Sentenza n. 739/1988
Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 6 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il
25 gennaio successivo ed iscritto al n.1 del registro ricorsi 1983,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del protocollo
d'amicizia e collaborazione stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982
dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione francese della Franca
Contea.
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 6 gennaio 1983, il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei
confronti della Regione Valle d'Aosta in relazione al "protocollo di
amicizia e collaborazione" (e relativi allegati) stipulato ad Aosta
il 4 settembre 1982 fra la stessa Regione e la Regione francese della
Franca Contea.
Il ricorrente espone come, a seguito di una notizia pubblicata
dalla stampa francese e di una conseguente richiesta di chiarimenti
da parte della Presidenza del Consiglio, la Regione Autonoma della
Valle d'Aosta avesse trasmesso - con nota pervenuta l'8 novembre 1982
- il testo del "protocollo di amicizia" di cui è causa con,
allegati, un resoconto sommario dei colloqui ufficiali delle due
delegazioni regionali ed il testo di un appello indirizzato a tutte
le collettività locali e regionali dell'Europa e del Mondo.
Tali atti prevedono, tra l'altro: a) la costituzione di un organo
comune nominato "Comitato di coordinamento", con il compito di
sviluppare e concretizzare le relazioni tra le due Regioni; b) la
costituzione di tre gruppi di lavoro misti per l'adozione di
iniziative comuni nei settori dell'"economia-agricoltura", della
"cultura-istruzione" e del "turismo-assetto del territorio"; c) la
possibilità di verificare sul posto le iniziative intraprese dalla
Valle d'Aosta per la difesa e la valorizzazione della lingua francese
e del bilinguismo; d) la sottoscrizione di un appello rivolto alle
collettività locali e regionali dell'Europa e del Mondo al fine di
chiedere la riduzione degli armamenti nucleari e convenzionali, la
riconversione delle forze armate, il rispetto del diritto nelle
relazioni tra gli Stati.
2. - Il Presidente del Consiglio ritiene che tali accordi siano
tali da configurare "una iniziativa assunta dalla Regione in materia
di rapporti internazionali, in ordine ai quali sussiste una
attribuzione di competenza esclusiva agli organi dello Stato sovrano"
e conseguemente contesta, nei confronti degli stessi, la violazione
degli artt. 1, 5, 80, 87, 115, 117 della Costituzione. Il ricorrente
deduce altresì la lesione di varie norme di legge ordinaria in tema
di trasferimento delle funzioni regionali e, in particolare,
dell'art. 17 l. 16 maggio 1970, n. 281, dell'art. 3 l. 22 luglio 1975
n. 382 e dell'art. 4 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, cui vanno aggiunte
le più recenti norme adottate in sede di attuazione dello Statuto
speciale della Valle d'Aosta (D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182), dove
si prevede una riserva statale per le funzioni attinenti ai rapporti
internazionali e con la Comunità economica europea, con la sola
possibilità per la Regione di svolgere all'estero attività
promozionali relative alle materie di propria competenza "previa
intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri" (art. 2, 2°).
Il ricorrente richiama, infine, gli indirizzi impartiti alle
Regioni, ordinarie e speciali, dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980, dove si prevede tra l'altro che
"le regioni non possono validamente stipulare con rappresentanti di
Paesi esteri accordi, intese o altri atti formali, a mezzo dei quali
assumano impegni ovvero esprimano dichiarazioni o valutazioni
afferenti alla politica nazionale" (punto 1 f).
Alla luce di tali principi il Presidente del Consiglio chiede
l'annullamento del protocollo di cui è causa, dal momento che lo
stesso "risolvendosi in un accordo con ente di soggetto
internazionale altro dall'Italia e sviluppando direttive di politica
estera, viola l'esclusiva competenza attribuita allo Stato sovrano in
materia".
3. - La Regione Autonoma della Valle d'Aosta non si è costituita
in giudizio. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso di cui è causa il Presidente del Consiglio
dei Ministri solleva conflitto di attribuzione nei confronti della
Regione Autonoma della Valle d'Aosta in relazione al "protocollo di
amicizia" stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 tra la stessa
Regione e la Regione francese della Franca Contea, deducendo la
violazione di varie norme, costituzionali e ordinarie, poste a tutela
della riserva statale in tema di politica estera e rapporti
internazionali (artt. 1, 5, 80, 87, 115 e 117 Cost.; artt. 17 l. 16
maggio 1970 n. 281, 3 l. 22 luglio 1975 n. 382, 4 D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616; art. 2 D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182).
2. - Il ricorso è fondato.
L'art. 2, primo e secondo comma del D.P.R. 22 febbraio 1982 n.
182, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Valle d'Aosta" - applicando alla sfera di questa Regione il
principio già enunciato nell'art. 4 del D.P.R. n. 616 del 1977 - ha
riservato allo Stato "le funzioni, anche nelle materie trasferite e
delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità
economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza",
riconoscendo alla Regione la possibilità, "previa intesa con il
Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri", di svolgere all'estero
"attività promozionali relative alle materie di sua competenza".
Ma già in precedenza, con l'atto di indirizzo e coordinamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11
marzo 1980 - atto operante anche nei confronti delle Regioni a
statuto speciale (cfr. punto 1 h) di tale decreto) - era stato
precisato che "le regioni non possono validamente stipulare con
rappresentanti di Paesi esteri accordi, intese od altri atti formali,
a mezzo dei quali assumano impegni ovvero esprimano dichiarazioni o
valutazioni afferenti alla politica nazionale".
In concreto si potrebbe dubitare in ordine alla corretta
qualificazione del "protocollo di amicizia" di cui è causa e cioè
se tale protocollo si debba inquadrare entro la categoria degli
"accordi, intese od altri atti formali" vietati alle Regioni, in
quanto suscettibili di impegnare la responsabilità internazionale
dello Stato, ovvero entro quelle "attività di mero rilievo
internazionale" che, ad avviso di questa Corte (cfr. sent. 179 del
1987) devono ritenersi ad esse consentite in quanto estranee ai
rapporti di diritto internazionale in senso proprio.
Resta, peraltro, pur sempre certo il fatto che, nella specie, la
Regione Valle d'Aosta ha preteso svolgere un'attività incidente
nella sfera internazionale senza offrire alcuna preventiva
informazione alla Presidenza del Consiglio ai fini dell'ottenimento
del "previo assenso" che questa Corte - nella già ricordata sentenza
n. 179 del 1987 (punto 8 della motivazione) - ha ritenuto comunque
indispensabile ai fini dello svolgimento da parte delle Regioni delle
"attività di mero rilievo internazionale", in relazione all'esigenza
di un controllo preventivo sulla loro conformità agli indirizzi di
politica internazionale dello Stato.
Il difetto di questo presupposto rende, per ciò solo, illegittimo
il comportamento tenuto dalla Regione Valle d'Aosta nella stipula del
protocollo di cui è causa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spettava alla Regione Autonoma Valle d'Aosta il
potere di stipulare, senza il previo assenso dello Stato, il
"protocollo di amicizia" con la Regione francese della Franca Contea,
firmato ad Aosta il 4 settembre 1982 e annulla, di conseguenza, il
suddetto protocollo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:739 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte