Sentenza n. 74/1960
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1960 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi.
1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il
26 giugno 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 1 luglio successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1959,
per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto
a seguito del decreto 23 aprile 1959, n. 146/A, col quale il Presidente
della Regione ha annullato le deliberazioni nn. 153 e 154 del 25
gennaio 1958 dell'azienda autonoma per le terme di Ascireale, nonché
l'atto del 27 successivo dell'Assessore regionale per le finanze, il
bilancio e il demanio, di approvazione delle stesse deliberazioni;
2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il
28 luglio 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 1 agosto successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1959,
per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto
a seguito del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 1959, n.
77/A, che annullava il visto di approvazione in data 24 gennaio 1958
del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di
Catania, concernente il regolamento organico dell'Ospedale
circoscrizionale S. Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre, e del
decreto del Presidente della Regione 22 maggio 1959, n. 184/A, che
annullava l'art. 151, ultimo comma, dell'anzidetto regolamento
organico.
Udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1960 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati
Carlo Arturo Jemolo e Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana
il 26 giugno 1959 il Presidente del Consiglio dei Ministri elevava
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana in
riferimento al decreto 23 aprile 1959, n. 146-A, pubbl. nella Gazzetta
Ufficiale Reg. sic. 27 aprile 1959, n. 24, col quale il Presidente
della Regione aveva annullato le deliberazioni nn. 153 e 154 del 25
gennaio 1958 dell'azienda autonoma per le terme di Acireale,
riguardanti la costituzione di una società regionale idrominerale e la
concessione a questa del complesso idrominerale di Pozzillo, nonché
l'atto del 27 successivo dell'Assessore regionale per le finanze, il
bilancio e il demanio, di approvazione delle stesse deliberazioni.
Premesso che il decreto di annullamento si richiama all'art. 265 D.
Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, e all'art. 6 T.U. reg. 9
giugno 1954, n. 9, il ricorso affermava che con esso la Regione ha
ecceduto dai poteri amministrativi riconosciutile dall'art. 20 Statuto
speciale, in quanto ha preteso far uso del potere generale di
annullamento degli atti amministrativi illegittimi previsto dall'art. 6
T.U. com. e prov. statale 3 marzo 1934, n. 383, che è riservato alla
competenza dello Stato; aggiungeva che lo stesso art. 6 T.U. n. 9 cit.
riconosce, ai commi primo e secondo, tale competenza al Governo dello
Stato, mentre il terzo comma - il quale riproduce l'art. 27 legge reg.
7 dicembre 1953, n. 62 - non regola l'ipotesi di cui ai primi due
commi, e, comunque, riguarda la materia comunale e provinciale, alla
quale, invece, non attiene il decreto del quale si discute; concludeva
chiedendo che la Corte dichiari spettare esclusivamente allo Stato e
per esso al Presidente della Repubblica il potere di annullare in ogni
tempo gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da qualunque
autorità amministrativa, anche regionale, viziati di incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge, e conseguentemente annulli il
provvedimento impugnato.
La Regione siciliana, costituitasi in giudizio il 15 luglio 1959,
per resistere al ricorso, premesso che al Governo regionale fu
attribuito (art. 2 legge reg. 14 dicembre 1953, n. 67) il compito di
coordinare le preesistenti disposizioni statali in materia comunale e
provinciale con quelle emanate con la legge 7 dicembre 1953, n. 62, e
che il Governo regionale non si ritenne investito, in virtù dei poteri
conferitigli, della potestà di modificare i singoli testi legislativi
in vigore, ma soltanto di ordinarli insieme, spiegava che appunto e
soltanto perciò si trovano indicate nel cit. T.U. (che avrebbe
carattere amministrativo e non legislativo) le antiche competenze
statali anche dove sono sottentrate quelle regionali - onde l'art. 6
T.U. n. 9, mentre ripete ai primi due commi l'art. 6 T.U. com. e prov.
nazionale, nel comma successivo ripete l'art. 27 legge reg. n. 62 del
1953, secondo il quale le relative competenze devono intendersi
riferite agli organi regionali sostituiti a quelli statali -; e osserva
che, siccome le disposizioni della legge n. 62 e del T.U. n. 9,
relative al potere di annullamento di cui trattasi, non hanno a suo
tempo formato oggetto d'impugnativa, la questione proposta dallo Stato
in sede applicativa sarebbe stata inammissibile.
Aggiungeva nel merito la Regione che il ricorso era infondato: a)
perché il decreto di cui trattasi non era stato emanato nell'esercizio
del potere di cui all'art. 6, bensì in base a un potere di natura
gerarchica; b) perché, subordinatamente, esso era stato emanato non in
virtù dell'art. 6 del T.U. statale, bensì in virtù dell'art. 6 del
T.U. regionale; c) perché, del resto, il potere governativo previsto
dall'art. 6 T.U. statale era venuto meno in relazione agli atti degli
uffici della Regione siciliana e degli enti locali di questa.
2. - Con altro ricorso, notificato al Presidente della Regione
siciliana il 28 luglio 1959, e corrispondente nei motivi e nelle
conclusioni al ricorso di cui si è detto, il Presidente del Consiglio
dei Ministri elevava altro conflitto di attribuzione nei confronti
della Regione siciliana, in riferimento al decreto 22 maggio 1959, n.
184-A, col quale il Presidente della Regione aveva esteso all'ultimo
comma dell'art. 151 del regolamento organico dell'ospedale
circoscrizionale S. Giovanni di Dio e S. Isidoro di Giarre
l'annullamento pronunciato col proprio decreto 15 febbraio 1959, n.
77-A, nei confronti del visto di approvazione concesso il 24 gennaio
1958 dal Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica di Catania
all'anzidetto regolamento organico; e uno actu elevava conflitto di
attribuzione in riferimento allo stesso decreto presidenziale 15
febbraio 1959, n. 77-A, ora menzionato.
In questo secondo giudizio la Regione non si costituiva. In
relazione a esso, nella memoria in data 15 febbraio 1960, dopo aver
fatto presente che, nelle more del giudizio, con decreto 27 luglio
1959, n. 261-A, il Presidente della Regione ha annullato sia il decreto
n. 77-A che il decreto n. 184-A, l'Avvocatura dello Stato si
richiamava agli art. 22 e 27 delle Norme integrative per i giudizi
innanzi a questa Corte per sostenere che il giudizio deve essere
ugualmente trattato, e chiedeva la riunione dei due ricorsi, "che hanno
ad oggetto la stessa questione".
3. - Nell'anzidetta memoria la difesa dello Stato, nel ribadire e
sviluppare le tesi enunciate in entrambi i ricorsi, e nel negare nel
modo più assoluto alla Regione il potere esercitato, aggiungeva che,
ove all'art. 27 legge reg. n. 62 del 1953 e all'art. 6 T.U. reg. n. 9
del 1954 avesse potuto attribuirsi il significato affermato dalla
difesa regionale, la Corte avrebbe dovuto valutarne incidentalmente la
legittimità costituzionale, ai fini della eventuale disapplicazione.
Nell'unico giudizio in cui era costituita, la Regione, in un'ampia
memoria depositata il 3 marzo 1960, ribadiva le proprie tesi e
contrastava l'affermazione che la Corte potesse sollevare essa stessa
in occasione di giudizi per conflitto di attribuzione, incidenti di
legittimità costituzionale delle leggi regolatrici della materia.
4. - Le due cause furono trattate congiuntamente all'udienza del 16
marzo 1960; e con ordinanza 5 aprile 1960, n. 22, questa Corte ne
dispose la riunione e il rinvio, perché potessero essere trattate
congiuntamente alla questione pregiudiziale - ritenuta sollevabile e
sollevata in tale sede - relativa alla legittimità costituzionale
dell'art. 6 T. U. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9, nonché dell'art. 27
legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62 (limitatamente agli aspetti per
cui questo è stato trasfuso nel citato art. 6), in relazione agli
artt. 20, 14 e 15 Statuto speciale per la Regione siciliana.
5. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato un'altra memoria in
data 19 ottobre 1960. In essa vengono esaminate, congiuntamente, la
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte e le
questioni relative ai due conflitti di attribuzione. Per quanto
riguarda questi ultimi, la memoria ribadisce le precedenti
argomentazioni.
L'Avvocatura dello Stato ha concluso, oltre che per la
dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6 T.U. Reg.
sic. 9 giugno 1954, n. 9, e dell'art. 27 legge reg. sic. 7 dicembre
1953, n. 62, limitatamente agli aspetti per cui è trasfuso nel citato
art. 6, per l'annullamento dei provvedimenti regionali nei confronti
dei quali è stato elevato conflitto di attribuzione.
La difesa della Regione ha concluso per la dichiarazione di
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e per il
rigetto dei ricorsi per conflitto di attribuzione.
6. - All'udienza di trattazione sono state discusse congiuntamente
le due cause relative ai conflitti di attribuzione, riunite con
l'ordinanza 5 aprile 1960, n. 22, e la causa relativa alla questione
di legittimità costituzionale sollevata con quest'ultima ordinanza.
Nella discussione orale le difese hanno insistito nelle opposte
tesi. Considerato in diritto :
1. - Sebbene, per evidenti ragioni di opportunità, i due giudizi
sui conflitti di attribuzione, introdotti coi ricorsi del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1959 e del 28 luglio 1959, e
riuniti con l'ordinanza di questa Corte del 5 aprile 1960, n. 22, siano
stati discussi congiuntamente alla questione sollevata con la stessa
ordinanza, relativa alla legittimità costituzionale delle norme
invocate dalla Regione siciliana a fondamento del potere esercitato con
i decreti impugnati dallo Stato coi menzionati ricorsi, la Corte
ritiene che, data la diversità dei rispettivi oggetti, le due cause
già riunite relative ai conflitti di attribuzione e quella relativa
alla questione di legittimità costituzionale siano da decidere con
separate sentenze. Pertanto, mentre con altra sentenza di pari data
viene decisa quella relativa alla questione di legittimità
costituzionale, la presente sentenza riguarda unicamente i due giudizi
per conflitto di attribuzione.
2. - In relazione al ricorso notificato il 28 luglio 1959 deve
però esser dichiarata in parte l'inammissibilità, in parte la
cessazione della materia del contendere.
Esso è inammissibile per tardività, per quanto riguarda
l'impugnativa del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio
1959, n. 77-A. Quest'ultimo fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione del 7 marzo 1959, n. 13; né doveva essere notificato
allo Stato, dato che non si riferiva in alcun modo a questo (art. 2
R.D. 17 agosto 1907, n. 642). Non risulta pertanto osservato il termine
fissato per l'impugnativa dall'art. 39, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87.
È, invece, cessata la materia del contendere per la parte in cui
il ricorso impugna il decreto del Presidente della Regione 22 maggio
1959, n.184 - A. Tale decreto è stato, infatti, annullato
(congiuntamente, del resto, al decreto n. 77-A) dal successivo decreto
del Presidente della Regione 27 luglio 1959, n. 261-A, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 14 agosto 1959 e
non impugnato dallo Stato. È venuto meno, pertanto, ex tunc, l'atto
che lo Stato faceva oggetto di denuncia per invasione della propria
sfera di attribuzioni, e con ciò è venuto anche a mancare l'interesse
dello Stato a coltivare l'impugnativa. A torto perciò l'Avvocatura
dello Stato insiste perché venga emessa una pronuncia di merito sul
conflitto di attribuzione. Essa invoca al riguardo gli artt. 22 e 27
delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte. Di dette
norme, però, la prima si riferisce alle questioni di legittimità
costituzionale e non ai conflitti di attribuzione. Quanto alla seconda,
è vero che essa ammette la possibilità dell'estinzione del processo
per conflitto di attribuzione unicamente in caso di rinuncia al
ricorso. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere
non è però una pronuncia di estinzione del giudizio, bensì una vera
e propria pronuncia relativa all'oggetto del giudizio. Onde essa non
trova alcun impedimento nel citato art. 27.
3. - Venendo ora a trattare del ricorso notificato il 28 giugno
1959, che investe il decreto di annullamento delle deliberazioni
dell'azienda autonoma per le terme di Acireale e dell'approvazione
accordata a tali deliberazioni dall'Assessore regionale del ramo, non
v'ha dubbio - come già questa Corte ebbe a osservare nell'ordinanza di
cui sopra - che il provvedimento impugnato è stato posto in essere
dalla Regione nell'esercizio del potere generale di annullamento
contemplato dall'art. 6 del T.U. appr. col D. Pres. Reg. 9 giugno
1954, n. 9: ne fa fede, oltre che l'espresso richiamo, nel preambolo
del provvedimento, di quest'ultima disposizione come titolo di
legittimazione del provvedimento stesso, il fatto che il provvedimento
è stato adottato con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio
di giustizia amministrativa. Di fronte a tale evidenza, non hanno
alcuna base nella realtà le affermazioni con le quali la difesa della
Regione tenta di sostenere che il provvedimento impugnato fu adottato
nell'esercizio dei comuni poteri amministrativi di vigilanza o di
gerarchia.
Orbene, con sentenza di pari data, il citato art. 6 del T.U. reg.
n. 9 del 1954 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per
aver preteso di avocare alla Regione il potere generale di annullamento
- proprio ed esclusivo dello Stato - previsto e regolato dall'art. 6
del T.U. com. e prov. approvato col R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Non
avendo, dunque, la Regione alcun titolo di legittimazione per
esercitare il potere generale di annullamento che in concreto ha
preteso di esercitare, e spettando, nello attuale ordinamento,
unicamente allo Stato il potere stesso (né importa stabilire in questa
sede quale sia l'ambito di tale potere statale, e se esso spetti allo
Stato anche nei confronti degli atti delle Regioni e in particolare di
quelli della Regione siciliana), è evidente l'uso, da parte della
Regione siciliana, di un potere esclusivo dello Stato, del quale in
nessun modo essa è chiamata a partecipare.
Ciò è sufficiente per l'accoglimento del ricorso del Presidente
del Consiglio dei Ministri avverso il decreto del Presidente della
Regione siciliana 23 aprile 1959, n. 146-A.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sui due ricorsi per conflitto di attribuzione indicati
in epigrafe, riuniti con propria ordinanza 5 aprile 1960, n. 22,
a) in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri il 26 giugno 1959:
dichiara che spetta esclusivamente allo Stato il potere generale di
annullamento previsto dall'art. 6 T.U. com. e prov. approvato col R.D.
3 marzo 1934, n. 383, e di conseguenza annulla il decreto del
Presidente della Regione siciliana 23 aprile 1959) n. 146-A;
b) in relazione al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri il 28 luglio 1959:
dichiara inammissibile per tardività l'impugnativa del decreto del
Presidente della Regione siciliana 15 febbraio 1959) n. 77-A;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine
all'impugnativa del decreto del Presidente della Regione siciliana 22
maggio 1959, n. 184-A.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
ECLI:IT:COST:1960:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte