Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/03/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani) promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Giudice

conciliatore di Pescasseroli, nel procedimento civile vertente tra

D'Addario Pasquale e Salmaggi Elvira, iscritta al n. 801 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13 del 14 gennaio 1981.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 801/1980 è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 59 della legge sull'equo canone, n. 392 del 27

luglio 1978, denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso per

necessità del locatore dai contratti di locazione con conduttori il

cui reddito annuo superi gli otto milioni di lire.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata

sotto lo stesso profilo alla Corte, la quale con la sentenza n. 22 del

1980 l'ha risolta, riconoscendone la fondatezza e dichiarando

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, e con le

successive ordinanze nn. 88 e 130 del 1980 ha conseguentemente

dichiarato la manifesta infondatezza della questione stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978,

n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 801/1980 e già

dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze di questa Corte

nn. 88 e 130 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte