Sentenza n. 74/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1977 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 1 giugno
1931, n. 886; 20 dicembre 1932, n. 1849; 3 giugno 1935, n. 1095; 27
gennaio 1941, n. 285, in materia di regime giuridico delle proprietà
in zone militarmente importanti, promosso con ricorso della Provincia
di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria
il 29 successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e
depositato il 29 successivo, il Presidente della Provincia di Bolzano
ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, nn. 5, 10, 17 e 18; 16 bis
e 58 bis dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, e modificato con legge cost. 10
novembre 1971: n. 1, questione di legittimità costituzionale delle
leggi 1 giugno 1931, n. 886, recante "Regime giuridico delle proprietà
in zone militarmente importanti", 20 dicembre 1932 n. 1849, recante
"Riforma del t.u. delle leggi sulle servitù militari", 3 giugno 1935,
n. 1095, recante "Norme per il trapasso di proprietà di beni immobili
siti nelle provincie di confine terrestre", e 27 gennaio 1941, n. 285,
recante "Sostituzione delle tabelle annesse alla legge 1 giugno 1931,
n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente
importanti".
2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con
deduzioni depositate il 9 marzo 1972, sostenendo l'inammissibilità del
ricorso in forza del principio di continuità che imporrebbe la
permanenza in vigore delle leggi statali preesistenti fino
all'emanazione di nuove norme di attuazione. Nel merito, il ricorso
sarebbe infondato non potendo le nuove attribuzioni riconosciute alla
Provincia di Bolzano far venir meno i poteri che le leggi impugnate
conferiscono allo Stato per la tutela degli interessi della difesa
militare.
3. - La Provincia di Bolzano, in data 14 luglio 1976, ha
formalmente rinunciato al ricorso nei confronti delle leggi 1 giugno
1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849, e 27 gennaio 1941, n. 285, in
considerazione della nuova disciplina risultante dagli artt. 21, 22 e
23 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche). Con atto depositato il 21 febbraio 1977, la difesa dello
Stato ha accettato la rinuncia.
4. - Alla pubblica udienza, la difesa della Provincia ha chiesto
una pronuncia di cessazione della materia del contendere in forza della
asserita abrogazione della legge n. 1095 del 1935 ad opera dell'art. 22
del d.P.R. n. 381 del 1974, mentre l'Avvocatura dello Stato ha
insistito per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 19 febbraio 1972, il
Presidente della Provincia di Bolzano proponeva questioni di
legittimità costituzionale delle leggi 1 giugno 1931, n. 886, 20
dicembre 1932, n. 1849 e 27 gennaio 1941, n. 285, in materia di regime
giuridico della proprietà in zone militarmente importanti, e di
servitù militari, per contrasto con gli artt. 11, nn. 5, 10, 17 e 18;
16 bis e 58 bis dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (legge
cost. 26 febbraio 1948, n. 5), come modificato dalla legge cost. 10
novembre 1971, n. 1; nonché della legge 3 giugno 1935, n. 1095, sui
trasferimenti di proprietà immobiliari nelle dette zone, per contrasto
con l'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, che sostituisce l'art.
83 del testo originario dello Statuto.
Come riferito in narrativa, le doglianze del ricorso si accentrano
sulla grave menomazione delle competenze alla Provincia attribuite
dalle testé ricordate disposizioni statutarie e sulla violazione del
principio di tutela delle minoranze tedesca e ladina, derivanti dalle
leggi anzidette, in quanto applicabili, alcune all'intero territorio
provinciale, altre alla maggior parte di esso, anziché limitatamente a
ristrette zone propriamente di confine.
Ed infatti, la rinuncia al ricorso, nella parte relativa alle leggi
n. 886 del 1931, n. 1849 del 1932 e n. 285 del 1941, è stata motivata
dalla Giunta provinciale con riferimento agli artt. 21, 22 e 23 delle
norme di attuazione dello Statuto emanate con il d.P.R. 22 marzo 1974,
n. 381, e specialmente all'art. 22, che ha circoscritto ad alcuni
comuni soltanto della Provincia l'efficacia della normativa testé
menzionata.
A seguito dell'intervenuta rinuncia, accettata dal Presidente del
Consiglio, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio nella parte
anzidetta.
2. - L'oggetto su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi resta
pertanto circoscritto alla legittimità costituzionale della legge n.
1095 del 1935, che subordina ad autorizzazione prefettizia i
trasferimenti di proprietà immobiliari nella Provincia di Bolzano, in
contrasto, secondo l'assunto, con il principio della tutela delle
minoranze linguistiche tedesca e ladina (articolo 83 dello Statuto,
così come modificato dall'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971,
trasfuso nell'art. 98 del t.u. d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670):
principio al quale questa Corte, in precedenti occasioni (sent. n. 86
del 1975), ha riconosciuto contenuto diverso, e più largo, rispetto a
quello della parità dei cittadini, a qualsiasi gruppo linguistico
appartengano, preesistente già nel testo originario dell'art. 2 dello
stesso Statuto.
Alla stregua dei criteri costantemente affermati dalla
giurisprudenza della Corte (specialmente nella sentenza n. 13 del 1974
e nella successiva ord. n. 269), il ricorso, sibbene proposto nei
confronti di una legge anteriore alla legge cost. n. 1 del 1971, è da
considerare in limine ammissibile, perché non rivolto a respingere
indebite invasioni di competenze legislative della Provincia nelle
singole materie elencate nello Statuto, ma l'integrità dello speciale
status di autonomia alla stessa costituzionalmente garantito e del
quale il principio di tutela delle minoranze linguistiche è certamente
una tra le componenti essenziali.
3. - Peraltro, l'art. 22 delle sopravvenute norme di attuazione,
poste con il menzionato decreto legislativo n. 381 del 1974, ha fatto
venir meno l'interesse della Provincia al ricorso per gli stessi motivi
che ne hanno determinato, come sopra si è detto, la parziale rinuncia,
e cioè col restringere l'area territoriale di efficacia della legge n.
886 del 1931 "e successive modificazioni" ad alcuni comuni ricompresi
nel territorio, (tant'è che la difesa della Provincia, nella memoria
del 10 febbraio del corrente anno, prospettava una "cessazione della
materia del contendere", per essersi, con tale delimitazione, data
soddisfazione alle esigenze sostanziali alla cui tutela il ricorso era
rivolto).
Ed infatti, tra le "successive modificazioni" della legge del 1931
rientrano logicamente le disposizioni della legge n. 1095 del 1935 in
tema di trasferimenti di immobili, che l'art. 1 di quest'ultima, nel
suo primo comma, definisce come "aggiunte" a quella più antica legge:
non essendo dubbio che aggiungere determinate disposizioni ad un
precedente testo normativo significhi modificarlo, anche se, come nella
specie, non ne risultino poi mutate le singole disposizioni in cui si
articola. Così nell'uso legislativo come nel linguaggio corrente,
d'altronde, di decreti-legge convertiti "con modificazioni" si parla
comunemente, con riferimento agli emendamenti ad essi apportati, anche
se consistenti nell'aggiunta di nuove dsposizioni.
Tale interpretazione della formula "e successive modificazioni",
adoperata nell'art. 22 del più volte citato d.P.R. n. 381 del 1974,
trova ulteriore conferma, con particolare riguardo al caso in oggetto,
nella duplice considerazione: a) che le disposizioni aggiunte con la
legge del 1935 a quella del 1931, pur regolando ipotesi diverse, si
riconducono sistematicamente alla medesima ratio di salvaguardia degli
interessi della difesa militare del Paese e incidono pertanto su
materie tra loro strettamente connesse; b) che una recente legge
statale (del 24 dicembre 1976, n. 898, recante "Nuova regolamentazione
delle servitù militari"), nel prevedere una disciplina differenziata
per la Provincia di Bolzano, eccettua espressamente, nell'art. 22,
dalla abrogazione, ivi contestualmente disposta, della legge n. 886 del
1931 "e successive modificazioni", le "norme aggiunte" con la legge del
1935, di cui è questione nel presente giudizio, mostrando così di
ricomprendere queste ultime tra le "successive modificazioni" della
legge del 1931 (giacché, se così non fosse, tale eccezione sarebbe
priva di senso).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuto
difetto di interesse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara estinto il giudizio promosso dal Presidente della
Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe, per la parte
concernente le leggi 1 giugno 1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849,
e 27 gennaio 1941, n. 285;
b) dichiara inammissibile il ricorso medesimo, per la parte
concernente la legge 3 giugno 1935, n. 1095, per sopravvenuto difetto
di interesse.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte