Sentenza n. 737/1988
Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il
19 gennaio 1981, depositato in cancelleria il 31 gennaio successivo
ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1981, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dell'Atto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 22 novembre 1980, n. 200/8661/1/12/507 e della
conseguente delibera della Commissione di controllo sugli atti della
Regione Umbria, prot. n. 806178, n. 5719, con la quale è stata
annullata la deliberazione della Giunta regionale umbra n. 6427 del
18 novembre 1980, recante la partecipazione di un delegato della
Regione al Forum sul disarmo indetto dal Comitato olandese per la
pace.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri, alla presenza dell'avvocato Francesco
D'Onofrio per la Regione Umbria.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione in
relazione al telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ufficio Regioni, datato 22 novembre 1980 n. 200/8761 ed alla
conseguente delibera della Commissione di controllo sugli atti della
Regione Umbria del 28 novembre 1980 n. 5719, con la quale, in
esecuzione del suddetto telegramma, è stata annullata la delibera
della Giunta regionale del 18 novembre 1980 n. 6427 avente ad oggetto
la partecipazione di un delegato della Regione al Forum sul disarmo,
indetto ad Amsterdam dal Comitato olandese per la pace.
La delibera della Giunta regionale umbra del 18 novembre 1980 era
stata adottata nel quadro delle iniziative di promozione e di
sostegno della pace, iniziative ripetutamente attivate dalla Regione
in Umbria e all'estero, con la costante cooperazione dei
rappresentanti regionali e delle autorità statali responsabili della
politica estera.
Contrariamente a questi precedenti, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in relazione alla detta partecipazione al Forum di
Amsterdam, comunicava con il telegramma di cui è causa che vi era la
necessità di soprassedere a detta partecipazione "non trattandosi di
attività promozionale relativa at materia competenza regionale sensi
art. 4 d.P.R. 616/77". La Commissione di controllo sugli atti
regionali, a sua volta, annullava la delibera in oggetto, collegando
espressamente tale decisione al suddetto telegramma.
A proposito di tali atti la ricorrente rileva che la natura
internazionale del Forum in oggetto consisteva esclusivamente nel
fatto che esso si teneva in territorio estero e con la partecipazione
di persone provenienti da vari Paesi. Il Forum non era comunque
destinato ad aprire trattative tra Stati o tra soggetti di diritto
internazionale, né comportava assunzioni di responsabilità o
vincoli da parte dello Stato. La Regione intendeva, invece, soltanto
acquisire elementi di riflessione e di dibattito sul tema della pace
al quale essa ha sempre attribuito grande significato.
A sostegno del conflitto la ricorrente rileva la natura di enti
politici delle Regioni, in quanto dotate di autonomia
costituzionalmente garantita ai sensi degli articoli 5, 114, 115,
117, 118 e 122 Cost. Viene, poi, posto in rilievo come dalla sfera
afferente il potere estero dello Stato debbano essere tenute distinte
svariate attività che le Regioni possono svolgere al di fuori dei
confini nazionali senza incidere su tale potere. Vengono, infine,
richiamati precedenti di giurisprudenza costituzionale ed
amministrativa dai quali si evincerebbe che non esistono ostacoli di
ordine costituzionale allo svolgimento all'estero di attività
regionali, fermi restando i limiti connessi alla spettanza esclusiva
allo Stato della rappresentanza internazionale dell'ordinamento nella
sua unità.
Alla luce delle suddette considerazioni la Regione chiede a questa
Corte di voler dichiarare che spetta ad essa Regione la facoltà di
inviare delegati ad incontri che si svolgono all'estero sul tema
della pace, in modi e forme che non impegnino la personalità
internazionale dello Stato, e quindi di annullare il telegramma della
Presidenza del Consiglio ed il conseguente provvedimento della
Commissione di controllo.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Dopo aver esposto i termini della controversia, l'Avvocatura
ritiene il ricorso infondato ed inaccettabile la tesi della
ricorrente, secondo cui spetterebbe alle Regioni la rappresentanza
politica di tutti gli interessi, orientamenti ed aspirazioni delle
rispettive popolazioni.
Anche la semplice partecipazione a convegni del tipo di quello di
Amsterdam sarebbe idonea ad interferire con la politica
internazionale dello Stato potendo contrastare con gli impegni e le
posizioni assunte dal Governo, in particolare nei confronti dei Paesi
alleati.
Pertanto - conclude l'Avvocatura - la partecipazione della Regione
Umbria al Forum di Amsterdam non avrebbe potuto essere consentita
neanche nei limiti posti dall'art. 4 del d.P.R. 612/77. Considerato in diritto
1. - La Regione Umbria, con il ricorso di cui è causa, ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per il
diniego da questi opposto - prima, mediante il telegramma della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni, del 22
novembre 1980 n. 200.8761 e, poi, mediante la delibera di
annullamento della Commissione di controllo sugli atti della Regione
Umbria del 28 novembre 1980 n. 5719 - alla delibera adottata dalla
Giunta regionale umbra in data 18 novembre 1980 n. 6427, relativa
alla partecipazione di un delegato regionale al Forum promosso ad
Amsterdam, per il 22 ed il 23 novembre 1980, dal Comitato olandese
per la pace ed il disarmo.
2. - Il ricorso merita accoglimento.
Nelle more del presente giudizio è sopraggiunta la sentenza di
questa Corte n. 179 del 1987, che ha enunciato nuovi princìpi in
tema di attività internazionali delle Regioni. In tale pronuncia è
stato rilevato, tra l'altro (al punto 7 della motivazione), che è
possibile riscontrare nell'ambito della realtà internazionale
"alcune attività di vario contenuto congiuntamente compiute dalle
Regioni e da altri (di norma omologhi) organismi esteri, aventi per
oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche)
oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad
agevolare il processo culturale o economico, in ambito locale, ovvero
infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare
unilateralmente le rispettive condotte".
Attraverso tali attività le Regioni "non pongono in essere veri
accordi né assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la
responsabilità internazionale dello Stato", ma si limitano a
prevedere "lo scambio di informazioni utili ovvero l'approfondimento
di conoscenze in materie di comune interesse, oppure, ancora, ad
enunciare analoghi intenti ed aspirazioni, proponendosi di favorirne
unilateralmente la realizzazione mediante atti propri o, al più,
mediante sollecitazione dei competenti organi nazionali". A giudizio
di questa Corte, pertanto, "non sussiste ostacolo alcuno nel nostro
sistema costituzionale a riconoscere la legittimità di tali
attività, per le quali può essere accolta la denominazione,
proposta dalla dottrina, di "attività di mero rilievo internazionale
delle Regioni".
3. - Tali princìpi possono essere correttamente adottati anche nel
caso in esame, dal momento che la semplice partecipazione di un
delegato regionale al Forum internazionale di Amsterdam, indetto dal
Comitato olandese per la pace ed il disarmo, può farsi rientrare tra
quelle "attività di mero rilievo internazionale" consentite alle
Regioni, in quanto insuscettibili di incidere nei rapporti
internazionali o di impegnare la responsabilità internazionale dello
Stato. Né tale partecipazione - date le finalità umanitarie
connesse all'incontro e la varietà delle tendenze ivi rappresentate
- avrebbe potuto, di per sé, determinare quel "pericolo di un
pregiudizio agli interessi del Paese" in cui questa Corte, nella
sentenza già ricordata (punto 8 della motivazione), ha ritenuto di
dover ravvisare il fondamento di possibili interventi inibitori dello
Stato nei confronti delle attività regionali di "mero rilievo
internazionale".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spettava allo Stato il potere di negare l'assenso
alla partecipazione di un delegato della Regione Umbria al Forum di
Amsterdam del 22-23 novembre 1980 e conseguentemente annulla il
telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio
Regioni n. 200/8761 del 22 novembre 1980 e la delibera della
Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria n. 5719 del
28 novembre 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:737 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte