Sentenza n. 73/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1979 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 46/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, promosso con ordinanza
emessa il 5 dicembre 1973 dalla Corte dei conti, sul ricorso di
Lombardo Giovanni contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta
al n. 499 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975.
Visto l'atto di costituzione di Lombardo Giovanni nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Francesco Lombardi Comite per Lombardo Giovanni e il
vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 5 dicembre 1973 la III Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti ha sollevato, nel corso di un giudizio promosso da
Lombardo Giovanni, questione di legittimità costituzionale dell'art.
7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 - nella parte in
cui dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati
civili dello Stato, possono essere riscattati i periodi corrispondenti
alla durata legale degli studi universitari, con decorrenza dall'inizio
dell'anno accademico d'iscrizione - in riferimento all'art. 3 della
Costituzione e sotto il profilo della irragionevole disparità di
trattamento che ne deriva per gli impiegati dello Stato rispetto ai
dipendenti degli enti locali, per i quali l'art. 69, ultimo comma,
dell'Ordinamento della Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali,
approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, dispone invece che la durata
legale dei corsi universitari, ai fini del riscatto, si considera
continuativa risalendo alla data del conferimento della laurea.
Nell'ordinanza si espone che Lombardo Giovanni, magistrato
ordinario, aveva presentato al Ministro per la grazia e giustizia
domanda rivolta ad ottenere, ai fini del trattamento di quiescenza, il
riconoscimento del periodo del corso di laurea in giurisprudenza. Ne
aveva avuto un diniego, in quanto egli risultava essersi iscritto
nell'ottobre 1937 alla Facoltà di scienze politiche, dalla quale era
transitato poi nella Facoltà di giurisprudenza, ottenendo
l'iscrizione al terzo anno, per l'anno accademico 1943-44, laureandosi
il 5 dicembre 1947 dopo avere prestato servizio militare, già utile ex
se ai fini del trattamento di quiescenza, dal 16 luglio 1940 al 31
ottobre 1945 e cioè in un periodo coincidente con la durata legale
degli studi di giurisprudenza, che dovevano ritenersi iniziati il 1
novembre 1941.
Il Lombardo impugnò tale provvedimento negativo, contestando che
il periodo degli studi universitari anzidetti dovesse farsi decorrere
dal 1 novembre 1941.
La Corte dei conti, nell'ordinanza di rimessione, afferma che
l'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 -
disponendo che ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati
civili dello Stato possono essere riscattati i periodi corrispondenti
alla durata legale degli studi universitari, con decorrenza
dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, mentre l'art. 69, ultimo
comma, dell'ordinamento della Cassa pensioni dei dipendenti degli enti
locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, dispone che la
decorrenza si calcola risalendo indietro dalla data del conferimento
della laurea - pone in essere una differenza di disciplina fra
impiegati statali e dipendenti degli enti locali che integra una
disparità di trattamento incompatibile con l'art. 3 della
Costituzione.
Tale disparità di disciplina - e da ciò emerge secondo la Corte
dei conti la rilevanza della questione nel giudizio a quo - comporta
che se il Lombardo fosse dipendente di un ente locale potrebbe
ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici di parte del periodo
di studi universitari, non coincidendo esso totalmente, in base alle
modalità di calcolo stabilite dal citato art. 69, col periodo di
servizio militare; mentre ciò non può ottenere, essendo dipendente
statale, per la suddetta coincidenza in base alle modalità di calcolo
stabilite dall'art. 7 della legge n. 46 del 1958.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha
chiesto che la questione sia dichiarata infondata, essendo diversi i
criteri di calcolo della decorrenza del periodo di studi universitari
fissati dalle due norme messe a raffronto dall'ordinanza di
rimessione, ma entrambi ragionevoli. Anzi - ha osservato l'Avvocatura
dello Stato - il più razionale è proprio il criterio stabilito
nell'art. 7 della legge n. 46 del 1958, non sembrando contestabile che,
ove mancassero norme specifiche sulle modalità di computo degli anni
dei corsi di laurea, questi andrebbero computati, secondo logica,
proprio dalla data d'iscrizione al corso, come stabilito dalla norma
impugnata. Comunque lo svantaggio che, nel caso prospettato dalla
Corte dei conti, la norma sospettata di illegittimità costituzionale
arreca alla posizione del dipendente, è del tutto occasionale, ben
potendosi ipotizzare la ipotesi inversa, che lo svantaggio, cioè,
possa essere arrecato dall'applicazione della norma posta per i
dipendenti degli enti locali.
Si è costituita anche la parte privata Lombardo Giovanni,
insistendo perché la questione sia ritenuta fondata, e sostenendo che
il trattamento diverso stabilito dalla norma impugnata rispetto a
quello stabilito dall'art. 69 del r.d.l. del 1938, n. 680, sarebbe
obbiettivamente deteriore. Considerato in diritto :
1. - La Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente "Norme
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato") nella parte in cui
dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati
civili dello Stato, possono essere riscattati i periodi corrispondenti
alla durata legale degli studi universitari "con decorrenza
dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione", dubitando che tale
ultimo disposto sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in
quanto detta una disciplina che sarebbe meno favorevole di quella
prevista dall'articolo 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 ("Ordinamento
della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali"), a norma del quale, per i dipendenti degli enti locali, la
durata legale dei corsi universitari si calcola risalendo alla data
del conferimento della laurea.
La questione non è fondata.
2. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 3 della
Costituzione vieta al legislatore ordinario di dettare norme
discriminatorie, ma non impone necessariamente che situazioni analoghe
debbano essere sempre sottoposte ad un identico trattamento normativo
(da ultimo sentenza n. 209/1975), dovendosi ritenere che rientri
nell'ambito della discrezionalità legislativa, non censurabile in
questa sede, di dettare anche normative diverse, purché non
irragionevolmente discriminatorie.
Le due norme ordinarie messe a raffronto - l'art. 7, secondo
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ora sostituito
dall'analoga norma contenuta nell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato") e l'art. 69
del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 - dettano indubbiamente una diversa
disciplina in materia di calcolo del periodo universitario di studi
riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza. Ma, a parte il
rilievo che dette norme si riferiscono a dipendenti pubblici i cui
trattamenti di quiescenza sono assoggettati a disciplina per molti
aspetti diversa e quindi difficilmente comparabili, va escluso che
l'una o l'altra norma abbia intenti ed effetti discriminatori, ovvero
sia irrazionale.
Infatti entrambi i criteri di calcolo del periodo di studi
universitari posti dalle due norme sono del tutto ragionevoli ed
entrambi idonei a risultare, nella concreta applicazione, più o meno
favorevoli a seconda dell'epoca in cui il dipendente abbia prestato
altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza e
compiuto i propri studi universitari.
Ne consegue che, mancando ogni intento ed effetto discriminatorio e
potendo derivare in concreto eventuali differenze di trattamento solo
da particolari circostanze di fatto, la questione deve essere ritenuta
non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46
(contenente "Norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"),
sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte