Corte costituzionale

Sentenza n. 734/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 675/1977
  • art. 5legge 675/1977
  • art. 22legge 675/1977

citata

  • art. 4legge 675/1977
  • art. 8legge 675/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, sesto

comma, 5, quinto comma, 22, penultimo comma e 29, ultimo comma, della

legge 12 agosto 1977, n. 675, contenente: "Provvedimenti per il

coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la

riconversione e lo sviluppo del settore", promosso con ricorso della

Provincia di Bolzano, notificato il 6 ottobre 1977, depositato in

cancelleria il 14 ottobre successivo ed iscritto al n. 31 del

registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avv.

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 6 ottobre 1977 la Provincia

Autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale nei confronti degli artt. 4, sesto comma; 5, quinto

comma; 22, penultimo comma; 29, ultimo comma, della legge 12 agosto

1977 n. 675, recante "Provvedimenti per il coordinamento della

politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo

sviluppo del settore".

L'art. 4, sesto comma, di tale legge prevede che alle riunioni del

Comitato tecnico chiamato ad affiancare il CIPI (Comitato

interministeriale per il coordinamento della politica industriale)

possano essere invitati, per la valutazione dei riflessi relativi

all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla

occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali, i presidenti delle

giunte regionali ed i presidenti delle Province Autonome di Trento e

Bolzano "quando vengono trattati progetti che interessano i

rispettivi enti". Ad avviso della ricorrente questa norma sarebbe in

contrasto con l'art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), dove si prevede non la semplice

consultazione, bensì l'intesa tra lo Stato e le Province con

speciale autonomia ai fini dell'utilizzazione delle somme assegnate,

alle stesse Province, dal Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato "per l'attuazione di leggi statali che prevedono

interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali".

Dovrebbe, in secondo luogo, considerarsi illegittimo il disposto

dell'art. 5, quinto comma, della stessa legge, dove si prevede

l'estensione alle imprese artigiane dei contributi sugli interessi

per i finanziamenti a medio termine, previa autorizzazione concessa

dal Comitato tecnico di cui al sesto comma dell'art. 4 e dalla

Regione. Tale norma, secondo la ricorrente, verrebbe a confliggere

con la competenza legislativa esclusiva (e quindi anche

amministrativa) assegnata alla Provincia di Bolzano in materia di

artigianato dagli artt. 8, n. 9, e 16 dello Statuto, pur potendosi,

in questo caso, superare l'incostituzionalità "in via

interpretativa", sostituendo il riferimento alla Regione contenuto

nella legge impugnata come un richiamo alla Provincia.

In terzo luogo sarebbe viziata da illegittimità costituzionale la

norma espressa nel penultimo comma dell'art. 22, nella parte in cui

richiama l'eventualità di una delega dello Stato alla Provincia per

un settore - quale quello relativo alla mobilità della manodopera -

che, ai sensi degli artt. 8 n. 23 e 9 nn. 4 e 5 dello Statuto,

dovrebbe spettare alla stessa Provincia come competenza propria.

Infine, anche l'art. 29, ultimo comma, della legge impugnata

verrebbe a contrastare con l'art. 15 dello Statuto, per il fatto di

aver escluso l'attribuzione alla Provincia di Bolzano di una quota

dei finanziamenti conferiti al "Fondo speciale per la ricerca

applicata" di cui alla legge 25 ottobre 1968 n. 1089, mentre il fondo

stesso sarebbe afferente a quegli interventi finanziari "per

l'incremento delle attività industriali" che la norma statutaria

richiamata affida alla Provincia.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.

Nella memoria di costituzione si rileva, in primo luogo, la natura

di "norme generali sulla programmazione economica" che andrebbe

riconosciuta alle disposizioni contenute nella legge 12 agosto 1977

n. 675, ispirata a "evidenti finalità programmatorie a carattere

nazionale, di ristrutturazione e riconversione nel campo produttivo,

nonché per la disciplina, nuova nel nostro ordinamento, in materia

di mobilità della mano d'opera". Questa natura della legge sarebbe

tale da giustificare, ai sensi della prima parte dell'art. 15 dello

Statuto speciale, la deroga contenuta nell'art. 4, sesto comma, della

legge impugnata al procedimento ordinario previsto dalla stessa norma

statutaria per l'utilizzazione delle quote degli stanziamenti annuali

iscritti nel bilancio dello Stato per gli interventi finanziari

destinati all'incremento delle attività industriali.

In secondo luogo, la Presidenza del Consiglio ritiene di dover

convenire con l'interpretazione avanzata dalla Provincia di Bolzano

in ordine all'art. 5, quinto comma, della legge impugnata, "nel senso

che la consultazione ivi prevista per la concessione di agevolazioni

alle imprese artigiane debba avvenire, invece che con la Regione, con

le due Province autonome di Trento e Bolzano che, nei due territori,

hanno competenza in materia di artigianato".

Per quanto attiene poi alla materia della "mobilità della mano

d'opera" attribuita alla Commissione prevista dall'art. 22 della

legge impugnata, questa - ad avviso della Presidenza del Consiglio -

non coinciderebbe esattamente con le materie richiamate dallo Statuto

nell'art. 8 n. 23 ("costituzione e funzionamento di commissioni

comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei

lavoratori nel collocamento"), nell'art. 9 n. 4 ("apprendistato;

libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori") e

nell'art. 9 n. 5 ("costituzione e funzionamento di commissioni

comunali e provinciali di controllo sul collocamento"): di talché

risulterebbe pienamente giustificato il richiamo operato dal

penultimo comma dell'art. 22 della legge impugnata anche all'istituto

della delega per le funzioni proprie dello Stato.

Infine, l'Amministrazione resistente contesta che il "Fondo

speciale per la ricerca applicata" possa farsi rientrare nella

materia "incremento delle attività produttive" e questo dovrebbe

portare a escludere l'applicabilità dell'art. 15 dello Statuto nei

confronti dell'art. 29, ultimo comma, della legge impugnata.

3. - In previsione dell'udienza di discussione la Provincia di

Bolzano, con una memoria di costituzione di nuovo difensore, ha

ribadito e sviluppato le tesi già enunciate nel ricorso. Considerato in diritto

1. - La Provincia Autonoma di Bolzano, con il ricorso di cui è

causa, impugna la legge 12 agosto 1977 n. 675, recante "Provvedimenti

per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione,

la riconversione e lo sviluppo del settore", con riferimento a

quattro norme particolari e cioè:

a) all'art. 4, sesto comma, per violazione dell'art. 15 dello

Statuto speciale, dal momento che il semplice "invito" del Presidente

della Provincia di Bolzano alle riunioni del comitato consultivo

previsto dalla norma impugnata sarebbe in contrasto con l'"intesa"

tra Stato e Provincia prevista dalla norma statutaria ai fini

dell'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato per l'incremento

delle attività industriali;

b) all'art. 5, quinto comma, per violazione degli art. 8 n. 9 e

16 dello Statuto speciale, dal momento che la procedura prevista

dalla norma impugnata per la concessione dei contributi sugli

interessi per finanziamenti a medio termine sarebbe tale da violare

la competenza, legislativa e amministrativa, della Provincia;

c) all'art. 22, penultimo comma, per violazione degli artt. 8 e

9 dello Statuto, dal momento che la norma in contestazione, facendo

richiamo all'art. 16, terzo comma, dello stesso Statuto, verrebbe

impropriamente a configurare come delegate materie spettanti in

proprio alla competenza della Provincia;

d) all'art. 29, ultimo comma, per violazione dell'art. 15 dello

Statuto, dal momento che la stessa norma, per il fatto di non aver

attribuito alle Province - insieme con una quota del "Fondo per la

ristrutturazione e riconversione industriale" - anche una quota dal

"Fondo speciale per la ricerca applicata", avrebbe indebitamente

sottratto alla sfera provinciale la gestione di risorse incluse dallo

Statuto tra gli "interventi finanziari per l'incremento della

attività industriale" di competenza provinciale.

2. - Il ricorso è infondato.

La legge 12 agosto 1977 n. 675 ha posto, in tema di coordinamento

della politica industriale, norme e princìpi innovativi,

caratterizzati da particolare rilevanza pratica: istituendo, in seno

al CIPE, un Comitato interministeriale (CIPI) dotato di ampi poteri

d'indirizzo dell'intero comparto della politica industriale (art. 1);

prevedendo particolari procedure di programmazione del settore

coordinate con i programmi dei settori economici affini (art. 2);

costituendo, presso il Ministero dell'Industria, un "Fondo per la

ristrutturazione e la riconversione industriale" (art. 3), affiancato

ad altri Fondi ("per la ricerca applicata"; "centrale di garanzia per

i finanziamenti a medio termine"; "per la mobilità della

manodopera") già esistenti o istituiti dalla stessa legge;

stabilendo una serie di agevolazioni finanziarie per le imprese

impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione (artt. 3

e seg.); prevedendo, infine, una serie di misure destinate a favorire

la mobilità della manodopera ed il contenimento della

disoccupazione.

Considerata l'ampiezza ed il rilievo, economico e sociale, delle

finalità perseguite attraverso la legge n. 675 del 1977, appare

pienamente giustificato l'inquadramento della disciplina posta in

tale legge, considerata nel suo complesso, nell'ambito di quelle

"norme generali sulla programmazione economica" cui l'art. 15 dello

Statuto speciale del Trentino-Alto Adige riferisce la possibilità di

derogare rispetto alla procedura ordinaria di utilizzazione dei fondi

stanziati in leggi statali "che prevedono interventi finanziari per

l'incremento delle attività industriali". In questa ottica -

ispirata al perseguimento di un indirizzo di politica nazionale

orientato verso un processo di modernizzazione del comparto

industriale - si può anche agevolmente spiegare come la deroga al

procedimento ordinario (assegnazione di quote di stanziamenti

iscritti nel bilancio statale e utilizzazione delle somme assegnate

previa "intesa" tra Stato e Provincia) disposta dall'art. 4, sesto

comma, della legge 675 del 1977 si colleghi all'esigenza di imputare

al CIPI ed al Comitato tecnico presieduto dal Ministro per

l'industria (e di cui è chiamato a far parte anche il Segretario

generale della programmazione economica) la valutazione della

corrispondenza dei progetti delle aziende agli "indirizzi generali"

della politica industriale, nonché ai programmi finalizzati, alle

direttive ed ai criteri di priorità preventivamente fissati dallo

stesso CIPI (cfr. art. 4, quarto comma, della stessa legge).

Sulla scorta di tali considerazioni la norma formulata nell'art.

4, sesto comma, della legge n. 675 non merita, dunque, la censura

prospettata dalla Provincia di Bolzano, tanto più ove si consideri

che la norma in contestazione garantisce pur sempre la rappresentanza

degli interessi provinciali attraverso la partecipazione necessaria

alle riunioni del Comitato tecnico dei Presidenti delle Province di

Trento e Bolzano "quando vengono trattati progetti che interessano i

rispettivi enti".

3. - Del pari infondata si presenta la censura riferita all'art.

5, quinto comma, della stessa legge. Anche in questo caso il

carattere di "norme generali sulla programmazione economica"

riferibile alle disposizioni di cui è causa è tale da giustificare,

con riferimento ad un settore quale quello relativo al credito

artigiano, l'intervento autorizzatorio di un organo statale come il

Comitato tecnico di cui all'art. 4, sesto comma, della legge in

esame, intervento cui, peraltro, è stato affiancato - secondo la

corretta interpretazione della norma accennata alla pag. 3 del

ricorso ed accolta dall'Avvocatura dello Stato - quello della stessa

Provincia, investita della competenza primaria in materia di

artigianato.

4. - Né maggior pregio può assumere il motivo di impugnativa

riferito al penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 675. È

evidente, infatti, che il richiamo contenuto in tale norma all'art.

16, terzo comma, dello Statuto speciale (cioè alle competenze

delegate dallo Stato) non è posto al fine di contraddire o di

limitare le competenze proprie della Provincia elencate agli artt. 8,

n. 23 e 9, nn. 4 e 5 dello Statuto speciale: al contrario, tale

richiamo viene correttamente operato soltanto al fine di garantire

alle Province di Trento e Bolzano l'esercizio organico delle

competenze connesse al settore della "mobilità della manodopera",

dal momento che tali competenze non risultano interamente coincidenti

con quelle elencate nelle norme statutarie appena ricordate.

5. - Infine, anche la censura riferita all'art. 29, ultimo comma,

della legge in esame si presenta infondata.

Il "Fondo speciale per la ricerca applicata" fu istituito

dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 per sviluppare la

ricerca applicata all'industria e per favorire la realizzazione di

impianti sperimentali derivanti dalla ricerca: la sua finalità si

presenta, pertanto, oggettivamente diversa, anche se strumentalmente

collegata, da quella dell'"incremento delle attività industriali"

che investe direttamente gli aspetti relativi all'utilizzazione

economica di tali attività.

La riserva degli stanziamenti inclusi in tale Fondo alla gestione

statale non entra, di conseguenza, in conflitto con l'art. 15 dello

Statuto speciale, che imputa alla Provincia la gestione degli

"interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti degli

artt. 4, sesto comma; 5, quinto comma; 22, penultimo comma; 29,

ultimo comma, della legge 11 agosto 1977, n. 675, con riferimento

agli artt. 8 n. 23; 9 nn. 4 e 5; 15 e 16 dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:734 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte