Sentenza n. 734/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 675/1977
- art. 5legge 675/1977
- art. 22legge 675/1977
citata
- art. 4legge 675/1977
- art. 8legge 675/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, sesto
comma, 5, quinto comma, 22, penultimo comma e 29, ultimo comma, della
legge 12 agosto 1977, n. 675, contenente: "Provvedimenti per il
coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la
riconversione e lo sviluppo del settore", promosso con ricorso della
Provincia di Bolzano, notificato il 6 ottobre 1977, depositato in
cancelleria il 14 ottobre successivo ed iscritto al n. 31 del
registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avv.
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 6 ottobre 1977 la Provincia
Autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale nei confronti degli artt. 4, sesto comma; 5, quinto
comma; 22, penultimo comma; 29, ultimo comma, della legge 12 agosto
1977 n. 675, recante "Provvedimenti per il coordinamento della
politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo
sviluppo del settore".
L'art. 4, sesto comma, di tale legge prevede che alle riunioni del
Comitato tecnico chiamato ad affiancare il CIPI (Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale)
possano essere invitati, per la valutazione dei riflessi relativi
all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla
occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali, i presidenti delle
giunte regionali ed i presidenti delle Province Autonome di Trento e
Bolzano "quando vengono trattati progetti che interessano i
rispettivi enti". Ad avviso della ricorrente questa norma sarebbe in
contrasto con l'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), dove si prevede non la semplice
consultazione, bensì l'intesa tra lo Stato e le Province con
speciale autonomia ai fini dell'utilizzazione delle somme assegnate,
alle stesse Province, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato "per l'attuazione di leggi statali che prevedono
interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali".
Dovrebbe, in secondo luogo, considerarsi illegittimo il disposto
dell'art. 5, quinto comma, della stessa legge, dove si prevede
l'estensione alle imprese artigiane dei contributi sugli interessi
per i finanziamenti a medio termine, previa autorizzazione concessa
dal Comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 e dalla
Regione. Tale norma, secondo la ricorrente, verrebbe a confliggere
con la competenza legislativa esclusiva (e quindi anche
amministrativa) assegnata alla Provincia di Bolzano in materia di
artigianato dagli artt. 8, n. 9, e 16 dello Statuto, pur potendosi,
in questo caso, superare l'incostituzionalità "in via
interpretativa", sostituendo il riferimento alla Regione contenuto
nella legge impugnata come un richiamo alla Provincia.
In terzo luogo sarebbe viziata da illegittimità costituzionale la
norma espressa nel penultimo comma dell'art. 22, nella parte in cui
richiama l'eventualità di una delega dello Stato alla Provincia per
un settore - quale quello relativo alla mobilità della manodopera -
che, ai sensi degli artt. 8 n. 23 e 9 nn. 4 e 5 dello Statuto,
dovrebbe spettare alla stessa Provincia come competenza propria.
Infine, anche l'art. 29, ultimo comma, della legge impugnata
verrebbe a contrastare con l'art. 15 dello Statuto, per il fatto di
aver escluso l'attribuzione alla Provincia di Bolzano di una quota
dei finanziamenti conferiti al "Fondo speciale per la ricerca
applicata" di cui alla legge 25 ottobre 1968 n. 1089, mentre il fondo
stesso sarebbe afferente a quegli interventi finanziari "per
l'incremento delle attività industriali" che la norma statutaria
richiamata affida alla Provincia.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.
Nella memoria di costituzione si rileva, in primo luogo, la natura
di "norme generali sulla programmazione economica" che andrebbe
riconosciuta alle disposizioni contenute nella legge 12 agosto 1977
n. 675, ispirata a "evidenti finalità programmatorie a carattere
nazionale, di ristrutturazione e riconversione nel campo produttivo,
nonché per la disciplina, nuova nel nostro ordinamento, in materia
di mobilità della mano d'opera". Questa natura della legge sarebbe
tale da giustificare, ai sensi della prima parte dell'art. 15 dello
Statuto speciale, la deroga contenuta nell'art. 4, sesto comma, della
legge impugnata al procedimento ordinario previsto dalla stessa norma
statutaria per l'utilizzazione delle quote degli stanziamenti annuali
iscritti nel bilancio dello Stato per gli interventi finanziari
destinati all'incremento delle attività industriali.
In secondo luogo, la Presidenza del Consiglio ritiene di dover
convenire con l'interpretazione avanzata dalla Provincia di Bolzano
in ordine all'art. 5, quinto comma, della legge impugnata, "nel senso
che la consultazione ivi prevista per la concessione di agevolazioni
alle imprese artigiane debba avvenire, invece che con la Regione, con
le due Province autonome di Trento e Bolzano che, nei due territori,
hanno competenza in materia di artigianato".
Per quanto attiene poi alla materia della "mobilità della mano
d'opera" attribuita alla Commissione prevista dall'art. 22 della
legge impugnata, questa - ad avviso della Presidenza del Consiglio -
non coinciderebbe esattamente con le materie richiamate dallo Statuto
nell'art. 8 n. 23 ("costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei
lavoratori nel collocamento"), nell'art. 9 n. 4 ("apprendistato;
libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori") e
nell'art. 9 n. 5 ("costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali di controllo sul collocamento"): di talché
risulterebbe pienamente giustificato il richiamo operato dal
penultimo comma dell'art. 22 della legge impugnata anche all'istituto
della delega per le funzioni proprie dello Stato.
Infine, l'Amministrazione resistente contesta che il "Fondo
speciale per la ricerca applicata" possa farsi rientrare nella
materia "incremento delle attività produttive" e questo dovrebbe
portare a escludere l'applicabilità dell'art. 15 dello Statuto nei
confronti dell'art. 29, ultimo comma, della legge impugnata.
3. - In previsione dell'udienza di discussione la Provincia di
Bolzano, con una memoria di costituzione di nuovo difensore, ha
ribadito e sviluppato le tesi già enunciate nel ricorso. Considerato in diritto
1. - La Provincia Autonoma di Bolzano, con il ricorso di cui è
causa, impugna la legge 12 agosto 1977 n. 675, recante "Provvedimenti
per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione,
la riconversione e lo sviluppo del settore", con riferimento a
quattro norme particolari e cioè:
a) all'art. 4, sesto comma, per violazione dell'art. 15 dello
Statuto speciale, dal momento che il semplice "invito" del Presidente
della Provincia di Bolzano alle riunioni del comitato consultivo
previsto dalla norma impugnata sarebbe in contrasto con l'"intesa"
tra Stato e Provincia prevista dalla norma statutaria ai fini
dell'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato per l'incremento
delle attività industriali;
b) all'art. 5, quinto comma, per violazione degli art. 8 n. 9 e
16 dello Statuto speciale, dal momento che la procedura prevista
dalla norma impugnata per la concessione dei contributi sugli
interessi per finanziamenti a medio termine sarebbe tale da violare
la competenza, legislativa e amministrativa, della Provincia;
c) all'art. 22, penultimo comma, per violazione degli artt. 8 e
9 dello Statuto, dal momento che la norma in contestazione, facendo
richiamo all'art. 16, terzo comma, dello stesso Statuto, verrebbe
impropriamente a configurare come delegate materie spettanti in
proprio alla competenza della Provincia;
d) all'art. 29, ultimo comma, per violazione dell'art. 15 dello
Statuto, dal momento che la stessa norma, per il fatto di non aver
attribuito alle Province - insieme con una quota del "Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale" - anche una quota dal
"Fondo speciale per la ricerca applicata", avrebbe indebitamente
sottratto alla sfera provinciale la gestione di risorse incluse dallo
Statuto tra gli "interventi finanziari per l'incremento della
attività industriale" di competenza provinciale.
2. - Il ricorso è infondato.
La legge 12 agosto 1977 n. 675 ha posto, in tema di coordinamento
della politica industriale, norme e princìpi innovativi,
caratterizzati da particolare rilevanza pratica: istituendo, in seno
al CIPE, un Comitato interministeriale (CIPI) dotato di ampi poteri
d'indirizzo dell'intero comparto della politica industriale (art. 1);
prevedendo particolari procedure di programmazione del settore
coordinate con i programmi dei settori economici affini (art. 2);
costituendo, presso il Ministero dell'Industria, un "Fondo per la
ristrutturazione e la riconversione industriale" (art. 3), affiancato
ad altri Fondi ("per la ricerca applicata"; "centrale di garanzia per
i finanziamenti a medio termine"; "per la mobilità della
manodopera") già esistenti o istituiti dalla stessa legge;
stabilendo una serie di agevolazioni finanziarie per le imprese
impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione (artt. 3
e seg.); prevedendo, infine, una serie di misure destinate a favorire
la mobilità della manodopera ed il contenimento della
disoccupazione.
Considerata l'ampiezza ed il rilievo, economico e sociale, delle
finalità perseguite attraverso la legge n. 675 del 1977, appare
pienamente giustificato l'inquadramento della disciplina posta in
tale legge, considerata nel suo complesso, nell'ambito di quelle
"norme generali sulla programmazione economica" cui l'art. 15 dello
Statuto speciale del Trentino-Alto Adige riferisce la possibilità di
derogare rispetto alla procedura ordinaria di utilizzazione dei fondi
stanziati in leggi statali "che prevedono interventi finanziari per
l'incremento delle attività industriali". In questa ottica -
ispirata al perseguimento di un indirizzo di politica nazionale
orientato verso un processo di modernizzazione del comparto
industriale - si può anche agevolmente spiegare come la deroga al
procedimento ordinario (assegnazione di quote di stanziamenti
iscritti nel bilancio statale e utilizzazione delle somme assegnate
previa "intesa" tra Stato e Provincia) disposta dall'art. 4, sesto
comma, della legge 675 del 1977 si colleghi all'esigenza di imputare
al CIPI ed al Comitato tecnico presieduto dal Ministro per
l'industria (e di cui è chiamato a far parte anche il Segretario
generale della programmazione economica) la valutazione della
corrispondenza dei progetti delle aziende agli "indirizzi generali"
della politica industriale, nonché ai programmi finalizzati, alle
direttive ed ai criteri di priorità preventivamente fissati dallo
stesso CIPI (cfr. art. 4, quarto comma, della stessa legge).
Sulla scorta di tali considerazioni la norma formulata nell'art.
4, sesto comma, della legge n. 675 non merita, dunque, la censura
prospettata dalla Provincia di Bolzano, tanto più ove si consideri
che la norma in contestazione garantisce pur sempre la rappresentanza
degli interessi provinciali attraverso la partecipazione necessaria
alle riunioni del Comitato tecnico dei Presidenti delle Province di
Trento e Bolzano "quando vengono trattati progetti che interessano i
rispettivi enti".
3. - Del pari infondata si presenta la censura riferita all'art.
5, quinto comma, della stessa legge. Anche in questo caso il
carattere di "norme generali sulla programmazione economica"
riferibile alle disposizioni di cui è causa è tale da giustificare,
con riferimento ad un settore quale quello relativo al credito
artigiano, l'intervento autorizzatorio di un organo statale come il
Comitato tecnico di cui all'art. 4, sesto comma, della legge in
esame, intervento cui, peraltro, è stato affiancato - secondo la
corretta interpretazione della norma accennata alla pag. 3 del
ricorso ed accolta dall'Avvocatura dello Stato - quello della stessa
Provincia, investita della competenza primaria in materia di
artigianato.
4. - Né maggior pregio può assumere il motivo di impugnativa
riferito al penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 675. È
evidente, infatti, che il richiamo contenuto in tale norma all'art.
16, terzo comma, dello Statuto speciale (cioè alle competenze
delegate dallo Stato) non è posto al fine di contraddire o di
limitare le competenze proprie della Provincia elencate agli artt. 8,
n. 23 e 9, nn. 4 e 5 dello Statuto speciale: al contrario, tale
richiamo viene correttamente operato soltanto al fine di garantire
alle Province di Trento e Bolzano l'esercizio organico delle
competenze connesse al settore della "mobilità della manodopera",
dal momento che tali competenze non risultano interamente coincidenti
con quelle elencate nelle norme statutarie appena ricordate.
5. - Infine, anche la censura riferita all'art. 29, ultimo comma,
della legge in esame si presenta infondata.
Il "Fondo speciale per la ricerca applicata" fu istituito
dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 per sviluppare la
ricerca applicata all'industria e per favorire la realizzazione di
impianti sperimentali derivanti dalla ricerca: la sua finalità si
presenta, pertanto, oggettivamente diversa, anche se strumentalmente
collegata, da quella dell'"incremento delle attività industriali"
che investe direttamente gli aspetti relativi all'utilizzazione
economica di tali attività.
La riserva degli stanziamenti inclusi in tale Fondo alla gestione
statale non entra, di conseguenza, in conflitto con l'art. 15 dello
Statuto speciale, che imputa alla Provincia la gestione degli
"interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti degli
artt. 4, sesto comma; 5, quinto comma; 22, penultimo comma; 29,
ultimo comma, della legge 11 agosto 1977, n. 675, con riferimento
agli artt. 8 n. 23; 9 nn. 4 e 5; 15 e 16 dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:734 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte