Sentenza n. 73/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/03/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 334/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul
trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il
21 marzo 1983) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 2000 dal
tribunale di sorveglianza di Roma sull'istanza promossa da S. B.,
iscritta al n. 860 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione di S. B. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato Grazia Volo per S. B. e l'avvocato dello Stato
Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del
24 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo
comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a
Strasburgo il 21 marzo 1983), nella parte in cui, nel dare piena ed
intera esecuzione alla Convenzione di cui al titolo, consente - ad
avviso dello stesso rimettente - che gli accordi tra lo Stato di
condanna e lo Stato di esecuzione, previsti dall'art. 3, paragrafo 1,
lettera f), della medesima Convenzione, possano derogare
all'applicazione dell'art. 147, primo comma, numero 2), del codice
penale, che prevede il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
in presenza di condizioni di grave infermità fisica del condannato.
Nel procedimento di sorveglianza, il tribunale rimettente è
chiamato a decidere su una istanza di rinvio (obbligatorio: art. 146
cod. pen.) dell'esecuzione della pena - o, in subordine, di
applicazione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 1-ter,
della legge di ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354) -
formulata, per ragioni di grave infermità fisica, da persona in
espiazione di pena in carcere. L'istanza, precisa il rimettente, è
stata disattesa in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza,
che non ha ritenuto sussistente l'estremo del "grave pregiudizio" del
condannato, a norma dell'art. 684, comma 2, del codice di procedura
penale, in attesa della decisione collegiale del tribunale.
1.1. - Ai fini della questione, il giudice a quo espone tre
premesse in punto di fatto.
La prima concerne la vicenda giuridica della richiedente.
La persona detenuta - riferisce il tribunale - sta espiando in
Italia le pene inflitte: a) con una sentenza del 15 febbraio 1984
della Corte distrettuale Federale per il Distretto meridionale di New
York (condanna a quaranta anni di reclusione e 50.000 dollari
statunitensi di multa), e b) con una sentenza del 19 aprile 1984
della Corte distrettuale Federale per il Distretto orientale di New
York (tre anni di reclusione). Dette condanne sono state riconosciute
ai fini del trasferimento dell'interessata in Italia, in base alla
legge 3 luglio 1989, n. 257 (Disposizioni per l'attuazione di
convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle
sentenze penali), dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del
9 luglio 1999. Questa sentenza costituisce il titolo dell'esecuzione
in Italia delle condanne emesse dalla giurisdizione statunitense, per
la pena residua la cui conclusione è prevista in data 29 luglio
2008, alle condizioni stabilite nell'accordo concluso tra i Governi
degli Stati Uniti d'America e dell'Italia e accettate
dall'interessata all'atto della prestazione del consenso al
trasferimento.
1.2. - La seconda premessa concerne le condizioni di salute della
detenuta, che, già operata per un tumore nel 1988, durante la
detenzione presso stabilimenti statunitensi, ha sviluppato una nuova
e diversa forma tumorale, per la quale è stata sottoposta in Italia
a verifiche in struttura sanitaria esterna (in base all'art. 11,
secondo comma, della legge n. 354 del 1975) e quindi a un intervento
chirurgico; a seguito della patologia, del tipo di intervento
eseguito e dei fattori di rischio, le - esaurienti, precisa il
tribunale - consulenze mediche espletate indicano ora la necessità
di un trattamento radiante, per un ciclo di sei settimane (con
cadenza quotidiana da lunedì a venerdì) e di un successivo
trattamento chemioterapico di sei cicli per la durata di sei mesi.
1.3. - La terza premessa attiene alla impraticabilità delle
terapie complementari sopra dette nell'ambito delle strutture
penitenziarie e in regime di detenzione, secondo quanto risulta da
una nota ufficiale in data 9 novembre 2000 del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, che informa che la radioterapia
non è eseguibile nei centri diagnostici terapeutici
dell'amministrazione penitenziaria, mentre la chemioterapia sarebbe
eseguibile solo presso un centro che, allo stato, per circostanze di
fatto, è però inagibile.
Né - prosegue sul punto il tribunale - potrebbe nella specie
farsi ricorso alla possibilità di ricoveri, più o meno prolungati,
presso ospedali o luoghi di cura civili, su autorizzazione del
magistrato di sorveglianza e in costanza dello stato di detenzione,
in applicazione del citato art. 11 della legge n. 354 del 1975; tale
possibilità, "in astratto sussistente", deve, ad avviso del
rimettente, essere "problematicamente rapportata alla continuità
temporale e [alla] complessiva durata del trattamento, nonché ai
noti suoi [del trattamento sanitario] riflessi collaterali",
incidenti sul carattere afflittivo della pena, fino al limite di un
aggravio inutile e vessatorio.
Dunque, conclude in fatto il tribunale, si delinea - per la
serietà della patologia e la sua recidivanza, per il tipo di
terapia, e anche per i profili psicologici, così pregnanti nelle
malattie tumorali - una condizione di incompatibilità tra lo stato
di salute della persona interessata e la detenzione in ambiente
carcerario, incompatibilità che troverebbe il suo più adeguato
strumento di risoluzione nell'applicazione del rinvio (facoltativo)
dell'esecuzione della pena, a norma dell'art. 147, primo comma,
numero 2), cod. pen; un istituto, precisa il tribunale, che
appare maggiormente congruente al caso, rispetto alla richiesta di
applicazione del rinvio obbligatorio dell'esecuzione di pena
(art. 146), che postula una irreversibilità e una terminalità della
malattia che qui non sussistono.
1.4. - Ma l'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. non è
applicabile al caso in esame, in conseguenza del peculiare regime
giuridico che regola l'esecuzione in Italia delle pene irrogate nei
confronti dell'interessata.
Quest'ultima è stata infatti trasferita in Italia, in
applicazione della Convenzione di Strasburgo del 1983, per
"continuare" [secondo l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della
Convenzione] l'esecuzione delle pene irrogate negli Stati Uniti
d'America, e il consenso al trasferimento da parte
dell'amministrazione statunitense è stato espressamente subordinato
al rispetto di puntuali condizioni concernenti il regime detentivo,
condizioni che costituiscono il presupposto dell'accordo tra Stato di
condanna - gli Stati Uniti - e Stato di esecuzione - l'Italia - e che
sono state espressamente accettate dalla detenuta, cittadina
italiana, in sede di prestazione del consenso al trasferimento,
consenso che è richiesto come necessario dall'art. 3 della
Convenzione. E la Corte d'appello, nel procedere al riconoscimento
delle sentenze penali emesse negli Stati Uniti, ha affermato la
legittimità delle condizioni di detenzione concordate tra i due
Governi.
Ora, osserva il tribunale, l'accordo intergovernativo detta, al
punto 5 dell'allegato A che ne fa parte, la seguente condizione: "Che
la condanna venga eseguita senza la possibilità di permessi dallo
stabilimento penale, anche per brevi periodi. Ciò includerebbe
permessi per fine settimana, per giorni festivi, assenze di qualsiasi
tipo, permessi di lavoro, libertà provvisoria di qualsiasi tipo,
inclusa libertà vigilata oppure reclusione in strutture meno
restrittive, o qualsiasi altra forma di visite o attività al di
fuori dello stabilimento". Per quanto specificamente concerne i
profili sanitari, al successivo punto 6 si prevede, per il caso di
malattia, che la detenuta "resti reclusa in uno stabilimento
ospedaliero penale e non in altro stabilimento e che ogni altro
problema medico venga trattato nella stessa maniera in cui lo sarebbe
se [la persona] continuasse a scontare la pena negli U.S.A.". E a
tale riguardo, nell'allegato B all'accordo si precisa (punto d) che
negli Stati Uniti d'America esistono strutture ospedaliere
penitenziarie idonee a far fronte a qualunque patologia.
Ancora, il punto 7 dell'allegato A all'accordo prescrive che le
condizioni suddette vengano applicate "anche se persone in
circostanze analoghe condannate e recluse in Italia possano ricevere
un trattamento diverso o [essere] ammesse a uno o a tutti i benefici
che non potranno essere concessi" alla condannata.
Il successivo punto 11, infine, prevede che l'accordo vincoli lo
Stato italiano, e non solo l'attuale Governo, e che, nel caso del
mancato rispetto di una qualunque di dette condizioni, "l'accordo di
trasferimento sia nullo" e l'Italia e l'interessata acconsentano,
"senza appello", alla richiesta degli Stati Uniti di riportare la
persona condannata in uno stabilimento penitenziario dello Stato di
condanna per scontare la parte restante della pena, senza
possibilità da parte dell'Italia di rilascio dalla reclusione "in
pendenza di una decisione o altra risoluzione in merito a tale
richiesta".
Il quadro così delineato preclude dunque qualsiasi forma di
rilascio dalla carcerazione, sia pure come reclusione in ambiente
meno restrittivo (ad esempio attraverso la detenzione domiciliare),
indipendentemente dalla causa che possa esserne alla base e pertanto
anche in presenza di esigenze sanitarie non eludibili. Anzi, afferma
il rimettente, avrebbe potuto perfino dubitarsi della legittimità,
rispetto all'accordo, dello stesso ricorso alla misura temporanea di
cui all'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, anche se il
magistrato di sorveglianza e l'amministrazione competente hanno, sul
punto, fornito una interpretazione adeguatrice, imposta dalla totale
indisponibilità di centri clinici interni alle strutture carcerarie
idonei a svolgere gli interventi sanitari resisi indispensabili.
Ma, conclude su tale punto il rimettente, ciò che sicuramente
può escludersi a tenore dell'accordo è la possibilità di ricorrere
al differimento temporaneo dell'esecuzione di pena.
1.5. - Il tribunale di sorveglianza svolge quindi una disamina
delle finalità della Convenzione di Strasburgo, rivolta
essenzialmente a favorire il reinserimento sociale di chi sia
condannato in un Paese estero, attraverso l'espiazione della pena nel
Paese di origine; pena, si precisa, quale è stata inflitta dallo
Stato di condanna, essendo lo Stato di esecuzione vincolato alla
natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite
dal primo, pur con gli adattamenti che risultassero indispensabili
(art. 10 della Convenzione).
In tale assetto, è coerente che lo Stato di condanna - che non
è obbligato a disporre il trasferimento - voglia garantirsi
condizioni di detenzione nel Paese di esecuzione il più possibile
prossime a quelle sue proprie, escludendo gli eventuali trattamenti
penitenziari più vantaggiosi previsti nell'ordinamento dello Stato
di destinazione. In simili casi, aggiunge il tribunale, può dirsi
che comunque, nonostante la rinuncia a uno o più benefici
penitenziari, è preferibile, alla stregua della ratio della
Convenzione, effettuare un trasferimento regolato da condizioni
restrittive piuttosto che impedire, per rispetto di una uniformità
astratta, il trasferimento medesimo; e ciò, osserva, non è
contraddetto dalla disposizione dell'art. 9, paragrafo 3, della
Convenzione, secondo cui "l'esecuzione della condanna è regolata
dalla legge dello Stato di esecuzione [che] è l'unico competente a
prendere ogni decisione al riguardo", formulazione questa che, nel
quadro così delineato, deve essere intesa, restrittivamente, in
riferimento al solo regime materiale di esecuzione.
È appunto sulla base di questa ricostruzione che la Corte
d'appello, valutando la compatibilità tra le condizioni negoziate
dai due Governi e i principi dell'ordinamento giuridico italiano
(specie quanto a natura e durata della pena), ha recepito le medesime
condizioni, in quanto conformi alla finalità primaria della
Convenzione.
La conseguenza di quanto sopra detto, conclude il tribunale di
sorveglianza, è che l'esecuzione della pena in Italia nei confronti
della persona trasferita si svolge secondo le norme penitenziarie
interne così come integrate e in larga misura derogate dall'accordo
intergovernativo citato, e che la sentenza della Corte d'appello
italiana è il titolo che legittima la carcerazione secondo il quadro
delineato, titolo che non compete al tribunale di sorveglianza
sindacare.
1.6. - Tutto ciò posto, il tribunale di sorveglianza ritiene che
l'impossibilità di applicare, alla stregua dell'accordo, un istituto
del diritto interno posto a presidio della integrità personale del
detenuto, quale è il rinvio dell'esecuzione di pena ex art. 147 cod.
pen., si ponga in contrasto con diversi parametri costituzionali.
1.7. - Per un primo aspetto, il rimettente ravvisa un contrasto
con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, poiché tra i diritti
inviolabili dell'uomo, che la Repubblica riconosce e garantisce,
rientra il diritto alla salute, che riveste carattere di diritto
fondamentale e, appunto, inviolabile, connesso a un bene
indisponibile da parte del singolo.
Né potrebbe dubitarsi dell'inclusione, nell'ambito soggettivo di
tutela, della persona in stato di detenzione; la legislazione interna
appresta a tal fine diversi strumenti di garanzia, sia per la
prevenzione, sia per l'organizzazione del servizio sanitario,
assicurando gli interventi terapeutici necessari sia intrache
extra-murari; prevede poi forme diverse di esecuzione della pena,
allorché sia necessario conciliare questa con le esigenze della
salute, ad esempio con l'istituto della detenzione domiciliare per
motivi sanitari (art. 47-ter ordinamento penitenziario); infine, per
i casi limite di assoluta incompatibilità tra la detenzione e le
condizioni di salute, pone istituti come quelli di cui agli artt. 146
e 147 cod. pen., che, sospendendo temporaneamente l'esercizio della
potestà punitiva dello Stato, consentono il rinvio dell'esecuzione
della pena, a tutela del bene primario della salute individuale.
L'assoluta preclusione all'applicazione del rimedio del
differimento, che è un istituto di civiltà giuridica a tutela
dell'integrità fisica di chi sia detenuto, equivale a menomare un
diritto fondamentale, in un caso che viceversa esigerebbe una più
intensa garanzia. Né la violazione del diritto costituzionale alla
salute potrebbe essere esclusa in base al consenso espresso
dall'interessata rispetto alle condizioni contenute nell'accordo,
vertendosi in materia di diritti indisponibili.
1.8. - Sarebbe violato, in secondo luogo, il principio della
finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della
Costituzione).
Se infatti possono ammettersi deroghe all'applicazione di
istituti "premiali" dell'ordinamento, in applicazione della
Convenzione e nel quadro degli accordi intergovernativi, in vista del
raggiungimento dell'obiettivo fondamentale rappresentato dal
trasferimento del condannato, che è appunto mezzo al fine
rieducativo, ciò che non può ammettersi è la previsione di
condizioni tali da delineare un "trattamento" che, comprimendo
l'applicazione di istituti basilari di protezione della integrità
fisica, finisce per contraddire l'essenza stessa della prescrizione
costituzionale, nessuna risocializzazione essendo possibile in danno
del bene della salute dell'individuo.
1.9. - Sarebbero altresì violati gli artt. 27, terzo comma sul
divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, e 25, secondo
comma sul principio di legalità della pena, della Costituzione.
Ratio della norma di cui all'art. 147, primo comma, numero 2),
cod. pen. è proprio quella di evitare sia una esecuzione penale
contrastante con il senso di umanità e con la dignità della
persona, sia una espiazione che, per il surplus di afflittività,
finisca per trasformarsi in una sanzione qualitativamente diversa e
più grave, perché incidente non solo sulla libertà personale ma
addirittura sull'integrità fisica.
1.10. - Infine, sarebbe violato il principio di uguaglianza.
Per effetto delle condizioni definite dall'accordo, si verifica
che la persona di cui si tratta è l'unica cittadina italiana che, in
condizioni detentive, viene a essere privata della possibilità di
usufruire di uno strumento essenziale posto dalla legislazione
nazionale a tutela della salute, cioè del rinvio dell'esecuzione per
grave infermità fisica.
Né la macroscopica disparità di trattamento potrebbe
giustificarsi con la particolarità del caso, che non può costituire
un elemento di differenziazione di tale portata.
1.11. - I plurimi dubbi di costituzionalità debbono
indirizzarsi, conclude il tribunale rimettente, verso la norma
(art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334) che dà esecuzione alla
Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate,
immettendone le disposizioni nell'ordinamento interno, in quanto
queste rendono possibile (nel loro complesso e in particolare
attraverso la previsione del necessario accordo tra lo Stato di
condanna e lo Stato di esecuzione sul trasferimento: art. 3,
paragrafo 1, lettera f) la stipula di accordi che, come si verifica
nella specie, derogano all'applicazione dell'art. 147, primo comma,
numero 2), cod. pen.
La rilevanza della proposta questione, afferma infine il
tribunale, è ravvisabile nel diverso esito che il giudizio cui il
rimettente è chiamato potrebbe avere in caso di accoglimento di
essa; solo così l'accordo più volte citato sarebbe privato della
base legislativa che lo abilita a porsi come eccezione alla regola,
ripristinandosi la piena operatività di quest'ultima anche in
relazione al caso di specie.
2. - Nel giudizio costituzionale così promosso si è costituita
la parte privata. Nell'atto di costituzione, riservando a una
successiva memoria le argomentazioni a sostegno dell'accoglimento
della questione, il difensore ne ha chiesto una sollecita
trattazione, in relazione alle condizioni sanitarie dell'interessata,
precisando che la stessa, terminato il ciclo di radioterapia, ha
iniziato il trattamento di chemioterapia, che dovrebbe essere
praticato in regime di day hospital anziché in condizioni di
ricovero ospedaliero e che in pari tempo è evidentemente
incompatibile con il regime carcerario; si verifica, in concreto, una
situazione "ibrida", in attesa della decisione sul rinvio
dell'esecuzione della pena: da un lato l'interessata dovrebbe essere
dimessa dalla struttura sanitaria, che non potrebbe mantenere il
ricovero per quella specifica terapia, dall'altro non è però
possibile neppure il ripristino della detenzione, che non
consentirebbe di prestare la cura necessaria.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
3.1. - L'Avvocatura eccepisce in primo luogo l'inammissibilità
della questione, sotto il profilo della rilevanza, osservando che il
giudice chiamato a fare applicazione della disciplina censurata non
è il Tribunale di sorveglianza rimettente, ma (era) la Corte di
appello, tenuta a valutare l'accordo intergovernativo e a determinare
la pena da eseguire in Italia in sede di riconoscimento delle
sentenze penali straniere. E la Corte di appello, con la sentenza, ha
espressamente preso in considerazione la disciplina di cui si tratta,
valutando rispetto a essa l'accordo e concludendo nel senso della sua
legittimità, delibando il riconoscimento delle due sentenze di
condanna emesse negli Stati Uniti. Sotto questo primo profilo,
dunque, la questione sarebbe inammissibile perché "coperta dal
giudicato".
3.2. - In secondo luogo, ad avviso dell'Avvocatura, la eventuale
dichiarazione di incostituzionalità, così come prospettata, avrebbe
per effetto l'invalidità dell'accordo e dunque il venir meno del
titolo di legittimazione del trasferimento della persona e
dell'esecuzione in Italia della pena inflitta negli Stati Uniti,
cosicché il Tribunale di sorveglianza rimettente non potrebbe
disporre neppure in tale ipotesi il differimento dell'esecuzione in
applicazione della normativa quale risultante dalla dichiarazione di
incostituzionalità.
Dal testo dell'accordo risulta infatti che il differimento ex
art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., in quanto contrastante
con le condizioni stabilite, qualora venisse disposto in concreto,
farebbe operare la clausola espressa (non sospettata di
incostituzionalità) che sancisce la nullità dell'accordo in caso di
inosservanza delle relative prescrizioni e che impone il rientro
della detenuta negli Stati Uniti; con l'effetto, quindi, non di
sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, ma di farla
semplicemente proseguire nello Stato di condanna.
In nessun caso, quindi, il Tribunale di sorveglianza potrebbe
dirsi chiamato a fare applicazione della disciplina sul trasferimento
delle persone condannate, perché il differimento della pena che si
richiede di disporre non potrebbe avere luogo neppure a seguito della
richiesta dichiarazione di incostituzionalità della normativa
denunciata.
3.3. - Ancora, l'Avvocatura osserva che il sistema prescelto
dall'Italia in sede di adesione e ratifica delineato nella
Convenzione comporta la continuazione dell'esecuzione della pena
inflitta all'estero, e che ciò solo indipendentemente da specifici
accordi in tal senso sembra escludere il ricorso a un differimento
facoltativo dell'esecuzione di pena (diversamente da quanto
probabilmente potrebbe dirsi per il differimento obbligatorio),
specie se un corrispondente istituto non è previsto nell'ordinamento
dello Stato di condanna. Infatti il differimento interviene
sull'esecuzione non per regolarne lo svolgimento ma facendola venire
meno, sia pure temporaneamente, impedendo così in radice la
"continuazione" dell'esecuzione.
In questa prospettiva, può affermarsi che l'accordo
intergovernativo tra Stati Uniti e Italia non ha aggiunto nulla alla
disciplina generale, e anche per tale aspetto la norma interna di
esecuzione del trattato internazionale non verrebbe in rilievo.
3.4. - Ulteriore ragione di inammissibilità, secondo
l'Avvocatura dello Stato, risiederebbe nella circostanza che, se è
vero che fonti esterne all'ordinamento nazionale sono soggette a
controllo di costituzionalità attraverso la legge di esecuzione del
trattato che le prevede, è anche vero che tale principio postula che
le disposizioni attivate sul piano pattizio abbiano carattere
normativo e siano, nella scala delle fonti, equiordinate agli atti
con forza e valore di legge, come ad esempio avviene per i
regolamenti comunitari (sentenze nn. 170 del 1984 e 183 del 1973
della Corte costituzionale).
Nulla di tutto ciò è riscontrabile nella specie: il trattato
internazionale, e quindi la legge che a esso dà esecuzione,
considera non già una fonte produttiva di norme, che cioè possa
stabilire regole generali e astratte, ma una fonte convenzionale, che
produce accordi specifici su singoli casi concreti; e la regola
convenzionale che di volta in volta sia posta non potrebbe non
conformarsi all'ordinamento nel quale si inserisce la norma che la
prevede, cioè all'ordinamento italiano.
Pertanto, conclude in rito l'Avvocatura, la questione non può
avere ingresso, perché spetta al giudice ordinario e non al giudice
costituzionale il sindacato di conformità dell'accordo intercorso
tra Stati Uniti e Italia, rispetto all'ordinamento interno.
3.5. - Nel merito, l'Avvocatura deduce l'infondatezza della
questione, in riferimento a tutti i parametri invocati.
La Corte costituzionale ha di recente affrontato il tema dei
rapporti tra le convenzioni internazionali concernenti la
cooperazione giudiziaria nella materia penale e i principi
costituzionali, e ha affermato la sussistenza di alcuni principi di
carattere assoluto, coessenziali al quadro costituzionale, come il
divieto della pena di morte o il divieto di pene contrarie al senso
di umanità (sentenza n. 223 del 1996).
Ma non è questo osserva - l'Avvocatura - il caso di specie: è
anzi la finalità che ispira la Convenzione e quindi la normativa
denunciata a muoversi per rendere la pena il più possibile conforme
al senso di umanità.
Quanto al principio della finalità rieducativa della pena e al
divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, l'Avvocatura fa
rilevare che le condizioni negoziate tra gli Stati in applicazione
della Convenzione di Strasburgo sono rivolte proprio a mettere in
opera la Convenzione in casi nei quali essa resterebbe altrimenti
inoperante; come è evidente nel caso specifico, nel quale ben cinque
richieste di trasferimento erano state in precedenza respinte dagli
Stati Uniti. E proprio con riferimento alla vicenda in esame il
Comitato per i problemi criminali - che, nell'ambito del Consiglio
d'Europa, verifica il funzionamento delle convenzioni stipulate in
materia penale - ha sottolineato, in un proprio rapporto del
25-27 settembre 1995, che, mentre l'obiettivo della esecuzione della
condanna è raggiungibile a prescindere dalla Convenzione, non
altrettanto è a dirsi per il fine del reinserimento del condannato,
che dunque è la "ragion d'essere" dello strumento convenzionale
internazionale.
Tale finalità di risocializzazione è stata del resto
riconosciuta dallo stesso giudice rimettente, essendo da preferire,
nell'alternativa tra l'applicazione "condizionata" e la non
applicazione della Convenzione, in nome dell'uniformità di
trattamento, la prima possibilità.
Quando dunque le restrizioni rispetto all'ordinario regime di
detenzione dello Stato di esecuzione rappresentano condizioni
imprescindibili per l'applicazione della Convenzione, non può dirsi
violato il principio della finalità rieducativa perché, in difetto
di un accordo, il trasferimento non avrebbe luogo e la
risocializzazione del condannato ne risulterebbe compromessa in
modo maggiore, in quanto l'esecuzione della pena dovrebbe proseguire,
alle medesime condizioni, ma nel Paese estero di condanna.
Circa il principio di legalità della pena, sia inteso come
rispetto della riserva di legge sia come esigenza di tassatività,
esso sarebbe rispettato, per il recepimento della Convenzione
nell'ordinamento attraverso la legge di ratifica ed esecuzione e
perché in essa è posta una disciplina analitica sull'esecuzione
della condanna.
Quanto alla dedotta violazione del diritto fondamentale alla
salute, l'Avvocatura rileva che nel caso concreto il diritto appare
salvaguardato poiché la magistratura di sorveglianza ha disposto il
trasferimento della detenuta in struttura ospedaliera civile, a norma
dell'art. 11 ordinamento penitenziario; mentre è affidata alla
discrezionalità del giudice di merito l'eventuale valutazione di
insufficienza di detto strumento rispetto alle esigenze sanitarie
dell'interessata. Proprio per la - praticata - possibilità di
ricovero in una struttura ospedaliera esterna, pur se in regime di
detenzione, l'Avvocatura richiama l'attenzione sulla necessità di
una valutazione della disciplina che operi un bilanciamento degli
interessi in gioco, tenendo conto del fatto che è questione di
rinvio facoltativo e non di rinvio obbligatorio della esecuzione: le
restrizioni concordate rappresentano una conditio sine qua non per il
trasferimento e pertanto, se si ritenesse incostituzionale la
normativa che tali restrizioni consente, si perverrebbe al risultato,
paradossale, di negare la stessa possibilità del trasferimento,
così contrastando proprio l'attuazione dei principi di
risocializzazione e umanizzazione del trattamento di cui il tribunale
lamenta la violazione.
Ove l'accordo in questione non sussistesse, infatti, non vi
sarebbe stato luogo al trasferimento in Italia, e la condannata non
avrebbe certo fruito di condizioni di maggiore salvaguardia della
salute, giacché avrebbe ricevuto cure analoghe ma all'interno della
struttura carceraria dello Stato estero.
Quanto, infine, alla dedotta violazione del principio di
uguaglianza, a impedirne il richiamo è, per l'Avvocatura, la
singolarità del caso, che non consente di istituire utilmente un
raffronto con la generalità, per difetto di omogeneità dei due
termini.
L'Avvocatura conclude pertanto per una declaratoria di
inammissibilità o di infondatezza della questione.
4. - La difesa della parte privata ha successivamente depositato
una memoria.
4.1. - Dopo aver ripercorso sia l'iter della procedura svoltasi
dinanzi al tribunale di sorveglianza sia le argomentazioni da
quest'ultimo prospettate nel sollevare la questione di
costituzionalità, la difesa della persona condannata si sofferma
sulle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato e in particolare
sull'eccezione di inammissibilità della questione, formulata in base
all'argomento del carattere non normativo dell'accordo di cui si
tratta, dunque per l'inidoneità dell'atto a formare oggetto del
sindacato di costituzionalità.
Questa eccezione è condivisa dalla difesa della parte
costituita, che a essa si richiama per riproporre quanto già
sostenuto nell'ambito del giudizio dinanzi al tribunale di
sorveglianza e cioè che dell'accordo intergovernativo sul
trasferimento sarebbe possibile fornire una interpretazione diversa e
idonea a superare il dubbio di costituzionalità.
Non deriverebbe infatti dall'impugnato art. 2 della legge n. 334
del 1988, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo,
la lamentata impossibilità di applicare l'art. 147, primo comma,
numero 2), cod. pen., ma piuttosto ciò sarebbe esclusiva conseguenza
dell'accordo specifico con il quale è stata posta la disciplina del
regime detentivo della condannata; non si tratterebbe dunque di
valutare una disposizione generale ed astratta, che sia suscettibile
di sindacato di costituzionalità, ma semmai di considerare la
vicenda disciplinata da una "norma del caso singolo". Il rilievo
sarebbe confermato sia dal testo della Convenzione, che si limita a
stabilire nel suo art. 3, paragrafo 1, lettera f), la necessità di
un accordo per poter disporre il trasferimento, sia dalla ratio della
fonte internazionale pattizia, che è certamente orientata al
rispetto del senso di umanità nell'esecuzione della pena; il che
esclude che si possa fornire della legge nazionale che immette
nell'ordinamento le disposizioni della Convenzione una
interpretazione tale da autorizzare il Governo a stipulare accordi
contrari alla Costituzione, come invece ritiene il rimettente.
Ma se il vizio attiene al - solo - accordo, allora la valutazione
di conformità di esso ai principi fondamentali dell'ordinamento
italiano è compito del giudice ordinario, sia di quello chiamato a
delibare il riconoscimento della sentenza penale straniera, sia di
ogni altro giudice che debba definire questioni coinvolte dalla
disciplina contenuta nell'accordo medesimo.
Ora, prosegue la difesa, la Corte d'appello ha deciso nel senso
della conformità tra l'accordo e i principi fondamentali, oltre che
con lo spirito della Convenzione di Strasburgo, nonostante la
creazione di una sorta di regime singolare "di rigore"; ma la
restrizione dei benefici accordabili all'interessata non potrebbe
spingersi fino all'eliminazione di ogni tutela dei diritti
fondamentali, in primo luogo del diritto alla salute, poiché una
simile conclusione contraddirebbe proprio lo spirito della
Convenzione.
La premessa per una diversa interpretazione è individuata nel
disposto del punto 6 dell'allegato A all'accordo, che, ad avviso
della difesa, è suscettibile di una lettura contraria a quella da
cui muove il Tribunale di sorveglianza; il citato punto 6 dispone che
"nel caso di malattia", la persona "resti reclusa in uno stabilimento
ospedaliero penale e non in altro stabilimento e che ogni problema
medico venga trattato nella stessa maniera in cui lo sarebbe se la
condannata continuasse a scontare la pena negli Stati Uniti".
Questa "omologazione" del trattamento italiano a quello americano
sarebbe, secondo la memoria, sempre da riferire alle condizioni
sanitarie tenute presenti al tempo della conclusione dell'accordo e
comunque a eventuali infermità dell'interessata tali da non
richiedere determinate cure specialistiche; il Governo italiano e
l'interessata, secondo la difesa, avrebbero cioè aderito e
acconsentito alle condizioni poste dal Governo statunitense
confidando nelle buone condizioni di salute della detenuta.
A tale proposito, nella memoria si richiama quanto stabilisce la
Convenzione di Strasburgo, relativamente agli obblighi reciproci di
fornire informazioni e alla documentazione da produrre (artt. 4 e 6),
nel quadro della formazione genuina del consenso e del leale
svolgimento delle trattative in vista dell'accordo; l'art. 6, in
particolare, prescrive che lo Stato di condanna fornisca a quello di
esecuzione ogni rapporto medico concernente la persona, ogni
informazione sul trattamento nonché ogni raccomandazione sulla
prosecuzione di esso; si fa rilevare, sul punto, che dalla cartella
che accompagna la detenuta risulta che già prima del trasferimento,
e precisamente nel maggio del 1999, un esame clinico svolto negli
Stati Uniti aveva evidenziato una formazione calcificata (poi
asportata nell'intervento in Italia), tanto che era stato allora
prescritto un successivo controllo entro tre mesi. Ma, puntualizza la
difesa, la cartella clinica non è stata fornita all'Italia in sede
di trattative, né è stata allegata all'accordo.
Su tali premesse, la difesa afferma che le condizioni fisiche e
in particolare il rischio di malattie tumorali cui andava incontro la
detenuta non hanno fatto parte del contenuto delle trattative tra
Stati Uniti e Italia; ora pertanto si dovrebbe prescindere
dall'accordo, poiché si sarebbe in presenza di una condizione
totalmente nuova rispetto all'accordo medesimo, condizione da
valutare come tale in modo autonomo e in aderenza ai principi
dell'ordinamento.
Del resto, l'impossibilità di disciplinare in toto il regime
giuridico della detenuta sulla base dell'accordo sarebbe già emersa
nei fatti. Lo stesso tribunale di sorveglianza ha sottolineato
l'improrogabilità del ricovero in luogo esterno di cura, ex art. 11
ordinamento penitenziario, per gli accertamenti e per l'intervento:
neanche tale misura temporanea, a rigore, sarebbe stata concedibile,
sulla base dell'accordo, ma in definitiva ha prevalso l'esigenza di
tutela dell'integrità fisica dell'individuo, indipendentemente dalla
volontà che questi abbia manifestato nell'ambito della pregressa
procedura di trasferimento. Questo punto di vista, si rileva ancora,
non è stato contrastato dagli Stati Uniti, che, informati di tali
sviluppi, non hanno eccepito nulla né hanno chiesto l'annullamento
dell'accordo, avallando l'interpretazione garantista degli organi
giudiziari italiani. Ciò in linea - si sostiene ancora nella memoria
- con l'atteggiamento da ultimo manifestato dal Governo statunitense,
che, attraverso la concessione della "commutazione" della pena a due
persone già coimputate della cittadina italiana, avrebbe dimostrato
l'intento di definire una volta per tutte quella parentesi
politico-giudiziaria.
4.2. - Qualora le argomentazioni sopra svolte non dovessero
sfociare in una dichiarazione di inammissibilità della questione, la
difesa della parte privata chiede comunque, nel merito, una pronuncia
che sia tale da riaffermare la centralità del diritto del singolo
alla propria vita e da confermare che la tutela della salute è
posizione giuridica essenziale e imprescindibile, in linea con
l'orientamento sempre manifestato dalla giurisprudenza
costituzionale, ad alcuni passaggi della quale la difesa fa testuale
richiamo. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di sorveglianza di Roma, con riferimento agli
artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32,
primo comma, della Costituzione, solleva un dubbio di legittimità
costituzionale sull'art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334, che
dà "piena ed intera esecuzione" alla Convenzione sul trasferimento
delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
Dovendosi pronunciare, a norma dell'art. 147, primo comma, numero
2), del codice penale, sul differimento dell'esecuzione della pena di
persona detenuta della quale si allega la grave infermità fisica, il
giudice rimettente osserva:
a) che la persona interessata al provvedimento è stata
condannata a pena detentiva negli Stati Uniti d'America, con due
sentenze riconosciute in Italia;
b) che, in applicazione della Convenzione di Strasburgo sul
trasferimento delle persone condannate, essa si trova attualmente in
stato di detenzione in Italia;
c) che l'accordo tra i Governi degli Stati Uniti d'America e
dell'Italia che ha consentito il trasferimento è accompagnato da un
protocollo contenente una serie di clausole che prevedono e
l'impossibilità di concedere alla persona detenuta benefici
comportanti l'allontanamento, sia pure per brevi periodi, dallo
stabilimento carcerario secondo quanto esposto in dettaglio nella
narrazione dei fatti; e l'applicabilità di tali limitazioni anche in
caso di malattia, dovendo allora le cure avvenire in uno stabilimento
ospedaliero penale e non in altro stabilimento e ogni altro problema
medico dovendo essere trattato alla stessa maniera in cui lo sarebbe
se la persona interessata continuasse a scontare la pena negli Stati
Uniti d'America;
d) che tali condizioni sono da applicare anche se altre
persone, in circostanze analoghe, siano ammesse a godere di
trattamenti e benefici esclusi nel caso in questione;
e) che l'accordo tra i Governi degli Stati Uniti d'America e
dell'Italia prevede che lo Stato italiano, e non solo il Governo, sia
vincolato al suo rispetto e che, nel caso di violazione di una
qualunque delle condizioni previste, l'accordo sul trasferimento sia
nullo; che l'Italia e la persona detenuta acconsentano, senza
appello, alla richiesta degli Stati Uniti d'America di ricondurre
questa persona in uno stabilimento penitenziario statunitense per
scontare la parte restante di pena; che non vi sia rilascio dalla
reclusione per il tempo necessario a prendere decisioni o risoluzioni
in proposito;
f) che le clausole anzidette sono state approvate sulla base
dell'art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione il quale
stabilisce che il trasferimento del condannato ha luogo, tra l'altro,
a condizione che lo "Stato di condanna" e lo "Stato di esecuzione" si
siano "mis d'accord sur ce transfe'rement";
g) che, alla stregua di tali limitazioni, la possibilità di
differimento della pena in caso di grave infermità previsto
dall'art. 147 del codice penale non potrebbe trovare applicazione,
ciò che determinerebbe tuttavia una violazione dei principi
costituzionali sopra indicati.
Poiché, secondo il giudice rimettente, l'effetto ostativo
all'applicazione dell'art. 147 del codice penale deriva dalle
clausole dell'accordo tra i Governi degli Stati Uniti d'America e
dell'Italia; poiché tali clausole sempre secondo il giudice
rimettente - si basano sull'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1,
lettera f), della Convenzione di Strasburgo e poiché alla
Convenzione è stata data esecuzione nel nostro ordinamento tramite
l'art. 2 della legge n. 334 del 1988, si solleva la questione di
costituzionalità su questa disposizione nella parte in cui, dando
esecuzione all'art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione,
legittima la stipula o non esclude la legittimità della stipula -
dell'accordo che impedisce di dare applicazione all'art. 147 del
codice penale.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri interveniente e la
parte privata costituitasi in giudizio prospettano alcune eccezioni
di inammissibilità della predetta questione.
2.1. - Il Presidente del Consiglio ritiene innanzitutto che
l'accordo intergovernativo, con le garanzie alle quali il Governo
degli Stati Uniti ha subordinato il suo consenso, sia già stato
definitivamente valutato dalla competente Corte d'appello con
sentenza 9 luglio 1999, pronunciata in sede di riconoscimento delle
sentenze statunitensi di condanna, a norma dell'art. 1 della legge
3 luglio 1989, n. 257 (Disposizioni per l'attuazione di convenzioni
internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali).
Poiché, a norma dell'art. 2 di questa legge, alle sentenze penali
straniere è dato riconoscimento a condizione (tra l'altro) che esse
non contengano disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano, e poiché nessun rilievo è
stato mosso alla legittimità dell'accordo, in generale, o, in
particolare, di specifiche sue clausole, se ne dovrebbe trarre, ad
avviso del Presidente del Consiglio, che la pronuncia della Corte
d'appello copre con la forza della res iudicata ogni questione che,
successivamente, possa venire a porsi in proposito. Conseguentemente,
al tribunale di sorveglianza sarebbe preclusa ogni valutazione al
riguardo e la questione di legittimità costituzionale sollevata
sarebbe priva di rilevanza.
L'eccezione non può essere accolta.
La sentenza della Corte d'appello da cui deriverebbe la
preclusione afferma in generale non potersi "negare la legittimità
di un trasferimento che comporti la prosecuzione dell'esecuzione per
il tempo e secondo le condizioni stabilite dallo Stato di condanna" e
potersi ritenere legittime tali condizioni "se non siano in contrasto
con l'ordinamento giuridico dei due Stati" e "dichiara il
riconoscimento" delle sentenze statunitensi "alle condizioni
stabilite dagli USA ed accettate" dalla persona interessata. Tuttavia
- salvo che per quanto concerne la rideterminazione della durata
della pena, alla stregua degli artt. 10, paragrafo 2, della
Convenzione e 3, commi 1 e 2, della legge n. 257 del 1989 essa non ha
svolto alcuna valutazione circa la legittimità delle specifiche
clausole che accompagnano, condizionandolo, l'accordo tra Governi, in
particolare circa quelle relative ai trattamenti sanitari. Del resto,
lo stesso Ministro della giustizia, nella lettera del 28 luglio 1999
con la quale comunica al suo corrispondente dell'amministrazione
statunitense l'avvenuto riconoscimento delle sentenze da eseguire in
Italia, non riferisce di un riconoscimento giudiziario ma
esclusivamente dell'accoglimento governativo delle condizioni,
accoglimento di cui la sentenza della Corte d'appello si limita a
dare atto.
Inoltre, mancando una specifica disciplina convenzionale o
legislativa delle condizioni apposte all'accordo di trasferimento e
della loro efficacia, allo stato della legislazione vigente, non
risulta quale possa essere il significato giuridico del
riconoscimento che ha operato l'autorità giudiziaria in tale caso.
Da ultimo - quali che siano la portata e il fondamento normativo
di tale riconoscimento, accompagnato da condizioni, della sentenza
straniera l'eccezione in esame implica una concezione per la quale
esso, piuttosto che a riconoscimento di una sentenza secondo le
nostre leggi processuali, si atteggerebbe a una sorta di ordine di
esecuzione di una disciplina individuale dell'esecuzione della pena
concordata tra Governi, idoneo a farla valere nell'ordinamento e a
dotarla di forza tale da precludere ogni possibile, futura azione a
difesa dei diritti del detenuto. Il che, tanto più in quanto si
tratta di norme in materia di diritti indisponibili, il cui rispetto
non è perciò reso facoltativo nemmeno dal consenso del soggetto
interessato, dimostra, con l'assurdità della conseguenza,
l'insostenibilità della premessa.
2.2. In secondo luogo, per il Presidente del Consiglio,
l'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità
potrebbe determinare l'applicazione di una disposizione della legge
italiana in contrasto con le condizioni nell'accordo stabilite. In
tal caso varrebbe però la clausola di nullità dell'accordo stesso e
opererebbe il consenso preventivamente prestato dal Governo italiano
e dalla persona interessata alla richiesta del Governo degli Stati
Uniti di ripristinare la detenzione nello Stato di condanna per
l'esecuzione della parte restante di pena. La questione di
costituzionalità sarebbe allora irrilevante, non potendosi comunque
pervenire, in tale contesto di impegni italiani, all'applicazione
dell'art. 147 del codice penale.
Sennonché, la citata clausola dell'accordo, riguardante i
Governi sul piano dei rapporti internazionali - a parte l'incertezza
circa il vincolo che ne possa derivare nei confronti dell'autorità
giudiziaria sotto la cui giurisdizione si svolge l'esecuzione della
pena in Italia e della quale occorrerebbe comunque un provvedimento
di autorizzazione al ritrasferimento negli Stati Uniti - non esclude
affatto di per sé l'adozione di provvedimenti da parte
dell'autorità giudiziaria stessa, incompatibili con le condizioni
stabilite nell'accordo. Essa prevede invece gli effetti conseguenti
all'eventuale adozione di tali provvedimenti, effetti, oltretutto,
rimessi a una possibilità - la richiesta del Governo degli Stati
Uniti - e non dipendenti dalla necessità, ciò che conferisce
all'eccezione di irrilevanza un carattere soltanto ipotetico.
2.3. - In terzo luogo, il Presidente del Consiglio osserva che
l'inapplicabilità dell'art. 147 del codice penale, prima ancora che
dal contenuto delle clausole che accompagnano l'accordo tra i
Governi, deriva dalla stessa Convenzione o, meglio, dal meccanismo,
regolato dalla Convenzione e prescelto dall'Italia in sede di
adesione e ratifica: il meccanismo della continuazione
dell'esecuzione della pena inflitta dallo Stato estero (previsto in
alternativa a quello della conversione della condanna). La
continuazione di per sé, indipendentemente da specifici accordi,
comporterebbe, per l'evidente incompatibilità concettuale,
l'impossibilità di concepire un differimento dell'esecuzione. E
ciò, ancora, confermerebbe l'irrilevanza della questione.
L'eccezione non può essere accolta per il suo carattere
nominalistico. La continuazione, infatti, sta solo a significare,
alla stregua dell'art. 10, paragrafo 1, della Convenzione, che
l'esecuzione prosegue, dopo il trasferimento, così come è stabilita
nella sentenza di condanna (salva l'eventualità dell'adattamento,
previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo 10), a differenza di
quanto accade con il sistema della conversione della condanna, il
quale comporta la sostituzione di una condanna all'altra, nel
rispetto degli accertamenti contenuti nella prima sentenza e della
natura della pena con essa disposta, secondo l'art. 11 della
Convenzione. E lo stesso art. 10, paragrafo 1, postula il
mantenimento della natura e della durata della pena, ma né l'una né
l'altra, evidentemente, sono intaccate dal mero differimento della
sua esecuzione.
2.4. - Infine, il Presidente del Consiglio subordinatamente al
mancato accoglimento delle precedenti eccezioni di inammissibilità -
concorda con la parte privata nel ritenere che non spetti alla Corte
costituzionale, ma spetti se mai al giudice ordinario, la valutazione
circa la conformità all'ordinamento italiano dell'accordo tra i
Governi degli Stati Uniti e dell'Italia, un accordo che sarebbe privo
di natura normativa e, comunque, di forza di legge.
È sufficiente peraltro osservare in contrario che la questione
di costituzionalità, per quanto dalla sua soluzione possano derivare
conseguenze circa la valutazione della legittimità dell'accordo, non
riguarda direttamente l'accordo stesso ma la legge che ha dato
esecuzione alla Convenzione, contenente una norma in base alla quale,
secondo la prospettazione del rimettente, l'accordo sarebbe stato
stipulato dalle autorità di governo dei due Paesi.
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 25 luglio 1988, n. 334 ammissibile per le ragioni sopra
indicate è peraltro infondata, alla stregua delle considerazioni che
seguono.
3.1. - L'orientamento di apertura dell'ordinamento italiano nei
confronti sia delle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute, sia delle norme internazionali convenzionali incontra i
limiti necessari a garantirne l'identità e quindi, innanzitutto, i
limiti derivanti dalla Costituzione.
Ciò vale perfino nei casi in cui la Costituzione stessa offre
all'adattamento al diritto internazionale uno specifico fondamento,
idoneo a conferire alle norme introdotte nell'ordinamento italiano un
particolare valore giuridico. I "principi fondamentali
dell'ordinamento costituzionale" e i "diritti inalienabili della
persona" costituiscono infatti limite all'ingresso tanto delle norme
internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento
giuridico italiano "si conforma" secondo l'art. 10, primo comma,
della Costituzione (sentenza n. 48 del 1979); quanto delle norme
contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali
aventi gli scopi indicati dall'art. 11 della Costituzione o derivanti
da tali organizzazioni (sentenze nn. 183 del 1973; 176 del 1981; 170
del 1984; 232 del 1989 e 168 del 1991). E anche le norme bilaterali
con le quali lo Stato e la Chiesa cattolica regolano i loro rapporti,
secondo l'art. 7, secondo comma, della Costituzione, incontrano,
quali ostacoli al loro ingresso nell'ordinamento italiano, i
"principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato"
(sentenze nn. 30 e 31 del 1971; 12 e 195 del 1972; 175 del 1973; 16
del 1978; 16 e 18 del 1982). Le norme di diritto internazionale
pattizio prive di un particolare fondamento costituzionale assumono
invece nell'ordinamento nazionale il valore conferito loro dalla
forza dell'atto che ne dà esecuzione (sentenze nn. 32 del 1999; 288
del 1997; 323 del 1989). Quando tale esecuzione è disposta con
legge, il limite costituzionale vale nella sua interezza, alla stessa
stregua di quanto accade con riguardo a ogni altra legge.
Sottoponendo a controllo di costituzionalità la legge di esecuzione
del trattato, è possibile valutare la conformità alla Costituzione
di quest'ultimo (ad esempio, sentenze nn. 183 del 1994; 446 del 1990;
20 del 1966) e addivenire eventualmente alla dichiarazione
d'incostituzionalità della legge di esecuzione, qualora essa
immetta, e nella parte in cui immette, nell'ordinamento norme
incompatibili con la Costituzione (sentenze nn. 128 del 1987; 210 del
1986).
Non è però questo l'esito del controllo cui si deve pervenire
nel caso in esame.
3.2. - Il tribunale rimettente, nel sollevare la questione di
costituzionalità, ritiene che la norma legislativa impugnata, dando
"piena ed intera esecuzione" alla Convenzione, ammetta o non escluda
che il Governo italiano in applicazione dell'art. 3, paragrafo 1,
lettera f), della Convenzione - possa pattuire con il Governo di
altro Stato, firmatario della Convenzione, condizioni personali
speciali di esecuzione della pena detentiva, da applicarsi a opera
dell'autorità giudiziaria nei confronti della persona detenuta
trasferita, con preferenza non solo rispetto alle norme legislative
ma anche rispetto a quelle costituzionali, in materia di diritti dei
detenuti.
Queste proposizioni, tuttavia, prima ancora che alla stregua
della Costituzione non si giustificano alla stregua delle norme della
Convenzione e della legge che a essa ha dato esecuzione.
Le conseguenze del trasferimento sull'esecuzione della condanna
trovano la loro disciplina negli artt. da 9 a 15 della Convenzione e
nulla vi si dice circa la possibilità che i Governi abbiano di
concordare, per singoli condannati, regole di esecuzione speciali che
costituiscano eccezioni rispetto all'ordinamento dello Stato di
esecuzione.
Al contrario, l'art. 9, in tema di conseguenze del trasferimento
nello Stato di esecuzione, al paragrafo 3, stabilisce espressamente e
in generale - con riferimento tanto al sistema della continuazione
dell'esecuzione (sistema prescelto dall'Italia) quanto a quello della
conversione della condanna - che "l'exe'cution de la condamnation est
régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul
compétent pour prendre toutes les décisions appropriées". D'altro
canto, le Osservazioni intese a facilitare una risoluzione amichevole
delle difficoltà insorte fra l'Italia e gli Stati Uniti concernenti
l'applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone
condannate, formulate dal Comitato per i problemi criminali del
Consiglio d'Europa (Strasburgo, sessione 8-12 giugno 1998), in
riferimento, precisamente, al caso che ha dato origine al presente
giudizio, hanno riconosciuto che, in base alla Convenzione, "se lo
Stato di condanna può sollecitare informazioni allo Stato di
esecuzione sui differenti modi in cui la persona, se trasferita,
potrebbe essere trattata secondo le leggi e le procedure dello Stato
di esecuzione, lo Stato di condanna non è certamente legittimato a
chiedere garanzie vincolanti in proposito" e quindi, tanto meno,
garanzie circa eccezioni a tali leggi e procedure.
L'art. 10, inoltre, in riferimento al caso della continuazione
dell'esecuzione dopo aver stabilito, al paragrafo 1, che lo Stato di
esecuzione "est lié par la nature juridique et la durée de la
sanction telles qu'elles résultent de la condamnation", regola poi,
al paragrafo 2, il caso dell'adattamento quando vi sia
incompatibilità di natura giuridica o durata della sanzione rispetto
alla legislazione dello Stato di esecuzione o quando tale
legislazione l'esiga. In questa ipotesi, lo Stato di esecuzione è
abilitato ad adattare, tramite una decisione giudiziaria o
amministrativa, la sanzione (il cui concetto evidentemente abbraccia
la condizione giuridica globale del condannato, costituita dalle
situazioni soggettive che determinano il suo status di persona
assoggettata all'esecuzione della pena) alla pena o misura previste
dalla propria legge per reati della stessa natura . La pena e la
misura adattate devono corrispondere "autant que possible" a quella
inflitta con la condanna da eseguirsi.
La Convenzione è dunque univoca nel riferire l'esecuzione della
pena al regime giuridico vigente nello Stato di esecuzione e ad
assoggettarla alle misure concrete che questo prevede come
appropriate. Essa inoltre vincola lo Stato di esecuzione (nel caso
della continuazione) alla natura e alla durata della sanzione, come
stabilite dallo Stato di condanna, ma in caso di disomogeneità tra
gli ordinamenti - promuove la corrispondenza, per quanto possibile,
tra le sanzioni, quali pronunciate e quali da eseguire, dando la
preminenza a quanto è richiesto dall'ordinamento dello Stato di
esecuzione.
Nello spirito della Convenzione, lo Stato di condanna, dunque,
può potestativamente prestare o negare il suo consenso al
trasferimento del condannato, quando ritenga che il regime legale
dell'esecuzione penale nel potenziale Paese di esecuzione,
rispettivamente, sia o non sia sostanzialmente equivalente a quello
previsto dal proprio ordinamento e, perché possa prendere le proprie
determinazioni con cognizione di causa, sarà informato circa i
caratteri di tale regime nello Stato di esecuzione (nella specie,
tale conoscenza, oltre che attraverso informazioni offerte dal
Ministero della giustizia, è stata garantita dal Comitato per i
problemi criminali del Consiglio d'Europa, con analitiche
prospettazioni nelle già menzionate Osservazioni). Lo Stato di
esecuzione, a sua volta, è vincolato alla natura giuridica e alla
durata della sanzione quale è prevista nell'ordinamento dello Stato
di condanna, ma non al di là del limite superato il quale si
determinerebbe una rottura del proprio ordinamento, essendo
possibile, per evitare tale conseguenza, operare l'adattamento che la
salvaguardia di quest'ultimo rende strettamente necessario. Ciò che
chiaramente è escluso dalla Convenzione - e la ragione di tale
esclusione, alla luce dei principi dello Stato di diritto, non
necessita di spiegazioni - è l'eventualità che il soggetto
trasferito sia sottoposto a un vero e proprio regime di esecuzione
speciale e personale, concernente i diritti, oltre che i doveri, che
lo riguardano come detenuto.
3.3. - In questo contesto si colloca l'art. 3, paragrafo 1,
lettera f), della Convenzione il quale prevede, affinché il detenuto
possa essere trasferito nel suo Stato di cittadinanza, che "l'Etat de
condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur
ce transférement"; una disposizione che, anche secondo
l'interpretazione che ne dà il Rapport explicatif relatif à la
Convention sur le transférement des personnes condamnées (Conseil
de l'Europe, Strasbourg, 1983, 1/2 25), non fa che confermare il
principio-base della Convenzione, vale a dire che il trasferimento
non è obbligatorio ma necessita dell'accordo degli Stati
interessati.
Il Tribunale rimettente, tuttavia così come la Corte d'appello
nel provvedimento di riconoscimento delle sentenze statunitensi di
condanna -, ha ritenuto che tale disposizione autorizzi i Governi
degli Stati a convenire fra loro particolari condizioni relativamente
al trasferimento: come possono mettersi d'accordo o possono non
mettersi d'accordo, infatti, potrebbero altresì mettersi d'accordo a
certe condizioni. In ogni caso però, ammessa questa interpretazione,
il potere governativo di concordare particolari modalità di
esecuzione della pena deve essere accordato al sistema generale della
Convenzione in cui viene a inserirsi, sistema risultante, in
particolare, dai già esaminati artt. 9 e 10 i quali, per quanto
detto, fanno salvo l'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione
e, in primo luogo, evidentemente, i suoi principi e le sue regole
costituzionali.
Pertanto, l'art. 3, paragrafo 1, lettera f), non può essere
interpretato nel senso ipotizzato dal rimettente nel sollevare la
questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone
condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983) sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27,
terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di
sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte