Sentenza n. 74/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/03/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309 del
codice penale militare di pace (Arresto fuori dei casi di flagranza),
promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1979 dal Tribunale militare
territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Tormene
Roberto, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 dell'anno 1980.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Tormene Roberto,
imputato del reato di cui all'art. 173, primo comma, cod. pen. mil. di
pace, per avere - il 3 settembre 1979, nella caserma del reparto di
Codroipo ove si trovava in attesa che gli venisse notificato l'ordine
di cattura spedito dalla Procura militare della Repubblica presso il
Tribunale militare territoriale di Padova, per reati da lui in
precedenza commessi (notificazione avvenuta quattro giorni dopo) -
rifiutato obbedienza all'ordine, intimatogli dall'ufficiale di
picchetto, di entrare nel locale adibito a prigione, il Tribunale
militare territoriale di Padova, premesso che l'attinenza al servizio e
alla disciplina di detto ordine, nonché la sua legittimità, deriva
dall'art. 309 cod. pen. mil. di pace, il quale attribuisce al
comandante da cui il militare dipende "il potere di adottare misure
precauzionali, e, tra queste, vere e proprie misure detentive
finalizzate ad assicurare il subordinato alle esigenze del procedimento
penale", con ordinanza del 24 ottobre 1979 ha denunciato, in
riferimento all'art. 13, terzo comma, Cost., l'illegittimità del
predetto art. 309 cod. pen. mil. di pace. Tale norma, secondo il
giudice a quo, legittima, "come è avvenuto nella specie", misure
restrittive della libertà personale senza prevedere né i presupposti
a cui è condizionato l'esercizio del potere, né i limiti di durata
della detenzione, né alcun dovere di immediata comunicazione per la
convalida all'autorità giudiziaria.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 19 marzo 1980.
Nel presente giudizio non vi è stato né intervento
dell'Avvocatura Generale dello Stato, né costituzione della parte
privata. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in esame il Tribunale militare territoriale di
Padova sottopone a controllo di legittimità costituzionale l'art. 309
cod. pen. mil. di pace, in quanto che, "legittimando, come è avvenuto
nella specie, misure restrittive della libertà personale e non
prevedendo, nel contempo, i presupposti cui è condizionato l'esercizio
del relativo potere, né limiti di durata della detenzione ordinata dal
Comandante Militare, né il dovere di immediata comunicazione, per la
convalida, all'autorità giudiziaria, appare in contrasto con l'art.
13, terzo comma, della Costituzione".
A prima vista, il riferimento a misure restrittive della libertà
personale (nel caso di specie, ad un militare "imputato" era stato
rivolto l'ordine di entrare nel locale adibito a prigione all'interno
della caserma) ed il parametro costituzionale invocato sembrerebbero
coinvolgere non tanto l'intero art. 309 cod. pen. mil. di pace ("Fuori
dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di
un reato, ancorché non soggetto alla giurisdizione militare, non può
essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in
dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto
dell'Autorità giudiziaria; salve le misure precauzionali che il
comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare"), quanto il
suo inciso finale (appunto, il "salve le misure precauzionali che il
comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare").
In realtà, le parti di cui consta l'art. 309 sono, per motivi
ispiratori e finalità perseguite, così strettamente intrecciate in
una visuale unitaria da apparire condizionate l'una all'altra. Non a
torto, quindi, motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione
parlano, rispettivamente, di "disposizione dell'art. 309" e di "art.
309", senza formali delimitazioni.
2. - La genesi della norma mostra chiaramente quali siano stati i
motivi ispiratori e le finalità perseguite con il progressivo
addivenire all'enucleazione ed alla correlazione delle due parti che,
insieme, hanno dato vita all'art. 309 cod. pen. mil. di pace.
Nel prendere le mosse dal modello costituito dai codici per
l'esercito e per la marina del 1869 (entrambi, nell'intento di
garantire l'autorità gerarchica, a salvaguardia dell'ordine
disciplinare militare, disponevano che "Fuori del caso di flagrante
reato, il militare in servizio effettivo, imputato di un reato anche
non militare, non potrà essere arrestato che in dipendenza di un
ordine del suo superiore, il quale tuttavia non potrà mai rifiutarsi
all'esecuzione di un mandato di cattura rilasciato dall'autorità
giudiziaria competente"), il progetto preliminare del codice penale
militare di pace ne aveva riprodotto il modello con una sola variante
("... non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia
che in dipendenza di un ordine del suo superiore..."), variante resa
necessaria dall'intervenuta esigenza di tener conto dell'istituto del
fermo di polizia giudiziaria, precipua figura di arresto fuori
flagranza nel sistema del codice di procedura penale del 1930.
Nel prosieguo dei lavori preparatori, la preoccupazione di
garantire l'autorità gerarchica in un ordinamento, caratterizzato da
autonomia e separatezza, come quello militare, si faceva sentire
pressante non tanto di fronte all'autorità giudiziaria, i cui ordini
erano comunque considerati vincolanti, quanto di fronte alle autorità
di polizia legittimate al fermo, e ciò a causa della regolamentazione
del tutto priva di effettive garanzie data al nuovo istituto. Di qui la
drastica delimitazione su cui si basa l'art. 309 cod. pen. mil. di
pace: fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio "imputato"
di un reato anche non militare non può incorrere in restrizioni della
libertà personale "se non in dipendenza di un mandato od ordine di
cattura o di arresto dell'autorità giudiziaria".
A controbilanciare tale favor, operante persino con riguardo ai
reati non soggetti alla giurisdizione militare, ed a fronteggiare nel
contempo eventuali pericoli di fuga dell'imputato" o di inquinamento
delle indagini, si ritenne, però, indispensabile conferire al
comandante del corpo la possibilità di adottare, a sua discrezione, in
luogo del precluso fermo di polizia, misure precauzionali idonee al
singolo caso. Di qui l'inciso finale dell'art. 309, su cui insiste
particolarmente l'ordinanza di rimessione, anche per ragioni di
rilevanza, procedendosi nella specie per il reato di disobbedienza ad
un ordine - l'ordine, appunto, di entrare nel locale adibito a prigione
- emesso in base ad una norma della quale si mette in dubbio la
legittimità costituzionale.
3. - La questione è fondata.
Come osserva il giudice a quo, nessuna delle condizioni, alla cui
concomitante presenza l'art. 13, terzo comma, della Costituzione
subordina la legittima previsione di restrizioni della libertà
personale adottabili in via provvisoria da parte di autorità diverse
dall'autorità giudiziaria (v. particolarmente sent. n. 72 del 1963 e
sent. n. 64 del 1977), si ritrova nel dettato dell'art. 309 cod. pen.
mil. di pace. Non si ritrova l'indicazione dei "casi eccezionali di
necessità ed urgenza", che soli possono giustificare una così grave
deroga alla riserva di giurisdizione posta dal secondo comma dello
stesso art. 13: la sfera di applicabilità oggettiva dell'art. 309 cod.
pen. mil. di pace, ricomprendendo potenzialmente qualsiasi reato,
soggetto alla giurisdizione militare o - addirittura - non soggetto ad
essa, per il quale sia previsto l'arresto o la cattura su mandato
oppure su ordine dell'autorità giudiziaria, è davvero estremamente
lata. Non si ritrova la previsione di una qualche informativa
all'autorità giudiziaria, né si ritrova la fissazione di termini
massimi alla durata delle restrizioni. Talmente generalizzate sono,
dunque, le carenze previsionali da precludere ogni possibilità di
colmare i vuoti in via di sola interpretazione.
La declaratoria di illegittimità, che colpisce, anzitutto, la
parte dell'art. 309 più direttamente investita dalla censura, non
può, altresì, non coinvolgere, per lo stretto collegamento razionale
e funzionale dianzi rimarcato, la prima parte dello stesso articolo, il
quale rimane così travolto nella sua interezza.
4. - Le conseguenze sono ovvie: a disciplinare l'"arresto fuori dei
casi di flagranza" nei confronti dei militari in servizio alle armi
potranno subentrare - nell'attesa di un intervento legislativo,
soprattutto ipotizzabile in sede di sempre più auspicata riforma del
codice penale militare di pace - le vigenti disposizioni del diritto
processuale penale ordinario, com'è logico che sia, quando si tratta
di reati non soggetti alla giurisdizione militare, e come discende
automaticamente dall'art. 261 cod. pen. mil. di pace, quando si tratta
di reati soggetti alla giurisdizione militare ("Salvo che la legge
disponga altrimenti, le disposizioni del codice di procedura penale si
osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari").
Ciò significa, essenzialmente, applicabilità del fermo di polizia
anche ai militari in servizio, secondo le prescrizioni attualmente
contemplate dal più volte novellato art. 238 e dall'art. 238-bis cod.
proc. pen.: prescrizioni assai più limitative dei poteri della polizia
giudiziaria e, quindi, ben più garantistiche di quelle che, in vigore
all'epoca dell'apprestamento del codice penale militare di pace,
avevano contribuito in modo decisivo a far optare per la deroga di cui
all'art. 309 cod. pen. mil. di pace.
Del resto, già nel 1976, proprio in considerazione della diversa
fisionomia assunta dal fermo di polizia, un progetto di riforma del
codice penale militare di pace, elaborato dall'Ufficio studi della
Procura Generale Militare, aveva proposto, in uno con l'eliminazione
del potere del comandante di adottare misure precauzionali,
l'esclusione del divieto di fermo nei confronti dei militari in
servizio. Soluzione perfettamente in linea con quanto era stato
affermato da questa Corte in un'occasione di poco precedente: "la
carcerazione preventiva, che è giustificata da esigenze eminentemente
processuali, non si atteggia in modo diverso, quanto alla sua funzione
e alla sua finalità, nel rito ordinario e nel rito militare" (sent. n.
68 del 1974).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 309 del codice
penale militare di pace.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte