Sentenza n. 73/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 841/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute
negli artt. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 1 della legge 16
agosto 1952, n. 1206, e del D. P. R. 28 dicembre 1952, n. 4170,
promosso con l'ordinanza 21 marzo 1956 del Tribunale di Venezia
pronunciata nella causa civile vertente tra Duse Masin Alvise e l'Ente
per la colonizzazione del delta padano, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al
n. 293 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati Aldo Perissinotto e Vincenzo d'Audino ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n.
4170, venivano trasferiti all'Ente per la colonizzazione del delta
padano terreni siti nel Comune di Chioggia, frazione "Ca' Bianca",
località Friula, della superficie di ha. 60.38.40, appartenenti ad
Alvise Duse Masin. L'espropriato con atto del 12 novembre 1953 citava
l'Ente dinanzi al Tribunale di Venezia, contestando, per vari motivi,
la legittimità costituzionale del suddetto decreto.
Il Tribunale adito con ordinanza in data 21 marzo-25 luglio 1956
disponeva la rimessione degli atti a questa Corte limitatamente alle
seguenti questioni ritenute non manifestamente infondate:
a) se l'art. 4 della legge stralcio e l'articolo unico della legge
16 agosto 1952, n. 1206, consentendo l'esproprio di terreni in una
determinata zona o regione per una quantità determinata in funzione
dell'intera proprietà terriera dell'espropriato esistente in tutto il
territorio nazionale, siano compatibili con l'art. 44 della
Costituzione che consente la limitazione della proprietà in
riferimento all'estensione di essa in una determinata zona e alla
trasformazione del latifondo;
b) se, invece, dovendosi interpretare tali disposizioni nel senso
che la quantità di terreni da espropriare debba determinarsi con
riferimento al reddito dei soli terreni in perimetro di riforma sia
viziato da eccesso di delega il decreto impugnato, che si è attenuto
alla prima interpretazione.
Eseguita l'ultima notificazione in data 3 agosto 1956 nonché le
comunicazioni prescritte, l'ordinanza è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 22 settembre 1956. Si è costituita in
giudizio la parte privata, la quale ha illustrato le denunciate
illegittimità costituzionali nei limiti del rinvio; si è pure
costituito in giudizio l'Ente espropriante, il quale ha eccepito
preliminarmente la improponibilità della istanza, perché trattandosi
di legge-provvedimento sarebbe stata proposta sostanzialmente una
questione di legittimità costituzionale in via principale e non in via
incidentale; nel merito ha concluso per la legittimità del decreto
impugnato. È intervenuto il Presidente del Consiglio a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato dichiarando di aderire alla difesa
dell'Ente.
Nelle memorie depositate tempestivamente le parti hanno svolto i
motivi esposti al momento della proposizione delle rispettive domande
ai giudici di merito e nelle deduzioni innanzi a questa Corte.
Nell'udienza di discussione del 27 marzo 1957 i difensori delle parti
hanno ulteriormente illustrato le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione di improponibilità sollevata dall'Avvocatura
dello Stato è stata respinta nella sentenza di questa Corte n. 59 del
13 maggio 1957, alla quale si rinvia.
2. - Quanto alle due questioni sollevate con l'ordinanza del
Tribunale di Venezia e riassunte in narrativa, poiché nella sentenza
di questa Corte n. 62 del 13 maggio 1957 è stato ritenuto che la
superficie dei terreni da espropriare nel comprensorio di riforma viene
legittimamente determinata con riferimento all'estensione complessiva
dei terreni esistenti in tutto il territorio nazionale, debbono
respingersi sia l'eccezione di illegittimità costituzionale degli
artt. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 1 della legge 16 agosto
1952, n. 1206, sia l'eccezione di illegittimità per eccesso di delega
del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4170.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione di improponibilità sollevata dall'Avvocatura
dello Stato;
dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza 21
marzo-25 luglio 1956 del Tribunale di Venezia sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, e 1 della legge 16 agosto 1952, n. 1206, in
riferimento alle norme contenute nell'art. 44 della Costituzione
nonché del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4170, per violazione delle
suddette leggi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte