Sentenza n. 74/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD. PP. RR. 24
dicembre 1951, nn. 1478, 1481 e 1487, in riferimento alle norme
contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e 27
della legge 12 maggio 1950, n. 230, promosso con ordinanza 18 aprile
1956 del Tribunale di Cosenza nella causa civile vertente tra
Boscarelli Raffaella e l'Opera valorizzazione Sila, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1956 ed
iscritta al n. 219 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Ugo Brasiello e Antonio Sorrentino ed i
sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agrò e Attilio
Inglese.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1478, vari terreni siti nel comune di Acri furono espropriati in
danno di Michele e Vincenzo Sprovieri e trasferiti nel possesso
dell'Opera per la valorizzazione della Sila.
Sprovieri Michele propose opposizione contro l'esproprio,
sostenendo che alcuni dei terreni scorporati non dovevano considerarsi
ormai più di sua proprietà perché donati alla di lui figlia
Raffaella in contemplazione del matrimonio con Boscarelli Michele
giusta atto del notaio Mazzei del 18 maggio 1950.
Dell'opposizione, però, l'Opera Sila non tenne alcun conto.
Di qui la causa instaurata davanti al Tribunale di Cosenza da
Boscarelli Raffaella nei confronti dell'Opera per la valorizzazione
della Sila con atto di citazione del 27 gennaio 1955. La Boscarelli
chiedeva al Tribunale il riconoscimento attuale del suo diritto di
proprietà sui terreni in parola e la condanna dell'Opera al rilascio
degli stessi ed al risarcimento dei danni.
L'Opera si costituiva a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ed
eccepiva, pregiudizialmente, l'inammissibilità della domanda attrice
sia perché tendente ad ottenere dal giudice ordinario un sindacato
giurisdizionale su di un atto avente forza di legge, sia perché
diretta ad ottenere una reintegrazione in forma specifica. Nel merito
l'Opera chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Nel corso di giudizio la Boscarelli, sul presupposto che il giudice
ordinario non avesse il potere di esaminare e decidere le questioni
prospettate dalle parti, chiedeva la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale.
Il Tribunale, con ordinanza del 18 aprile 1956, depositata il 18
maggio successivo, ha accolto l'eccezione dell'attrice e rimesso gli
atti del procedimento a questa Corte.
L'ordinanza, notificata il 7 giugno 1956 all'Avvocatura dello Stato
di Catanzaro, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai
Presidenti del Senato e della Camera, è stata pubblicata, per
disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta
Ufficiale del 28 luglio 1956, ma prima ancora di questa data, il 25
giugno 1956, l'Opera per la valorizzazione della Sila, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale le sue deduzioni, sostenendo
preliminarmente l'inammissibilità della questione di legittimità:
a) per avere il Tribunale di Cosenza rimesso alla Corte
costituzionale una questione non sorta nel corso del giudizio con
carattere di incidentalità rispetto alla questione di merito;
b) per avere il Tribunale di Cosenza rimesso gli atti alla Corte
prima ancora di aver affrontato altre questioni, la cui risoluzione
avrebbe potuto portare alla definizione del giudizio, e cioè prima
ancora di aver indagato se l'art. 27 della legge Sila fosse stato o
meno modificato dall'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333.
Nel merito la difesa dello Stato sostiene che la disposizione
dell'ora citato art. 4 della legge n. 333 del 1951, secondo cui tutte
le donazioni posteriori al 15 novembre 1949 sono nulle, trova
applicazione anche nei confronti delle espropriazioni eseguite in
virtù della legge Sila; che la data di emanazione dei decreti
legislativi non è la data di pubblicazione, e che, comunque, non va
nemmeno confusa la data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale con
la data della effettiva distribuzione della stessa.
L'Opera chiede, pertanto, in via principale, che la Corte
costituzionale dichiari l'improponibilità o quanto meno
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale o
che, subordinatamente, affermi la piena legittimità costituzionale del
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1478.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel
presente giudizio, depositando le sue deduzioni il 25 giugno 1956, ed
ha aderito alle tesi di diritto svolte e alle conclusioni prese
dall'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse dell'Opera per la
valorizzazione della Sila.
3. - Raffaella Boscarelli, rappresentata e difesa dagli avvocati
Brasiello e Sorrentino, nelle deduzioni, depositate il 9 agosto 1956,
sostiene, in via principale, l'illegittimità costituzionale dell'art.
5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, con cui si demanda al Governo di
provvedere, con decreti aventi valore di legge ordinaria, alle
espropriazioni e ai trasferimenti dei terreni a favore dell'Opera Sila,
perché in contrasto con gli artt. 76, 77, 24 e 113 della Costituzione.
Nella subordinata ipotesi, poi, in cui volesse riconoscersi il
valore di legge agli atti di esproprio, la Boscarelli ha dedotto
l'eccesso di delega dei decreti di esproprio:
a) per avere, contro il disposto dell'art. 27 della legge Sila,
assoggettato allo scorporo terreni inespropriabili, come i terrreni a
lei donati in contemplazione del suo matrimonio;
b) per essere stato emanato lo stesso decreto oltre il termine del
31 dicembre 1951, prescritto dall'art. 5 della legge Sila, e
precisamente oltre il 30 gennaio 1952.
4. - L'Avvocatura dello Stato, in una memoria depositata il 14
marzo 1957, ha ribadito le proprie tesi, insistendo soprattutto
sull'improponibilità e inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale.
Anche la Boscarelli ha depositato, in data 13 marzo 1957, una
memoria difensiva nella quale, tra l'altro, mette in evidenza che tra
la legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), e la legge 12
maggio 1950, n. 230 (legge Sila), sussistono notevoli differenze che
impongono di tenere i due testi legislativi fra loro ben distinti,
sicché l'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, contenente norme
interpretative e integrative della legge stralcio, non può applicarsi
ai casi regolati dalla legge Sila.
5. - Nella discussione orale del 28 marzo 1957, le parti hanno
ribadito le loro tesi, illustrando gli argomenti già svolti negli
scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione sollevata anche in questo giudizio dall'Avvocatura
dello Stato dell'improponibilità della questione di legittimità
costituzionale dei decreti delegati di esproprio per il motivo che essa
formerebbe una sola cosa con l'oggetto principale della controversia
dibattuta davanti al giudice, a quo, e mancherebbe pertanto del
carattere di pregiudizialità che le è necessario secondo il nostro
ordinamento, è stata già respinta in numerose altre decisioni di
questa Corte, segnatamente in quella n. 59 del 13 maggio 1957. Gli
argomenti, che sono esposti in quella sentenza e ai quali si fa in
tutto e per tutto riferimento, sono validi anche nel presente giudizio,
nei confronti dei DD. PP. RR. 24 dicembre 1951, nn. 1478, 1481, 1487.
2. - La Corte non ritiene nemmeno che possa essere accolta l'altra
eccezione, pure sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale
la questione di legittimità non avrebbe dovuto essere sottoposta al
giudizio della Corte, perché la controversia sorta davanti al
Tribunale di Cosenza si sarebbe potuta e dovuta risolvere sulla base
dell'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. legge Sila), e
dell'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 (c.d. legge Salomone).
L'ordinanza di rinvio del Tribunale di Cosenza ha sufficientemente
svolto i motivi per i quali la proposta questione era da ritenere
"rilevante" ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. A
quei motivi è sufficiente aggiungere che l'interpretazione dei due
articoli sopra richiamati e del rapporto che tra loro intercorre, si
risolve nella determinazione dei limiti e dei criteri della legge di
delegazione e costituisce pertanto uno dei termini del giudizio di
legittimità costituzionale di una legge delegata la cui legittimità
non può essere accertata senza aver prima definiti i criteri e i
limiti stabiliti dalla legge di delegazione.
3. - Nemmeno fondata è la censura d'incostituzionalità mossa
dalla difesa della Boscarelli ai decreti presidenziali dei quali si
discute e che consisterebbe nel fatto che essi sarebbero stati emanati
e pubblicati posteriormente alla data del 31 dicembre 1951, fissata
dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230. La Corte non può non
attenersi alla data di emanazione dei decreti che è del 24 dicembre
1951 e della pubblicazione loro che è del 31 dicembre 1951, quali
risultano dal supplemento alla Gazzetta Ufficiale che quei decreti
contiene insieme con numerosi altri. Né vale in contrario la
circostanza, che la parte asserisce fondata, che quel supplemento non
fosse ancora in distribuzione, nella Libreria dello Stato alla fine del
mese di gennaio 1952, essendo sufficiente constatare che alla data
fissata nella legge di delega il decreto era stato emanato e
pubblicato. E neanche merita accoglimento l'altra tesi della difesa
della Boscarelli, secondo la quale entro il 31 dicembre 1951 bisognava
aver provveduto all'effettivo trapasso dei beni espropriati nel
possesso dell'Opera Sila, limitandosi la legge a richiedere che a
quella data sia stato emanato e pubblicato, come in effetti fu, il,
decreto delegato di esproprio. È questa, secondo la Corte, l'esatta
interpretazione dell'espressione adoperata nel citato art. 5: "...
provvede entro il 31 dicembre 1951 con decreti aventi valore di legge
ordinaria...", quel che segue nel medesimo articolo indicando
ovviamente il contenuto di quei decreti, non già la materiale loro
esecuzione.
4. - Ma infondata è anche l'altra tesi, sostenuta dalla difesa
della Boscarelli, della efficacia, ai fini della determinazione del
limite stabilito dall'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, delle
donazioni obnuziali stipulate dopo il 15 novembre 1949. Vero è che per
fondare la tesi dell'inefficacia di codeste donazioni non si può far
ricorso, contrariamente a quel che sostiene la difesa dello Stato,
all'art. 4, primo comma, della legge 18 maggio 1951, n. 333, il quale
fa, invece, riferimento all'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841
(la c. d. legge stralcio), e quindi a una riforma fondiaria, ispirata,
in parte, a criteri diversi da quelli ai quali si ispira la riforma
realizzata nel comprensorio silano. Non ostante i riferimenti
materiali e i punti sostanziali di contatto tra le due riforme, la
Corte ritiene che ciascuna di esse debba considerarsi separatamente,
come costituente un proprio particolare sistema, aderente alle
particolari condizioni fisiche economiche e sociali delle rispettive
zone di applicazione, e che, in conseguenza, non sia lecito estendere,
senza che una norma lo consenta, le disposizioni integratrici o
modificatrici della seconda legge alle corrispondenti disposizioni
della prima.
Vero è che l'art. 20 della legge stralcio dichiara testualmente:
"l'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal
seguente...", ma è vero anche che la sostituzione, come è precisato
dal medesimo art. 20, è fatta soltanto "ai fini della presente
legge...": limitatamente, perciò, ai territori nei quali le norme in
essa contenute devono trovare applicazione. Il che, del resto, è
conforme a tutto il sistema delle leggi di riforma, che considerano le
particolari caratteristiche fisiche, economiche e sociali delle zone
nelle quali la riforma si deve attuare in ossequio al dettato e allo
spirito della norma contenuta nell'art. 44 della Costituzione.
Ma che il limite di tempo del 15 novembre 1949 debba ritenersi
operante anche in riguardo alle donazioni obnuziali risulta evidente
dal sistema della legge 12 maggio 1950, n. 230, senza che occorra far
riferimento a norme contenute in altre leggi. In questo sistema la
situazione patrimoniale delle persone private - singoli o società -
soggette ad espropriazione, che deve essere presa in considerazione, è
quella che risultava al 15 novembre 1949. Si tratta di un termine
obiettivo ed assoluto al quale è fatto costante riferimento e che cede
soltanto di fronte a una espressa disposizione della legge, quale è
quella del terzo comma dell'art. 2, secondo la quale "sono esclusi dal
computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti
in linea retta dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore" della
legge stessa.
Contro questa interpretazione la difesa della Boscarelli si
richiama al successivo art. 27, il quale, nello stabilire la
inefficacia dei trasferimenti a titolo gratuito stipulati dopo il 1
gennaio 1948, esclude dall'inefficacia "le donazioni in contemplazione
di matrimonio e le donazioni a favore di enti morali di beneficenza, di
assistenza e di istruzione". Ma il richiamo non è fatto a proposito. E
infatti il limite di tempo dall'osservanza del quale la legge vuole far
salve le c. d. donazioni obnuziali non è già quello del 15 novembre
1949, termine generale e inderogabile, ma l'altro particolare e più
rigoroso del 1 gennaio 1948.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello
Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dei DD.PP.RR. 24 dicembre 1951, nn. 1478, 1481, 1487, in riferimento
alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione e 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte