Corte costituzionale

Sentenza n. 733/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Liguria 17 febbraio 1982, n. 8 (Modifiche all'art. 32

della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27) promossi con n. 13

ordinanze emesse il 14 febbraio 1985 dal T.A.R. della Liguria sui

ricorsi proposti da Luccardini Rinaldo, Maggi Carlo, Massone Stefano,

Venturini Lucesio, Barbieri Piero, Cavanna Lorenzo, Murgia Roberto,

Canale Laura, Basso Giuseppe, Merli Luisito, Sensi Speranza, Puppo

Silvana e Lorenzoni Franco contro la Regione Liguria, rispettivamente

iscritte ai nn. da 821 a 833 del registro ordinanze 1985 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'avv. Enrico Romanelli per la Regione Liguria.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tredici ordinanze di identico contenuto adottate in data

14 febbraio 1985 nei ricorsi promossi contro la Regione Liguria da

Luccardini Rinaldo, Maggi Carlo, Massone Stefano, Venturini Lucesio,

Barbieri Piero, Cavanna Lorenzo, Murgia Roberto, Canale Laura, Basso

Giuseppe, Merli Lusito, Sensi Speranza, Puppo Silvana e Lorenzoni

Franco, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha

sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti

dell'art. 4 della legge regionale ligure 17 febbraio 1982 n. 8,

recante "Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978

n. 27", con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e per

eccesso di potere legislativo.

La norma impugnata ha riconosciuto alla Giunta regionale il potere

di attribuire d'ufficio il livello funzionale corrispondente ai

dipendenti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa (11

marzo 1982), avessero prestato, per almeno trenta mesi, servizio "nel

livello funzionale di fatto posseduto".

Tale norma è stata adottata al fine di sanare gli effetti

dell'annullamento operato dallo stesso Tribunale amministrativo della

Liguria dei concorsi interni a suo tempo espletati dalla Regione

ligure ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n.

27, contenente disposizioni transitorie in tema di inquadramento

nelle qualifiche regionali: di talché, la norma stessa - secondo

l'applicazione fattane dalla Giunta regionale e condivisa dal giudice

remittente - non è stata estesa a tutti i dipendenti regionali, ma

bensì limitata ai soli dipendenti che si siano trovati a svolgere,

per almeno trenta mesi, mansioni di fatto superiori a quelle

formalmente spettanti in conseguenza dell'esito positivo del concorso

interno sostenuto ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27

del 1978 e successivamente annullato.

Interpretata in questi termini, la norma in questione - ad avviso

del Tribunale amministrativo della Liguria - è tale da violare sia

il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 Cost. sia il

principio di imparzialità e buon andamento sancito dall'art. 97

Cost., venendo altresì ad incorrere in un eccesso di potere

legislativo.

In proposito, le ordinanze di rimessione rilevano come la

posizione dei dipendenti dichiarati vincitori nei concorsi interni

poi annullati non si diversifichi da quella degli altri dipendenti

che, pur senza aver partecipato ai concorsi, abbiano di fatto svolto

mansioni di livello superiore rispetto alla qualifica rivestita, dal

momento che "ambedue i gruppi di dipendenti hanno esercitato mansioni

superiori al livello formale di appartenenza". La discriminazione tra

posizioni eguali operata dalla legge regionale, in relazione ad una

vicenda (annullamento della procedura concorsuale) integralmente

rimossa dalle decisioni del giudice amministrativo, non sarebbe,

dunque, ragionevolmente giustificata e si porrebbe in contrasto con i

princìpi costituzionali "che impongono una disciplina uguale per

situazioni omogenee nonché l'osservanza da parte della P.A. dei

doveri di imparzialità e di buon andamento della azione

amministrativa".

Nella norma impugnata - aggiungono le ordinanze di rimessione - va

altresì individuato un solo scopo, qual è quello di "vanificare gli

effetti sfavorevoli delle sentenze del giudice amministrativo nei

confronti di una categoria di dipendenti dichiarati

(illegittimamente) vincitori dei concorsi interni": tale scopo

verrebbe, pertanto, a determinare un vizio di eccesso di potere

legislativo "per sviamento conseguente ad inottemperanza al

giudicato".

Dal che le dedotte questioni di illegittimità costituzionale nei

confronti dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982 " nella

parte in cui esclude l'inquadramento nel livello superiore dei

dipendenti diversi dai vincitori dei concorsi interni ex art. 32

legge regionale n. 27 del 1978, successivamente annullati dal giudice

amministrativo".

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, al fine di

chiedere l'inammissibilità per difetto di rilevanza e l'infondatezza

delle questioni di illegittimità prospettate nelle ordinanze di cui

è causa.

Dopo aver richiamato lo svolgimento dei fatti ed aver illustrato i

criteri ispiratori della legge regionale n. 8 del 1982, la Regione

contesta l'ammissibilità della questione sotto due profili diversi e

cioè: a) per il fatto che i ricorrenti sarebbero in ogni caso

sprovvisti dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 32, quarto e

quinto comma, della legge regionale n. 27 del 1978, requisiti il cui

possesso si presenterebbe necessario anche ai fini dell'inquadramento

diretto previsto dall'art. 4 della legge n.8 del 1982; b) per il

fatto che la cancellazione, anche parziale, della norma impugnata

comporterebbe l'eliminazione della norma procedimentale di favore per

i dipendenti che della stessa hanno fruito, ma non potrebbe comunque

consentire la sua estensione ai ricorrenti.

Nel merito, la Regione rileva come la legge regionale n. 8 del

1982 - entrata in vigore prima della formazione dei giudicati

amministrativi relativi ai concorsi interni - si sia ispirata al fine

di evitare una paralisi organizzativa e di consentire il regolare

svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, cioè ad un fine

perfettamente compatibile con il potere legislativo regionale. Né la

legge sarebbe tale da comportare discriminazioni all'interno del

personale regionale, dal momento che la posizione di coloro che,

disponendo dei requisiti richiesti dall'art. 32 della legge regionale

n. 27 del 1978, chiesero di partecipare al concorso e ottennero la

nomina poi annullata sarebbe sostanzialmente diversa dalla posizione

di coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, non

disponevano dei requisiti per parteciparvi e comunque non chiesero di

parteciparvi. Al contrario, la lesione del principio di eguaglianza

potrebbe, invece, derivare dalla indebita estensione di una stessa

disciplina di carattere eccezionale a situazioni oggettivamente

differenziate.

Infine, la Regione contesta il profilo relativo all'asserita

violazione dell'art. 97 Cost., rilevando come "la ridefinizione delle

funzioni di alcuni dipendenti, motivata da circostanze di

eccezionalità del tutto limitate nel tempo e volta a sanare una

situazione di paralisi organizzativa ed istituzionale" abbia proprio

mirato al soddisfacimento del principio di buon andamento della

pubblica amministrazione sanzionato dalla norma costituzionale.

3. - In prossimità dell'udienza di discussione la difesa della

Regione Liguria ha presentato memoria, dove si ribadiscono e si

sviluppano le tesi enunciate nell'atto di costituzione. Considerato in diritto

1. - Le tredici ordinanze di cui è causa presentano lo stesso

contenuto: esse pertanto possono essere decise con un'unica

pronuncia.

2. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria contesta

la legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale

ligure 17 febbraio 1982 n. 8, dove si prevede - secondo

l'interpretazione adottata dalla Giunta regionale e condivisa dallo

stesso Tribunale - l'inquadramento automatico nel livello

corrispondente al livello di fatto esercitato a favore di quei

dipendenti che - dopo aver presentato domanda nei concorsi interni di

cui all'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, ottenendo la

nomina - abbiano prestato servizio, alla data dell'entrata in vigore

della stessa legge n. 8 del 1982, per almeno trenta mesi.

Tale norma, ad avviso del giudice remittente, verrebbe a

incorrere, in conseguenza della sua irragionevole limitazione ad una

circoscritta categoria di dipendenti regionali, in una violazione

degli artt. 3 e 97 Cost., oltre che in un vizio di eccesso di potere

legislativo.

3. - La Regione Liguria ha pregiudizialmente eccepito

l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

L'eccezione non merita accoglimento.

Dal contenuto delle ordinanze è possibile desumere che la

questione di costituzionalità di cui è causa è stata sollevata nei

confronti dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982 "nella

parte in cui esclude l'inquadramento nel livello superiore dei

dipendenti diversi dai vincitori dei concorsi interni ex art. 32

legge regionale n. 27 del 1978". Quello che, di conseguenza, viene

richiesto al giudice di costituzionalità non è la semplice

eliminazione di una norma di favore, bensì l'estensione della stessa

a tutti i dipendenti regionali e, tra questi, anche ai ricorrenti nei

giudizi a quibus.

Né, d'altro canto, risulta concludente contestare, ai fini

dell'eccepito difetto di rilevanza, il possesso da parte dei

ricorrenti dei requisiti richiesti dall'art. 32 della legge regionale

n. 27 del 1978, requisiti ritenuti implicitamente necessari anche ai

fini dell'inquadramento diretto di cui all'art. 4 della legge

regionale n. 8 del 1982. La pronuncia di incostituzionalità, ove

venisse accolta nei termini in cui viene proposta, consentirebbe,

infatti, di spostare l'accertamento del possesso di tali requisiti

dalla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1978 a quella

della legge n. 8 del 1982, offrendo così anche ai ricorrenti - che

sono venuti a maturare i requisiti stessi dopo la prima data - la

possibilità di ottenere i benefici offerti dalla norma impugnata.

La questione si presenta, pertanto, rilevante per la definizione

dei giudizi a quibus.

4. - La questione risulta, peraltro, infondata, sotto entrambi i

profili dedotti.

La norma impugnata ha posto una disciplina transitoria ed

eccezionale riferita ad una situazione del tutto peculiare,

situazione determinatasi a seguito degli annullamenti disposti per

violazioni procedimentali dal giudice amministrativo nei confronti

dei concorsi interni espletati ai sensi dell'art. 32 della legge

regionale n. 27 del 1978. La situazione determinatasi, in conseguenza

di tali annullamenti, nei confronti dei dipendenti risultati

vincitori in questi concorsi - e che, di fatto, per un lungo arco di

tempo erano venuti a esercitare le mansioni corrispondenti ai livelli

funzionali assegnati sulla base dei concorsi stessi - ha imposto alla

Regione l'adozione di una misura di sanatoria quale quella contenuta

nell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982.

Questa misura - per quanto espressa con formulazione inadeguata -

non merita, nella sostanza, proprio in relazione alla particolarità

delle circostanze in cui è stata adottata, le censure formulate con

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

In primo luogo, la norma impugnata non viola il principio generale

di eguaglianza, dal momento che la categoria di dipendenti presi in

considerazione ai fini della convalida delle mansioni di fatto

espletate non poteva essere altro che quella di coloro che avevano

partecipato ai concorsi interni successivamente annullati,

presentando in termini la domanda e risultando vincitori. Tale

categoria di dipendenti, per il fatto di aver esercitato funzioni

connesse ad un titolo derivante dall'esito favorevole di una prova

concorsuale (anche se successivamente annullata), disponeva dunque,

di una posizione ben distinta da quella della generalità degli altri

dipendenti regionali: tanto più ove si pensi che nei confronti dei

primi e non dei secondi era già stato accertato il possesso dei

requisiti indicati nell'art. 32 della legge n. 27 del 1978 (livello

funzionale immediatamente inferiore a quello della domanda;

anzianità di servizio di almeno 3 anni e sei mesi; svolgimento, per

almeno un biennio, di mansioni superiori; titolo di studio proprio

del livello superiore).

In secondo luogo, non può neppure valere la censura relativa

all'art. 97 Cost., dal momento che la norma in contestazione risulta

essere stata adottata dalla Regione proprio al fine di sanare la

situazione d'illegittimità determinatasi in seguito alle pronunce

del giudice amministrativo e di consentire, in attesa della

definitiva attivazione del nuovo ordinamento degli uffici, il normale

svolgimento delle attività regionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal T.A.R. della Liguria con le ordinanze di cui in

epigrafe, nei confronti dell'art. 4 della legge regionale della

Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante "Modifiche all'art. 32 della

legge regionale 30 maggio 1978 n. 27" con riferimento agli artt. 3 e

97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:733 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte