Sentenza n. 73/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1964 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 aprile
1952, n. 372, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1963 dal
Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Ghera Giovanni e
l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al
n. 210 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 21 del 25 gennaio 1964.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
udito l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 2 novembre 1963 ha
sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di legittimità costituzionale del decreto del Capo dello
Stato 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
102 del 2 maggio 1952), con il quale al sig. Giovanni Ghera furono
espropriati terreni per una superficie di ettari 51.94.55 e per un
reddito imponibile dominicale di lire 9.224,38.
Nell'ordinanza si dà come pacifico in atti che, per la
compilazione del piano particolareggiato, in applicazione della tabella
allegata alla legge 20 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), per il
classamento dei terreni si tenne conto dei dati del nuovo catasto,
anziché di quelli del vecchio, ancora in vigore, nella zona, al 15
novembre 1949. Donde la violazione dell'art. 4 della citata legge n.
841 del 1950 per eccesso di delega e il conseguente contrasto con i
principi sanciti dalla Costituzione circa la potestà normativa
delegata.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 21 del 25 gennaio 1964.
In questa sede si è costituito l'Ente Maremma rappresentato
dall'avv. Guido Astuti.
Nelle deduzioni depositate il 14 febbraio 1964, la difesa dell'Ente
riconosce che la quota di scorporo è stata calcolata tenendo conto dei
dati del nuovo catasto, vigente alla data della compilazione del piano
particolareggiato, anziché dei dati del vecchio catasto, che come si
è detto, era ancora in vigore nella zona il 15 novembre 1949.
Rileva tuttavia che il Tribunale avrebbe omesso di accertare quale
fosse il reddito dominicale imponibile effettivo (complessivo ed
unitario) della proprietà terriera del sig. Ghera, alla data del 15
novembre 1949.
E ciò al fine di stabilire, sia se il proprietario fosse esente
dall'esproprio, oppure dovesse subirlo in misura minore, sia per
stabilire la rispondenza o meno dei dati del vecchio catasto alla
effettiva situazione della proprietà alla data anzidetta.
Chiede quindi che, nell'eventualità che, in questa sede, non sia
esibita la necessaria documentazione, pur dichiarandosi la
illegittimità costituzionale del decreto impugnato, si faccia riserva
circa i definitivi accertamenti da parte del giudice del merito,
relativamente all'effettiva consistenza della proprietà Ghera.
Indagine che, secondo la difesa dell'Ente, ai fini di commisurare la
superficie da espropriare, sarebbe richiesta dall'art. 6 della legge n.
841 del 1950 per il caso di una non rispondenza in estensione, classe e
qualità dei terreni rispetto ai dati catastali. La quale indagine non
sarebbe stata compiuta in sede amministrativa, per ragioni formali,
dato che il piano particolareggiato non fu compilato e pubblicato con i
dati del vecchio catasto.
Con memoria depositata il 20 maggio 1964 l'Ente Maremma conferma
quanto esposto nelle deduzioni circa la illegittimità del decreto di
scorporo, per quella parte dei terreni che eventualmente superasse le
percentuali calcolate in base alla consistenza della proprietà al 15
novembre 1949. Insiste peraltro nel sostenere che, sebbene l'Ente
espropriante non abbia potuto ricorrere alla Commissione centrale ai
sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950, ciò tuttavia, dato il
carattere amministrativo delle decisioni della Commissione emesse in
applicazione del citato art. 6, non precluderebbe al giudice ordinario,
nell'ulteriore corso del giudizio, di accertare la effettiva
consistenza della proprietà terriera al 15 novembre 1949, procedendo
all'eventuale rettificazione dei dati del vecchio catasto,
eventualmente non più corrispondenti, per qualità di coltura e classe
di produttività dei terreni, allo stato di fatto nella data anzidetta.
Siffatta indagine, secondo la difesa dell'espropriante, sarebbe
necessaria al fine di evitare, nell'applicazione della legge di
scorporo, sperequazione fra proprietari, dipendente dal fatto che in
alcune zone, al 15 novembre 1949, era ancora in vigore il vecchio
catasto. E ciò tanto più nella specie, in quanto i nuovi accertamenti
catastali risalirebbero a data anteriore al 15 novembre 1949 e quindi
si avrebbe la certezza morale della non rispondenza dei dati del
vecchio catasto alla effettiva consistenza della proprietà.
La difesa dell'Ente non richiede pertanto che, per la definitiva
decisione del merito, si prendano per base i dati del nuovo catasto,
attivato dopo il 15 novembre 1949, bensì l'eventuale rettificazione
dei dati del vecchio catasto più non rispondenti alla realtà. Considerato in diritto :
1. - Anche in questa sede l'Ente Maremma non disconosce che, nella
formazione del piano particolareggiato di espropriazione della
proprietà terriera del signor Giovanni Ghera, si tenne conto dei dati
del nuovo catasto, anziché di quelli del vecchio, (ancora in vigore,
nella zona, il 15 novembre 1949), ai fini della determinazione della
quota di scorporo, in applicazione della legge 20 ottobre 1950, n. 841
(legge stralcio). Ammette quindi che il decreto di espropriazione del 2
aprile 1952, n. 372, sotto tale aspetto, debba essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
2. - La difesa dell'Ente peraltro, come si è accennato, chiede che
sia demandato al giudice del merito, nell'ulteriore corso del giudizio,
l'accertamento della rispondenza o meno dei dati del vecchio catasto
all'effettiva consistenza del compendio terriero del proprietario al 15
novembre 1949, apportando le eventuali rettificazioni. Accertamento che
non fu fatto nella fase amministrativa, non essendosi adita la
Commissione centrale, in base all'art. 6 della legge n. 841 del 1950,
dato che il piano era stato compilato in base ai dati del nuovo
catasto.
La richiesta non può essere accolta.
A parte il rilievo che, se l'espropriante non ha potuto adire la
Commissione centrale, ciò è dipeso dall'erronea applicazione dei dati
catastali e quindi dal comportamento illegittimo dell'Ente, è da
considerare che, nella specie, si discute della qualità di coltura e
della classe di produttività dei terreni, di questioni cioè attinenti
all'estimo catastale che, per l'art. 6 della legge sul contenzioso
amministrativo (20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) ed anche in base
all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950, sono
sottratte alla competenza della giurisdizione ordinaria. Resta, invece,
a questa riservata, in coerenza col sistema, secondo quanto ha gia
ritenuto questa Corte (sentenza n. 60 del 1960), la questione attinente
alla estensione dei terreni soggetti allo scorporo, circa la quale
peraltro, nella specie, non sorge contestazione.
3. - La tesi sostenuta dall'Ente, d'altra parte, non trova appoggio
nella giurisprudenza, cui fa riferimento.
È da rilevare in proposito che, nel caso deciso con la sentenza n.
81 del 1957, il proprietario espropriato sosteneva che la valutazione
del reddito dominicale si dovesse effettuare non soltanto tenendo conto
delle tariffe di estimo al 1 gennaio 1943, come prescrive l'art. 4
della legge n. 841 del 1950, ma anche dei dati catastali vigenti a
quella data. La Corte, disattendendo tale richiesta, ha ritenuto che,
nelle espropriazioni prevedute da detta legge, occorre riferirsi al
sistema delle leggi catastali, tenendo bensì conto, per il calcolo del
reddito, delle tariffe al 1 gennaio 1943, ma in relazione alla
situazione catastale e cioè all'estensione e classamento dei terreni,
riportata al 15 novembre 1949, secondo il procedimento che, in quel
caso, era stato correttamente adottato dall'Ente espropriante. Quella
parte della motivazione della sentenza quindi (circa la rispondenza
alla situazione di fatto al 15 novembre 1949), alla quale si fa
richiamo nella memoria difensiva, non può essere intesa se non come un
ulteriore argomento a giustificazione del principio, fin da allora
enunciato, della necessità che, a base della espropriazione, debbono
tenersi presenti i dati catastali vigenti alla data anzidetta;
principio che è stato ulteriormente affermato in varie sentenze (nn.
70 del 1958,17, 56 e 75 del 1960 e 77 del 1961); ed è stato confermato
nelle più recenti nn. 9 e 104 del 1963, pure ricordate dalla difesa
dell'Ente. Nella prima invero è stata ritenuta la retroattività al 15
novembre 1949 dei dati catastali verificati nel 1950, in seguito
all'accoglimento del reclamo dell'interessato proposto prima di tale
data; e, nella seconda, è stata dichiarata la illegittimità del
decreto di espropriazione, perché, nella decisione della Commissione
centrale, emessa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950,
quanto all'estensione si erano applicati i dati del nuovo catasto non
ancora in vigore.
4. - In base ai rilievi esposti si deve quindi concludere che, nel
caso in esame, il calcolo del reddito dominicale della proprietà
esproprianda doveva essere effettuato in base agli elementi del vecchio
catasto, vigenti appunto al 15 novembre 1949; alla rettificazione dei
quali, per quanto attiene in particolare alla qualità e classe dei
terreni da assoggettare allo scorporo, si sarebbe dovuto procedere da
parte dell'organo competente, secondo la procedura speciale stabilita
dall'art. 6 della legge n. 841 del 1950.
In caso diverso, poiché per la formazione del piano
particolareggiato occorre riferirsi necessariamente, come si è detto,
alle risultanze catastali, si perverrebbe, nella specie, in sostanza,
all'applicazione dei dati del nuovo catasto, il che è inammissibile,
come non disconosce la difesa dell'Ente.
Date peraltro le deduzioni e le controdeduzioni delle parti, al
giudice del merito, per definire l'attuale controversia, resta
demandata l'indagine (che non risulta sia stata compiuta) volta ad
accertare se, pur tenendo conto dei dati del vecchio catasto, la
proprietà del sig. Ghera fosse esente del tutto dallo scorporo, come
egli sostiene, ovvero se, in relazione al reddito dominicale, fosse
soggetta al procedimento espropriativo e in quale misura, come invece
deduce la difesa dell'Ente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 102), in quanto, per la formulazione
del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto
non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte