Sentenza n. 73/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1996 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 333/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto
1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1995 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto
da Castello Giorgio contro l'Intendenza di finanza di Genova,
iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 22 maggio 1995 (r.o. n. 471 del 1995), la
Commissione tributaria di primo grado di Genova - nel corso di un
giudizio proposto da Castello Giorgio contro l'Intendenza di finanza
di Genova per il rimborso della ritenuta fiscale del 6 per mille,
operata sul conto corrente intrattenuto con l'Istituto bancario S.
Paolo di Torino - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla
legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.
La Commissione rimettente - evidenziato che, nel caso di specie, i
depositi colpiti dall'imposta erano costituiti dall'ammontare di un
mutuo fondiario accordato al ricorrente per l'acquisto di un
appartamento - lamenta violazione:
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione
denunciata colpisce tutti gli intestatari di conti correnti bancari,
considerando "quale unico elemento discriminatore il dato meramente
accidentale costituito dalla presenza di somme accantonate nel conto"
alla data prevista dalla disposizione medesima, ma "senza considerare
le causali del deposito stesso", così "trattando in maniera eguale
posizioni differenziate";
dell'art. 47 della Costituzione, in quanto vengono tassate forme
di ricchezza il più delle volte assai modeste, confluite nel
deposito bancario perché non di importo tale da poter essere
investite in utilizzi maggiormente remunerativi, disattendendo così
l'esigenza costituzionale di incoraggiare e tutelare forme di
risparmio minimali, accessibili alla generalità dei consociati,
quali appunto i depositi bancari o postali;
dell'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta, in
contrasto con il principio della capacità contributiva, incide
indifferentemente su somme depositate per le più svariate esigenze,
finendo per gravare su disponibilità contingenti, momentaneamente in
transito se non addirittura non appartenenti al titolare del
deposito, e quindi incidendo non già su ricchezze effettive, ma su
temporanee liquidità non espressive di reale capacità contributiva.
A tal proposito, quali casi non significativi di capacità
contributiva, la Commissione menziona esemplificativamente i depositi
di somme derivanti da mutui, il cui controvalore sia stato fatto
confluire sul conto del mutuatario alla data di riferimento
dell'imposizione, i depositi, finalizzati al pagamento di debiti,
intestati ad enti, amministrazioni condominiali, pubblici ufficiali,
come i notai, per legge debitori dell'imposta di registro. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la Commissione tributaria di
primo grado di Genova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359,
che, al comma 6, istituisce, per l'anno 1992, un'imposta
straordinaria sui depositi bancari e postali, prevedendo una ritenuta
del 6 per mille sull'ammontare dei medesimi, quale risulti dalle
scritture contabili alla data del 9 luglio 1992.
2. - Il giudice rimettente, premesso che, nel caso portato al suo
esame, la somma colpita dall'imposta è costituita dal ricavato
dell'ammontare di un mutuo fondiario destinato all'acquisto di un
appartamento, ritiene che la disposizione denunciata contrasti con:
a) l'art. 3 della Costituzione, perché considera in maniera
eguale posizioni differenziate, incidendo su tutti gli intestatari di
conti correnti bancari che vengono discriminati in rapporto alle
somme che i loro titolari posseggano "alla data del 6 luglio 1992"
(rectius 9 luglio 1992), in base al dato meramente accidentale della
presenza di importi accantonati nel conto, ma "senza considerare le
causali del rapporto stesso";
b) l'art. 47 della Costituzione, in quanto investe "forme di
ricchezza il più delle volte assai modeste", insuscettibili, proprio
per il loro importo, di investimenti in utilizzi maggiormente
remunerativi, contrastando così "l'esigenza costituzionale di
incoraggiare e tutelare forme di risparmio minimali, accessibili alla
generalità dei consociati";
c) l'art. 53 della Costituzione, in quanto grava "non su
ricchezze effettive" ma su temporanee liquidità e disponibilità
contingenti "momentaneamente in transito se non addirittura non
appartenenti al titolare del deposito".
3. - La questione, con la quale vengono proposte censure analoghe,
per vari aspetti, a quelle già esaminate in precedenti pronunzie
della Corte, non è fondata.
Vanno in primo luogo prese in considerazione le doglianze
concernenti l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, da
esaminare congiuntamente a quelle che l'ordinanza stessa propone con
riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Dette censure prospettano, infatti, profili di illegittimità in
parte coincidenti, sia pure nella distinta evocazione dei due
menzionati parametri, tra i quali, del resto, esiste quella
connessione altre volte evidenziata dalla Corte, che porta a ritenere
il secondo precetto "conseguenziale specificazione del primo".
La Commissione tributaria di Genova dubita, anzitutto, che il
criterio di riferimento temporale accolto dal legislatore, per
individuare i soggetti tenuti al pagamento del tributo, si conformi
al principio di eguaglianza dell'art. 3 della Costituzione.
La Corte ha già avuto occasione di sottoporre a scrutinio di
costituzionalità il tributo in esame, ponendo in evidenza che esso
è una imposta straordinaria connotata da modalità eccezionali ed
inserita in un contesto di misure finanziarie di carattere generale,
nell'ambito del quale il prelievo sui depositi, nel colpire un
peculiare indice di capacità contributiva, incide sui depositi
stessi con una aliquota di modesta entità, tale da non potersi
ragionevolmente considerare ablativa del patrimonio del soggetto
(sentenza n. 143 del 1995).
In relazione a siffatte caratteristiche, nel conside-rare che si
tratta di una imposizione una tantum tale da non alterare, secondo un
canone valutativo già fatto proprio dalla Corte, il sistema
tributario visto in tutte le sue componenti (sent. n. 159 del 1985),
si è, altresì, posto in risalto che la peculiare configurazione
dell'imposta trova la sua giustificazione - secondo gli elementi
ricostruttivi delle finalità della legge desumibili anche dagli atti
parlamentari - nell'esigenza di individuare un meccanismo di
immediato accertamento e di agevole e rapida riscossione, premessa
necessaria perché una imposta straordinaria possa rivelarsi un
tributo perequato sul patrimonio.
Nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie
della collettività e tutela delle ragioni del contribuente, la norma
denunciata assume, dunque, i saldi contabili, alla data stabilita dal
legislatore, e cioè alla data del 9 luglio 1992, come normalmente
rappresentativi di disponibilità patrimoniali del titolare del
conto.
Tanto rammentato, la censura relativa alla violazione dell'art. 3
della Costituzione, se intesa come prospettazione dell'esigenza di un
pari trattamento fra soggetti in eguale situazione, che non
potrebbero essere discriminati unicamente in ragione dell'elemento
temporale della disponibilità o meno di un deposito bancario alla
data prevista dal legislatore, può essere agevolmente superata
osservando che il principio di eguaglianza non impedisce un
differente trattamento che trovi nello stesso fluire del tempo un
elemento discretivo.
Non migliore sorte merita la censura relativa alla violazione dello
stesso art. 3 della Costituzione quanto all'ulteriore profilo sotto
il quale la stessa appare sollevata, addebitando, cioè, al
legislatore di non essersi dato carico, nell'introdurre l'imposta, di
distinguere fra le varie causali del rapporto sottostante al deposito
bancario. Di detta doglianza costituisce sostanzialmente una
riproposizione quella prospettata evocando l'art. 53 della
Costituzione, per lamentare che l'imposta gravi non su ricchezze
effettive, bensì su disponibilità contingenti momentaneamente in
transito, se non addirittura non appartenenti al titolare del
deposito. In ogni caso, quale che sia il profilo dedotto, il giudice
rimettente non considera che né il principio di eguaglianza né
quello di capacità contributiva possono ritenersi incisi: è
sufficiente infatti ribadire, in armonia con la sentenza n. 143 del
1995, che l'imposta in esame colpisce il bene indice di ricchezza
nella sua oggettività, onde non irragionevolmente la legge pone
l'imposta medesima a carico di colui che risulta detentore delle
somme. E ciò indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con
altri soggetti, come pure - per venire al caso oggetto del giudizio a
quo - dal fatto che la disponibilità bancaria costituisca il
ricavato di un mutuo, contratto dal titolare del conto. Il tributo,
nella configurazione ad esso data dal legislatore, non può non
prescindere dalla varietà e molteplicità delle situazioni dalle
quali la ricchezza stessa può trarre origine.
4. - Infine, circa la pretesa violazione dell'art. 47 della
Costituzione, che, secondo l'ordinanza, deriverebbe dal fatto che la
disposizione colpisce forme di ricchezza il più delle volte assai
modeste, disattendendo così l'esigenza di incoraggiare e tutelare
forme di risparmio minimali accessibili alla generalità dei
consociati, va riaffermato, anche qui in conformità alla precedente
giurisprudenza (sentenze nn. 143 del 1995 e 143 del 1982), che
l'invocata norma costituzionale contiene un principio al quale il
legislatore ordinario è certamente tenuto ad ispirarsi, ma che non
può impedire al medesimo di emanare, in materia finanziaria,
disposizioni volte a disciplinare il gettito delle entrate, con
l'unico limite della vera e propria contraddizione e compromissione
del principio stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla
legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte