Sentenza n. 74/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
del T. U. delle leggi di p. s., 18 giugno 1931, n. 773, che conferisce
all'autorità di p. s. la facoltà di sottoporre a rilievi segnaletici
determinate categorie di persone, promosso con ordinanza emessa il 28
luglio 1961 dal Pretore di Siderno nel procedimento penale a carico di
Prochilo Giuseppe, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30
settembre 1961.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 28 luglio 1961, emessa nel procedimento penale a
carico di Prochilo Giuseppe, il Pretore di Siderno ha promosso la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del
T. U. delle leggi di p. s., 18 giugno 1931, n. 773, che conferisce
all'autorità di p. s. la facoltà di sottoporre a rilievi segnalatici
determinate categorie di persone, in riferimento agli artt. 3 e 13
della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30
settembre 1961, n. 245, notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 3 agosto dello stesso anno e comunicata ai Presidenti dei
due rami del Parlamento il 31 luglio dell'anno medesimo.
Per quanto concerne il contrasto con l'art. 13 della Costituzione,
nell'ordinanza si osserva che " rilevamento segnaletico "ed " ispezione
personale "sono due operazioni che si trovano tra di loro in rapporto
strumentale e funzionale in quanto indispensabile e preliminare ad ogni
rilevamento segnaletico è la ispezione del corpo umano. E ciò, a
norma della Costituzione, non può essere disposto se non
dall'autorità giudiziaria, nei casi consentiti dalla legge e con
provvedimento motivato. Comunque, il rilevamento segnaletico importa
una forma di restrizione della libertà personale, che la Costituzione
egualmente tutela e circonda di idonee garanzie.
In ordine al prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
il giudice a quo rileva che solo all'autorità giudiziaria parrebbe
potersi affidare la valutazione di quelle condizioni personali, quali
la sospettabilità e la pericolosità, che, per l'art. 3 della
Costituzione, non dovrebbero valere a turbare il principio
dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, mentre la facoltà
consentita all'autorità di pubblica sicurezza potrebbe creare una
discriminazione fra cittadino e cittadino.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel giudizio
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, osserva, nelle deduzioni
depositate il 16 agosto 1961, che i rilievi segnaletici di cui al
citato art. 4, nelle loro varie forme di rilievi fotografici,
descrittivi, dattiloscopici, ecc. non comportano una ispezione
corporale del soggetto sottoposto ai rilievi, secondo il significato
che alla nozione di ispezione corporale è da attribuirsi ai sensi
dell'art. 310 del Codice di procedura penale. E l'ispezione "personale"
di cui parla la Costituzione non è altro che l'ispezione che dal
Codice di procedura penale viene definita corporale.
Il problema va ricondotto, in pratica, entro questi limiti: il
sottoporre a rilievi segnaletici non si risolve sempre e
necessariamente in una ispezione corporale ai sensi dell'art. 310 del
Codice di procedura penale; e se ciò eccezionalmente avviene, trattasi
di condotta abusiva del pubblico ufficiale, penalmente illecita, con
conseguente responsabilità a norma dell'art. 509 del Codice penale.
Quanto poi al prospettato contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, l'Avvocatura dello Stato, premesso che l'istituto del
rilevamento segnaletico mira a soddisfare gli interessi non solo della
collettività, ma anche degli stessi segnalati (come nei casi di
persone che non siano in grado, per demenza o altra causa, di provare
la propria identità), osserva che la Costituzione non ha, né
direttamente né indirettamente, posto vincoli all'attività di
prevenzione da esplicare a fini di polizia giudiziaria, attività nella
quale si inquadra quella che tende alla identificazione personale. Per
cui non sembra che si possa invocare l'art. 3 della Costituzione per
dedurre la incostituzionalità della disposizione denunziata.
Comunque, se distinzione c'è tra persone e persone, essa non trova
origine in ragioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, ma in situazioni
particolari nelle quali versano coloro nei cui confronti ci si avvale
della facoltà prevista dall'art. 4 del T. U. delle leggi di pubblica
sicurezza. Ed è costituzionalmente legittimo che a situazioni
giuridicamente diverse corrispondano disposizioni giuridiche diverse.
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la questione
sollevata dal Pretore di Siderno sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - La questione relativa al contrasto tra l'art. 4 della legge di
pubblica sicurezza e l'art. 13 della Costituzione è stata definita da
questa Corte con la sentenza n. 30 del 22 marzo 1962, con la quale la
disposizione denunziata è stata dichiarata illegittima nella parte in
cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai
sensi dell'art. 13 della Costituzione.
Le osservazioni esposte nell'ordinanza in esame rispetto al
contrasto con l'art. 13, conformi sostanzialmente a quelle
dell'ordinanza che diede luogo al precedente giudizio, sono state tutte
vagliate dalla dichiarata sentenza ed accolte per quanto di ragione;
onde la disposizione denunziata fu ritenuta illegittima, in quanto essa
ammetteva la possibilità di limitazioni alla libertà personale. Nello
stesso tempo la decisione dichiarava che non potevano considerarsi
limitazioni alla libertà personale, ai sensi dell'art. 13 della
Costituzione, quei rilievi segnaletici che riguardano l'aspetto
esteriore della persona e lasciano integra la sfera di libertà della
persona stessa.
In riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione ora
riproposta è, pertanto, manifestamente infondata sotto duplice
aspetto. In quanto ha per oggetto la parte della norma dichiarata
illegittima, la questione è manifestamente infondata perché si
riferisce ad una disposizione già eliminata dall'ordinamento. In
quanto ha per oggetto la parte della norma dello stesso art. 4 rispetto
alla quale la questione di legittimità è stata dichiarata infondata,
l'ordinanza in esame non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli
già esaminati dalla Corte, la quale non ha ragione di discostarsi
dalla precedente decisione.
2. - È nuova e deve essere esaminata la questione relativa al
dedotto contrasto fra l'art. 4, nel significato che esso ha dopo la
parziale dichiarazione di illegittimità contenuta nella precedente
sentenza della Corte, e l'art. 3 della Costituzione.
Il contrasto non sussiste.
Se si fosse trattato di limitazioni alla libertà personale,
sarebbe stato certamente necessario che l'ordine di sottoporre una
persona a rilievi segnaletici provenisse dal magistrato o fosse
convalidato dal magistrato ai sensi dell'art. 13 della Costituzione. Ma
dal momento che l'unica forma di identificazione di una persona,
consentita dall'art. 4, è quella che non comporta limitazioni alla
libertà personale, non si può sostenere, come sembra faccia il
Pretore nella sua ordinanza, che, se non si applica l'art. 13 mediante
l'intervento preventivo o immediatamente successivo del magistrato,
resti violato l'art. 3 della Costituzione.
Le varie situazioni alle quali l'art. 4 si riferisce sono quelle
che possono determinare la necessità dell'accertamento della identità
di una persona.
Che a seguito di una riforma della legge di pubblica sicurezza i
poteri degli organi di polizia in questa materia possano essere meglio
regolati e delimitati, anche nell'intento di distinguere e precisare i
poteri della polizia di sicurezza rispetto a quelli della polizia
giudiziaria, è cosa auspicabile; ma, per quanto concerne la dedotta
violazione del principio di eguaglianza, la norma attualmente contenuta
nell'art. 4 non è censurabile. Essa non appare come fonte di
irragionevoli discriminazioni se, senza permettere restrizioni della
libertà personale, attribuisce i poteri occorrenti per acquisire,
assicurare e conservare gli elementi necessari al fine della
prevenzione dei reati e della ricerca di chi li ha commessi o al fine
della protezione delle persone che, a causa di malattia, infortunio o
deficienza mentale, non siano in grado di provare la propria identità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) manifestamente infondata, rispetto all'art. 13 della
Costituzione, la questione di legittimità della norma contenuta
nell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte rimasta
vigente dopo la precedente sentenza del 22 marzo 1962, n. 30;
b) non fondata la questione di legittimità della norma contenuta
nello stesso art. 4 , in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, a
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte