Sentenza n. 732/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo
comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 novembre 1981 dal Tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Bellinazzi Prospero e Bonani
Luigi ed altri, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno
1982;
2) ordinanza emessa il 3 maggio 1985 dalla Corte di Appello di
Roma nel procedimento civile vertente tra Vecchioni Antonino e
Esposito Anna ed altri, iscritta al n. 783 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,
prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Vecchioni Antonino;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Uditi gli avvocati Paolo Vitucci e Alessandro Bazzani per
Vecchioni Antonino.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Dinanzi il Tribunale di Genova, Bellinazzi Prospero, con atto
notificato l'8 maggio 1979, ha chiesto il risarcimento dei danni
subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il 14
dicembre 1971 in Genova quando lo stesso era stato investito
dall'autovettura di proprietà di Bonani Luigi, condotta da Bresin
Dino.
Costituitisi in giudizio, il primo e gli eredi del secondo hanno
eccepito la prescrizione dei diritti dell'attore in quanto l'azione
penale iniziata nei confronti del Bresin, imputato del reato di
lesioni colpose, si era conclusa con sentenza del 20 novembre 1976 di
non doversi procedere per essere il reato estinto per morte del reo
avvenuta in data 28 gennaio 1974.
Il giudice adito, rilevato che la prima richiesta risarcitoria
inviata al Bonani venne da questi ricevuta il 30 giugno 1977, e cioè
oltre due anni dopo la morte del Bresin, ha sollevato, con ordinanza
emessa il 9 novembre 1981, questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 2947, terzo comma, del
codice civile, nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa
decorrere dalla data di estinzione del reato il termine
prescrizionale del diritto al risarcimento del danno stabilito dai
primi due commi dello stesso articolo.
Osserva il giudice remittente che qualora il fatto lesivo sia
considerato dalla legge come reato il danneggiato ha due strade per
ottenere il risarcimento del danno: o esercitare l'azione civile nel
procedimento penale, costituendosi parte civile, o instaurare
direttamente un giudizio civile, che subirà necessariamente una
sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. In entrambe le ipotesi
dovrà comunque attendere la conclusione del processo penale ben
sapendo che da detta conclusione inizierà a decorrere il termine
prescrizionale stabilito ai primi due commi dell'art. 2947 c.c.
Nel caso però di morte dell'imputato il danneggiato non ha la
concreta possibilità di venire a conoscenza della causa estintiva
del reato se non nel momento in cui viene depositato nel giudizio
penale il certificato di morte, o quando il giudice, essendone
altrimenti venuto a conoscenza, non dichiari estinto il reato per
morte del reo. Ora, in base al disposto del terzo comma dell'art.
2947 c. c., se in tale momento siano ormai decorsi dalla data
dell'evento estintivo i termini prescrizionali stabiliti ai primi due
commi dello stesso articolo il danneggiato non ha più, senza alcuna
negligenza da parte sua, la concreta possibilità di tutelare il suo
diritto al risarcimento dei danni.
Il principio garantito dall'art. 24 Cost. deve quindi ritenersi
violato, prosegue il giudice a quo, non solo quando la possibilità
di tutelare in giudizio i propri diritti sia espressamente negata, ma
anche quando sia soltanto astrattamente prevista e non concretamente
realizzabile: in tal senso il Tribunale di Genova richiama alcune
decisioni di questa Corte (nn. 139/67 e 159/71, in riferimento
all'art. 305 c.p.c.) nelle quali è stato affermato il principio che
il diritto di difesa comporta anche l'esigenza della conoscenza delle
situazioni di fatto obiettive e subiettive cui la legge ricollega,
condiziona o subordina, in virtù di oneri, preclusioni o decadenze,
il concreto esercizio del diritto stesso.
Diverse da quella in esame, conclude il giudice remittente, sono
le ipotesi di estinzione del reato per amnistia - provvedimento di
clemenza adottato legislativamente e che pertanto deve essere
conosciuto da tutti - ovvero di decorrenza del termine prescrizionale
dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza di
proscioglimento; in tale ultimo caso, già esaminato dalla Corte
Costituzionale (sent. n. 116 del 1972), l'onere di diligenza
incombente sulla parte lesa le impone di seguire il corso del
procedimento penale e di conoscerne quindi tempestivamente il
provvedimento conclusivo.
2. - In termini identici ha sollevato la questione anche la Corte
d'Appello di Roma, con ordinanza del 3 maggio 1985, nel corso del
giudizio promosso da Vecchioni Antonino nei confronti degli eredi di
Esposito Luigi, estendendo altresì alla violazione dell'art.3 Cost.
le censure avverso la norma impugnata.
Osserva in proposito la Corte d'Appello che il principio di
eguaglianza risulterebbe violato poiché la parte interessata non
troverebbe nell'ambito dell'art. 2947 terzo comma c.c. lo stesso
trattamento che viene assicurato dall'art. 305 c.p.c., come risulta a
seguito delle sentenze di questa Corte nn. 139 del 1967 e 159 del
1971, in tema di decorrenza del termine stabilito per la prosecuzione
o la riassunzione del processo.
Nel giudizio innanzi la Corte si è costituito Vecchioni Antonino,
il quale, svolgendo considerazioni adesive all'ordinanza di
rimessione, censura in sostanza il criterio adottato per la
decorrenza del termine di prescrizione quando questo inizi dalla data
di un evento di cui il soggetto interessato non è messo in
condizione di conoscere l'avverarsi. Considerato in diritto
1. - I due giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma, vanno
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in
cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di
estinzione del reato il termine prescrizionale del diritto al
risarcimento del danno stabilito ai primi due commi dello stesso
articolo.
Ad avviso di entrambi i giudici remittenti la norma, interpretata,
in coerenza all'art. 183 c.p. nel senso che la morte del reo, quale
causa estintiva del reato, produce automaticamente il suo effetto nel
momento in cui si verifica, sarebbe suscettibile di menomare il
diritto di difesa della parte danneggiata (art. 24 Cost.) ponendo la
decorrenza del termine di prescrizione da un momento iniziale che non
può essere conosciuto con certezza dall'interessato.
3. - La questione non è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 118
del 1969; 8 e 178 del 1975; 311 del 1988) la garanzia costituzionale
della difesa opera attribuendo la piena tutela processuale delle
situazioni giuridiche soggettive nei termini e nelle configurazioni
che a queste derivano dalle norme del diritto sostanziale; quella
garanzia trova quindi confini nel contenuto del diritto al quale è
strumentale e si modella sui concreti lineamenti che questo riceve
dall'ordinamento.
Ora, la disposizione in esame, nel disciplinare il modo di essere
e di operare della prescrizione, del quale la decorrenza del termine
è una delle manifestazioni, attiene all'estinzione del diritto
soggettivo, non alla tutela giurisdizionale.
Se è vero infatti che alla estinzione del diritto consegue
normalmente l'impossibilità di farlo valere, tanto in via di azione
che in via di eccezione, ciò si verifica perché la prescrizione
opera sul terreno sostanziale del diritto, non su quello della sua
protezione processuale.
4. - In ogni caso, ove anche la questione in esame potesse
intendersi come potenzialmente incidente sulla concreta possibilità
di agire per ottenere una tutela adeguata del proprio interesse,
neanche sotto tale profilo essa incontrerebbe una sorte migliore.
Questa Corte ha invero costantemente affermato che, allorquando
sia fissato un termine per il compimento di un atto, la cui omissione
importi un pregiudizio per una situazione soggettiva giuridicamente
tutelata, nella garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione è
ricompresa la conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del
termine stesso (cfr. sentt. n. 159 del 1971; 255 del 1974; n. 14 del
1977). Orbene, la norma censurata dai giudici a quibus non agisce in
modo contrastante con tali principi. Nella situazione in esame,
infatti, la possibilità per il danneggiato di tutelare il proprio
diritto al risarcimento del danno rimane comunque garantita dalla
previsione del termine generale biennale decorrente dal giorno in cui
l'evento lesivo si è verificato, dato di riferimento che il
danneggiato può facilmente tener presente al fine di vigilare sui
propri interessi.
5. - È pur vero che la norma viene censurata con riguardo al
pregiudizio che potrebbe subire il danneggiato, il quale abbia scelto
di rimanere in attesa della definizione del procedimento penale, nel
caso che questo si concluda con sentenza dichiarativa dell'estinzione
del reato per morte dell'imputato, ed egli non abbia conosciuto il
momento di tale evento da cui decorre il termine di prescrizione.
Ma, innanzitutto, occorre osservare che la previsione di cui al
terzo comma dell'articolo 2947 cod. civ., estendente all'azione
civile la prescrizione più lunga stabilita dalla legge per il reato,
nell'ipotesi che il fatto sia considerato tale, è principalmente
dettata dall'esigenza di garantire il principio di unità della
giurisdizione.
Ed inoltre la norma, secondo quanto già osservato da questa Corte
nella sentenza n. 116 del 1972, pone implicitamente alla parte lesa
un onere di diligenza dandole carico di seguire il corso del
procedimento penale che si inizia riguardo al fatto lesivo; siffatto
onere può comprendere, non solo l'accertamento circa l'emanazione di
una pronuncia giudiziale, come già affermato nella citata decisione,
ma anche la periodica verifica dell'"esistenza in vita"
dell'imputato, attività questa che, in quanto normalmente esperibile
presso gli uffici di stato civile, non può dirsi talmente gravosa da
confliggere con l'articolo 24 della Costituzione (cfr. per un caso
analogo la sent. 311/88).
Va detto poi che, contrariamente a quanto sembrano ritenere i
giudici remittenti, la parte lesa è comunque efficacemente tutelata
dalla possibilità di partecipare al procedimento penale
costituendosi parte civile, così da porsi al riparo da ogni effetto
sfavorevole.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il rapporto
processuale instaurato con l'esercizio dell'azione civile nell'ambito
del procedimento penale non si estingue ma perviene ad un normale
esaurimento con una pronuncia implicita di non luogo a decidere per
essere venuta meno la potestas iudicandi del giudice penale, a norma
dell'art. 23 c.p.p.; resta quindi fermo, in ordine alla prescrizione
del diritto al risarcimento dei danni, l'effetto interruttivo
permanente della costituzione di parte civile, e la prescrizione non
ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta
irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato di
non doversi procedere a causa della estinzione del reato.
6. - Quanto alla questione sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Roma, anch'essa risulta
destituita di fondamento.
Come è detto in narrativa, il giudice a quo ravvisa una
violazione del principio di eguaglianza in quanto la parte
interessata non troverebbe nell'ambito dell'art. 2947, terzo comma,
cod. civ., lo stesso trattamento che viene assicurato dall'art. 305
c.p.c., quale risulta a seguito delle sentenze di questa Corte n. 139
del 1967 e n. 159 del 1971.
Ma la situazione regolata dalla norma in esame è, in tutta
evidenza, assolutamente diversa rispetto a quella disciplinata
dall'art. 305 c.p.c. (in materia di mancata prosecuzione o
riassunzione del processo), attinente a termini di natura
strettamente processuale che incidono direttamente sull'esercizio
dell'azione; è quindi inconferente ogni richiamo all'art. 3 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.,
nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere
dalla data di estinzione del reato il termine prescrizionale
stabilito ai primi due commi dello stesso articolo, sollevate, con le
ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Genova, in
riferimento all'art. 24 Cost., e dalla Corte d'Appello di Roma in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:732 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte