Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 10legge 497/1974
  • art. 14legge 497/1974
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni

per il controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974,

n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza

emessa il 29 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Messina, iscritta al n. 347 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di una persona

imputata del delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre

1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), per avere

illegalmente detenuto un fucile da caccia ad una canna calibro 32,

già denunciato dal suo dante causa e pervenutole iure successionis

il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18

giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il

controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497

(Nuove norme contro la criminalità), nella parte in cui, prevedendo

come reato la illegale detenzione di armi comuni da sparo, non

distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la

detenzione di un'arma da quella di chi non abbia ripetuto la denuncia

di un'arma già regolarmente denunciata e pervenutagli in eredità;

che, ad avviso del remittente, la previsione di un medesimo

trattamento sanzionatorio per casi completamente diversi tra loro

comporterebbe una disparità di trattamento censurabile in base

all'art. 3 della Costituzione;

che - argomenta ancora il giudice a quo - chi detiene un'arma

già denunciata a lui pervenuta iure successionis dovrebbe essere

esente da responsabilità o tutt'al più punito a titolo di colpa per

non essersi informato presso le competenti autorità di pubblica

sicurezza in merito agli obblighi conseguenti alla morte di un

congiunto detentore di armi regolarmente denunciate, ovvero con

sanzione amministrativa per non aver tempestivamente segnalato agli

organi di polizia il possesso dell'arma ereditata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione,

analoga questione è stata dichiarata da questa Corte manifestamente

infondata con ordinanza n. 145 del 1998, e che non vengono

prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa;

che, pertanto, anche la questione sollevata dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Messina deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n.

773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della

legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle

armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme

contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte