Sentenza n. 736/1988
Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.3 lett. a), e
4, secondo comma, della legge della regione Puglia riapprovata il 23
settembre 1982, avente per oggetto: "Ulteriori agevolazioni
contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da
avversità atmosferiche e/o calamità naturali", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 ottobre
1982, depositato in cancelleria il 23 ottobre successivo ed iscritto
al n. 44 del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 14 ottobre 1982 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale - per violazione degli artt. 117 e 3 della
Costituzione, in relazione agli artt. 70 del d.P.R. 24 luglio 1977 n.
616 ed 1 della legge 15 ottobre 1981 n. 590 - degli artt. 3 lett. a)
e 4, secondo comma, della legge regionale recante "Ulteriori
agevolazioni contributive e creditizie a favore dei produttori
agricoli colpiti da avversità atmosferiche e/o calamità naturali",
riapprovata, dopo rinvio governativo, il 23 settembre 1982 dal
Consiglio regionale della Puglia.
Espone il Presidente del Consiglio che l'art. 3 lett. a) della
delibera legislativa impugnata dispone la dilazione fino a sette anni
del periodo di ammortamento dei prestiti concessi - ai sensi del
punto 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979 n. 19 - ai
conduttori di aziende agricole e/o zootecniche, singoli o associati,
e finalizzati alla ricostituzione dei capitali di conduzione o alla
provvista dei capitali di esercizio, mentre l'art. 4, secondo comma,
della stessa delibera dispone che le agevolazioni creditizie in
favore delle associazioni di produttori, da valere sul Fondo di
solidarietà nazionale, possono essere concesse ad associazioni di
produttori agricoli che, per effetto di calamità naturali, subiscano
una riduzione dei conferimenti da parte degli associati non inferiore
al 30% rispetto alla media dei conferimenti nel triennio precedente.
Secondo la Presidenza del Consiglio le disposizioni impugnate
avrebbero l'effetto di modificare "la portata delle misure previste
dalla normativa statale in favore dell'agricoltura, conseguenti a
calamità naturali o avversità atmosferiche" nonché "la
destinazione attribuita a somme prelevate dal Fondo di solidarietà
nazionale con le leggi statali 15 ottobre 1981 n. 590 e 25 maggio
1970 n. 364". Tali modificazioni violerebbero, pertanto, i limiti
della competenza amministrativa trasferita alla Regione dall'art. 70
del d.P.R. n. 616 del 1977 nonché il limite generale dei princi'pi
stabiliti dalle leggi dello Stato, posto alla potestà normativa
regionale dall'art. 117, primo comma, Cost., determinando una
utilizzazione non uniforme sul territorio nazionale del Fondo di
solidarietà nazionale predisposto a favore delle aziende agricole
danneggiate da calamità naturali.
In particolare la Presidenza del Consiglio sostiene che l'art. 3
lett. a) della legge regionale impugnata - fissando un periodo di
dilazione settennale dei mutui per i quali la legge statale
stabilisce un periodo di dilazione quinquennale - violerebbe "il
principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato per il quale
l'utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale a sollievo delle
aziende agricole danneggiate da calamità naturali deve avvenire
uniformemente in tutto il territorio della Repubblica, con l'adozione
di misure che, quanto meno nelle loro fondamentali caratteristiche,
sono precisate dalle leggi dello Stato".
Per analoghe ragioni sarebbe da considerare costituzionalmente
illegittimo l'art. 4, secondo comma, della legge impugnata, il quale
stabilisce che le agevolazioni per la ricostituzione dei capitali di
conduzione possono essere concesse alle associazioni dei produttori
agricoli che abbiano subìto, per effetto dei danni arrecati alle
aziende agricole dei soci, una riduzione dei conferimenti non
inferiore al 30% anziché al 35%, come previsto dalla legge
nazionale, ponendosi così in contrasto con il principio della
uniformità della utilizzazione in tutto il territorio nazionale del
Fondo di solidarietà.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte la Regione Puglia si è
costituita fuori termine, depositando memoria.
3. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria nella quale si fa
presente che, nelle more del giudizio, è stata emanata la legge
della Regione Puglia 10 dicembre 1982 n.38 avente ad oggetto
"Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità
atmosferiche o calamità naturali" che ha riprodotto le disposizioni
del disegno di legge impugnato ma ha eliminato o rettificato le
disposizioni che erano state oggetto di specifica impugnazione del
Governo.
Si chiede pertanto alla Corte di dichiarare cessata la materia del
contendere. Considerato in diritto Successivamente alla proposizione del ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri avverso la delibera legislativa della Regione
Puglia del 23 settembre 1982 recante "Ulteriori agevolazioni
contributive e creditizie a favore dei produttori agricoli colpiti da
avversità atmosferiche e/o calamità naturali", la stessa Regione ha
emanato la legge 10 dicembre 1982 n. 38, avente ad oggetto
"Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità
atmosferiche o calamità naturali".
Tale legge regionale ha riprodotto le disposizioni della delibera
legislativa impugnata, ma ha modificato le due norme che erano state
oggetto di specifica impugnativa da parte del Governo. In
particolare, dalla legge regionale n. 38 del 1982 è stata espunta la
statuizione contenuta nell'art. 3 lett. a) della delibera legislativa
del 23 settembre 1982 che prevedeva, a favore dei conduttori di
aziende agricole e/o zootecniche, singoli o associati, "la dilazione
fino a sette anni del periodo di ammortamento dei prestiti
finalizzati alla ricostituzione dei capitali di conduzione e/o alla
provvista dei capitali di esercizio, concessi ai sensi del punto 2)
dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979, n.19 e ammessi al
concorso regionale". Inoltre, l'art. 4, secondo comma, della stessa
legge n.38 del 1982 ha stabilito che possono essere concessi
contributi in conto capitale ed agevolazioni creditizie alle
associazioni di produttori agricoli che abbiano subìto "una
riduzione dei conferimenti non inferiore al 35%" rispetto alla media
del triennio precedente, disponendo pertanto un adeguamento della
norma regionale alla misura fissata dalla legislazione statale.
Nell'emanare la legge 10 dicembre 1982 n.38, la Regione Puglia si
è dunque pienamente conformata ai rilievi mossi dalla Presidenza del
Consiglio, come viene del resto riconosciuto nella stessa memoria
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:736 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte