Sentenza n. 74/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1979 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176 primo
cpv. del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio
1978 dal Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Nuoro,
sull'istanza proposta da Marino Luigi, iscritta al n. 299 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 257 del 13 settembre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il detenuto Marino Luigi, ristretto nella Casa di lavoro di Mamone,
in espiazione di una pena complessiva di anni tre e mesi nove di
reclusione, presentava in data 1 agosto 1977 istanza di liberazione
condizionale.
Il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Nuoro,
nell'esaminare tale istanza, sollevava, con ordinanza in data 28
febbraio 1978, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 176 del codice penale nella parte in cui prevede che al
recidivo qualificato possa essere concessa la liberazione condizionale
soltanto dopo che questi abbia scontato non meno di quattro anni e
comunque almeno i tre quarti della pena inflittagli, per preteso
contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo, premesso che il Marino era recidivo aggravato
(art. 99 cpv. n. 2 c.p.) e che non aveva scontato, al momento della
domanda, quattro anni di reclusione pur avendo scontato trenta mesi
della pena inflittagli, sicché l'istanza dello stesso Marino non era
ammissibile a termini dell'art. 176 c.p sollevava la riferita questione
di legittimità costituzionale.
Ricordava il magistrato a quo come la giurisprudenza della Corte di
cassazione fosse univoca nell'identificare in una maggiore capacità
criminale da riconoscersi iuris et de iure al recidivo aggravato o
reiterato rispetto al primario od al recidivo semplice, il motivo per
cui è richiesto, ai fini della ammissibilità della domanda di
liberazione condizionale, un maggiore periodo di osservazione in
espiazione di pena.
Preso atto di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, il
giudice a quo, a sostegno del dubbio di costituzionalità concernente
la norma denunziata, osservava che la valutazione della personalità
del detenuto, ai fini dell'accoglimento della domanda di liberazione
condizionale, è vincolata dalla legge a criteri di "assoluto rigore";
e che il periodo di trenta mesi stabilito come minimo dall'art. 176
c.p., nella prima parte, è più che sufficiente a fondare un giudizio
razionale sul ravvedimento di qualsiasi condannato. Tale considerazione
appare poi avvalorata sia dall'attuale "contesto normativo in materia
penitenziaria, che consente l'utilizzazione di molteplici strumenti di
indagine sulla personalità del detenuto e sullo sviluppo del suo
trattamento rieducativo", sia dall'attuale indirizzo legislativo che
"mostra di legare ogni giudizio sulla pericolosità sociale del reo
più al potere discrezionale del giudice che non a presunzioni legali
iuris et de iure, come sarebbe dimostrato dalla presente formulazione
degli artt. 99 e 69 del codice penale". Da tutto quanto sin qui
esposto, deriverebbe la prospettata violazione dell'art. 3 della
Costituzione, atteso che la diversità di condizioni prevista
dall'art. 176 c.p. per i recidivi qualificati si appaleserebbe in
contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge, sotto il "profilo della irrazionalità ed ingiustificatezza di
tale diversificazione".
Per ciò che attiene invece all'asserita violazione dell'art. 27,
terzo comma, della Costituzione, il giudice osservava che, premessa la
congruità del termine di trenta mesi al fine di formulare un
razionale giudizio sulla personalità del condannato, sussisterebbe un
diritto del condannato stesso a vedere "riesaminata la sua posizione
in ordine alla prosecuzione della pena per accertare se quella già
espiata abbia assolto il suo fine rieducativo". Tale diritto verrebbe
frustrato, pur in presenza di prova certa di avvenuto ravvedimento, in
ragione del mancato decorso di un termine di espiazione
ingiustificatamente motivato da una presunzione assoluta di maggiore
capacità criminale, peraltro già focalizzata dalla maggiore misura
della pena inflitta donde il dubbio di conformità al citato art. 27
della Costituzione.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che le questioni di costituzionalità suesposte fossero dichiarate
infondate.
Osservava all'uopo l'Avvocatura circa la questione sollevata con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, che il determinare in
maniera differenziata il periodo minimo di pena che deve essere
espiata onde godere della liberazione condizionale in ragione delle
condizioni soggettive del condannato, risponde a valutazioni di
politica criminale, soggette a possibili mutamenti, ma comunque non
viziate da irrazionalità siccome scaturenti da differenziazioni
suassunte nell'attuale ordinamento.
Anche sotto il profilo dell'art. 27, comma terzo, della
Costituzione, sempre secondo l'Avvocatura, la valutazione compiuta dal
legislatore circa la necessità, in presenza di particolari condizioni
soggettive del condannato, di un più lungo periodo di espiazione per
poter ottenere la liberazione condizionale, risponde a ragioni di
politica criminale, non tali da determinare un problema di
legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
La Corte rileva che, nel sollevare, con riferimento agli artt. 3 e
27, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 176, 1 cpv., c.p. nella parte in cui prevede
che la liberazione condizionale non possa essere concessa al recidivo
qualificato se non previa espiazione di almeno quattro anni di
reclusione e di almeno tre quarti della pena inflitta, il giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Nuoro ha tacitamente presupposto
la propria legittimazione a sollevare la questione stessa.
Tale presupposto è errato.
La Corte ha esaminato la questione in una recentissima sentenza (n.
8 del 1979) decidendo su questioni di legittimità costituzionale
sollevate con varie ordinanze e relative alle condizioni fissate
nell'art. 176 c.p. per la concessione della libertà condizionale,
condizioni che venivano assunte come in contrasto con gli artt. 3 e 27
della Costituzione.
E la Corte, mentre ha ritenuto ammissibile (dichiarandola peraltro
infondata) la questione sollevata dalla Corte d'appello di Trento,
competente a concedere la liberazione condizionale in virtù della
legge 12 febbraio 1975, n. 6, ha dichiarato inammissibili le questioni
sollevate, anche esse, dopo la entrata in vigore della detta legge, da
vari giudici di sorveglianza.
La Corte ha rilevato che con l'entrata in vigore della citata legge
n. 6 del 1975 è venuto meno il potere-dovere del giudice di
sorveglianza (nell'esprimere il parere al Ministro della giustizia,
competente a concedere la liberazione condizionale secondo la normativa
precedente alla legge n. 6 del 1975) di dichiarare inammissibile
l'istanza del condannato quando difettavano manifestamente le
condizioni dell'art. 176 c.p. relative alla pena da scontare:
potere-dovere che si concretava in un provvedimento decisorio non
soggetto a reclamo, ritenuto di natura giurisdizionale.
La nuova normativa, infatti, ha trasferito alla Corte d'appello
l'intera attività giurisdizionale relativa alla concessione della
liberazione condizionale, abolendo ogni competenza decisoria del
giudice di sorveglianza circa l'ammissibilità della domanda e
riservandogli solo un parere che egli deve dare non più al Ministro,
ma ad una autorità giudiziaria, cioè alla Corte d'appello.
Queste considerazioni hanno portato e portano la Corte a dichiarare
la inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità
costituzionale sollevate dal giudice di sorveglianza chiamato ad
esprimere il parere di cui all'art. 2 della legge n. 6 del 1975.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 176, primo cpv., del codice penale sollevata dal giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Nuoro per contrasto con gli artt.
3 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte