Sentenza n. 73/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13r.d. 1814/1927
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 23Costituzione
- art. 13r.d.l. 436/1927
- art. 30r.d.l. 436/1927
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo
comma, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 (Disposizioni di attuazione e
transitorie del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436), in relazione agli artt.
13, secondo comma, e 30 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sulla
disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed
istituzione del pubblico registro automobilistico, convertito in legge
19 febbraio 1928, n. 510, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre
1971 dal pretore di Castelbaronia nel procedimento civile vertente tra
Benincasa Tommaso e Cardone Antonio, iscritta al n. 468 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27 del 29 gennaio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 10 settembre 1971 Tommaso Benincasa offriva in vendita e
consegnava ad Antonio Cardone un autoveicolo usato. Il successivo 23
settembre il Benincasa trasmetteva all'acquirente una dichiarazione
unilaterale di vendita, a sua firma autenticata dal notaio, per fare
annotare il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo nel pubblico
registro automobilistico, ma il Cardone contestava la validità di
detta dichiarazione eccependo che le trattative intercorse non potevano
considerarsi definitive.
Il Benincasa allora citava in giudizio l'acquirente dinanzi al
pretore di Castelbaronia per sentir dichiarare validi il contratto
verbale di vendita e la relativa dichiarazione e ottenere,
conseguentemente, il prezzo pattuito. Costituitosi in giudizio il
convenuto eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 13,
secondo capoverso (rectius secondo comma) e 30 del r.d.l. 15 marzo
1927, n. 436, contenente la "disciplina dei contratti di compravendita
degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro
automobilistico", nonché dell'art. 6 del r.d. 29 luglio I927, n. 1814,
recante "disposizioni di attuazione e transitorie" del predetto r.d.l.,
per contrasto con gli artt. 76, 77 e 23 della Costituzione.
Con ordinanza 3 dicembre 1971 il pretore ha ritenuto rilevante e
non manifestamente infondata detta eccezione "per le diverse
conseguenze che derivano, nel caso concreto, dalla possibilità o meno
di effettuare la trascrizione della dichiarazione unilaterale di
avvenuta vendita al P.R.A.".
Sostiene il giudice a quo che la disposizione contenuta nell'art.
13 del r.d. n. 1814 del 1927 - la quale richiede, ai fini
dell'annotazione nel P.R.A. del trasferimento di proprietà di un
autoveicolo venduto verbalmente, in luogo dell'atto scritto, una
semplice dichiarazione con firma del venditore debitamente autenticata
- non rientra nella delega conferita al Governo col r.d.l. n. 436 del
1927, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510. Gli artt. 13 e 30
del citato r.d.l., che rinviavano ad un regolamento di esecuzione la
disciplina riguardante l'immatricolazione di veicolo nuovo e
l'annotazione di trasferimento di un veicolo usato non avrebbero né
autorizzato, né previsto la possibilità di sostituire, sia pure ai
soli fini di iscrizione al P.R.A., il titolo costitutivo di acquisto o
di trasferimento con una dichiarazione unilaterale del solo venditore,
né avrebbero delegato al Governo la facoltà di conferire al notaio il
potere - dovere di autenticare la sottoscrizione di un siffatto atto
sostitutivo del contratto scritto.
Le norme deleganti, nonché l'art. 6 (rectius 13) del r.d. n.
1814, per la parte che riguarda la disciplina dell'iscrizione ed
annotazione degli autoveicoli al P.R.A., sarebbero in contrasto, ad
avviso del pretore, sia con l'art. 3, comma primo, n. 1, della legge
31 gennaio 1926, n. 100, sia con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Osserva, infine, il pretore che l'attribuzione al notaio del potere
di autentica delle firme sulla dichiarazione di vendita, fatta con
regolamento al di fuori della delega, costituirebbe una prestazione
imposta in contrasto con l'art. 23 Cost., a norma del quale non possono
essere imposte prestazioni personali se non in base alla legge.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono
costituite. Ha spiegato, invece, intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato.
Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 18 febbraio
1972, l'Avvocatura ricorda anzitutto che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, tra i limiti delle deleghe legislative anteriori
all'entrata in vigore della Costituzione non era compresa la
determinazione di principi e criteri direttivi oggi imposti dall'art.
76 Cost.; era, per contro, sufficiente l'esistenza di una legge di
delegazione ed il rispetto delle limitazioni insite in questa. Sulla
base di tali decisioni non fondata deve ritenersi la proposta questione
di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 30 del r.d.l. n. 436
del 1927.
Detto decreto, emanato in base all'art. 3, n. 2, della legge 31
gennaio 1926, n. 100, e quindi convertito in legge 19 febbraio 1928, n.
510, attribuì all'Esecutivo il potere di emanare (art. 30) norme
transitorie ed altre necessarie per l'esecuzione della disciplina dei
contratti di compravendita degli autoveicoli e per il funzionamento del
pubblico registro automobilistico, nonché norme (art. 13) concernenti
l'iscrizione nel P.R.A. degli atti di acquisto e dei successivi
trasferimenti di proprietà degli autoveicoli.
Vi era quindi una delega con la predeterminazione dei relativi
limiti e, non richiedendosi l'indicazione di principi e criteri
direttivi, non è ipotizzabile il ravvisato contrasto con l'art. 76
della Costituzione.
Del pari non ipotizzabile è il denunciato contrasto con l'art. 77
Cost. dell'art. 6 del r.d. n. 1814 del 1927 basato sulla pretesa
inesistenza di una delega nei riguardi della previsione concernente
l'iscrizione e l'annotazione degli autoveicoli al P.R.A. La delega
conferita era molto ampia e rientrava sicuramente negli insindacabili
poteri di scelta del Governo stabilire sulla base di quale
documentazione, piuttosto che di un'altra, dovesse avvenire
l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico.
Privo di fondamento, secondo l'Avvocatura, sarebbe infine,
l'asserito contrasto dell'art. 6 del r.d. n. 1814 con l'art. 23 della
Costituzione.
L'autentica da parte del notaio della firma apposta sulla
dichiarazione di vendita non è assimilabile alla prestazione personale
o patrimoniale prevista dal citato precetto costituzionale giacché
l'attività notarile è retribuita secondo tariffa.
Ma a parte ciò non è esatta l'affermazione che la norma
denunciata avrebbe natura regolamentare. Il r.d. n. 1814 è
provvedimento delegato, emanato in base all'art. 30 del r.d.l. n. 436
del 1927 e all'art. 3 della legge n. 100 del 1926.
Trattasi pertanto di decreto avente forza di legge. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
pretore di Castelbaronia si articola in due distinte proposizioni.
Nella prima si afferma che la dichiarazione unilaterale di vendita, con
firma del venditore autenticata dal notaio, richiesta dall'art. 6
(rectius: art. 13, ultimo comma) del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, ai
fini dell'annotazione del trasferimento di proprietà di un autoveicolo
nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.), non rientrerebbe nella
delega conferita al Governo con gli artt. 13, secondo capoverso
(rectius: secondo comma) e 30 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436,
convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, sicché le norme
denunciate sarebbero in contrasto con gli artt. 76 e 77 della
Costituzione. Nella seconda si sostiene che il potere di autenticazione
attribuito al notaio - anch'esso con norma regolamentare al di fuori
della delega - costituirebbe prestazione imposta in violazione
dell'art. 23 della Costituzione ai sensi del quale, invece, le
prestazioni personali possono essere stabilite solo con legge.
2. - Non è dato alla Corte scendere all'esame delle dedotte
eccezioni, giacché la soluzione delle stesse appare manifestamente
irrilevante per la definizione del giudizio pendente dinanzi al giudice
a quo. I fatti di causa, desumibili dall'ordinanza, indicano che tal
Benincasa Tommaso, ritenendo di aver concluso verbalmente con Cardone
Antonio un contratto di vendita di un'autovettura usata, inviava al
presunto acquirente la dichiarazione unilaterale relativa a detta
vendita, con propria firma autenticata dal notaio, richiesta dal citato
art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927.
Il Cardone, dal canto suo, contestava che la vendita si fosse
perfezionata, asserendo che l'auto gli era stata consegnata perché
accertasse se era di suo gradimento prima del definitivo passaggio di
proprietà e rifiutava pertanto di corrispondere il prezzo fissato nel
corso delle trattative.
Ora è di tutta evidenza come l'oggetto della causa verta su un
punto ben preciso: accertare se, in ordine al trasferimento di
proprietà dell'autoveicolo, potesse considerarsi intervenuto
l'incontro dei consensi delle parti, se cioè tra le stesse si fosse o
non perfezionato il contratto verbale di vendita. Riguardo a tale
specifico punto nessun rilievo e influenza può spiegare la
dichiarazione unilaterale di vendita autenticata dal notaio, poiché la
stessa non ha contenuto negoziale, essendo stata preordinata dalla
legge unicamente come formalità necessaria - ove il contratto sia
stato stipulato verbalmente - per ottenere l'annotazione
dell'intervenuto passaggio di proprietà nel pubblico registro
automobilistico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma secondo, del r.d. 29
luglio 1927, n. 1814, contenente "Disposizioni di attuazione e
transitorie del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436", in relazione agli artt.
13, comma secondo, e 30 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sulla
disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed
istituzione del pubblico registro automobilistico, sollevata dal
pretore di Castelbaronia con ordinanza 3 dicembre 1971, in riferimento
agli artt. 76, 77 e 23 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte