Sentenza n. 731/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
citata
- art. 100d.P.R. 753/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia
notificati il 6 e l'8 ottobre 1984, depositati in Cancelleria il 17 e
il 19 successivi ed iscritti ai nn. 42 e 43 del registro ricorsi
1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del
Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1984, avente per oggetto:
"Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100, punto 8,
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (tessere di libera circolazione)".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi gli avvocati Antonio Rogazzini per la Regione Toscana,
Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 5 ottobre e depositato il 17 ottobre 1984
la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzioni lamentando
che lo Stato, con decreto del Ministro dei Trasporti del primo agosto
1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1984,
disciplinando il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle
ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici
e di navigazione interna per l'intero territorio nazionale, ha invaso
la sfera di competenza ad essa attribuita in materia di trasporti a
norma dell'art. 117 Cost.
Espone la ricorrente che l'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, in attuazione del precetto costituzionale, precisa che le
funzioni amministrative relative alle tramvie e linee
automobilistiche di interesse regionale trasferite alle Regioni
concernono i servizi pubblici esercitati con linee tramviarie,
metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo ed
automobilistiche; e che l'art. 86 riserva allo Stato, prevedendo una
partecipazione della Regione all'attività, "il controllo della
sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio
dei trasporti regionali".
In tale quadro normativo il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante
"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto",
facoltizza, all'art. 100, n. 8, il Ministro dei Trasporti ad emanare
norme regolamentari riguardanti "la libera circolazione, nell'ambito
delle disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle
funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della
M.C.T.C., per quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta
la propria opera presso il Ministero dei Trasporti in collaborazione
con la M.C.T.C. nonché per coloro che, nell'interesse della stessa,
svolgono attività di ricerca, studio e consulenza, ferme restando le
competenze delle Regioni in ordine alla libera circolazione,
nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto o rientrante nelle
attribuzioni delle Regioni stesse, per il personale addetto alla
vigilanza di tali servizi".
La disposizione, rileva la Regione, contiene un duplice limite al
potere regolamentare: il primo di natura teleologica, in quanto il
rilascio delle tessere è finalizzato all'espletamento delle funzioni
di controllo della sicurezza e della regolarità dell'esercizio dei
trasporti e di polizia; il secondo soggettivo, consistente
nell'individuazione dei soggetti destinatari.
Tali limiti, ad avviso della ricorrente, non sono stati rispettati
dal provvedimento impugnato, con conseguente violazione delle
competenze della Regione Toscana.
Tra le varie categorie di tessere previste dal d.m. primo agosto
1984 e distinte per colore, solo una, di colore amaranto, è
contemplato possa costituire tessera di servizio, abilitando quindi
alle funzioni di vigilanza, sindacato e polizia; essa è infatti
rilasciata a dirigenti e funzionari in servizio attivo presso la
Direzione Generale M.C.T.C. specificamente investiti di funzioni di
vigilanza.
Per tutti gli altri tipi di tessera, al contrario, il nesso con le
funzioni previste dal d.P.R. n. 753 del 1980 è escluso ovvero il
rilascio non è collegato dal regolamento impugnato all'esercizio
delle funzioni stesse.
Tale nesso risulta escluso, ad avviso della Regione, per le
tessere rilasciabili al Ministro dei Trasporti, ai Sottosegretari ed
al Capo di Gabinetto (art. 4); è altresì escluso per alcune
categorie di soggetti enumerate all'art. 5, come il personale in
attività di servizio di Gabinetto e di Segreteria designato dal
Ministro o dai Sottosegretari (lettera b), il Presidente del
Consiglio di Stato (lett. d), il Presidente della seconda Sezione
consultiva del Consiglio di Stato (lett. e), il personale in servizio
dell'Ufficio di controllo della Corte dei Conti presso il Ministero
dei Trasporti (lett. f), il personale dell'Ufficio distaccato
dell'Avvocatura di Stato presso il Ministero dei Trasporti (lett. g),
il personale in attività di servizio della Ragioneria centrale
presso il Ministero dei Trasporti (lett. h), i Consigli di
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (lett. l), il personale in
attività di servizio della Direzione Generale del coordinamento e
programmazione (lett. m), il Presidente e gli Assessori ai trasporti
delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano (lett. n), i
membri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (lett. q); per
altri soggetti contemplati alle lettere a), c), i), o) e p)
l'attribuzione non è collegata all'esplicazione di una attività di
controllo della sicurezza e di polizia.
Per altri soggetti, contemplati dagli artt. 6 e 7 (ex Ministri, ex
Sottosegretari di Stato ai Trasporti, pensionati di altre
Amministrazioni che siano stati in servizio presso la Direzione
Generale della M.C.T.C., personale in quiescenza di tale Direzione
generale), risulterebbe escluso non solo il nesso con le funzioni, ma
anche il requisito personale, in quanto non rientranti in alcuna
delle categorie previste dall'art. 100, punto 8, del d.P.R. n. 753
del 1980.
La Regione Toscana chiede pertanto sia dichiarata la esclusiva
spettanza, nel proprio territorio, dell'attribuzione relativa ai
trasporti regionali e quindi al rilascio delle tessere di libera
circolazione, escluse quelle rilasciate per motivi attinenti al
controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli, con
conseguente annullamento del decreto del Ministro dei Trasporti primo
agosto 1984 limitatamente agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2. - Analogo ricorso ha sollevato la Regione Lombardia, con
ricorso notificato il 6 ottobre e depositato il 19 ottobre 1984,
censurando il medesimo d.m. primo agosto 1984 in quanto invasivo
della competenza regionale in materia, non solo in relazione ai mezzi
di trasporto le cui funzioni amministrative essa esercita a titolo di
trasferimento - tramvie e linee automobilistiche, filovie (d.P.R. n.
5 del 1972, art. 1), ferrovie in regime di concessione dismesse dallo
Stato (art. 2), linee di navigazione interna (art. 4) - ma altresì
in relazione alle linee ferroviarie in regime di concessione, le cui
funzioni amministrative sono state alle Regioni attribuite a titolo
di delega (art. 86 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), in quanto
l'esercizio di tali ultime funzioni comporta la potestà della
Regione di emanare norme di "organizzazione e di spese" e tale natura
rivestirebbero le disposizioni che disciplinano le agevolazioni di
viaggio, tanto sotto il profilo della organizzazione che sotto quello
della spesa, "per una evidente rinuncia ad introitare il costo del
trasporto".
La Regione Lombardia rileva in primo luogo che la delega a
regolamentare conferita al Ministro dei Trasporti al punto 8
dell'art. 100 del d.P.R. n. 753 del 1980 concerne esclusivamente le
"ferrovie in concessione" come si evince dalla lettera della norma
oltre che dal titolo del Capo III di cui l'articolo è parte
integrante, e che essa correla ogni agevolazione "all'espletamento di
funzioni", alla "prestazione di opera" ed allo "svolgimento di
attività" da parte dei soggetti cui il regolamento avrebbe potuto
riconoscere titolo per il diritto alla "libera circolazione".
Ne deriva che i limiti della delega sono stati violati in quanto
il decreto:
a) ha esteso l'ambito del regolamento ai servizi di trasporto
pubblico di competenza regionale diversi dalle ferrovie in
concessione;
b) ha comunque attribuito, anche con riferimento alle ferrovie
in concessione, titolo alla libera circolazione a soggetti diversi da
quelli previsti dalla delega di cui al punto 8 dell'art. 100 d.P.R.
n. 753 del 1980 come, tra gli altri, al personale in quiescenza, ad
"alti magistrati", vertici di organismi dotati di competenza generale
(Avvocato generale dello Stato), ovvero al personale di Direzioni
Generali del Ministero dei Trasporti che svolgono mansioni generali e
non specifiche, quali la programmazione e il coordinamento.
All'invasione delle attribuzioni della Regione, deduce la
ricorrente, si accompagna un "pregiudizio reale e sostanziale di
ordine finanziario", in quanto le Regioni ricevono, in forza della
legge 10 aprile 1981, n. 151, risorse finanziarie per il ripiano dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto", con accollo
dell'eventuale ulteriore onere risultante dalla eccedenza rispetto a
parametri fissati e - sostanzialmente - determinati sulla base della
spesa storica".
Chiede pertanto che sia dichiarata la non spettanza agli organi
dello Stato delle attribuzioni dette, con conseguente annullamento,
in parte qua, del decreto del Ministro dei Trasporti primo agosto
1984.
3. - Si è costituito con unica memoria per entrambi i giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità
ovvero per il rigetto delle domande.
In ordine alla sfera di applicazione delle norme della legge n.
753 del 1980 deduce preliminarmente che, come precisato dall'art. 1,
esse si riferiscono alle ferrovie gestite dall'Azienda Autonoma delle
Ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime di concessione, "ma
sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico
trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se
concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono estese a
quelli di competenza delle Regioni" e quindi ai servizi tramviari,
filoviari, funiviari, automobilistici e della navigazione interna,
con conseguente irrilevanza, sotto il profilo della polizia e della
sicurezza dell'esercizio, della distinzione tra servizi di competenza
statale e regionale.
In ordine alle ferrovie in regime di concessione, osserva in
particolare l'Avvocatura, la delega dell'esercizio delle relative
funzioni amministrative conferita dall'art. 86 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, è tuttora inoperante, non essendosi verificate le
condizioni cui era stata subordinata: l'assenso delle Regioni
interessate ed il risanamento tecnico-economico a cura dello Stato.
All'inoperatività di tale delega consegue la inoperatività della
delega ad emanare norme legislative di organizzazione e spesa, come
disposto dall'art. 7 del medesimo d.P.R..
Quanto ai servizi di interesse regionale, rileva il resistente,
sono rimaste ferme le funzioni degli organi statali e, quindi, del
Ministero dei Trasporti, Direzione Generale M.C.T.C., in materia di
polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei
natanti, secondo il disposto dell'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1972 (si
veda la sentenza della Corte n. 58 del 1976).
La disposizione del terzo comma dell'art. 86, d.P.R. n. 616 del
1977, richiamata dalla Regione Toscana, che ammetteva le Regioni a
partecipare al controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli
operato dagli organi statali, è stata poi espressamente abrogata
dall'art. 104 del d.P.R. n. 753 del 1980, ristabilendosi così la
esclusività delle funzioni dello Stato in materia, rispetto a tutti
i servizi di trasporto; l'intervento regionale è infatti considerato
dall'art. 100 del citato d.P.R. "sussidiario rispetto a quello
principale dello Stato".
In particolare, riguardo al ricorso della Regione Lombardia
osserva quanto segue:
a) l'inciso contenuto al punto 8 del menzionato art. 100
("nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge") ha un autonomo
valore, rispetto al limite dell'"espletamento delle funzioni", nel
senso che la norma ha inteso far salve le disposizioni di legge
esistenti in materia di libera circolazione, precisando che sono
ancora in vigore, sicché deve escludersi che, nell'attribuzione
della delega al Ministro potesse non tenersene conto. Il legislatore,
in caso contrario, le avrebbe espressamente abrogate, qualora non
avesse inteso tenerne conto nella disciplina della libera
circolazione;
b) in ordine al nesso con le funzioni ispettive va esclusa una
interpretazione strettamente letterale della disposizione: "personale
della M.C.T.C." e "in relazione all'espletamento delle funzioni
previste dalla presenti norme" sono invero espressioni di assai ampia
portata e rivelano l'intenzione del legislatore di estendere
l'applicazione della norma "a tutto il personale che, a vari livelli,
in una complessa organizzazione concorre, ancorché in diversa
misura, all'esercizio della funzione amministrativa tendente ad
assicurare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio dei servizi
pubblici". Il contenuto delle "funzioni" non si esaurisce nelle mere
operazioni di controllo per cui è necessario avere accesso alle
vetture ed il concetto di "relazione" ("in relazione all'espletamento
delle funzioni...") va riferito all'intera disciplina "delle funzioni
istituzionali dell'Amministrazione dei trasporti ed anche di altre
Amministrazioni statali competenti in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio, considerate ad ogni livello, da quello
decisionale a quello operativo, sicché "tutto" il personale
dell'Amministrazione (e non solo il singolo operatore) in quanto
partecipe, a qualsiasi livello, delle dette funzioni, deve
considerarsi "destinatario" della norma".
L'immediatezza del nesso tra operatore e funzione ispettiva
preteso dalla Regione Lombardia, ad avviso dell'Avvocatura, risulta
escluso dalla stessa norma dell'art. 100 del d.P.R. n. 753 del 1980,
che ha previsto l'estensione del beneficio "al personale di altre
Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il
Ministero dei Trasporti in collaborazione con la M.C.T.C. nonché a
coloro che, nell'interesse della stessa svolgono attività di
ricerca, studio e consulenza.
In ogni caso, poi, quanto al personale in quiescenza, le norme
dettate dal decreto sono meramente riproduttive di disposizioni
contenute in "leggi vigenti" che, come detto, conservano piena
validità.
4. - Nell'imminenza dell'udienza ha depositato la Regione Toscana.
In ordine al rapporto tra soggetti cui sono concesse le tessere di
libera circolazione e funzioni attinenti alla polizia, sicurezza e
regolarità dei trasporti, replica la ricorrente che esso, se pure
non immediato, deve tuttavia esistere e non può essere presunto,
sicché risultano evidentemente illegittime le norme del decreto che
non precrivono alcun nesso tra rilascio delle tessere ed esercizio
delle funzioni.
La Regione contesta altresì l'interpretazione offerta
dall'Avvocatura del richiamo alle "vigenti disposizioni di legge",
osservando che l'inciso costituisce un ulteriore limite al rilascio
delle tessere e non legittima il Ministro a riprodurre norme
esistenti che concedano agevolazioni.
Rileva infine che non viene contestata l'esistenza di un potere di
controllo, ma si denuncia il d.m. in quanto non riconducibile al
potere in questione.
5. - Ha altresì depositato memoria l'Avvocatura dello Stato
deducendo, tra l'altro, che le statuizioni del d.m. ritenute contra
legem riguardano "rapporti civilistici di trasporto" tra soggetti
beneficiari ed imprese di trasporto e sono quindi estranee alle
Regioni ed alle loro attribuzioni. Quanto alla "materie delegate" cui
fa riferimento la Regione Lombardia, la relativa competenza della
Regione non è tutelabile, in quanto tale, con lo strumento del
conflitto di attribuzioni. Considerato in diritto
1. - Entrambi i ricorsi per conflitto di attribuzione sono diretti
a impugnare, per motivi in buona parte coincidenti, il medesimo atto,
vale a dire il decreto del Ministro dei trasporti 1° agosto 1984, con
il quale è regolato il rilascio delle tessere di libera circolazione
sulle ferrovie, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi
automobilistici e di navigazione interna per l'intero territorio
nazionale. Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
definiti con unica decisione.
2. - Entrambe le ricorrenti, fanno riferimento al d.P.R. 11 luglio
1980, n. 753 recante (su delega conferita al governo dalla legge 6
dicembre 1978, n. 835) nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto. E sostengono che l'atto impugnato, emesso per disciplinare
in via regolamentare la libera circolazione (e particolarmente il
rilascio delle tessere di libera circolazione) ai sensi dell'art. 100
punto 8 del detto d.P.R. sia invasivo delle loro competenze in
materia di trasporti pubblici di interesse regionale (art. 117 Cost.)
per aver violato le norme racchiuse nel d.P.R. medesimo.
In particolare la Regione Toscana premette che sono attribuite
alla competenza regionale a norma dell'art. 84 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, l efunzioni concernenti i servizi pubblici di trasporto
"di interesse regionale" esercitati con linee tramviarie,
metrolpolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo ed
automobilistiche, e che sono riservate allo Stato, a norma del
successivo art. 86, le funzioni di controllo sulla sicurezza degli
impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti
regionali. E osserva, su tale premessa, che il Ministro era abilitato
dall'art. 100, n. 8, del d.P.R. n. 753 del 1980, a porre norme
regolamentari con riferimento alle dette funzioni, e quindi con il
duplice limite che il rilascio delle tessere fosse disposto al fine
dell'espletamento dei controlli sulla sicurezza e regolarità dei
trasporti e di polizia e nei confronti di date categorie
espressamente indicate, investiti delle relative attribuzioni o di
compiti accessori, come il personale della Direzione generale della
motorizzazione civile (MCTC), quello di altre amministrazioni dello
Stato che presti la propria opera presso il Ministero dei trasporti
in collaborazione con la detta Direzione, e coloro che nell'interesse
della stessa svolgono attività di ricerca, studio o consulenza. Ciò
posto, deduce che l'atto impugnato, prevedendo il rilascio delle
tessere a categorie non investite delle attribuzioni ed estranei ai
compiti suindicati, ha varcato il duplice limite come sopra posto.
Da canto suo la Regione Lombardia, oltre a formulare censure
analoghe, rileva che il Ministro era abilitato a porre norme
regolamentari in materia di rilascio delle tessere per le sole
ferrovie in concessione (art. 100, comma primo, d.P.R. n. 753 del
1980) e prospetta ancora che a causa delle dedotte violazioni di
legge, consistenti nel rilascio di tessere al di fuori dei casi
previsti, si sarebbe determinato un "pregiudizio reale e sostanziale
di ordine finanziario" per essa regione, attributaria, ex lege 10
aprile 1981, n. 151, di risorse destinate al ripianamento dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, con accollo
dell'eventuale ulteriore onere risultante dall'eccedenza rispetto ai
parametri stabiliti (sulla base della spesa storica).
3. - I conflitti sono inammissibili.
Posto che essi si presentano come conflitti di interferenza, nel
senso che le regioni non rivendicano come propria la competenza
esercitata dal Ministro, ma deducono che dall'esercizio illegittimo
di questa è derivato un turbamento per l'esercizio di una loro
competenza, è necessaria, per la rilevanza delle denunciate
violazioni, non solo la configurabilità della competenza, che si
assume in tal modo incisa, come competenza costituzionalmente
garantita, ma anche la configurabilità della stessa incisione.
Occorre, cioè, che fra la competenza che si asserisce incidente e
quella (sempreché costituzionalmente garantita) che si asserisce
incisa intercorra un rapporto particolare, come: l'avere entrambe un
oggetto comune sul quale sono destinate a intervenire a dati livelli
o sotto dati aspetti, cioè l'essere entrambe destinate ad essere
esercitate nel medesimo procedimento, o comunque l'una nel
presupposto o in vista dell'esercizio dell'altra per il conseguimento
di un certo risultato, tanto più se l'ente portatore della
competenza incisa sia di questo complessivamente responsabile o vi
abbia preminente interesse.
Orbene un siffatto rapporto non è configurabile nel settore in
argomento, in cui l'art. 100 individua e giustappone in materia di
(rilascio di tessere) di libera circolazione ai fini di controlli
sulla sicurezza e sulla regolarità dei trasporti due competenze a
oggetto ben distinto e a svolgimento del tutto indipendente: una
competenza dello Stato per quel che concerne il personale della
M.C.T.C. e altre categorie svolgenti con esso collaborazione (n. 8,
prima parte) e una competenza delle regioni per quel che riguarda il
personale regionale addetto alla vigilanza sui servizi di pubblico
trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse (n. 8,
seconda parte). Tanto meno può parlarsi di un risultato ascrivibile
alla regione o di preminente interesse della medesima, alla cui
produzione Stato e regione debbano concorrere, con riferimento a un
servizio di vigilanza in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dei trasporti pubblici considerato nel suo complesso, giacché un
siffatto risultato complessivo sarebbe in ogni caso ascrivibile a una
competenza statale (cfr. non tanto l'art. 86, comma terzo, del d.P.R.
n. 616 del 1977 - abrogato con l'art. 104 del d.P.R. n. 753 del 1980
- ma gli artt. 1, comma terzo, 100, comma secondo, 101 del detto
d.P.R. n. 753 e la stessa abrogazione dell'art. 86, comma terzo
d.P.R. n. 616 ad opera dell'art. 104 del d.P.R. n. 753).
Per quanto concerne l'assunto della Regione Lombardia concernente
l'asserito "pregiudizio reale e sostanziale di ordine finanziario"
derivante dalle denunciate illegittimità nel rilascio delle tessere
di libera circolazione, va considerato che esso - riconosciuto dalla
stessa ricorrente come non rilevante ai fini del presente conflitto -
non sostanzia censura prospettabile sotto il profilo di una lesione
dell'autonomia finanziaria regionale, tenuto conto del carattere
indiretto del nesso istituibile fra le illegittimità denunciate e un
eventuale disavanzo di gestione. Va peraltro osservato che nel
sistema della legge n. 151 del 1981, (recante princìpi fondamentali
nella materia e istitutiva del Fondo nazionale per il ripiano dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto) tali disavanzi non
sono posti a carico delle regioni nel senso indicato dalla
ricorrente. Al riguardo va considerato il disposto dell'art. 6, commi
terzo e quarto della detta legge, il quale precisa che rimangono a
carico delle imprese di trasporto e, semmai, degli enti locali, i
disavanzi non coperti dai contributi di esercizio, cui è tenuta la
regione, sia pure, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, in misura non
inferiore a quanto a tale scopo ad esse è attribuito dallo Stato
attraverso il Fondo per gli investimenti e il Fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi (cfr. altresì l'art. 9, che delinea il ruolo
svolto dalla regione nel circuito di distribuzione e di successiva
assegnazione agli enti o alle aziende di trasporto delle somme del
Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi). E va ricordata la
sentenza di questa Corte n. 307 del 1983, la quale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma primo del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26
aprile 1983, n. 131, perché, non conformandosi alla legge n. 151,
aveva posto a carico delle regioni, senza fornire alle medesime i
mezzi necessari (ed anzi prescrivendo ad esse di farvi fronte con "il
maggior gettito dei tributi propri") l'onere, peraltro per l'anno in
corso, del ripianamento dei disavanzi in parola (cfr. altresì la
sentenza di questa Corte n. 245 del 1984, la quale, per analoghi
motivi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua,
dell'art. 7, comma tredicesimo, della legge 27 dicembre 1983, n.
730).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato
contro lo Stato in ordine al decreto del Ministro dei trasporti 1°
agosto 1984 (Emanazione di norme regolamentari previste dall'art.
100, punto 8 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753: tessere di libera
circolazione) dalla Regione Toscana e dalla Regione Lombardia con i
ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:731 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte