Sentenza n. 73/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/12/1960 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del T. U.
approvato con D. Pres. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9, e dell'art. 27
della legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62, promosso con ordinanza
emessa il 5 aprile 1960 dalla Corte costituzionale in due giudizi per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, iscritta
al n. 51 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 125 del 21 maggio 1960 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 23 aprile 1960.
Udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1960 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Carlo
Arturo Jemolo e Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In due giudizi per conflitto di attribuzione proposti con ricorsi
del 26 giugno 1959 e del 28 luglio 1959, venivano impugnati innanzi a
questa Corte, dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
rispettivamente il decreto del Presidente della Regione siciliana 23
aprile 1959, n. 146-A, e i decreti del Presidente della Regione
siciliana 15 febbraio 1959, n. 77-A, e 22 maggio 1959, n. 184-A. Tutti
e tre tali decreti facevano luogo all'annullamento di atti di autorità
regionali e di altre autorità locali, nell'esercizio del potere
generale di annullamento d'ufficio previsto e regolato dall'art. 6 del
T. U. approvato con D. Pres. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9, al quale
facevano espresso richiamo. Nella trattazione dei giudizi l'Avvocatura
dello Stato eccepì l'illegittimità costituzionale dell'anzidetto art.
6 nonché dell'art. 27 della legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62, dal
quale quello traeva legittimazione.
Questa Corte, con ordinanza 5 aprile 1960, n. 22, dopo aver
osservato che la mancata impugnativa a suo tempo da parte dello Stato,
in via principale, a tutela del proprio ordinamento, dei menzionati
artt. 6 e 27, non poteva precludere allo Stato stesso la possibilità
di sollevare incidentalmente in giudizio la questione di legittimità
costituzionale di quegli articoli al fine di difendere posizioni
giuridiche spettantigli in quanto soggetto dell'ordinamento, disponeva
la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità
costituzionale dei citati artt. 6 e 27 (quest'ultimo, "limitatamente
agli aspetti per cui è stato trasfuso nell'art. 6 già citato"), in
relazione agli artt. 20, 14 e 15 dello Statuto speciale per la Regione
siciliana.
Con la stessa ordinanza la Corte procedeva alla riunione dei due
giudizi per conflitto di attribuzione e ne rinviava la trattazione,
perché questa potesse aver luogo congiuntamente a quella della
sollevata questione di legittimità costituzionale.
In data 9 aprile 1960 l'ordinanza fu notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione siciliana e
comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Essa è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del
21 maggio 1960 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 16 del 23
aprile 1960.
Nel giudizio di legittimità costituzionale così instaurato si
sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri depositando
deduzioni in data 23 aprile 1960 e il Presidente della Regione
siciliana depositando deduzioni in data 21 maggio 1960.
Per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura dello
Stato ha, altresì, presentato una memoria in data 19 ottobre 1960.
Nelle deduzioni del 23 aprile l'Avvocatura dello Stato osserva che
la giurisprudenza di questa Corte si è costantemente pronunciata nel
senso della esclusiva appartenenza al Governo dello Stato del generale
potere di annullamento degli atti amministrativi contemplato dall'art.
6 T. U. com. e prov. 3 marzo 1934, n. 383. Ne discende l'illegittimità
delle disposizioni legislative della Regione siciliana nei confronti
delle quali è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale, dato che con esse la Regione, interpretando
erroneamente gli artt. 20, 14 e 15 del proprio Statuto speciale, ha
inteso attribuirsi - e per giunta in via esclusiva - una potestà di
esclusiva competenza statale.
Nelle deduzioni del 21 maggio la Regione ribadisce le
argomentazioni contenute nelle difese relative al primo dei due ricorsi
per conflitto di attribuzione. Riafferma che quello a suo tempo
realizzato col decreto del Presidente regionale fu un potere di
annullamento "nell'ambito della medesima amministrazione" e non un
annullamento di tipo governativo. Aggiunge che il potere previsto
dall'art. 6 T. U. reg. del 1954, n. 9, sarebbe, in effetti, un potere
diverso da quello previsto dall'art. 6 T. U. statale n. 383 del 1934, e
che, comunque, l'esistenza di un potere generale di annullamento del
Governo dello Stato non può escludere la coesistenza di un analogo
potere regionale territorialmente limitato. Osserva che, se l'art. 20
attribuisce alla Regione potestà amministrativa in tutti i campi in
cui ha potestà legislativa, non si può negare la legittimità di
leggi regionali che attribuiscono al Governo regionale la possibilità
di annullare provvedimenti amministrativi nei singoli settori ai quali
si estende la potestà normativa della Regione, e, in particolare,
nella materia del regime degli enti locali, in quella degli enti
regionali, in quella delle opere pie (lettere o, p, ed m dell'art. 14
ed art. 15 St. spec.): non possono ammettersi riserve di potere statale
oltre quelle previste dallo Statuto; e nello Statuto non esiste alcuna
riserva, a favore dello Stato, del potere di annullamento nelle materie
di competenza regionale.
A queste ultime osservazioni l'Avvocatura dello Stato replica, tra
l'altro, nella memoria del 19 ottobre, che il potere governativo di
annullare in ogni tempo gli atti amministrativi illegittimi di
qualsiasi autorità non rientra né nel concetto di "ordinamento", né
in quello di "controllo" degli enti locali, materie alle quali soltanto
è limitata la competenza regionale a riguardo degli enti locali. Tra
le altre considerazioni l'Avvocatura aggiunge che la Giunta regionale
siciliana non è considerata dallo Statuto come un organo dotato di
competenza amministrativa: "anche per queste considerazioni perciò
deve escludersi che con gli atti impugnati la Giunta abbia esplicato
poteri amministrativi di autotutela, che l'ordinamento regionale non le
attribuisce".
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative nei
confronti delle quali è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale. La difesa della Regione conclude nel senso opposto.
Nella discussione orale le difese hanno insistito nelle rispettive
argomentazioni. Considerato in diritto :
1. - Sebbene, per evidenti ragioni di opportunità, i due giudizi
sui conflitti di attribuzione, introdotti coi ricorsi del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1959 e del 28 luglio 1959 e
riuniti con l'ordinanza di questa Corte del 5 aprile 1960, n. 22, siano
stati discussi congiuntamente alla questione sollevata con la stessa
ordinanza, relativa alla legittimità costituzionale delle norme
invocate dalla Regione siciliana a fondamento del potere esercitato con
i decreti impugnati dallo Stato coi menzionati ricorsi, la Corte
ritiene che, data la diversità dei rispettivi oggetti, le due cause
già riunite relative ai conflitti di attribuzione e quella relativa
alla questione di legittimità costituzionale siano da decidere con
separate sentenze. Pertanto, mentre con altra sentenza di pari data
vengono decisi i due giudizi per conflitto di attribuzione, la presente
sentenza riguarda unicamente la questione di legittimità
costituzionale.
2. - Sia nei propri scritti, sia, particolarmente, nella
discussione orale, la difesa della Regione ha insistito nella tesi -
già sostenuta prima dell'emanazione dell'ordinanza dalla quale trae
origine il presente giudizio di legittimità costituzionale -, secondo
la quale la Corte non avrebbe potuto sollevare essa stessa, in un
giudizio per conflitto di attribuzione, l'incidente di legittimità
costituzionale di una legge che regola la materia, ostandovi l'art. 137
Cost., l'art. 1 legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, gli artt. 23 e segg.
legge 11 marzo 1953, n. 87.
La Corte non ritiene precluso dalla propria ordinanza n. 22 il
riesame di tale punto. Quando sia investita di una questione di
legittimità costituzionale, e da chiunque lo sia, essa ha, infatti,
innanzi tutto, il dovere e il potere di esaminare, ai fini della
proponibilità della questione, la idoneità del soggetto e dell'atto.
Propostosi ed esaminato il problema dell'ammissibilità del
giudizio di legittimità costituzionale in esame, la Corte non può
però non riaffermare la infondatezza, in merito, delle obbiezioni
sollevate dalla difesa della Regione, ribadendo il proprio
convincimento, enunciato nell'ordinanza n. 22. L'art. 1 legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1, legittima la Corte a sollevare in via incidentale,
in un giudizio per conflitto di attribuzione, la questione della
legittimità costituzionale delle disposizioni legislative in base alle
quali il conflitto dovrebbe esser risolto, senza che alcuna preclusione
possa derivare, al riguardo, dal fatto che il giudizio per conflitto di
attribuzione verta tra gli stessi enti, l'uno dei quali avrebbe potuto
sollevare, e non sollevò, a suo tempo, in via principale, mediante
ricorso contro la legge dell'altro, la questione di cui trattasi.
Questo punto è già stato sufficientemente motivato nell'ordinanza n.
22; e la Corte non ritiene di dover modificare quelle argomentazioni o
aggiungerne altre.
3. - Allo scopo di risolvere la proposta questione di legittimità
costituzionale, è bene esaminare la genesi e la funzione dell'art. 27
della legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62, e dell'art. 6 del T. U.
approvato col D. Pres. Reg. 9 giugno 1954, n. 9.
L'art. 1 legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62, statuiva: "Le
disposizioni del Testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e le successive
modificazioni, sono integrate e modificate, nel territorio della
Regione siciliana, in conformità degli articoli seguenti".
L'art. 27 della stessa legge aggiungeva: "Le disposizioni contenute
nella legislazione in materia comunale e provinciale riguardanti la
competenza di organi ed autorità dell'ordinamento generale dello Stato
debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi
ed autorità regionali sostituiti nell'esercizio della relativa
competenza".
L'art. 2 della successiva legge reg. 14 dicembre 1953, n. 67,
autorizzava il Governo della Regione al coordinamento della legge
stessa con quella n. 62 già ricordata, e, inoltre, "al coordinamento
in testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale
vigente nel territorio della Regione siciliana".
In base a quest'ultima disposizione, fu emanato, con D. Pres. Reg.
9 giugno 1954, n. 9, il "Testo unico della legislazione in materia
comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione siciliana".
Il Governo regionale si limitò, con tale Testo unico, a ordinare
insieme, senza alcuna modificazione, le singole disposizioni normative,
di fonte statale e di fonte regionale, allora vigenti ai sensi delle
leggi regionali n. 62 e n. 67 del 1953. Nel Testo unico così
compilato - che non è una fonte di produzione giuridica, ma una mera
fonte di cognizione - è frequente il caso di disposizioni legislative
riportate più volte, nelle singole sedi nelle quali sono contenute
preesistenti disposizioni cui esse globalmente si riferiscono. Così,
appunto, è a dire per l'art. 27 legge reg. n. 62 del 1953, il quale
figura, ad es., come ottavo comma dell'art. 5, e come terzo comma
dell'art. 6. E altrettanto è a dire per l'art. 2 legge reg. 1 luglio
1947, n. 3, il quale figura, ad es., come ultimo comma sia nell'art. 5
che nell'art. 6 del Testo unico.
In particolare, l'art. 6 del T. U. n. 9 è composto di quattro
commi, dei quali i primi due riproducono testualmente i due commi
dell'art. 6 del T. U. com. e prov. statale appr. con R.D. 3 marzo
1934, n. 383, il terzo riproduce testualmente l'art. 27 legge reg. n.
62 del 1953, sopra riportato, e il quarto riproduce testualmente l'art.
2 legge reg. n. 3 del 1947 ("Fino a quando l'Assemblea regionale non
avrà proceduto a regolare l'ordinamento amministrativo della Regione,
i poteri del Governo regionale sugli enti locali sono esercitati a
mezzo degli organi attualmente esistenti secondo le rispettive
competenze"). Data la struttura del T. U., è chiaro che le
disposizioni inserite nei commi terzo e quarto dell'art. 6 sono da
considerare, in quanto tali, operanti soltanto in relazione alle
disposizioni inserite nei commi primo e secondo dello stesso articolo.
La genesi e il contenuto dell'art. 6 del T. U. n. 9 rivelano,
comunque, che l'intento del legislatore siciliano fu quello di avocare,
"nell'ambito della Regione", esclusivamente al Governo regionale il
potere governativo generale di annullamento d'ufficio in qualunque
tempo degli atti amministrativi di qualsiasi autorità, previsto e
disciplinato dall'art. 6 T. U. com. e prov. statale del 1934. È
strano, dunque, che una delle tesi difensive della Regione consista nel
negare che quello che la Regione si è assunto sia il medesimo potere
considerato dall'art. 6 di quest'ultimo testo unico.
4. - Resta da esaminare se, in base al suo Statuto speciale, la
Regione siciliana potesse far proprio, nel suo "ambito", il potere di
cui si tratta.
Con le sentenze 26 gennaio 1957, n. 24, e 16 aprile 1959, n. 23,
questa Corte ha già esaminato e risolto in senso negativo il problema,
con riferimento ad altre Regioni (Sardegna e Trentino-Alto Adige).
Nella seconda delle riferite sentenze la Corte ha avuto modo di
precisare che quello di cui trattasi è un potere di alta
amministrazione e inerisce al carattere unitario dell'ordinamento della
pubblica Amministrazione nonostante la molteplicità dell'articolazione
dell'organizzazione statale in una pluralità di organismi di varia
autonomia. In quella occasione fu anche sottolineato che il potere
stesso va tenuto ben distinto dai poteri amministrativi di controllo,
dato che si caratterizza, rispetto a questi, per la estemporaneità e
la discrezionalità, essendo connesso con le mutevoli esigenze e
valutazioni dell'interesse pubblico. Da tali caratteristiche la Corte
ha tratto la conseguenza che il potere di cui trattasi non può essere
esercitato da altri che dal Governo dello Stato (v. anche la sent. 26
novembre 1959, n. 58).
Né la conclusione può esser diversa riguardo alla Regione
siciliana. E vero che - come la sua difesa insistentemente afferma -
lo Statuto della Regione siciliana (peraltro non ancora completamente
tradotto in norme d'attuazione) attribuisce a questa Regione una
differenziata e più vasta autonomia. Ma tutto ciò, se vale a farle
riconoscere, nel sistema delle autonomie e del decentramento realizzato
nel Paese, una posizione di particolare rilievo, non può valere ad
attribuirle poteri ulteriori rispetto a quelli statutariamente
conferitile. Infatti, è principio cardinale del sistema vigente che le
Regioni non siano ammesse ad esercitare altri poteri, fuori di quelli
ad esse riconosciuti con norme costituzionali. E ciò comporta, tra
l'altro, che non si può ritenere che il Governo regionale sia
subentrato, nell'ambito della Regione, a quello statale, se non nei
limiti in cui ciò sia stato direttamente o indirettamente previsto
dallo Statuto (come, p. es., è avvenuto per il potere di decisione dei
ricorsi straordinari).
Perché l'avocazione al Governo regionale, nell'ambito della
Regione siciliana, mediante legge di quest'ultima, del potere
governativo di annullamento in qualunque tempo degli atti
amministrativi di qualsiasi autorità potesse esser considerata
costituzionalmente legittima, occorrerebbero delle norme costituzionali
che ciò prevedessero. Ma tali norme non esistono.
5. - Né è possibile aderire alla tesi della Regione, secondo la
quale la disciplina legislativa del potere di cui trattasi e il potere
stesso, non rappresentando questo una "materia" a sé, ma inerendo alle
singole "materie" in relazione alle quali può essere esercitato,
dovrebbero ritenersi spettare senz'altro alla Regione in relazione a
tutte le "materie", che, in base agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello
Statuto regionale, rientrano nella competenza legislativa e
amministrativa della Regione. Si è già visto, infatti, - e se ne sono
spiegate le ragioni - che quello in questione è un potere statale di
carattere onnicomprensivo, il quale non inerisce ai singoli settori
dell'attività amministrativa, e neanche ai poteri di supremazia e di
controllo propri dei singoli settori. È da escludere quindi, in
mancanza di altre disposizioni costituzionali, che esso sia passato
alla Regione pel solo fatto che a questa è stata trasferita la
potestà legislativa e amministrativa nelle singole "materie" in ordine
alle quali il potere in questione è suscettibile di essere esercitato.
Il quesito e la soluzione si pongono in proposito, per la Regione
siciliana, in termini per nulla diversi da quelli in cui si pongono per
le altre Regioni. Dunque, come è stata necessaria una norma
costituzionale ad hoc per il passaggio dallo Stato alla Regione
siciliana del potere di decisione dei ricorsi straordinari - il quale
è anch'esso un potere onnicomprensivo -, così soltanto una norma
costituzionale ad hoc avrebbe potuto importare il trasferimento dallo
Stato alla Regione dei poteri in materia di annullamento governativo
d'ufficio in qualunque tempo degli atti di qualsiasi autorità
amministrativa.
6. - Da quanto precede risulta che l'intero art. 6 del T. U. reg. 9
giugno 1954, n. 9, deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo. E del pari deve esserlo l'art. 27 della legge reg. 7
dicembre 1953, n. 62, per il fatto di aver legittimato e reso possibile
l'avocazione alla Regione del potere governativo generale di
annullamento, e limitatamente a tale suo profilo (in vista del quale,
appunto, è stato trasfuso nell'art. 6 cit., diventandone il terzo
comma).
L'annullamento va poi esteso - in applicazione dell'art. 27, ult.
parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - alle disposizioni
modificative del terzo comma dell'art. 343 T. U. com. e prov. del 1934,
contenuto nell'art. 20 della legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62, e
alle disposizioni dell'art. 1 della legge reg. sic. 14 dicembre 1953,
n. 67, che hanno sostituito il comma così modificato con due nuovi
commi. Esso va, inoltre, esteso agli ultimi due commi dell'art. 427
del T. U. reg. 9 giugno 1954, n. 9. Infatti, i commi terzo e quarto
dell'art. 343 cit. con le modificazioni introdottevi con le leggi n. 62
e n. 67 di cui si è detto, fanno "salvo" il potere di annullamento
del Governo regionale implicato dal cit. art. 27 della legge n. 62, e
ne richiamano la disciplina; l'art. 427 del T. U. n. 9 riproduce
testualmente (secondo il sistema adottato per la redazione di tale
testo unico) il contenuto dell'art. 343 cit., modificato come si è
detto. È fuori dubbio, quindi, che l'illegittimità dei commi terzo e
quarto dell'art. 343, nel testo anzidetto, e dell'art. 427, deriva
(secondo la formula dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) come
"conseguenza della decisione adottata" nei confronti dell'art. 27 legge
reg. n. 62 del 1953 e dell'art. 6 T. U. reg. n. 9 del 1954.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
- dell'art. 6 e dei commi terzo e quarto dell'art. 427 del T.U.
approvato con D. Pres. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9;
- dell'art. 27 legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62, per la
parte relativa all'avocazione alla Regione del potere governativo
generale di annullamento;
- delle disposizioni dell'art. 20 legge reg. sic. 7 dicembre
1953, n. 62, e dell'art. 1 legge reg. sic. 14 dicembre 1953, n. 67, che
introducono modificazioni e aggiunte all'art. 343 T. U. com. e prov.
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTACEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BLAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
ECLI:IT:COST:1960:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte