Sentenza n. 73/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/03/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 322/1976
applicata al caso
- art. 9legge 322/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune
categorie di appartenenti ai corpi di polizia) e dell'art. 9
decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495 promosso con
l'ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara - sul ricorso
proposto da Pischedda Roberto contro il Comando generale dell'Arma
dei Carabinieri ed altro, iscritta al n. 391 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189
dell'anno 1979;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara
- sul ricorso proposto da Pischedda Roberto contro il Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 19 maggio 1976 n. 322 e dell'art. 9 decreto-legge
luogotenenziale 6 aprile 1919 n. 495 per contrasto con l'art. 3 Cost.
Oggetto del giudizio a quo è il provvedimento con il quale in
data 8 febbraio 1978 il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri,
ha disposto che il vice brigadiere Pischedda Roberto, non trovandosi
nelle condizioni stabilite dall'art. 1 legge 19 maggio 1976 n. 322,
"cessa dalla prima rafferma triennale per inosservanza delle
disposizioni di legge sul matrimonio ed è collocato in congedo
illimitato, con decorrenza dal 15 ottobre 1977".
Si desume dall'ordinanza di rinvio che il Pischedda, dopo la ferma
di tre anni, non era stato ammesso alla rafferma triennale, ma alla
ulteriore ferma di un anno a titolo di esperimento, prevista
dall'art. 9 del decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495.
Decorso tale anno e ammesso alla prima rafferma triennale con inizio
il 23 settembre 1977, il Pischedda si sposò il 15 ottobre
successivo.
Secondo le norme impugnate i sottufficiali dei carabinieri possono
contrarre matrimonio solo quando sia decorso il primo anno di
rafferma (nella fattispecie solo dopo il 23 settembre 1978). Da ciò
il provvedimento del Comando generale.
Assume l'ordinanza di rimessione che la normativa in discorso
creerebbe una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che
sono stati immediatamente raffermati (possibilità del matrimonio
dopo quattro anni complessivi) e coloro che, come il Pischedda, hanno
dovuto superare, prima della rafferma triennale, l'anno di servizio
ad esperimento (possibilità del matrimonio dopo cinque anni
complessivi).
L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha dedotto l'infondatezza
delle sollevate questioni.
Ai fini del diverso trattamento "all'interno, per così dire,
dell'Arma dei Carabinieri", non sarebbe rilevante il fatto che "da
alcuni la condizione del previo servizio di un anno nella rafferma
sia raggiunta prima e da altri, per minori meriti, dopo"; decisivo
sarebbe il fatto che "per gli uni e per gli altri, superato l'anno di
servizio nella rafferma, la legge riserva uguaglianza e non
disparità di trattamento". Considerato in diritto
1. - L'art. 1 della legge 19 maggio 1976 n. 322 (Modifica delle
norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di
polizia) stabilisce che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari
di truppa dell'Arma dei Carabinieri possono contrarre matrimonio al
compimento del primo anno della prima rafferma triennale:
praticamente, cioè, tenuto conto della durata della ferma iniziale,
dopo quattro anni di servizio complessivo.
Va chiarito che il militare, compiuto il periodo triennale della
originaria ferma e qualora riscontrato carente nei requisiti di
idoneità fisica ovvero per deficienza d'altre qualità, può essere
medio tempore ammesso, a titolo di esperimento, a limitata rafferma
annuale, assentibile di massima per non oltre due volte consecutive
(art. 9 del decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495:
Rafferme per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri).
Stante dunque la lettera della norma per la contraibilità del
matrimonio, "al compimento del primo anno della prima rafferma
triennale", il periodo intermedio di rafferma in esperimento non è
validamente conteggiabile nel quadriennio di servizio, normalmente
richiesto perché il militare possa sposarsi senza incorrere in
conseguenze di stato.
Ma il giudice remittente ravvisa nel contesto delle descritte
disposizioni una lesione dell'art. 3 Cost., per una sostanziale,
incongruente disparità di trattamento nell'ambito di situazioni
obiettivamente identiche, indipendentemente dalla species, in
carriera, della ferma in corso.
2.1. - È da osservare anzitutto, per i fini del decidere, che il
disposto sulla natura delle rafferme nel loro susseguirsi (art. 9 del
decreto-legge luogotenenziale n. 495 del 1919) attiene alla vicenda
solo perché influenza il conteggio del periodo occorrente per chi
voglia esercitare la facoltà di contrarre le nozze. La questione,
così circoscritta all'ambito dell'art. 1 della legge n. 322 del
1976, è fondata. I Carabinieri costituiscono - come in passato
questa Corte ha evidenziato nella sentenza n. 216 del 1985 - la prima
Arma dell'Esercito, con il dovere di concorrere unitamente alle altre
truppe alle operazioni militari, assumendo ove occorra quel ruolo
operativo del quale nella storia della Nazione si ritrova incisivo
atto.
Compete, peraltro, istituzionalmente al detto organismo di
espletare servizio di polizia, secondo quanto previsto sin dalle
Patenti dell'ottobre 1822, a tenore delle quali l'Arma dei
Carabinieri è una "forza" costituita per la "conservazione
dell'ordine, e la esecuzione delle leggi". Talché anche
singolarmente i militari che ne fanno parte - così le norme generali
del 1822 - devono "stimarsi in servizio perpetuo in qualunque
circostanza, ed a tutte le ore".
Da qui il razionale fondamento di un complesso di statuizioni,
tradizionalmente mantenuto pur negli opportuni aggiornamenti e volto
a regolare - in compiuta normativa - le attribuzioni d'istituto
dell'arma quale corpo di polizia civile e militare.
Ne deriva l'indeclinabile radicata esigenza - al di là della
dedizione individuale - di una disponibilità permanente di personale
in un congruo potenziale: resa essa operativa ed efficiente mediante
presenza continuativa di contingenti di servizio, tratti dalle leve
più giovani. Va ricordato, al proposito, che ancora nel recente
passato restava imposto (d.l.lgt. 18 gennaio 1947, n. 133) un limite
numerico nella forza organica globale entro cui i militari potevano,
secondo il loro grado, essere autorizzati alle nozze.
2.2. - In atto, il legislatore sopperisce agli scopi di evitare
dispersioni logistiche per effetto dell'inserimento nei rispettivi
nuclei familiari dei militari sposati, con la previsione - come
illustrato - di un primo quadriennio, anteriormente al cui compimento
non è dato contrarre matrimonio ove si intenda continuare
nell'attività lavorativa prescelta.
Senonché - come nota il giudice a quo - rimane estraneo al
delineato sistema, pur razionale, che il militare obbligato ad un
iniziale (quadriennale) periodo di reperibilità in tempo reale abbia
rivestito - o rivesta - l'uno o l'altro status, essendo entrambi in
ogni caso identica fonte dei doveri di servizio.
Si palesa, in altri termini, fortemente discriminatorio e
irragionevole, nell'ambito di una medesima categoria, che la
posizione di "esperimento" abbia a dilatare i suoi scopi, interni al
rapporto, ben al di là della subordinazione mili-tare, col
proiettarsi - per contro - entro la sfera personale di chi siasi
risolto a contrarre il vincolo familiare al quale si riconnettono,
tra l'altro, valori costituzionalmente protetti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19
maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune
categorie di appartenenti ai corpi di polizia) nella parte in cui non
prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa
dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento,
del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte