Sentenza n. 73/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/05/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 30legge 641/1961
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 30,
secondo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, contenente
disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 marzo 1962 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra la Società "S.P.I.C.A." (Società
partenopea imbottigliamento confezioni alimenti S.p.A.), la ditta
"Pubblicità Cavalieri "ed il Comune di Bracciano, iscritta al n. 125
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962;
2) ordinanza emessa il 14 giugno 1962 dalla Corte d'appello di
Bologna nel procedimento civile vertente tra la Società "Liquigas ",
la ditta "A.L.P.I." (Azienda lavori pubblicitari italiani) ed il Comune
di Forlì, iscritta al n. 140 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 del 6 ottobre 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ditta "
Pubblicità Cavalieri e della Società "Liquigas";
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Enrico Allorio, per la ditta "Pubblicità Cavalieri",
e l'avv. Willy Bagnoli, per la Società "Liquigas".
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile vertente fra la Società "S.P.I.C.A."
(Società partenopea imbottigliamento confezioni alimenti S.p.A.), la
ditta " Pubblicità Cavalieri" ed il Comune di Bracciano, il Tribunale
di Roma, con ordinanza del 5 marzo 1962, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30, capoverso, della legge 5
luglio 1961, n. 641, in relazione agli artt. 5 e 23 della Costituzione.
Nell'ordinanza si premette che, con sentenza n. 36 del 17 giugno
1959, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 2 luglio
1959, questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della
norma contenuta nell'art. 2 del D.L. 8 novembre 1947, n. 1417, per la
parte concernente la pubblicità effettuata dai privati con mezzi
propri e senza alcuna prestazione del Comune; e si premette altresì
che la materia è stata completamente ridisciplinata dalla legge 5
luglio 1961, n. 641, la quale, però, all'art. 30 dispone che per le
affissioni e la pubblicità affine, effettuate prima o dopo il 3 luglio
1959, e per le quali non sia stato pagato ai Comuni alcun diritto od
imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente in
vigore, i Comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in
base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959.
Ciò posto, aderendo alla tesi prospettata dalla difesa della
Società "S.P.I.C.A.", l'ordinanza rileva che sembra sia stato ancora
una volta violato l'art. 23 della Costituzione attribuendo efficacia
alle tariffe stabilite con regolamenti emessi in virtù di una norma
dichiarata viziata di illegittimità costituzionale. Rileva altresì
che detta norma " appare in sostanza diretta a convalidare e sanare i
soli regolamenti comunali (emessi in base alle precedenti disposizioni)
vigenti alla data del 2 luglio 1959, e non contiene le tariffe in
quelli stabilite entro limiti generali ed uniformi, tanto che per
avventura talune tariffe potrebbero ben essere superiori ai limiti
massimi generali fissati nella nuova legge; onde potrebbe ritenersi che
la norma dell'art. 30 costituisca una disposizione legislativa con
caratteristiche di provvedimento singolare, in contrasto con gli artt.
5 e 23 della Costituzione".
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11
agosto 1962.
Nel presente giudizio, si è costituita soltanto la ditta
"Pubblicità Cavalieri", in persona del suo titolare Giuseppe Alberto
Cavalieri, rappresentato e difeso dagli avvocati A. Lucangeli, G. C.
Valli, E. Filippi ed E. Allorio.
Nelle deduzioni ritualmente depositate in cancelleria, la difesa
del Cavalieri fa presente che l'art. 30, capoverso, della legge 5
luglio 1961, n. 641, non lascia arbitro ogni singolo Comune di
determinare la misura del tributo, siccome faceva la norma già
dichiarata incostituzionale; al contrario, stabilendo che i Comuni
avevano diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti
alla data del 2 luglio 1959, non soltanto verrebbe a sottrarre
all'arbitrio dei Comuni stessi la determinazione dell'ammontare del
tributo, ma fisserebbe, caso per caso, la misura delle singole tariffe.
Dal che deriverebbe la conformità della norma al precetto dell'art. 23
della Costituzione, atteso che questo impone soltanto al legislatore di
dettare un criterio astratto onde vincolare in qualche modo l'esercizio
del potere di imposizione.
Né varrebbe obbiettare che l'imposta è determinata in misura
identica a quella delle tariffe adottate dai Comuni in periodo di
applicazione della legge dichiarata incostituzionale. E ciò perché
tali tariffe, ferma la loro illegittimità sulla base della legge
incostituzionale, sarebbero state tuttavia non già ratificate, ma
assunte in fatto come base per il tributo da applicarsi secondo la
nuova legge.
Né avrebbe rilievo, altresì, la circostanza che la determinazione
ex novo dell'imposta, da valere per le situazioni anteatte, sia stata
effettuata con una previsione per relationem, anziché con una
enunciazione diretta nel contesto della legge. Tratterebbesi di
modalità di formulazione della norma, che non incide sull'effettivo
contenuto di essa.
Secondo la difesa del Cavalieri inoltre: 1) eccepire che il
Parlamento non può avere fatta propria una congerie di delibere
comunali delle quali ignorava persino il contenuto, si risolverebbe in
una petizione di principio, inconsistente come dimostrazione della
asserita illegittimità costituzionale; 2) il ripetuto art. 30 non può
darsi sia in contrasto neppure con gli art. 5 e 114 della Costituzione
perché - a parte che il riconoscimento delle autonomie locali si
risolve in una norma programmatica - starebbe di fatto che il
legislatore, assumendo quale parametro della imposizione retroattiva e
transitoria le tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959, ha fatto
propri i limiti di tassazione già adottati da ciascun Comune, secondo
criteri di valutazione e di opportunità dettati dalle diverse
situazioni ed esigenze delle singole amministrazioni comunali. Di
conseguenza, adottando siffatto procedimento, il legislatore non
soltanto avrebbe agito nel pieno rispetto delle autonomie locali , ma
avrebbe spinto questo riconoscimento al punto da assumere, in fatto, le
tariffe deliberate dai singoli Comuni come volontà propria ai fini di
determinare la misura della imposizione.
Nel procedimento civile vertente fra la Società "Liquigas", la
ditta "A.L.P.I." (Azienda lavori pubblicitari italiani) ed il Comune di
Forlì, la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 14 giugno
1962, sollevava questione di legittimità costituzionale dello stesso
art. 30, capoverso, della legge 5 luglio 1961, n. 641, in relazione,
non soltanto all'art. 23, ma anche agli artt. 3 e 136 della
Costituzione.
In detta ordinanza si rileva che con l'art. 30 suindicato viene
attribuita piena efficacia alle disposizioni legislative illegittime
anche per il tempo successivo alla sentenza della Corte costituzionale.
Il che fa sorgere il dubbio che la norma in esso contenuta sia in
contrasto con l'art. 136 della Costituzione, in virtù del quale la
disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale. E tale dubbio
investe l'accertamento della esistenza dei limiti sostanziali,
conseguenti, per il potere legislativo, alle pronunce della Corte
costituzionale.
Secondo la Corte d'appello di Bologna, poi, l'art. 30 della nuova
legge ripropone la questione di legittimità costituzionale
precedentemente sollevata per l'art. 2 del D.L. n. 1417 del 1947, in
quanto esso sarebbe parimenti in contrasto con l'art. 23 della
Costituzione perché non conterrebbe alcun limite alla potestà
impositrice dei Comuni. Né tale limite potrebbe individuarsi nelle
tariffe vigenti al 2 luglio 1959, perché queste, deliberate dai
singoli Comuni sotto l'impero delle precedenti disposizioni legislative
che non prevedevano alcun limite, sono manifestazioni di illimitata
discrezionalità.
Osservato che il richiamo alle tariffe vigenti al 2 luglio 1959 non
può intendersi come imposizione di un tributo determinato dal
Parlamento per relationem, dovendosi escludere che il legislatore abbia
potuto far proprie, con un positivo atto della sua volontà, le
numerose e svariate tariffe vigenti nei diversi Comuni d'Italia,
nell'ordinanza si mette in rilievo come siffatto sistema conduca ad una
varietà di imposizioni in casi manifestamente analoghi, e sarebbe
quindi in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 del 6
ottobre 1962.
Nel giudizio davanti questa Corte si è costituita soltanto la
"Liquigas S.p.a." in persona del suo vice direttore generale e: legale
rappresentante ing. Luigi Bianchi, rappresentato e difeso dagli
avvocati Willy Bagnoli e Giuseppe Vitali.
Nelle deduzioni depositate in cancelleria la "Liquigas" lamenta la
violazione dell'art. 136 della Costituzione, osservando che in tanto il
Parlamento potrà dare efficacia ad una disposizione legislativa già
dichiarata incostituzionale, in quanto la chiami a fare parte di una
nuova norma che ne elimini la incostituzionalità. Nella ipotesi che
il vizio abbia natura prettamente formale, la sua eliminazione sarà
facilmente attuabile: ove invece il difetto sia sostanziale, concerna
cioè l'intrinseco contenuto della disposizione abrogata, la nuova
legge, onde non ribadire la violazione del principio costituzionale,
dovrà modificare il precetto normativo. Nella specie non vi è dubbio
che la disposizione abrogata avesse un contenuto intrinsecamente in
contrasto con l'art. 23 della Costituzione e che illegittime sono le
tariffe deliberate in esecuzione di quella norma. Il richiamo puro e
semplice, effettuato nella nuova legge, nulla innova al loro contenuto,
che rimane illegittimo, per di più con effetto retroattivo. E lamenta,
quindi, la "Liquigas" anche la violazione dell'art . 23 della
Costituzione. Ribadita, infine, la disparità dei criteri adottati
nella determinazione del tributo dai vari Comuni e la facilità di
ottenere dai medesimi considerevoli e reiterate riduzioni, la Liquigas
deduce anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Sia la ditta "Cavalieri " che la " Liquigas" hanno presentato
memorie illustrative nelle quali, sostanzialmente, si ripetono le
argomentazioni svolte nelle deduzioni. Considerato in diritto :
L'ordinanza del Tribunale di Roma e quella della Corte d'appello di
Bologna sottopongono all'esame di questa Corte la stessa questione,
onde i due giudizi vanno riuniti e definiti con una unica sentenza.
La sentenza di questa Corte n. 36 del 16 giugno 1959, che ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947,
n. 1417, limitatamente alle tariffe relative alla pubblicità affine
(forme pubblicitarie effettuate dal privato con mezzi propri e senza
alcuna prestazione da parte del Comune) ha tolto ogni efficacia alla
norma di legge ed ha posto nel nulla anche le tariffe già approvate,
sicché dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza è
venuto meno il potere dei Comuni di riscossione di quel tributo. Il
vizio del suindicato art. 2, riconosciuto dalla sentenza, non era un
semplice vizio di forma, ma atteneva direttamente alla sostanza del
tributo, imposto dai Comuni con illimitati poteri discrezionali, con
diversità di criteri e con metodi talvolta arbitrari.
Allo scopo di adeguarsi al precetto costituzionale, la legge del 5
luglio 1961, n. 641, ha indicato criteri idonei a delimitare la
discrezionalità dei Comuni nella imposizione tributaria, ha adottato
una classifica dei vari Comuni, ha fatto distinzione fra le varie forme
di pubblicità e fra i mezzi adoperati, ed ha fissato limiti precisi al
tributo. Soltanto la norma transitoria dell'art. 30, emanata allo scopo
di sopperire alla vacatio nella riscossione del tributo nel periodo di
tempo intercorso fra la data di pubblicazione della sentenza e la
entrata in vigore della nuova legge, si discosta dai criteri e dai
limiti indicati dalla stessa legge, e concede ai Comuni il diritto di
chiedere gli arretrati "in base alle tariffe vigenti alla data del 2
luglio 1959".
Dall'esame di questa norma transitoria chiaramente risulta che - a
scopo fiscale - si è ridata vita alle vecchie tariffe fino all'entrata
in vigore della nuova legge e di conseguenza si è ridata nuova
efficacia giuridica a quella norma illegittima, che tale efficacia
aveva perduto in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale.
Evidente appare, dunque, il contrasto fra l'effetto della sentenza, che
toglie efficacia, e l'impugnato articolo di legge che convalida e sana,
senza aggiungere, modificare, cambiare nulla. Non soltanto l'oggetto
stesso della nuova disposizione, ma anche i termini di inconfondibile
significato "chiedere gli arretrati", ed "i Comuni stessi avranno
diritto", nonché il preciso riferimento al "diritto od imposta come
previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti "
dimostrano alla evidenza la volontà del legislatore di non accettare
la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma
illegittima, ma di prolungarne la vita sino all'entrata in vigore della
nuova legge. Il che non è affatto consentito dal rigore della norma
dell'art. 136 della Costituzione, sulla quale poggia il contenuto
pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto
essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima. E
proprio in considerazione della fondamentale importanza per il nostro
ordinamento giuridico di questo precetto costituzionale, la Corte trova
altresì opportuno porre in rilievo che esso non consente compressioni
od incrinature nella sua rigida applicazione.
Né la prospettata tesi - secondo la quale l'art. 30 avrebbe
recepito per relationem il contenuto delle tariffe esistenti alla data
del 2 luglio 1959, assumendole come dati di fatto a parametro di una
nuova imposizione tributaria retroattiva e transitoria - può essere
accolta.
Ed invero, nulla autorizza a ritenere, anche per le ragioni
suesposte, che il legislatore abbia fatto proprie quelle tariffe
viziate dalla illegittimità della norma da cui traevano origine e
caratterizzate dalla più grande varietà.
Né la Corte ritiene che la situazione di carenza legislativa, alla
quale la norma dell'art. 30 intendeva ovviare, possa indurre a diverse
conclusioni nella valutazione costituzionale della norma impugnata,
quando si tenga presente che erano pur consentiti altri rimedi per
raggiungere lo scopo.
Va, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale della
impugnata norma in riferimento all'art. 136 della Costituzione,
rimanendo in questa dichiarazione assorbiti gli altri profili di
illegittimità denunziati dalle ordinanze del Tribunale di Roma e della
Corte d'appello di Bologna in riferimento agli artt. 3, 5 e 23 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30, secondo
comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, contenente disposizioni sulle
pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine, in riferimento
all'art. 136 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte