nel precisare che l'art. 12 della legge statale n. 466 del
1980 si applica pure ai congiunti delle "vittime del dovere" decedute
o rese invalide in relazione ad attività di soccorso prestate in
occasione degli incendi verificatisi nel territorio della Sardegna,
circoscrive la sfera dei benificiari del "diritto di assunzione" ivi
previsto a un solo componente del nucleo familiare, in contrasto con
il predetto art. 12, che lo attribuisce tanto al coniuge superstite,
quanto a ciascuno dei figli.
Dalla descrizione ora compiuta risulta evidente che la legge
impugnata si presenta, tanto nel titolo quanto nell'articolato, come
atto di esercizio della competenza di attuazione-integrazione.
Tuttavia, in base al criterio costantemente seguito da questa Corte
(v. sentt. nn. 611 del 1987; 107 del 1987; 151 del 1986; 219 del
1984), per il quale, ai fini della definizione del tipo o del valore
di un atto normativo, l'inequivoca determinazione della correlativa
norma di competenza prevale senz'altro sull'autoqualificazione
espressa nell'atto stesso, va sicuramente escluso, contrariamente a
quanto suppone il ricorrente, che si versi in una delle ipotesi di
esercizio della competenza di attuazione-integrazione.
A differenza del conferimento della potestà attuativa alle
regioni di diritto comune, che l'art. 117 u.c. Cost. opera
senz'alcuna predeterminazione delle materie oggetto della correlativa
funzione, l'attribuzione della competenza di attuazione-integrazione
alla Regione Sardegna (come, del resto, alle altre regioni ad
autonomia differenziata) è compiuta dall'art. 5 St. Sa. con
esclusivo riguardo delle materie tassativamente indicate nello stesso
articolo, secondo un meccanismo identico a quello applicato
nell'attribuzione delle altre competenze legislative (esclusiva,
concorrente). Ciò significa che nel caso di specie, ai fini della
corretta riconduzione della legge impugnata al tipo di competenza
esercitata, occorre identificare la precisa materia cui deve esser
propriamente riferito l'oggetto della disciplina legislativa
impugnata.
Sotto tale profilo, va sicuramente escluso che assunzioni
nell'amministrazione regionale rientrino in qualcuna delle materie
che l'art. 5 St. Sa. attribuisce alla competenza
attuativa-integrativa, compresa quella definita in base alla clausola
aperta contenuta nella lett. d) dello stesso articolo, per la quale
la predetta competenza può esercitarsi "nelle altre materie previste
da leggi dello Stato". Tanto ciò appare vero che, non solo non si
rinviene nel diritto positivo alcuna legge che abbia operato tale
devoluzione, ma persino la legge n. 466 del 1980, rispetto alla quale
quella impugnata si definisce come legge di "applicazione", non
lascia alcuno spiraglio per ipotizzare che lo Stato abbia inteso
demandare alle regioni l'attuazione e/o l'integrazione della
disciplina ivi prevista.
Al contrario, anche in base a precedenti pronunzie di questa Corte
(v. sentt. nn. 563 del 1988 e 101 del 1986), che hanno ricondotto la
disciplina dell'accesso nell'impiego pubblico regionale alla materia
dell'ordinamento degli uffici, si deve ammettere che la disciplina
della assunzione, in quanto attiene alla fase costitutiva del
rapporto di servizio che lega persone fisiche a determinati uffici o
enti della Regione (rapporto d'impiego pubblico regionale), rientra
nella materia "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
della Regione e stato giuridico ed economico del personale", che
l'art. 3, lett. a, St. Sa. assegna alla competenza legislativa
esclusiva della Sardegna.
4. - Nel merito, dunque, vanno esaminate soltanto le censure
prospettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento
alla violazione del limite dei "princìpi generali dell'ordinamento
giuridico dello Stato" (art. 3, St. sa.) e degli artt. 51, primo
comma, e 97, terzo comma, Cost., laddove stabiliscono il principio
dell'accesso nel pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e
mediante concorso, secondo le modalità e salvo le eccezioni
stabilite dalla legge.
Sebbene il primo dei profili di legittimità costituzionale ora
ricordati sia il più argomentato da parte dell'Avvocatura dello
Stato, nondimeno esso non può essere condiviso.
Secondo la prospettazione del ricorrente, dal momento che la
previsione di ipotesi di assunzione obbligatoria costituisce una
deroga, peraltro autorizzata dalla stessa Costituzione (art. 97,
terzo comma), al principio costituzionale dell'accesso al pubblico
impiego in condizioni di eguaglianza (art. 51) e mediante concorso
(art. 97), la legislazione statale che la prevede avrebbe perciò
stesso carattere enunciativo di un insieme di norme costituenti
"principi dell'ordinamento giuridico dello Stato". Di modo che, ove
la legge impugnata si ponesse in contrasto con la normativa statale
vigente in materia - come la stessa Avvocatura assume che si
verifichi in riferimento agli artt. 1 e 20 della legge 29 marzo 1983,
n. 93 -, essa dovrebbe esser dichiarata incostituzionale per
violazione del limite statutario dei "principi generali
dell'ordinamento giuridico".
A parte ogni considerazione sulla possibilità di desumere
"principi generali" da una singola materia, sta di fatto che la
prospettazione ora considerata comporta, nel suo passaggio
conclusivo, un'errata interpretazione delle invocate disposizioni
della legge quadro sul pubblico impiego. Secondo l'Avvocatura, l'art.
20, terzo comma, di tale legge, allorché dispone che i casi di
assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette siano
tassativamente indicati dalla legge, si riferisce soltanto alla legge
statale, stabilendo così una preclusione per la legge regionale,
alla quale resterebbe soltanto una potestà di attuazione e di
adattamento delle ipotesi previste alla particolare situazione della
regione considerata. In realtà, così non è, poiché il menzionato
art. 20 va interpretato in connessione con l'art. 2, n. 3, della
stessa legge, il quale riconosce come rientrante nelle competenze
legislative regionali la disciplina, nell'ambito della propria sfera
di autonomia, dei "procedimenti di costituzione (...) del rapporto di
pubblico impiego". Alla luce di questa norma, infatti, il ricordato
art. 20, terzo comma, della stessa legge va interpretato come diretto
a demandare la tassativa indicazione dei casi di assunzione
obbligatoria tanto alla legge statale quanto a quella regionale,
beninteso nell'ambito delle relative sfere di competenza e nel
rispetto dei limiti costituzionali e statutari.
In altre parole, la disposizione di legge che si assume violata
(art. 20, terzo comma, l. n. 93 del 1983) e che, in forza dell'art. 1
della stessa legge, dovrebbe costituire, secondo il ricorrente, un
limite di principio vòlto a precludere anche alle regioni dotate al
riguardo di competenza legislativa esclusiva qualsiasi disciplina che
non si risolva in attuazione delle leggi statali, contiene in realtà
una norma contraria, che non esclude nella materia considerata lo
spazio di autonomia normativa variamente spettante alle regioni.
Stando così le cose, appare vano invocare gli artt. 1 e 20 della
legge quadro sul pubblico impiego o, in genere, la legislazione
statale sulle assunzioni obbligatorie come disposizioni da cui
dedurre principi preclusivi dell'esercizio della competenza
legislativa esclusiva, prevista dall'art. 3, lett. a, dello Statuto
sardo.
5. - Il ricorso dello Stato, va, invece, accolto per il profilo
relativo alla violazione del limite costituzionale. La legge
impugnata, infatti, nel disciplinare il "diritto di assunzione" nel
ruolo unico regionale delle particolari categorie ivi previste, in
collegamento con l'art. 12 della legge statale n. 466 del 1980 sulle
"vittime del dovere", viola gli artt. 51, primo comma, e 97, terzo
comma, Cost., in quanto prevede nuove limitazioni che appaiono
ingiustificate rispetto al principio dell'accesso nell'impiego
pubblico in condizioni di eguaglianza.
Stabilendo che il coniuge superstite e i figli dei soggetti
appartenenti alle categorie elencate in altri articoli della stessa
legge hanno singolarmente "diritto ad essere assunti", con precedenza
su ogni altra categoria, presso le amministrazioni pubbliche,
comprese quelle regionali, l'art. 12 della legge n. 466 del 1980
prevede una deroga eccezionale al principio dell'accesso nell'impiego
pubblico in condizioni di eguaglianza e mediante concorso, la quale,
oltreché formalmente autorizzata dall'art. 97, terzo comma, Cost.,
appare sotanzialmente giustificata da un "dovere inderogabile di
solidarietà" verso i congiunti delle "vittime del dovere",
rientrante fra quelli di cui la Repubblica, a norma dell'art. 2
Cost., richiede l'adempimento.
Di fronte a tale disciplina statale, sorretta da un evidente
interesse primario d'importanza nazionale, le regioni non soltanto
sono tenute a predisporre le garanzie e le modalità perché quel
"diritto" diventi effettivo, ma hanno anche il potere di stabilire,
nei limiti delle competenze vantate in materia, un'autonoma
legislazione diretta a fornire garanzie "suppletive" agli stessi
soggetti (v. sent. n. 217 del 1988) oppure forme di tutela analoghe o
similari a favore di altre categorie meritevoli di protezione, in
dipendenza di fenomeni peculiari al proprio ambito regionale o che,
comunque, si manifestano al loro interno in modo particolarmente
intenso ovvero con espressioni altrettanto peculiari. Ciò che, in
ogni caso, non possono fare è prevedere eccezioni al principio
dell'accesso nell'impiego pubblico che non siano correlate a valori
fondamentali o che siano tali da produrre effetti irragionevolmente
discriminatori. Tanto più ciò gli è vietato quando, interferendo
sulla disciplina statale, restringono o limitano il godimento dei
diritti ivi previsti, la cui tutela abbia un'indiscussa rilevanza
costituzionale.
Proprio quest'ultima, tuttavia, è l'ipotesi che ricorre nel caso
di specie e che induce, pertanto, a considerare costituzionalmente
illegittima la legge impugnata.
L'art. 12 della legge statale n. 466 del 1980, cui la legge
oggetto del presente giudizio intende dare applicazione, al fine di
determinare le categorie di soggetti ai cui familiari dev'esser
garantito lo speciale "diritto di assunzione" ivi contemplato, fa
espresso riferimento ai soggetti previsti negli artt. 3, 4, 5 e 11
della stessa legge. Fra questi, oltre a varie altre categorie
(ufficiali e agenti di polizia, magistrati, militari, vigili urbani,
etc.), sono ricompresi anche i vigili del fuoco deceduti o resi
invalidi per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni
d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti allo
svolgimento di attività di soccorso (art. 3), nonché qualsiasi
persona che, legalmente richiesta, presti assistenza agli ufficiali,
agenti o autorità preposte alle predette funzioni o attività (art.
4). E non si può dubitare che fra queste ultime rientrino non
soltanto le persone il cui aiuto sia richiesto mentre le operazioni
di soccorso sono in atto, ma anche le persone raccolte in corpi di
volontari preventivamente istituiti da un'autorità al fine di
prestare il loro aiuto in tutti i casi indicati dalla predetta
autorità.
Appare, dunque, chiaro che l'anzidetto art. 12, ove sia
correttamente interpretato, è sicuramente applicabile anche ai
congiunti delle "vittime del dovere" decedute o rese invalide in
relazione ad attività di soccorso prestate, nei limiti ricordati, in
occasione di incendi che si verifichino in qualsiasi parte del
territorio nazionale; e che, in particolare, lo stesso articolo
conferisce singolarmente, tanto al coniuge superstite quanto a
ciascun figlio, un "diritto di assunzione", con precedenza su ogni
altra categoria, presso le amministrazioni pubbliche, comprese quelle
regionali.
Al contrario, la legge regionale impugnata, mentre rinvia alla
legge statale n. 466 del 1980 per ogni altro aspetto della disciplina
(come la definizione di "vittima del dovere", la qualifica di
invalido, etc.), precisa che l'art. 12 della predetta legge si
applica anche ai congiunti delle "vittime del dovere" decedute o rese
invalide in occasione degli incendi verificatesi nel territorio della
Sardegna, circoscrivendo, tuttavia, per tale ipotesi, il "diritto di
assunzione" ivi previsto a un solo componente del nucleo familiare.
Nel far ciò, la legge impugnata, mentre non estende affatto a
categorie non previste il "diritto" di cui all'art. 12
(contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato), formula
piuttosto una norma restrittiva rispetto alla corrispondente
disciplina statale, producendo così, per l'ipotesi considerata,
un'ingiustificata situazione di diseguaglianza tra gli appartenenti
alla stessa categoria protetta a seconda che si abbia riguardo agli
incendi accaduti nel territorio della Sardegna o quelli verificatisi
nella restante parte del territorio nazionale.
E poiché il contenuto normativo dell'intera legge impugnata si
risolve nell'innovazione appena descritta, non resta che dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'atto legislativo impugnato per
violazione dell'art. 51, comma primo, e 97, comma terzo, Cost., in
quanto produttivo di un'ingiustificata e irragionevole
discriminazione nel godimento di un "diritto" costituzionalmente
rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale
della Sardegna, approvata il 4 febbraio 1986 e riapprovata il 15
maggio 1986, recante il titolo "Assunzione straordinaria nel ruolo
unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in
applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466", per violazione
degli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:726 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte