Sentenza n. 73/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 310, commi
primo, secondo e terzo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1988 dal
T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Tumminello Mario contro
l'Istituto sperimentale per il tabacco ed altro, iscritta al n. 456
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Tumminello Mario nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da Mario
Tumminello, direttore di sezione dell'Istituto Sperimentale per il
tabacco, ente di ricerca e di sperimentazione agraria presso il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei confronti di detti
Istituto e Ministero per l'annullamento del provvedimento del 12
gennaio 1988 prot. n. 104/2, con il quale gli veniva comunicato il
collocamento in quiescenza al compimento del sessantacinquesimo anno
di età, l'adito T.a.r. del Lazio, con ordinanza emessa il 23
novembre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 310, commi primo, secondo
e terzo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato".
L'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957 dispone ai primi due commi che
i direttori degli istituti di sperimentazione agraria e
talassografica siano collocati fuori ruolo, a disposizione
dell'Amministrazione, al compimento del 70° anno di età e siano
posti a riposo al compimento del 75° anno.
Il Tumminello, direttore di sezione, aveva adito il giudice
amministrativo chiedendo gli fosse applicato il medesimo trattamento
riservato ai direttori di istituto in quanto, con l'art. 86 del
d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ("Riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato"), è stato stabilito che le carriere
del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e
degli sperimentatori di tali istituti di ricerca e di sperimentazione
"si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative,
rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori
aggregati e degli assistenti delle università" sicché, una volta
equiparata la carriera del personale degli istituti di ricerca a
quella dei professori delle università, la disciplina della
cessazione del rapporto dei secondi (artt. 14 e 15 della l. 18 marzo
1958, n. 311) deve estendersi ai primi, dovendosi ritenere
implicitamente abrogato l'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957.
Ad avviso dell'autorità remittente, il provvedimento
amministrativo impugnato è conforme alla legge, dovendosi applicare
al Tumminello la disciplina dettata per il personale diverso dai
direttori di istituto, in forza del combinato disposto degli artt. 4
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e 131 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3. Con il d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 ("Norme per il
riordinamento della sperimentazione agraria") furono infatti
istituiti (art. 51), per i servizi della ricerca e della
sperimentazione agraria, i tre ruoli dei direttori di istituto, dei
direttori di sezione e degli sperimentatori in cui si articolano le
carriere direttive scientifiche; la nuova disciplina, concernente
l'accesso ai ruoli, le progressioni in carriera, i coefficienti
retributivi, non travolgeva, però, le disposizioni generali e
particolari di stato giuridico, di trattamento economico e di
trattamento di quiescenza e previdenza degli impiegati civili dello
Stato, di cui l'art. 54 disponeva rimanesse ferma l'applicazione.
Secondo il giudice a quo, con il successivo d.P.R. n. 1077 del
1970, nel parametrare all'art. 86 le carriere dei tre ruoli a quelli
dei professori universitari, il legislatore introduceva "un criterio
che prescinde dal mero riassetto del trattamento economico ed assume
la valenza di una vera e propria equiparazione nel regime giuridico",
confermata peraltro dall'art. unico della l. 23 gennaio 1975, n. 29,
di interpretazione autentica dell'art. 12 del d.-l. 1° ottobre 1973,
n. 580, sul trattamento economico del personale docente
universitario.
È pur vero - prosegue l'autorità remittente - che tali ultime
disposizioni hanno influenza in un ambito prettamente retributivo;
esse, nondimeno, si fondano su un princìpio di parità di
trattamento del personale direttivo e sulla sua uniforme
assimilazione al personale docente dell'università secondo un logico
criterio valutativo delle diverse qualifiche. Appare pertanto
incongruo ed irragionevole distinguere una diversa decorrenza del
momento di collocamento a riposo a seconda del carattere apicale o
non della qualifica.
In tale quadro normativo, secondo il giudice a quo, il
pensionamento dei funzionari degli istituti di sperimentazione
agraria al sessantacinquesimo anno di età "non trova alcun
riferimento ragionevole e logico sul piano del rapporto di impiego,
né... normativo, salvo voler postulare la perdurante vitalità
dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957", che differenzia la posizione
del direttore di istituto da quella degli altri impiegati direttivi.
Ma così interpretata, conclude l'autorità remittente, la
disposizione, oltre che dai precetti di logica, appare difforme dai
princi'pi di parità di trattamento stabiliti dall'art. 3 Cost., in
quanto perpetua una discriminazione nell'ambito di una categoria di
personale che, nell'assimilarla ai docenti universitari, il
legislatore ha dimostrato di voler trattare con parità di stato
giuridico e di carriera.
2. - Nel giudizio si è costituito Mario Tumminello che,
richiamando le argomentazioni svolte dal T.a.r. del Lazio, ha chiesto
sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni
denunciate.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo l'infondatezza della quesione sollevata.
In primo luogo l'Avvocatura contesta vi sia equiparazione e
necessario coordinamento tra docenti universitari e direttori degli
istituti di sperimentazione agraria per quel che riguarda il
collocamento a riposo disciplinato, per ciascuna delle due categorie,
da autonome disposizioni risalenti, in particolare, per i secondi,
all'art. 24 del r.d.l. 23 novembre 1923, n. 2226 (quindi dall'art. 51
del r.d. 29 maggio 1941, n. 485, infine dalla norma denunciata).
Il collocamento a riposo dei docenti universitari è invece oggi
disciplinato dal d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che lo fissa al 70°
anno per i professori ordinari (art. 19) ed al 65° anno per i
professori associati.
In secondo luogo l'Avvocatura sottolinea la distinzione tra norme
sul trattamento economico, norme sullo stato giuridico e disciplina
del collocamento a riposo richiamando, per il personale scientifico
della sperimentazione, un parere del Consiglio di Stato.
Ciò posto, prosegue l'Avvocatura, potrebbe al più ipotizzarsi
una ingiustificata disparità di trattamento all'interno del sistema
dei ruoli del personale scientifico della sperimentazione. Ma in
proposito va osservato che direttori di istituto e direttori di
sezione appartengono a ruoli distinti, che diverse sono le condizioni
di accesso, la disciplina dei trasferimenti, la possibilità prevista
solo per i primi - di passaggio nei ruoli di professore
universitario, le funzioni e le competenze.
L'Avvocatura conclude richiamando l'art. 1 della legge n. 312 del
1980 e sottolineando come l'equiparazione tra personale scientifico
della sperimentazione abbia carattere provvisorio e sia strettamente
limitata al trattamento economico. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe è sollevata in via incidentale
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
(primo comma) della Costituzione, delle norme contenute nell'art.
310, primo, secondo e terzo comma del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato).
Ciò in quanto tali norme dettano, in materia di collocamento a
riposo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione
agraria (e di talassografia), una disciplina particolarmente
favorevole (collocamento a riposo al compimento del 75° anno, previo
collocamento fuori ruolo al compimento del 70° anno con trattamento,
agli effetti economici e di carriera, pari a quello spettante al
personale in ruolo), analoga a quella applicabile ai docenti
universitari, ma non estendono tale disciplina ai direttori di
sezione degli istituti stessi.
Secondo il giudice a quo, questi ultimi, per essere assoggettati,
ai sensi dell'art. 131 del d.P.R. n. 3 del 1957, alla disciplina
comune degli impiegati civili dello Stato - disciplina che prevede,
giusta l'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il collocamento
a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età -
sembrerebbero ingiustificatamente discriminati sia rispetto ai
docenti universitari che ai direttori di istituto.
2. - La questione non è fondata.
L'ordinanza di rimessione muove dal presupposto di una piena
assimilazione fra personale direttivo degli istituti di
sperimentazione agraria e docenti universitari. Assimilazione che,
già avviata con il d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 (Norme per il
riordinamento della sperimentazione agraria), sarebbe stata
interamente realizzata con l'art. 86 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello
Stato), e quindi confermata dall'interpretazione autentica data
dall'articolo unico della legge 23 gennaio 1975, n. 29, all'art. 12
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per
l'Università) convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
1973, n. 766, nel senso di riferire la relativa disposizione anche al
personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria. La
detta piena assimilazione costituirebbe, dunque, un princìpio
generale senza ragione derogato per i direttori di sezione dalla
norma impugnata (se pur questa non dovesse ritenersi abrogata dalla
legislazione successiva).
L'intervenuto Presidente del Consiglio obbietta che il
collocamento a riposo era stato fissato al compimento del 75° anno di
età per i direttori delle stazioni sperimentali agrarie (cui
corrisponderebbero i direttori degli istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria), già dall'art. 24 del r.d.l. 25 novembre
1929, n. 2226 (Provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie), e
poi portato al compimento del 70° anno dall'art. 51 del r.d. 29
maggio 1941, n. 489 (Riorganizzazione dei servizi e revisione dei
ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste) al di fuori di ogni riferimento al collocamento a riposo dei
docenti universitari ( che fra l'altro è ora fissato non più dopo
il compimento del 75° anno, previo collocamento fuori ruolo dopo il
compimento del 70°, come prevedevano per i professori gli artt. 14 e
15 della legge 18 marzo 1958, n. 311, ma dopo il compimento del 70°
anno, previo collocamento fuori ruolo dopo il compimento del 65°, per
i professori ordinari, e dopo il compimento del 65° anno per i
professori associati, rispettivamente dagli artt. 19 e 24 del d.P.R.
11 luglio 1980, n. 382 sul riordinamento della docenza
universitaria). Ond'è che analogamente dovrebbe ritenersi per quanto
concerne l'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957, contenente la norma
impugnata. Ma non può negarsi che questa si ponga in una prospettiva
di assimilazione fra i direttori di istituto e i docenti universitari
- anche se limitata ad alcuni aspetti del rapporto d'impiego - se è
vero che l'art. 311 successivo dello stesso d.P.R. n. 3, prevede che
i direttori di istituto che conseguano la nomina per concorso a
professori universitari di ruolo conservino la propria anzianità ed
assumano la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di
provenienza.
Ciò nonostante, il presupposto da cui muove l'ordinanza di
rimessione, cioè quello di una piena assimilazione, in linea
generale, fra personale direttivo degli istituti di sperimentazione
agraria e docenti universitari, non ricorre.
Al T.U. sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R.
n. 3 del 1957) che, con l'art. 310 (norma impugnata), e con il
successivo art. 311, mostra di assimilare ai docenti universitari i
soli direttori degli istituti di sperimentazione agraria (e
talassografica) - ma, come già detto, limitatamente ad alcuni
aspetti del rapporto d'impiego - sopravviene il d.P.R. n. 1318 del
1967, concernente in modo specifico l'organizzazione degli istituti
di ricerca e di sperimentazione agraria. Tale d.P.R., oltre a
elencare i ruoli del personale distinguendo fra direttori, direttori
di sezione, sperimentatori e altri, e a disciplinare l'accesso ad
alcuni ruoli, da un lato stabilisce (art. 54) che al personale si
applichino le disposizioni generali e particolari di stato giuridico,
di trattamento economico, e di trattamento di quiescenza e di
previdenza degli impiegati civili dello Stato, salve specifiche
eccezioni - e fra queste certamente la regolamentazione concernente i
direttori di istituto, per i quali, a norma dell'art. 57, ultimo
comma, continuano ad applicarsi le disposizioni particolari di cui
agli artt. 310 e 311 del d.P.R. n. 3 del 1957 - e dall'altro lato
prevede (art. 66, primo comma) che gli stipendi spettanti al
personale "delle carriere direttive scientifiche" degli istituti di
ricerca e di sperimentazione agraria sono stabiliti nella misura
spettante al personale universitario delle qualifiche (da
considerare) corrispondenti secondo gli "ex coefficienti" indicati
nella Tabella A allegata al decreto. Cosicché appare ben chiaro che
col detto decreto n. 1318, lungi dal farsi un passo decisivo nel
senso della pretesa piena assimilazione, per un verso è seguita
l'impostazione data alla disciplina della materia dal d.P.R. n. 3 del
1957, nel senso cioè di assimilare in modo particolare - ma pur
sempre per alcuni aspetti del rapporto d'impiego (e segnatamente per
l'aspetto del collocamento a riposo) - al personale universitario i
soli direttori degli istituti, e per altro verso l'assimilazione è
estesa al personale delle carriere direttive scientifiche degli
istituti solo per quanto concerne il trattamento economico di
attività.
Da tale indirizzo non si discosta il d.P.R. n. 1077 del 1970, che,
nel riordinare le carriere degli impiegati civili dello Stato,
all'art. 86, su cui fa leva l'ordinanza di rimessione, stabilisce in
particolare che "le carriere dei ruoli del personale dei direttori,
dei direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituti di
ricerca e di sperimentazione agraria, anche non liberi docenti, si
sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative
rispettivamente alle carriere dei professori, dei professori
aggregati e degli assistenti delle università". Come è reso
manifesto dal criterio assunto per la determinazione dello sviluppo
delle carriere delle suindicate categorie del personale degli
istituti di ricerca e sperimentazione agraria - "classi di stipendio"
- il riferimento alla normativa concernente il personale
universitario, anche se rappresenta un correttivo della disciplina
delle carriere delle categorie anzidette rispetto a quella introdotta
in via generale (sulla base della delega conferita con la legge 18
marzo 1968, n. 249) per gli impiegati civili dello Stato, concerne
soprattutto il trattamento economico, sostanziandosi dell'adozione,
quale parametro per lo sviluppo del trattamento di ciascuna delle
categorie stesse, di quello in vigore per ciascuna delle varie
carriere di personale universitario allora esistenti (professori,
professori aggregati, assistenti) e pertanto non costituisce una
piena assimilazione dello stato del personale degli istituti di
ricerca e sperimentazione agraria allo stato del personale
universitario.
Né diversamente si atteggia, infine, l'articolo unico della legge
n. 29 del 1975, che estende in via di interpretazione autentica ai
direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di
ricerca e sperimentazione agraria (e talassografica) la norma
contenuta nell'art. 12 del d.-l. n. 580 del 1973, come sopra
convertito, concernente un elemento del trattamento economico del
personale universitario, confermando (comma ultimo) per il personale
dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria, con gli adattamenti resi necessari dalla
disciplina delle carriere del personale docente universitario recata
dal d.P.R. n. 580 del 1973, quanto già disposto, in via generale,
dall'art. 86 del d.P.R. n. 1077 del 1970.
Va poi soggiunto che, con l'art. 1, terzo comma, della più
recente legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato)
è stabilito che ai direttori, direttori di sezione e sperimentatori
degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (e
talassografica) si applica (ma solo) in via provvisoria, cioè in
attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento
economico dei professori universitari.
In conclusione: l'assimilazione dei direttori di istituto, dei
direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituti di ricerca
e di sperimentazione agraria al personale universitario non è, né
è mai stata, piena, bensì sostanzialmente riferita al trattamento
economico (e ora, anche per tale aspetto, è divenuta provvisoria).
Non è dunque riscontrabile la denunciata sperequazione dei direttori
di sezione dei detti istituti, relativamente alla disciplina del
collocamento a riposo, rispetto ai professori universitari, e,
quindi, neppure rispetto ai direttori di istituto. Ciò malgrado che
l'articolo unico, secondo comma, della legge n. 29 del 1975 equipari
ai professori di ruolo (essendo frattanto venuta meno la carriera dei
professori aggregati, per assorbimento in quella dei professori di
ruolo straordinari ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre
1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
1973, n. 766) - ai fini della corresponsione dell'assegno previsto
dall'art. 12 del decreto-legge n. 580 del 1973, come sopra
convertito, assegno poi soppresso con il decreto-legge 2 marzo 1987,
n. 57 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n.
158) - congiuntamente i direttori di istituto e i direttori di
sezione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (e quindi
i direttori di sezione ai direttori degli istituti) e malgrado che
l'art. 1, terzo comma, ultima parte, della legge n. 312 del 1980
operi analoga equiparazione, nel quadro della applicazione
provvisoria del trattamento economico del personale universitario ai
direttori di istituto, ai direttori di sezione e agli sperimentatori
degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
Non è d'altra parte configurabile un principio generale di almeno
tendenziale equiparazione dei direttori di sezione rispetto ai
direttori degli istituti, indipendentemente dal riferimento alla
disciplina dei docenti universitari, e quindi una ingiustificata
sperequazione degli uni rispetto agli altri ad opera della norma
denunciata sotto questo meno ampio profilo.
Invero dall'esame della legislazione finora condotto non emerge un
principio del genere. L'equiparazione disposta dall'articolo unico,
secondo comma, della legge n. 29 del 1975 e dall'art. 1, terzo comma,
della legge n. 312 del 1980 sopra richiamati, è limitata, come si è
rilevato, al trattamento economico di attività. Né può trascurarsi
che per i direttori degli istituti è delineato, dagli artt. 309,
310, 311 e 312 (in relazione alle altre disposizioni ivi richiamate)
del d.P.R. n. 3 del 1957, un particolare status, che li differenzia,
da un canto, dagli impiegati civili dello Stato e, dall'altro, dal
resto del personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione
agraria, ivi compresi i direttori di sezione (fra l'altro i direttori
degli istituti fruiscono della conservazione dell'anzianità in caso
di transito nei ruoli universitari; sono soggetti a particolari
norme, diverse da quelle concernenti i direttori di sezione, in
materia di accesso, e di trasferimenti, ai sensi degli artt. 55, 58,
62 legge n. 1318 del 1967 e 309 ora richiamato, nonché in materia di
procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 312 ora richiamato, ma
già art. 48, regio-decreto n. 489 del 1941; sono sottratti alle
norme generali concernenti i rapporti informativi, la carriera, lo
svolgimento di essa). Laddove l'equiparazione fra le due categorie è
stata talora stabilita, secondo quanto già ripetutamente osservato,
solo per un aspetto particolare del trattamento economico di
attività (per di più venuto meno), o per il trattamento economico
globale (ma, per effetto della legislazione più recente, solo in via
provvisoria).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 310, primo,
secondo e terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato) sollevata dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte