Sentenza n. 73/1977
Altra decisione · depositata il 12/05/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 27 giugno 1975, depositato in cancelleria l'8
luglio successivo ed iscritto al n. 25 del registro 1975, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito del provvedimento 16 aprile 1975 della
Corte dei conti - sezioni riunite per la Regione siciliana, con il
quale è stato confermato il diniego di visto adottato dalla sezione di
controllo della stessa Corte con deliberazione del 24 settembre 1974,
n. 135;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
udito l'avv. Silvio De Fina, per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Regione Sicilia ricorre, per conflitto di attribuzione,
avverso la deliberazione in data 16 aprile 1975, con la quale le
Sezioni riunite per la Regione siciliana della Corte dei conti hanno
confermato la deliberazione n. 135 del 24 settembre 1974 adottata dalla
Sezione di controllo della stessa Corte, denegativa del visto e
conseguente registrazione a vari decreti del Presidente della Giunta
regionale: con i quali erano stati annullati - sulla base della legge
regionale 7 dicembre 1973, n. 45 (recante "Norme interpretative della
legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e
del personale") - altrettanti provvedimenti dell'amministrazione
regionale, per la parte in cui avevano fatto applicazione dei d.P.R. 28
dicembre 1970 n. 1077 e 1079 al personale regionale e al personale
statale inquadrato nei ruoli regionali.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con vari decreti, il Presidente della Regione siciliana
determinava (con decorrenza 1 luglio 1970), ai sensi degli artt. 75 e
85 della legge regionale 1971, n. 7, lo stato economico di dipendenti
regionali e di dipendenti statali inquadrati nei ruoli regionali,
tenendo conto, con la stessa decorrenza, (anche) dei benefici di cui ai
decreti statali n. 1077 e 1079 del 1970 emanati in virtù della legge
di delega 1968 n. 249.
Successivamente, con proprio atto n.59 del 23 marzo 1971, la Giunta
della stessa Regione - considerato che la decorrenza della normativa
sull'inquadramento del personale regionale era stata determinata in
coincidenza con la data di decorrenza delle disposizioni dei decreti
delegati 1077 e 1079 e che, proprio per tale coincidenza, la legge
regionale (n. 7 del 1971) si poneva "in rapporto di priorità ed
alternativa" rispetto a quella statale - deliberava, conseguentemente,
che dovessero essere ritirati tutti i provvedimenti già eventualmente
adottati che avessero tenuto conto cumulativamente delle disposizioni
regionali e statuali menzionate.
Con nuova delibera n. 155 del 1973, la Giunta invitava, poi,
l'Assessore competente a "procedere alla revoca dei decreti già
adottati concernenti l'attribuzione al personale della Regione dei
benefici previsti dai d.P.R. 1970 n. 1077 e 1079".
Seguiva a ciò una mozione dell'Assemblea regionale del 17 luglio
1973 e la presentazione di un disegno di legge "Norme interpretative
della legge 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici e del
personale della amministrazione regionale".
Il disegno diveniva legge della Regione n. 45 del 7 dicembre 1973:
a termini della quale "per il combinato disposto degli artt. 75, 86, 87
e 90 della legge regionale n. 7 ai dipendenti della Regione ed a quelli
dello Stato transitati nei ruoli regionali non si applicano perché
incompatibili le disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi
della legge 1968 n. 249".
Richiamandosi a detta legge, appunto, la Presidenza della Giunta
regionale annullava, quindi, i provvedimenti (di inquadramento del
proprio personale) già adottati, per la parte relativa alla
"applicazione cumulativa" dei benefici discendenti dalla normativa
statuale.
In sede di registrazione, la Sezione di controllo della Corte dei
conti per la Regione siciliana negava, però, il visto ai decreti
presidenziali di annullamento predetti: sul rilievo che il giudizio di
incompatibilità, fra normativa regionale e statuale, quale formulato
dalla menzionata legge 1973 n. 45 non poteva, in realtà, incidere su
rapporti (come quelli cui si riferivano i decreti in questione) sorti
anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.
Le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana -
alle quali il Presidente di tale Regione aveva riproposto l'esame dei
suddetti provvedimenti, ai sensi degli artt. 2 e 6 del d.lgt. 6 maggio
1948, n. 655, nella parte non dichiarata incostituzionale dalla
sentenza di questa Corte n. 121 del 1966 - hanno ritenuto di non poter
procedere ad un riesame della fondatezza delle cause per le quali la
Sezione di controllo aveva rifiutato il visto, ma di doversi limitare
ad accertare l'eventuale cessazione di tali cause o l'eventuale
sussistenza di motivi non prospettati dall'Amministrazione all'organo
di controllo; e sotto tale profilo, hanno confermato la deliberazione
della Sezione di controllo.
2. - Contro il diniego di visto della Sezione di controllo
(confermato dalle Sezioni riunite della Corte stessa) ricorre, dunque,
sostanzialmente la Regione Sicilia, per conflitto di attribuzione.
Sostiene, infatti, la ricorrente che l'organo statuale -
disconoscendo il carattere interpretativo della legge regionale 1973,
n. 45 e la sua retroattività - avrebbe, in pratica, disapplicato la
legge stessa e con ciò, "sicuramente esorbitato dal suo potere ed
arbitrariamente sacrificato il potere legislativo, amministrativo e di
governo della Regione siciliana, in violazione dell'autonomia ad essa
riconosciuta dalle norme statutarie (artt. 14 lett. q, 20, 21, 23
cpv.)".
3. - Il ricorso è fondato.
Non è certo denegabile che, nello svolgimento della funzione di
controllo sugli atti amministrativi della Regione siciliana, la
(apposita Sezione della) Corte dei conti, possa - in relazione a quella
che è la premessa maggiore del sillogismo, che si conclude con il
giudizio sulla legittimità o meno dell'atto di controllo -
interpretare la normativa regionale, cui l'atto stesso si conformi o
riporti: senza che, per ciò, l'eventuale errore del processo
ermeneutico si converta in violazione della sfera di attribuzioni
costituzionalmente garantite della Regione.
Gli è, però, che nella specie, la Corte dei conti non si è
limitata a tale consentita opera di esegesi; giacché, in pratica -
invece di interpretare la legge regionale 1973, n. 45 citata in
funzione del controllo da svolgere sui decreti del Presidente della
Giunta in base ad essa adottati - ha fatto cadere il suo controllo
proprio e direttamente sulla legge: derivando, poi, da tale sindacato
della norma le conseguenze in ordine alla validità degli atti
applicativi.
Ciò è dimostrato dal fatto che l'affermazione della Corte dei
conti, motivativa del diniego di visto, in ordine al carattere
"innovativo e non retroattivo" della legge regionale in parola, non
già si correla alla enucleazione di una conforme "volontà " del
legislatore regionale (che, anzi, la stessa Corte ammette che la legge
intendeva proprio "dirimere le questioni nascenti dalle pretese già
avanzate" dal personale regionale, quanto all'applicabilità di
benefici previsti dai decreti statuali delegati); sibbene conclude un
ragionamento in termini di "possibilità " giuridica. Nel senso che -
con la motivazione anzidetta, solo apparentemente svolta sotto il
profilo della interpretazione - la Corte dei conti ha in realtà e in
definitiva affermato che al legislatore (nella specie regionale) non
potesse riconoscersi la "potestà " di incidere, con la legge in
questione, sul diritto anteriormente quesito dai dipendenti della
Regione all'applicazione cumulativa (per il periodo considerato) della
normativa regionale e di quella statale. Il che, evidentemente,
equivale a contestazione di legittimità della legge regionale.
4. - Ora, proprio l'estensione così attuata del controllo
dell'organo statuale su atto normativo della Regione (soggetto al
diverso regime della impugnazione delle leggi innanzi alla Corte
costituzionale) dà conferma della effettività della lesione di
competenze costituzionalmente garantite, quale dalla Regione lamentata:
in conformità a quanto, in analoga fattispecie, questa Corte già, del
resto, ha avuto occasione di ritenere, con sentenza n. 162 del 1976.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Sezione di controllo della Corte dei
conti per la Regione siciliana assoggettare al proprio controllo la
legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45 ("Norme interpretative della
legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici e del
personale dell'amministrazione regionale"); e, pertanto, annulla la
deliberazione della detta Sezione di controllo n. 135 del 24 settembre
1974 e di conseguenza la deliberazione confermativa n. 1/75 del 16
aprile 1975 delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione
siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte