Sentenza n. 73/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1976 · relatore Edoardo Volterra
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 13 giugno 1975, depositato in cancelleria il 21
giugno 1975 ed iscritto al n. 20 del registro 1975, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del fonogramma 12 marzo 1975, n. 2212,
dell'Assessore alla sanità della Regione Puglia relativo alla
deliberazione 6 novembre 1974, n. 4319, della Giunta regionale della
stessa Regione, che autorizzava l'istituzione di due posti di
assistente emodialitico nell'Ente ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Antonio
Sorrentino, per la Regione Puglia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 13 giugno 1975 il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, promuoveva ricorso per conflitto di attribuzione contro il
Presidente della Regione Puglia in relazione al fonogramma 12 marzo
1975 n. 2212, dell'Assessore alla sanità della Regione predetta, con
cui si dichiarava di non sottoporre al controllo della commissione di
cui all'art. 125 Cost. la deliberazione della Giunta regionale 6
novembre 1974, n. 4319, relativa all'autorizzazione all'istituzione di
due posti di assistente emodialitico nell'Ente ospedaliero "Vito Fazzi"
di Lecce.
Il Presidente del Consiglio lamentava la violazione degli artt. 125
Cost. e 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, rilevando che le norme
citate non distinguono tra atti da assoggettare al controllo, come
anche si dovrebbe evincere dal fatto che la legge 6 dicembre 1973, n.
853, ha dovuto positivamente determinare quali atti dei Consigli
regionali, in quanto espressione di autonomia politica e organizzativa,
siano esenti dalla revisione della Commissione.
2. - Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il
Presidente della Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Sorrentino, per resistere al ricorso promosso dal Presidente
del Consiglio.
La Regione eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso
perché questo si rivolge contro la delibera n. 4319 del 6 novembre
1974 che venne revocata prima della notificazione del ricorso con altra
delibera n. 1494 del 7 aprile 1975.
Aggiunge che la Giunta regionale aveva rinnovato l'autorizzazione
con altro provvedimento del 7 aprile 1975, n. 126/B.
Ma quest'ultimo provvedimento non era stato impugnato.
Nel merito, la Regione afferma che dovrebbero ritenersi esclusi da
ogni forma di controllo gli atti della Regione che siano a loro volta
espressione di una potestà di controllo, e tra questi segnatamente
quelli adottati in base agli artt. 16 e 17 della legge 12 febbraio
1968, n. 132, tra cui rientrerebbe il provvedimento in esame.
Ragionando in contrario avviso, anche gli atti della Commissione di cui
all'art. 130 della Costituzione dovrebbero paradossalmente essere
sottoposti al controllo di cui all'art. 135, con sovvertimento del
disegno costituzionale dei rapporti tra Enti locali, Regioni e Stato.
3. - All'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 le parti hanno
ribadito le loro conclusioni con ampia e approfondita discussione. Considerato in diritto :
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rivolgendosi
contro un atto revocato anteriormente alla notificazione del ricorso
medesimo (data dell'atto: 6 novembre 1974; data della revoca: 7 aprile
1975; data della notificazione del ricorso: 13 giugno 1975) è
inammissibile. Ciò ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, la quale pone a presupposto dei conflitti di attribuzione
l'esistenza ed il vigore attuale di un atto che si assuma invasivo
della competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad
altra Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri avverso il Presidente della Regione Puglia con
atto notificato il 13 giugno 1975, in relazione al fonogramma 12 marzo
1975, n. 2212, dell'Assessore regionale alla sanità ed alla
deliberazione di Giunta 6 novembre 1974, n. 4319.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte