Sentenza n. 74/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 dal pretore di
Cremona nel procedimento penale a carico di Saljihi Asim ed altro,
iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Saljihi Asim e
Riza Akif, cittadini jugoslavi, imputati per aver posto in circolazione
un'autovettura senza che fosse coperta di assicurazione, il pretore di
Cremona, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale
in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione.
Il giudice a quo, dopo aver rilevato che dagli atti del giudizio
non risultava se i due imputati erano stati edotti, al momento del loro
ingresso in Italia, del vigente regime di assicurazione obbligatoria,
osserva che simile circostanza sarebbe peraltro ininfluente, dato il
principio dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale
contenuto nella norma denunziata. Ha ricordato quindi le critiche mosse
da parte della dottrina alla disposizione in esame, la diversa
soluzione data al problema dal progetto Ferri e da talune legislazioni
straniere ed ha ritenuto non manifestamente infondato il contrasto
dell'art. 5 codice penale, specificatamente nella parte in cui si
riferisce alle contravvenzioni, anche se di mera omissione, sia con
l'art. 2 della Costituzione, perché la norma denunziata comporterebbe
la lesione di un diritto inviolabile dell'uomo, sia con l'art. 25 della
stessa Costituzione (principio di legalità), poiché la mancata
conoscenza di una legge equivale alla mancata emanazione della stessa.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nel giudizio dinanzi alla Corte
costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Nel chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile, o
comunque infondata, l'Avvocatura rileva che il principio
dell'assicurazione obbligatoria appare diffuso nei paesi civili e che
comunque gli imputati nel processo a quo risultavano circolare a bordo
di una autovettura immatricolata in Italia. Di qui l'irrilevanza della
questione dato che l'ignoranza della legge penale, nella specie
ricorrente, risulterebbe comunque ingiustificata e dovrebbe in ogni
modo darsi luogo all'applicazione dell'art. 5.
Sul merito l'Avvocatura osserva che il principio denunciato si
fonda su una necessità di carattere politico riguardante la difesa
delle condizioni essenziali di esistenza della società e dello Stato.
Esso sarebbe un corollario dell'obbligatorietà della legge, sancita
dall'art. 54 della Costituzione, mentre apparirebbe del tutto
arbitraria l'equivalenza tra mancata conoscenza della legge e mancata
emanazione della stessa, in particolare in relazione all'art. 73 della
Carta fondamentale. Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta alla Corte verte sulla legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione,
dell'art. 5 del codice penale specificatamente per la sua applicazione
a carico di stranieri in caso di comportamenti meramente omissivi.
2. - Non è da accogliersi l'eccezione di irrilevanza sollevata
dall'Avvocatura dello Stato basata sulla considerazione che
dall'esposizione dei fatti contenuta nell'ordinanza di rinvio risulta
che i due imputati stranieri non potevano ignorare l'esistenza della
norma di cui all'art. 32, comma primo, della legge 24 dicembre 1969, n.
990. Ciò in quanto l'istituto dell'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile da circolazione degli autoveicoli non è
peculiare del nostro ordinamento, ma è vigente in quasi tutti i paesi
civili, e in quanto i due imputati circolavano a bordo di
un'autovettura immatricolata in Italia e quindi avevano un particolare
obbligo di conoscere le norme regolanti la circolazione degli
autoveicoli nel nostro paese.
Ma questi rilievi, in linea di fatto esatti, non rendono
inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal
giudice a quo nei confronti dell'art. 5 del codice penale in
riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione, nella parte in cui la
norma impugnata non prevede la possibilità di dare, in concreto, la
prova dell'ignoranza della norma in casi di reati contravvenzionali di
carattere meramente omissivo e soprattutto per gli stranieri.
Ed infatti, ove fosse accolta la questione, spetterebbe al giudice
ordinario e non alla Corte costituzionale valutare se le circostanze
predette dimostrano che l'ignoranza della legge penale sia colpevole e
quindi ingiustificata.
3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
giudice a quo non è fondata. L'esigenza che ogni norma emanata nei
modi di legge sia applicabile a tutti coloro che ne siano destinatari,
costituisce principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico.
Nel vigente ordinamento italiano e in particolare per
l'applicabilità della legge penale, il legislatore nella sua
discrezionalità prescinde dall'informazione del destinatario sulla
esistenza e sul tenore della norma. Base costituzionale del principio
espresso nell'art. 5 del codice penale, va rintracciata nell'art. 73,
comma terzo, della Costituzione, il quale subordina l'entrata in vigore
delle leggi alla loro pubblicazione, considerando questa elemento
essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia, articolo
coordinato con il 25, comma secondo, che esclude la retroattività
della norma penale. Sistema questo dal quale può ricavarsi la
possibilità offerta a chiunque di avere la conoscenza precisa della
norma nel testo promulgato e che, applicato in quasi tutti gli
ordinamenti attuali, ha indotto ad identificare l'antico principio
ignorantia iuris non excusat con quello di nemo censetur ignorare
legem.
L'indagine storica conferma che l'esigenza di prescindere dalla
conoscenza del singolo per l'applicazione della legge soprattutto di
quella penale è stata costantemente attuata in tutte le epoche, casi
che si sogliono citare in dottrina come esempi di deroga si rivelano ad
un attento esame delle fonti come dei casi di privilegi concessi a
favore di singoli individui o di determinate categorie di persone di
essere esentati dall'applicabilità di date norme, privilegi la cui
esistenza sarebbe esclusa nel nostro ordinamento in virtù del
principio di uguaglianza dichiarato nell'art. 3 della Costituzione. Non
di rado la giurisprudenza romana e quella più tarda di diritto comune
hanno fatto leva non sull'ignoranza della disposizione normativa, ma
sull'ignoranza o inesatta conoscenza del fatto cui la norma era
applicabile, lasciando così intatta sul piano teorico e dottrinale
l'inderogabilità del principio che l'ignoranza della legge non può
essere invocata.
La Corte di cassazione ha costantemente applicato con rigidità il
medesimo principio. Né possono considerarsi deroghe a questa
giurisprudenza talune pronunzie in materia di contravvenzioni in cui in
determinate circostanze l'errore del privato sulla liceità del proprio
comportamento o nella raffigurazione degli elementi richiesti dalla
legge per il reato, può escludere l'elemento soggettivo della
colpevolezza.
4. - Non fondate si appalesano le argomentazioni attraverso le
quali l'ordinanza in epigrafe tenta di sostenere la parziale
illegittimità della norma impugnata in riferimento agli artt. 2 e 25
della Carta.
Riguardo al primo non si vede come la disposizione dell'art. 5 del
codice penale possa confliggere con i diritti inviolabili dell'uomo,
sotto il profilo del principio affermato dal giudice a quo, ma di cui
non vi è traccia nella legislazione italiana, che lo straniero
riguardo ai comportamenti meramente omissivi avrebbe "diritto di
scegliere liberamente fra un comportamento lecito e un comportamento
illecito". È superfluo rilevare che un siffatto ipotetico diritto non
potrebbe certo rientrare fra quelli inviolabili di cui all'art. 2 della
Costituzione, anche in quanto sarebbe in aperto contrasto col principio
dell'obbligatorietà della legge, il quale costituisce un'esigenza
assoluta del viver civile in una comunità giuridicamente organizzata.
Parimenti non può accogliersi l'altra affermazione del giudice a quo
che "fra i diritti inviolabili dell'uomo c'è certamente anche quello
di potersi conformare liberamente alla legge".
Ugualmente non si ravvisa come la norma che nessuno possa invocare
a propria scusa l'ignoranza della legge penale possa contrastare con il
principio che nessuno può essere distolto dal giudice naturale
costituito per legge, che nessuno può essere punito se non in forza di
legge entrata in vigore prima del fatto commesso e che nessuno fuori
dei casi previsti dalla legge può essere sottoposto a misure di
sicurezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e
25 della Costituzione, dal pretore di Cremona con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte