Corte costituzionale

Sentenza n. 739/1988

Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 6 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il

25 gennaio successivo ed iscritto al n.1 del registro ricorsi 1983,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito del protocollo

d'amicizia e collaborazione stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982

dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione francese della Franca

Contea.

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 6 gennaio 1983, il Presidente

del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei

confronti della Regione Valle d'Aosta in relazione al "protocollo di

amicizia e collaborazione" (e relativi allegati) stipulato ad Aosta

il 4 settembre 1982 fra la stessa Regione e la Regione francese della

Franca Contea.

Il ricorrente espone come, a seguito di una notizia pubblicata

dalla stampa francese e di una conseguente richiesta di chiarimenti

da parte della Presidenza del Consiglio, la Regione Autonoma della

Valle d'Aosta avesse trasmesso - con nota pervenuta l'8 novembre 1982

- il testo del "protocollo di amicizia" di cui è causa con,

allegati, un resoconto sommario dei colloqui ufficiali delle due

delegazioni regionali ed il testo di un appello indirizzato a tutte

le collettività locali e regionali dell'Europa e del Mondo.

Tali atti prevedono, tra l'altro: a) la costituzione di un organo

comune nominato "Comitato di coordinamento", con il compito di

sviluppare e concretizzare le relazioni tra le due Regioni; b) la

costituzione di tre gruppi di lavoro misti per l'adozione di

iniziative comuni nei settori dell'"economia-agricoltura", della

"cultura-istruzione" e del "turismo-assetto del territorio"; c) la

possibilità di verificare sul posto le iniziative intraprese dalla

Valle d'Aosta per la difesa e la valorizzazione della lingua francese

e del bilinguismo; d) la sottoscrizione di un appello rivolto alle

collettività locali e regionali dell'Europa e del Mondo al fine di

chiedere la riduzione degli armamenti nucleari e convenzionali, la

riconversione delle forze armate, il rispetto del diritto nelle

relazioni tra gli Stati.

2. - Il Presidente del Consiglio ritiene che tali accordi siano

tali da configurare "una iniziativa assunta dalla Regione in materia

di rapporti internazionali, in ordine ai quali sussiste una

attribuzione di competenza esclusiva agli organi dello Stato sovrano"

e conseguemente contesta, nei confronti degli stessi, la violazione

degli artt. 1, 5, 80, 87, 115, 117 della Costituzione. Il ricorrente

deduce altresì la lesione di varie norme di legge ordinaria in tema

di trasferimento delle funzioni regionali e, in particolare,

dell'art. 17 l. 16 maggio 1970, n. 281, dell'art. 3 l. 22 luglio 1975

n. 382 e dell'art. 4 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, cui vanno aggiunte

le più recenti norme adottate in sede di attuazione dello Statuto

speciale della Valle d'Aosta (D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182), dove

si prevede una riserva statale per le funzioni attinenti ai rapporti

internazionali e con la Comunità economica europea, con la sola

possibilità per la Regione di svolgere all'estero attività

promozionali relative alle materie di propria competenza "previa

intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente

comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri" (art. 2, 2°).

Il ricorrente richiama, infine, gli indirizzi impartiti alle

Regioni, ordinarie e speciali, dal decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980, dove si prevede tra l'altro che

"le regioni non possono validamente stipulare con rappresentanti di

Paesi esteri accordi, intese o altri atti formali, a mezzo dei quali

assumano impegni ovvero esprimano dichiarazioni o valutazioni

afferenti alla politica nazionale" (punto 1 f).

Alla luce di tali principi il Presidente del Consiglio chiede

l'annullamento del protocollo di cui è causa, dal momento che lo

stesso "risolvendosi in un accordo con ente di soggetto

internazionale altro dall'Italia e sviluppando direttive di politica

estera, viola l'esclusiva competenza attribuita allo Stato sovrano in

materia".

3. - La Regione Autonoma della Valle d'Aosta non si è costituita

in giudizio. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso di cui è causa il Presidente del Consiglio

dei Ministri solleva conflitto di attribuzione nei confronti della

Regione Autonoma della Valle d'Aosta in relazione al "protocollo di

amicizia" stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 tra la stessa

Regione e la Regione francese della Franca Contea, deducendo la

violazione di varie norme, costituzionali e ordinarie, poste a tutela

della riserva statale in tema di politica estera e rapporti

internazionali (artt. 1, 5, 80, 87, 115 e 117 Cost.; artt. 17 l. 16

maggio 1970 n. 281, 3 l. 22 luglio 1975 n. 382, 4 D.P.R. 24 luglio

1977 n. 616; art. 2 D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182).

2. - Il ricorso è fondato.

L'art. 2, primo e secondo comma del D.P.R. 22 febbraio 1982 n.

182, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della

Regione Valle d'Aosta" - applicando alla sfera di questa Regione il

principio già enunciato nell'art. 4 del D.P.R. n. 616 del 1977 - ha

riservato allo Stato "le funzioni, anche nelle materie trasferite e

delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità

economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza",

riconoscendo alla Regione la possibilità, "previa intesa con il

Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri", di svolgere all'estero

"attività promozionali relative alle materie di sua competenza".

Ma già in precedenza, con l'atto di indirizzo e coordinamento di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11

marzo 1980 - atto operante anche nei confronti delle Regioni a

statuto speciale (cfr. punto 1 h) di tale decreto) - era stato

precisato che "le regioni non possono validamente stipulare con

rappresentanti di Paesi esteri accordi, intese od altri atti formali,

a mezzo dei quali assumano impegni ovvero esprimano dichiarazioni o

valutazioni afferenti alla politica nazionale".

In concreto si potrebbe dubitare in ordine alla corretta

qualificazione del "protocollo di amicizia" di cui è causa e cioè

se tale protocollo si debba inquadrare entro la categoria degli

"accordi, intese od altri atti formali" vietati alle Regioni, in

quanto suscettibili di impegnare la responsabilità internazionale

dello Stato, ovvero entro quelle "attività di mero rilievo

internazionale" che, ad avviso di questa Corte (cfr. sent. 179 del

1987) devono ritenersi ad esse consentite in quanto estranee ai

rapporti di diritto internazionale in senso proprio.

Resta, peraltro, pur sempre certo il fatto che, nella specie, la

Regione Valle d'Aosta ha preteso svolgere un'attività incidente

nella sfera internazionale senza offrire alcuna preventiva

informazione alla Presidenza del Consiglio ai fini dell'ottenimento

del "previo assenso" che questa Corte - nella già ricordata sentenza

n. 179 del 1987 (punto 8 della motivazione) - ha ritenuto comunque

indispensabile ai fini dello svolgimento da parte delle Regioni delle

"attività di mero rilievo internazionale", in relazione all'esigenza

di un controllo preventivo sulla loro conformità agli indirizzi di

politica internazionale dello Stato.

Il difetto di questo presupposto rende, per ciò solo, illegittimo

il comportamento tenuto dalla Regione Valle d'Aosta nella stipula del

protocollo di cui è causa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Regione Autonoma Valle d'Aosta il

potere di stipulare, senza il previo assenso dello Stato, il

"protocollo di amicizia" con la Regione francese della Franca Contea,

firmato ad Aosta il 4 settembre 1982 e annulla, di conseguenza, il

suddetto protocollo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:739 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte