Sentenza n. 74/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 1366/1965
- art. 28legge 1366/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo
comma, e 28, ultima parte, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 (Norme
sull'avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica
sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1971 dal
Consiglio di Stato - Sezione IV - sul ricorso di Messineo Vincenzo
contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 439 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16 del 19 gennaio 1972.
Visti gli atti di costituzione del Ministero dell'interno e di
Messineo Vincenzo;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Giovanni Motzo, per il Messineo, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Antonino Terranova, per il Ministero
dell'interno.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di ricorso - proposto dal tenente colonnello di p.s.
Vincenzo Messineo, avverso il provvedimento del Ministero dell'interno,
che lo aveva escluso dalle aliquote degli ufficiali da valutare per
l'avanzamento "per non aver compiuto il prescritto periodo di comando
effettivo di reparto" l'adito Consiglio di Stato, sez. IV
giurisdizionale, in accoglimento di eccezione del ricorrente, con
ordinanza 7 maggio 1971 - ritenutane la rilevanza nel giudizio in corso
e la non manifesta infondatezza - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 28, ultima
parte, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 - ove, appunto, è
previsto il "comando di reparto" quale condizione per l'ammissione alle
procedure di avanzamento - dubitando che il sistema da tali norme
apprestato (in considerazione, soprattutto, del fatto che è rimesso
alla discrezionalità dell'Amministrazione il conferire o meno il
comando anzidetto) violi i precetti di cui agli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza
indicata ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si sono, in
questo, costituiti il Ministero dell'interno ed il tenente colonnello
Messineo.
I quali hanno, rispettivamente, concluso il primo, per la
legittimità delle disposizioni impugnate ed, il secondo, nel senso,
invece, della fondatezza della questione così come sollevata dal
giudice a quo. Considerato in diritto :
1. - Il prospettato quesito di costituzionalità investe - come in
narrativa detto - gli artt. 27, comma primo, e 28, ultima parte, della
legge 13 dicembre 1965, n. 1366, recante "Norme sull'avanzamento degli
ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza"
La legittimità delle disposizioni sopraindicate viene, in
particolare, in discussione - in relazione agli artt. 3 e 97 della
Costituzione - per la parte in cui esse pongono, tra i requisiti per
l'ammissione del dipendente alle procedure di avanzamento, quello del
compimento del prescritto periodo (nella specie di anno 2 ex tabella I
n. 1 allig. legge citata) di comando effettivo di reparto.
Rileva il giudice a quo (e la considerazione è condivisa ed
ampliata dalla parte privata nelle depositate memorie) che nessun
obbligo è fatto all'Amministrazione di predisporre un sistema
obiettivo di turni per il conferimento dei detti comandi a scadenze
prestabilite.
Epperò il fatto che tale conferimento resti, in definitiva,
"rimesso alla potestà latamente discrezionale della pubblica
amministrazione" lascerebbe ipotizzare violazione del principio di
uguaglianza (per l'evenienza che risultino in tal modo discriminati
ufficiali aventi posizioni analoghe) ed, inoltre vulnerazione del
principio di imparzialità e buon'amministrazione, di cui all'art. 97
della Costituzione.
2. - La questione è priva di fondamento.
Ed, invero - astrazione facendo dalla considerazione che la
valutazione dell'idoneità del soggetto, che è alla base del
conferimento del comando, evidentemente non potrebbe conciliarsi con un
sistema di turni meccanicamente e rigidamente predisposto - resta
l'ulteriore ed assorbente rilievo che la discrezionalità
dell'Amministrazione (quale nella specie effettivamente ed
opportunamente si rinviene) non è senza controlli né rimedi.
È fatta, invero, sempre salva, per l'interessato, la facoltà del
ricorso al giudice amministrativo, ove sussistano posizioni analoghe
con altri dipendenti, ovvero l'affidamento dell'incarico in concreto
operato non risulti conforme a criteri di logica e buon'amministrazione
e, quindi, devii dal binario entro cui l'azione amministrativa
costantemente è tenuta a rimanere orientata perché non ne resti
interrotto l'imprescindibile collegamento con il pubblico interesse.
Nessuna violazione, pertanto sussiste dei precetti costituzionali
sopra indicati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata con l'ordinanza 7
maggio 1971 del Consiglio di stato della legittimità costituzionale
degli artt. 27, primo comma, e 28, ultimo comma, della legge 13
dicembre 1965, n. 1366 (Norme sull'avanzamento degli ufficiali del
corpo delle guardie di pubblica sicurezza), in riferimento agli artt. 3
e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte