Sentenza n. 74/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1968 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 36/1904
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 14
febbraio 1904, n. 36, recante "disposizioni sui manicomi e sugli
alienati", promossi con un'ordinanza in data 30 luglio 1966 e con tre
ordinanze in data 18 agosto 1966 emesse dal Tribunale di Ferrara nei
procedimenti di internamento per sospetta alienazione mentale a carico
di Mingozzi Guido, Dragoni Giuseppe, Fantini Natalina e Migliorini
Silvio, iscritte ai nn. 197, 198, 199 e 200 del registro ordinanze 1966
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 12
novembre 1966.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Quattro ordinanze del Tribunale di Ferrara, di cui una datata
30 luglio 1966 e le altre 18 agosto successivo, tutte emesse in
distinti procedimenti di ricovero per sospetta alienazione mentale a
carico di Mingozzi Guido, Dragoni Giuseppe, Fantini Natalina e
Migliorini Silvio, hanno promosso giudizio di legittimità:
a) degli artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della legge 14
febbraio 1904, n. 36, sugli alienati, in riferimento agli artt. 2, 3,
24 e 32 della Costituzione;
b) di tutta la legge, con particolare riguardo all'art. 3, ultima
parte, in riferimento all'art. 13, primo, secondo e terzo comma, della
Costituzione stessa.
Il Tribunale ha rilevato che l'art. 2 della legge denunciata, sia
nella parte che consente l'accertamento dell'alienazione mentale senza
le garanzie di contraddittorio, di difesa giuridica e tecnica e di
impugnabilità, pur prescritto tanto a favore di persone sospette di
pericolosità per la sicurezza pubblica, o per la pubblica morale,
quanto a favore di imputati di reato o di interdicendi, sia nella parte
che consente, all'autorità di pubblica sicurezza, in via di urgenza,
l'internamento provvisorio per un periodo di tempo superiore (un mese)
a quello consentito (quattro giorni) per la carcerazione di indiziati
di reità, sembra violare il diritto generalissimo degli individui alla
tutela giudiziaria del propri diritti e interessi, il diritto alla
difesa quale intervento nel procedimento e assistenza tecnico -
giuridica, e i limiti imposti dal rispetto della persona umana che, per
colui che è sospettato di alienazione mentale, è posta in condizione
deteriore nel confronto alla condizione dell'interdicendo, del proposto
per misure di prevenzione e dell'imputato di reato. I provvedimenti
previsti dalla legge impugnata possono, dal punto di vista pratico,
rivestire importanza pari o superiore a quella dell'irrogazione di un
ergastolo, potendo eliminare la capacità di agire e la stessa
capacità giuridica, tanto più perché, in mancanza di un periodico
controllo dell'autorità giudiziaria, si affida all'arbitrio generico e
amplissimo del direttore di un manicomio la facoltà del licenziamento
dell'infermo in via di prova.
L'ordinanza relativa al Mingozzi venne notificata all'interessato e
al P. M. l'8 agosto 1966 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il
giorno 10 successivo; venne comunicata al Presidente della Camera del
Deputati l'11 agosto 1966 e a quello del Senato il 3 del successivo
settembre.
Le altre ordinanze relative al Dragoni, alla Fantini e al
Migliorini vennero notificate agli interessati e al P.M. il 27 agosto
1966 (con eccezione per il Dragoni cui la notifica ebbe luogo il 1
settembre 1966) e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 agosto
successivo; vennero comunicate al Presidente della Camera del Deputati
il 30 agosto 1966 e a quello del Senato il successivo 3 settembre.
Tutte le ordinanze vennero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 12 novembre 1966, n. 284.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri interviene soltanto
nel procedimento a carico di Mingozzi.
Egli dubita dell'ammissibilità delle questioni sollevate, avuto
riguardo alla sede nella quale sono state proposte e alla natura del
poteri in tale sede attribuiti all'autorità giudiziaria: il
procedimento per il ricovero di un alienato si estrinseca in
un'attività sostanziale amministrativa affidata nella sua esecuzione
ad uffici giudiziari in vista della garanzia derivante dalla
caratterizzazione subiettiva dell'organo giudiziario, ed appare
estremamente difficile, per non dire impossibile, configurare, nel
procedimento in parola, un giudizio di merito o principale che si ponga
come pregiudiziale rispetto a quello di costituzionalità.
Non appare rilevante e non è motivata la denuncia delle norme
concernenti il ricovero provvisorio ad opera dell'autorità di pubblica
sicurezza, dato che il Tribunale era chiamato a provvedere al ricovero
in via definitiva, dopo che il pretore lo aveva autorizzato in via
provvisoria e dopo un periodo di osservazione.
Manca di rilevanza la questione concernente il licenziamento degli
alienati perché essa non riguarda il momento del ricovero, e nemmeno
su tal punto il Tribunale ha motivato; è poi generica la
prospettazione dell'illegittimità di tutta la legge fondata per il
motivo che mancherebbe il controllo dell'autorità giudiziaria sulla
materia.
Le questioni proposte dal Tribunale di Ferrara appaiono poi prive
di fondamento. Può essere ricoverato in manicomio solo l'alienato che
presenti manifesta tendenza a commettere violenze contro se stesso o
contro altri o riesca di pubblico scandalo, quando non possa essere
curato nella sua casa o in quella della sua famiglia, e solo quando vi
sia richiesta del parenti, nell'ordine in cui sono tenuti agli
alimenti, del tutori, del protutori o curatori o di chiunque altro
nell'interesse dell'infermo o della società: la estrema precisione
usata dalla legge esclude che la sfera irretrattabile della
personalità dell'alienato sia violata. Non sussiste la violazione
della pari dignità sociale e dell'eguaglianza dell'alienato rispetto
agli altri cittadini, una volta che il ricovero in manicomio è
disposto nell'interesse stesso dell'alienato o della collettività. Non
può pretendersi che abbia un trattamento identico agli altri, chi è
pericoloso a sé ed agli altri e non può essere custodito se non in
manicomi, o può pretendersi il rispetto della libertà costituzionale
esclusivamente nella misura in cui la Costituzione vieta alle autorità
pubbliche l'esercizio del potere di coercizione personale. Nella
specie, ricorrono poi i due fondamentali requisiti previsti nell'art.
13 della Costituzione e cioè l'astratta previsione della legge e il
concreto provvedimento dell'autorità giudiziaria. I principi sanciti
in materia di difesa giurisdizionale non possono dirsi applicabili in
un procedimento, come quello di cui si tratta, che è sostanzialmente
amministrativo; le tassative prescrizioni dettate per l'ammissione
dell'alienato al manicomio vanno distinte da quelle relative al
giudizio di inabilitazione o di interdizione, nel quale appunto sono
pienamente assicurati i diritti di difesa. Quanto poi al principio di
rispetto della persona umana, a prescindere dal rilievo che la relativa
norma costituzionale fu approvata nell'intento di vietare, sia
esperimenti scientifici sul corpo umano non volontariamente accettati
dal paziente, sia trattamenti sanitari che non siano resi obbligatori
per legge, il Presidente del Consiglio osserva che le norme impugnate
assolvono alle esigenze dell'integrità fisica e della cura
dell'alienato: appartengono precipuamente e direttamente alla materia
sanitaria, e predispongono il controllo dell'autorità giudiziaria, sia
durante il ricovero provvisorio sia durante l'internamento definitivo,
sia al momento del rilascio dell'ammalato. Sul ricovero provvede
l'autorità giudiziaria in base a un periodo di osservazione limitato
nel tempo, al termine del quale deve essere trasmesso al procuratore
della Repubblica il giudizio del direttore del manicomio. Non esiste il
potere dell'autorità di pubblica sicurezza di disporre il ricovero per
un mese; la stessa autorità deve riferire entro tre giorni al
procuratore della Repubblica. Sia la legge, sia il regolamento
prevedono poi un continuo e penetrante controllo dell'autorità
giudiziaria.
Con memoria depositata l'8 maggio 1968 il Presidente del Consiglio
ha ribadito i rilievi su esposti.
3. - All'udienza del 21 maggio 1968 la difesa del Presidente del
Consiglio ha confermato le tesi svolte nell'atto di intervento e nella
memoria. Considerato in diritto :
1. - Le quattro cause possono essere riunite perché con cernono le
medesime questioni o questioni strettamente connesse.
2. - Infondatamente il procedimento di ricovero dell'alienato
previsto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, si ritiene
non idoneo a provocare un processo di legittimità costituzionale.
La norma predetta attribuisce al Tribunale un potere dispositivo
della libertà personale dell'infermo e una competenza a provvedere
sullo stato giuridico di lui, al quale può essere nominato un
rappresentante legale provvisorio (quinto comma e art. 420, Codice
civile); il decreto di ricovero obbliga poi il pubblico ministero a
chiedere al Tribunale l'inabilitazione dell'infermo (settimo comma) o
la sua interdizione (stesso comma e art. 420 Codice civile predetto),
cosicché si qualifica altresì come atto conclusivo di una fase
preliminare e delibativa di un procedimento giudiziario di accertamento
dell'incapacità di agire dell'infermo. La Corte anche recentemente
(sentenza 29 maggio 1968, n. 53) ha inteso la nozione di giudizio nel
senso lato di procedimento davanti a un giudice, volontario o
contenzioso che sia; e, alla stregua di tale giurisprudenza, ritiene
che al procedimento de quo non possa essere negato un carattere
rientrante nella predetta nozione.
3. - Non è nemmeno esatto che sia irrilevante la questione di
legittimità dell'art. 2, terzo comma, della legge suddetta, che
attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza la competenza ad
ordinare d'urgenza il ricovero provvisorio di cui si tratta. Il
Tribunale di Ferrara è stato investito del giudizio a seguito del
provvedimenti del questore locale e del sindaco di Codigoro; il che ha
la sua importanza, anche se è vero che il giudice così richiesto non
deve pronunziarsi sulla legittimità di quei provvedimenti, ma soltanto
sulle condizioni di salute di coloro che ne sono stati oggetto.
Non si può ritenere irrilevante neppure la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge
citata, che concerne il licenziamento a titolo di prova dell'alienato.
Il modo di tale licenziamento attiene alla portata della pronuncia di
ricovero: è logico perciò che il giudice chiamato ad emetterlo si
ponga il problema della legittimità della norma che dà al direttore
del manicomio la potestà predetta.
4. - L'art. 2, secondo comma, della legge impugnata non collide con
l'art. 13 della Costituzione, come crede il Tribunale di Ferrara.
Non v'è dubbio che il provvedimento di ricovero coattivo di un
soggetto sospettato di malattie mentali si inquadra tra quelli
restrittivi della libertà personale; ma, per tali provvedimenti, la
norma costituzionale invocata prescrive soltanto l'atto motivato
dell'autorità giudiziaria e la determinazione legislativa, cosi del
casi in cui quell'atto può intervenire, come del modi di tale
intervento. Tutti codesti presupposti si rivelano presenti nella norma
denunciata, perché essa va letta in coordinamento con il precedente
art. 1, con l'art. 2, primo comma, e con le norme del Codice di
procedura civile che regolano i procedimenti in camera di consiglio.
Si ritrova nel detto art. 1 l'indicazione precisa delle persone che
possono essere soggette a ricovero coattivo negli ospedali
psichiatrici; sono indicate nel succitato primo comma dell'art. 2 le
persone che possono chiedere tale ricovero; è descritto dalla norma
impugnata il procedimento che deve essere seguito per ottenerlo; è
prescritto che il ricovero in via provvisoria è normalmente
autorizzato dal pretore, e in via definitiva può essere disposto
soltanto dal Tribunale; sono elencate le prove che debbono essere
esibite, dapprima al pretore e poi al Tribunale, e che debbono
implicare, non apprezzamenti generici, ma la precisazione di elementi
di fatto concreti, secondo le norme stabilite dal regolamento; è
disposto che il Tribunale decida in camera di consiglio, vale a dire,
secondo le regole del capo VI, titolo II, libro IV del Codice di
procedura civile (art. 742 bis, stesso Codice), con che viene
richiamato anche l'obbligo di motivare il decreto di ricovero
definitivo imposto dall'art. 737.
5. - Tuttavia l'art. 2, comma secondo, suddetto ferisce il diritto
di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Il procedimento è uno di quelli che, per quanto si svolga in
camera di consiglio, si chiude con una pronuncia giudiziaria di
contenuto decisorio. Ora, basta riflettere all'influenza che da sé
sola essa reca sullo stato dell'infermo fino alla pronuncia
sull'inabilitazione o sull'interdizione, per concludere che non risulta
rispettata la garanzia costituzionale che il Tribunale invoca a favore
degli infermi: soprattutto non è ammissibile che il ricovero
definitivo sia ordinato sul fondamento di istruttorie che all'infermo
non è consentito di seguire o di contestare. Vero è che l'interessato
può non essere in grado di provvedere personalmente alla propria
difesa; ma da ciò non può argomentarsi che il diritto ad essa non
debba spettare a chi si trova invece in condizione di provvedervi non
ostante la infermità, e che, in ogni caso, quel diritto non possa
essere salvaguardato con provvedimenti di protezione, emessi di ufficio
dal Tribunale avendo riguardo alle circostanze del caso. Adottato per
la misura di ricovero il procedimento di camera di consiglio,
indubbiamente resta attribuito al Tribunale il potere di assumere
informazioni ai sensi dell'art. 738 del Codice di procedura civile, ai
fini del controllo della verità delle prove esibite; ma nemmeno ciò
soddisfa il precetto dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
non potendo tal potere implicare il dovere di contestare all'infermo
l'istruttoria acquisita e di ammetterlo ad una difesa anche ai fini
dell'acquisizione di eventuali prove nuove o contrarie.
Non è però esatto che avverso il decreto di ricovero definitivo
non è ammessa impugnazione, come ritiene il Tribunale. L'impugnazione
è prevista nell'art. 739, primo comma, seconda parte, del Codice di
procedura civile e nel successivo art. 740, in virtù della forza
espansiva che a detti articoli è impressa d'al citato art. 742 bis
stesso Codice. L'art. 111, secondo comma, della Costituzione fa poi
ritenere ammissibile un ricorso per Cassazione, per la ragione che il
procedimento, concernendo una misura restrittiva della libertà
personale, si fa caratterizzare come atto di giurisdizione contenziosa.
6. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
terzo comma, della legge suddetta, erroneamente indicata dal Tribunale
come art. 3, terzo comma, è fondata solo in parte.
L'art. 13, terzo comma, della Costituzione permette di disporre che
l'autorità di pubblica sicurezza, per necessità ed urgenza, adotti,
in casi determinati, provvedimenti provvisori restrittivi della
libertà personale; e la norma impugnata consente che il ricovero di
malati di mente sia ordinato da quella autorità solo quando è
necessario ed urgente. Urta contro il citato articolo della
Costituzione soltanto la disposizione che permette all'autorità
suddetta di riferire al procuratore della Repubblica oltre il termine
di quarantotto ore: questo termine riguardando qualsiasi provvedimento
restrittivo della libertà personale emesso dall'autorità di pubblica
sicurezza nel caso di necessità ed urgenza, non può riguardare anche
il provvedimento di ricovero dell'infermo di mente che l'autorità
stessa può emanare nei casi in cui le circostanze esigono di evitare
una qualsiasi remora.
Non è attendibile l'assunto che il provvedimento dell'autorità di
pubblica sicurezza non è rispettoso della persona umana (artt. 2 e 32
della Costituzione). Il Tribunale non indica alcuna norma dalla quale
si desuma che l'autorità predetta può agire in disprezzo della
persona dell'infermo, mentre è insito nel citato art. 32 che il
trattamento di un infermo deve essere ispirato al massimo riguardo; il
Tribunale inoltre non avverte che il ricovero si risolve in una misura
di tutela urgente dell'infermo, dato che può essere legittimamente
ordinato solo se appare indispensabile agire con immediatezza, sulla
base di un certificato medico, circostanziato al pari di quello
richiesto per il provvedimento del pretore.
7. - Non è fondata la questione concernente il potere del
direttore dell'ospedale psichiatrico di licenziare in via di prova il
ricoverato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento (art.
3, quinto comma, legge succitata).
La norma è preordinata al fine di permettere all'infermo di
riacquistare la sua libertà, sia pure in prova, subito dopo che si è
constatato il miglioramento, e non si intende perché la misura debba
essere disposta dal giudice, dato che presuppone la verifica, sotto la
responsabilità del direttore dell'ospedale, della persistenza del
miglioramento constatato, nel contesto di un ritorno dell'infermo alla
sua vita ordinaria. Un procedimento giudiziario, nell'ipotesi, non può
che ritardare il riacquisto di quella libertà che non deve essere per
nessuna ragione differito, ove si manifesti opportuno e utile.
8. - Le norme denunciate non ledono neanche il principio di
parità.
Questo non può imporre di trattare allo stesso modo la persona
sana e quella di cui si sospetta l'insania sulla base di attestazioni
delle quali il giudice deve vagliare l'attendibilità. Dichiarata, del
resto, l'illegittimità parziale dell'art. 2 della legge per quanto
concerne il diritto di difesa e il termine assegnato all'autorità di
pubblica sicurezza, non può ritenere che il ricoverando manchi di
quelle garanzie che spettano, secondo la Costituzione, anche alle
persone pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica morale,
e agli imputati di reati; e non conta l'assunto che la legge non
organizza per il malato di mente, come invece fa per le persone su
menzionate, un controllo giudiziario del trattamento fattogli durante
il ricovero, perché questo non è disposto contro il soggetto a titolo
di pena o di misura di sicurezza, ma, quanto meno prevalentemente, a
favore di lui, a protezione della sua salute e della sua integrità
fisica. Del resto, anche sugli ospedali psichiatrici non giudiziari
viene esercitata una vigilanza particolarmente intensa, sia pure ad
opera dell'autorità amministrativa (articoli 8 e seguenti della legge
impugnata).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e gli
alienati, limitatamente alla parte in cui non permette la difesa
dell'infermo nel procedimento che si svolge innanzi al Tribunale ai
fini della emanazione del decreto di ricovero definitivo;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della stessa legge, limitatamente alla parte in cui dispone che
l'autorità di pubblica sicurezza, quando ordina il ricovero
provvisorio, può riferire al procuratore della Repubblica in un
termine superiore alle quarantotto ore;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
proposte dal Tribunale di Ferrara con le ordinanze del 30 luglio e 18
agosto 1966 in ordine:
a) alle rimanenti parti dell'art. 2, secondo comma, della medesima
legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;
b) alle rimanenti parti dell'art. 2, terzo comma, della legge
stessa, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione;
c) all'art. 3, quinto comma, della medesima legge e alle altre
disposizioni di essa cui non si riferisce la dichiarazione di
illegittimità costituzionale che precede, in riferimento all'art. 13,
primo, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte