Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge

3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), promosso con

ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Matelica, iscritta

al n. 279 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel procedimento civile - relativo ad un rapporto di

mezzadria - vertente tra Ruggeri Gino e Paggi Gino, instaurato a

seguito di provvedimento pretorile d'urgenza ex art. 700 e seguenti

del codice di procedura civile, il Pretore di Matelica, sulla

eccezione del resistente di improcedibilità dell'azione, non avendo

il Ruggeri esperito il preventivo tentativo di conciliazione ai sensi

dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, con ordinanza emessa l'8

febbraio 1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui

assoggetta le controversie in materia di contratti agrari alla

condizione di procedibilità del tentativo obbligatorio di

conciliazione, adducendo che la norma denunziata introdurrebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche,

con pregiudizio del diritto di difesa;

che la normativa di cui al Capo I, Titolo IV, del Libro secondo

del codice di procedura civile, colloca sullo stesso piano le

controversie di cui all'art. 409 del codice di procedura civile,

laddove per il giudizio in materia di lavoro il tentativo preventivo

di conciliazione è rimesso alla discrezionalità del ricorrente;

che l'Avvocatura dello Stato ha concluso per la declaratoria

d'infondatezza;

Considerato che nella recente legislazione procedurale c.d.

"specializzata" l'istituto della conciliazione preventiva trova

applicazione in diverse materie e risulta chiaramente finalizzato ad

evitare la pendenza giudiziaria della lite, essendo strutturato nei

vari casi secondo diversi modelli di raccordo con l'azione

giudiziaria;

che la non obbligatorietà per le vertenze di lavoro del

preventivo tentativo di conciliazione trova la sua giustificazione

nella necessità di raccordare con l'azione giudiziaria le

disposizioni dei contratti collettivi, che in genere prevedono

l'esperibilità solo facoltativa della conciliazione dinanzi alle

associazioni sindacali, a differenza di quanto era previsto

dall'ordinamento corporativo, nel cui ambito l'art. 431 del codice di

procedura civile, prefigurava come obbligatorio il previo esperimento

del tentativo di conciliazione;

che questa Corte (sent. 13 aprile 1977, n. 63) ha già avuto

modo di ribadire in relazione all'art. 24 della Costituzione, che

tale "precetto costituzionale non impone che il cittadino possa

conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i

medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare

l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purché non vengano

imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere

impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di

difesa o lo svolgimento dell'attività processuale";

che per le cause agrarie di competenza pretorile non può

ravvisarsi nello speciale onere del previo tentativo di conciliazione

un adempimento vessatorio di difficile osservanza né un'insidiosa

complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa

dell'attore, non potendosi d'altronde istituire una identità tra la

materia del lavoro e quella dei contratti agrari;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 230 ("Norme

sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Pretore di Matelica con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte