Sentenza n. 74/1987
Altra decisione · depositata il 05/03/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
citata
- art. 3legge 1415/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Province Autonome di Trento e
Bolzano e della Regione Lombardia notificati rispettivamente il 26 e
25 febbraio e 14 giugno 1983, il 9 aprile 1984, il 4 aprile 1985 e
l'8 marzo 1986, depositati in cancelleria il 4 marzo e il 20 giugno
1983, il 26 aprile 1984, il 10 aprile 1985 e il 18 marzo 1986 ed
iscritti ai nn. 5, 6, 7, e 22 del registro 1983, al n. 6 del registro
1984, ai nn. 16 e 17 del registro 1985 e al n. 16 del registro 1986,
per conflitti di attribuzioni sorti a seguito:
1) dei decreti del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e dell'industria,
commercio e artigianato, emessi in data:
a) 23 dicembre 1982, recante "Determinazione dei contingenti del
personale dell'ANCC e dell'ENPI assegnato all'ISPESL e alle USL" (5,
6, 7/83);
b) 29 dicembre 1982, recante "Assegnazione provvisoria del
personale dei soppressi enti ENPI e ANCC alle USL e all'ISPESL" (5,
6, 7/83);
c) 23 febbraio 1983, recante "Modificazioni ai contingenti del
personale dell'ENPI e dell'ANCC assegnato all'ISPESL e alle USL"
(22/1983);
d) 22 gennaio 1985, recante "Determinazione dei contingenti
definitivi del personale del personale dell'ENPI e dell'ANCC
assegnato all'ISPESL e alle USL" (16, 17/1985);
2) dei decreti del Ministro della sanità, emessi in data:
a) 30 dicembre 1982, mai comunicato, aventi ad oggetto la
concreta assegnazione del personale già dipendente dai soppressi
ENPI e ANCC alle USL e all'ISPESL (5/83);
b) 28 dicembre 1985, trasmesso il 9 gennaio 1986, concernente il
comando di personale, già dipendente dai soppressi ENPI e ANCC,
all'ISPESL e alle USL (16/83);
3) dei decreti interministeriali dei Ministri dell'industria,
commercio e artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, emessi in data:
a) 23 dicembre 1982, recante "Istituzione dei dipartimenti
periferici per l'attività omologativa dell'ISPESL" (6, 7/83);
b) 23 dicembre 1982, recante "Identificazione delle attività
omologative, già svolte dai soppressi ENPI e ANCC, di competenza
dell'ISPESL" (6, 7/83);
c) 23 dicembre 1982, recante "Autorizzazione alle USL ad
esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e
per conto dell'ISPESL" (6, 7/83);
d) 4 febbraio 1984, recante "Modificazioni all'autorizzazione
alle USL ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo
impianto, in nome e per conto dell'ISPESL" (6/84).
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986 il giudice
relatore Ettore GALLO.
Uditi gli avvocati Sergio Pannunzio per le province autonome di
Trento e Bolzano, Umberto Pototschnig per la regione Lombardia e
l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il servizio
sanitario nazionale, prevedeva, fra l'altro, da un lato (art. 23) la
creazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) e, dall'altro (art. 72) la soppressione dell'Ente
nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e
dell'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC), i cui
compiti venivano attribuiti ai comuni, alle regioni e ad organi
centrali dello Stato. Nel contempo si aggiungeva che "la legge
istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la
sicurezza del lavoro avrebbe individuate le attività e le funzioni
già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC da attribuirsi al nuovo
Istituto".
L'ISPESL veniva istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di cui l' art. 3 determinava i
compiti, l'art. 20 stabiliva che si sarebbe provveduto
all'ordinamento dei servizi, mentre l'art. 17 prevedeva una
disciplina transitoria per l'assegnazione del personale. Con
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni
nella legge 2 agosto 1982, n. 597, veniva emanata la "disciplina
delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie
locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro". In particolare l'art. 2 del provvedimento, mentre dava una
disciplina transitoria per le funzioni già spettanti all'ENPI e
all'ANCC, ora trasferite alle UU.SS.LL., attribuiva all'ISPESL la
funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi
dell'art. 6, lettera n) e dell'art. 24, n. 18 della legge 23 dicembre
1978 n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti
industriali di serie al tipo omologato".
Seguivano tale attribuzione, nello stesso art. 2 e nei successivi
articoli 3 e 4, alcuni rinvii a decreti interministeriali (o a
decreti del Ministro della Sanità da emanare di concerto con altri
Ministri) allo scopo di regolare, tramite questi, l'esercizio e
l'organizzazione anche periferica di detta funzione.
A tal fine, in data 23, 28,29 e 30 dicembre 1982, venivano emanati
numerosi decreti dei Ministri della sanità, dell'industria, e del
lavoro, nonché del Ministro della sanità di concerto con i predetti
e con il Ministro del tesoro. A tali decreti ne seguivano altri in
data 23 febbraio 1983, 4 febbraio 1984, 22 gennaio e 28 dicembre 1985
che integravano e modificavano i precedenti.
In relazione a questi provvedimenti le provincie di Trento e di
Bolzano e la regione Lombardia, lamentando lesione delle proprie
competenze, sollevavano conflitto di attribuzione con ricorsi
iscritti ai nn. 5, 6, 7 e 22 del 1983, 6 del 1984, 16 e 17 del 1985 e
16 del 1986.
2. - In particolare la provincia di Trento chiedeva l'annullamento
di tutti i decreti interministeriali e di quello del Ministro della
sanità 30 dicembre 1982 concernenti il contingentamento e
l'assegnazione del personale, già dipendente dai soppressi ENPI e
ANCC, alle USL e all'ISPESL, ad eccezione del d. del Ministero della
sanità 28 dicembre 1985 concernente il "comando" del detto
personale.
Anche la provincia di Bolzano investiva gli stessi decreti
relativi al personale ad eccezione di quello del Ministro della
sanità ora menzionato e del decreto interministeriale 22 febbraio
1983 concernentente "Modificazioni del personale assegnato ad USL ed
ISPESL": in compenso, però, chiedeva l'annullamento dell'altro
decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1985 relativo al
"comando" del personale predetto.
Ne deriva che, a seguito dei ricorsi delle due provincie del
Trentino-Alto Adige, tutti i decreti concernenti il personale
risultano investiti.
La provincia di Bolzano inoltre chiedeva l'annullamento anche di
tutti i decreti interministeriali relativi alle attività omologative
dell'ISPESL, ad eccezione di quello 4 febbraio 1984 riguardante
"Modificazioni all'autorizzazione alle USL ad esercitare talune più
semplici attività omologative in nome e per conto dell'ISPESL".
Ambo le provincie, poi, nei limiti delle rispettive impugnazioni,
chiedevano che, qualora la Corte ritenesse che i decreti investiti
fossero attuativi del decreto del Presidente della Repubblica 619/80
e della legge 2 agosto 1982 n. 597, avesse a sollevare innanzi a se
stessa questione di legittimità costituzionale di queste ultime
normative per violazione dello Statuto Trentino-Alto Adige (art.li 8,
9, 16 e 19) e relative norme di attuazione.
Infine la regione Lombardia, ad eccezione del decreto del
Ministero della sanità concernente il comando, investiva tutti gli
stessi decreti di cui la provincia di Bolzano ha chiesto
l'annullamento, compreso anche, però, l'interministeriale 4 febbraio
1984 contro cui la provincia non aveva ricorso.
Le ricorrenti lamentavano in sostanza che, in materia di
prevenzione degl'infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
spettano alle provincie competenza legislativa secondaria e la
correlativa competenza amministrativa, che i decreti impugnati
impediscono di esercitare, violando norme statutarie. La provincia di
Bolzano, poi, soggiungeva che l'identificazione delle attività
omologative dell'ISPESL e i decreti che ne attribuiscono i poteri,
costituendo anche organi periferici e autorizzando le USL ad
esercitare le funzioni in nome e per conto dell'ISPESL, si
riferiscono anche ad attività di mero collaudo, riservate invece
queste ultime alle provincie ex art. 23 della legge n. 833/1978
(servizio sanitario nazionale) e da talune norme provinciali. Del
resto, la stessa autorizzazione alle USL ad esercitare alcune
attività omologative, in nome e per conto dell'ISPESL, sarebbe
invasiva della sfera di competenza della provincia, in materia di
attribuzioni alle USL.
La provincia di Bolzano lamentava, infine, in sua specialità, che
con i decreti di assegnazione del personale sarebbero state lese
altresì le norme relative alla proporzionale etnica e al
bilinguismo.
La regione Lombardia riprendendo, nella parte che la riguardano,
tutte le doglianze fin qui richiamate, illustra in particolare che
cosa debba intendersi per attività omologativa, riservata allo
Stato: attività che non va confusa con quelle di prevenzione e di
collaudo, giusta la definizione datane dall'art. 20 della legge n.
833/1978.
Conseguentemente la proliferazione di strutture periferiche
dell'ISPESL per l'esercizio decentrato di funzioni che spettano alle
regioni e alle USL sarebbe anche in contrasto con il disegno
originario della legge 833 che aveva previsto (art. 23) un Istituto
Superiore per i compiti di studio, ricerca e consulenza.Entro questo
ambito culturale, perciò, dovevano andare allo Stato (e quindi
all'ISPESL) le funzioni dei due Enti soppressi, mentre dovevano
andare ai comuni, alle province autonome e alle regioni tutte le
altre.
Con il denunziato decentramento, invece, e per l'erroneo concetto
di "omologazione", si tende a ricostruire le stesse strutture
periferiche degli Enti disciolti per consentire allo Stato di
esercitarne le attribuzioni tramite l'ISPESL. Ma il contrasto con gli
art.li 117 e 118 Cost. si renderebbe così evidente.
Fra l'altro, osserva la regione che il decreto che attribuisce
funzioni omologative alle USL violerebbe anche l'art. 119 Cost.
perché, caricando sulle USL spese per esercizio di funzioni statali
senza assicurare corrispondenti entrate, si lede l'autonomia
finanziaria regionale.
Si costituiva in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale chiedeva che tutti i ricorsi fossero in parte
respinti e in parte dichiarati inammissibili.
L'Avvocatura, particolarmente nelle scritture dedicate ai ricorsi
della regione, rimanda, per la definizione dell'attività di
omologazione, al decreto-legge n. 390/1982, e ne illustra il
significato. Non vi sarebbe perciò, - a suo avviso - nessun
sconfinamento dello Stato nelle materie di competenza regionale: e
tantomeno in quelle di competenza delle due provincie autonome, come
confermerebbe l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
gennaio 1980 n. 197, (che modifica l'art. 3 del precedente 28 marzo
1975, n. 474: norme di attuazione dello Statuto speciale T.A.A. in
materia di igiene e sanità). Questa disposizione, infatti,
concordata in sede di Commissione paritetica con gli esponenti delle
due provincie autonome del T.A.A., riserva espressamente allo Stato
la competenza in ordine alla omologazione di macchine, impianti e
mezzi personali di protezione.
Conseguentemente, inammissibili sarebbero i ricorsi riguardanti il
decreto di identificazione delle attività omologative demandate
all'ISPESL, perché nessuna attività omologativa compete alla
regione o alle province autonome. Così come inammissibili sono i
ricorsi contro il decreto istitutivo di dipartimenti periferici
dell'ISPESL, dato appunto che si tratta di organizzazione di funzioni
proprie dello Stato, a nessuno trasferite o attribuite.
Infondati poi i ricorsi contro il decreto che autorizza le USL a
svolgere talune minori attività omologative in nome e per conto
dell'ISPESL proprio perché non si tratta di delegazione, e parimenti
infondati devono ritenersi tutti i ricorsi proposti contro i decreti
riguardanti il contingentamento e il trasferimento del personale
degli Enti disciolti, perché meramente attuativi del legittimo
disegno organizzativo generale.
Regione e provincia, dopo le deduzioni dell'Avvocatura, hanno
presentato memorie di replica, nelle quali sono ribadite e sviluppate
le tesi esposte nei ricorsi.
All'udienza odierna tutte le parti costituite e l'Avvocatura dello
Stato svolgevano ampiamente le rispettive argomentazioni dedotte nei
ricorsi e nelle memorie. Considerato in diritto
1. - Tutti i ricorsi, per conflitti di attribuzione, benché
prodotti da parti diverse e in tempi successivi, si riferiscono
tuttavia agli stessi decreti ministeriali e propongono identiche
questioni, anche se taluna sotto profili diversi.
I giudizi possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con
unica sentenza.
2. - I ricorsi stessi, poi, in relazione al loro oggetto, si
suddividono in due grandi gruppi, per certi aspetti strettamente
connessi.
Un primo gruppo investe i decreti che hanno per oggetto le
strutture create in conseguenza della soppressione dei due Enti, ENPI
e ANCC, nonché l'attribuzione ad esse di talune attività. Si tratta
di doglianze sollevate esclusivamente dalla regione Lombardia e dalla
provincia autonoma di Bolzano.
Un secondo gruppo che, sempre in conseguenza della detta
soppressione, investe invece i decreti che dispongono in tema di
personale, vuoi per determinare i contingenti che dovranno essere
assegnati alle nuove strutture oppure alle regioni o ai comuni, vuoi
per disporre "comandi" o "assegnazioni provvisorie". A questo gruppo
appartengono anche i ricorsi della provincia autonoma di Trento.
E poiché, ad eccezione dei ricorsi di quest'ultima provincia, le
doglianze nei confronti dei decreti riguardanti il personale si
fondano anche sui vizi denunziati nei ricorsi contro i Decreti
concernenti le nuove strutture e le attività a queste conferite, è
opportuno trattare innanzitutto del primo gruppo.
3. - Esso è rappresentato dal ricorso n. 6/1983 della provincia
autonoma di Bolzano, e dal ricorso n. 7/1983 della regione Lombardia
che investono i seguenti decreti interministeriali:
A) 23 dicembre 1982 concernente "Istituzione dei dipartimenti
periferici per l'attività omologativa dell'ISPESL";
B) 23 dicembre 1982 concernente "Identificazione delle attività
omologative, già svolte dai soppressi ENPI e ANCC, di competenza
dell'ISPESL";
C) 23 dicembre 1982 concernente "Autorizzazione alle USL ad
esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto". La
regione Lombardia inoltre, con ricorso n. 6/1984, impugnava altresì;
D) il decreto interministeriale 4 febbraio 1984 recante
"Modificazione all'autorizzazione alle USL ad esercitare attività
omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto
dell'ISPESL": un decreto, cioè che - come appare evidente
dall'intitolazione - modificava quello elencato sub C).
3.1. - Per quanto si riferisce al decreto sub A) sostengono le
ricorrenti non esservi dubbio che le cosidette attività di
"omologazione" sono riservate allo Stato dall'art. 6, lett. n) della
legge 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), ed è
anche vero che l'art. 2, primo comma del decreto-legge 30 giugno 1982
n. 390 ha attribuito all'ISPESL le dette funzioni statali.
Ma - secondo le ricorrenti - il decreto interministeriale,
erroneamente interpretando la definizione del concetto di
"omologazione" data dal secondo comma del decreto-legge n. 390/82 ora
citato, ne estende indebitamente il contenuto fino a ricomprendervi
operazioni che si effettuano fuori dal luogo di produzione delle
macchine o degli impianti: operazioni, cioè, che, lungi dal
limitarsi a verificare la corrispondenza di un determinato prototipo
alle caratteristiche stabilite dalla legge, o del prodotto al tipo
omologato (che costituisce l'autentica attività di omologazione),
mirano a controllare il corretto inserimento e funzionamento del
singolo prodotto omologato in un reale processo produttivo o in un
particolare ambiente di lavoro o di vita. Ebbene, affermano le
ricorrenti che queste ultime sono attività di collaudo, e non di
omologazione, come tali riservate alle USL ex art.li 11-14 e
sopratutto 20 della legge 833/1978, e perciò alle regioni o - nel
territorio Trentino-Alto Adige - alle province autonome nel cui
ambito le USL in discussione sono costituite ed operano e al cui
controllo sono sottoposte.
Il decreto, pertanto, sarebbe invasivo della sfera di attribuzioni
della regione e della provincia autonoma ricorrenti.
La provincia di Bolzano, anzi, lamenta in particolare che
l'attribuzione all'ISPESL di funzioni di collaudo viola anche l'art.
1 delle norme d'attuazione dello Statuto T.A.A., (decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975 n. 197) che ha trasferito
alle province autonome le attribuzioni che, in materia di sanità
erano prima esercitate dallo Stato e poi dalla regione T.A.A.,
segnatamente con riferimento alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro che l'art. 1 delle norme d'attuazione integrative (decreto del
Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980 n. 197) espressamente
ricomprende fra quelle funzioni. D'altra parte, - aggiunge la
provincia - l'art. 80 della legge 833/1978 conferma in modo esplicito
le attribuzioni proprie delle provincie autonome, con espresso
riferimento, perciò, alla materia sanitaria.
Ma i ricorsi non sono fondati.
Va detto fin da ora, anche per l'applicazione alle doglianze che
saranno prese in esame più innanzi, che effettivamente la
distinzione fra le attività di omologazione, da una parte, e quelle
di collaudo e verifica dall'altra, è posta nettamente già nella
legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (legge 833/1978).
Questa, infatti, prevede l'omologazione al punto 18 dell'art. 24,
mentre disciplina al punto 6 collaudi e verifiche periodiche. La
stessa legge, poi, mentre riserva la prima allo Stato (art. 6 lett.
n), afferma con chiarezza, usando nell'art. 20 proprio le espressioni
tecniche di cui s'è detto, che i compiti di prevenzione, attribuiti
alle USL nell'art. 14, sono realizzati mediante "collaudi e
verifiche" anche di impianti prodotti, installati o utilizzati nel
territorio delle USL.
Orbene, la definizione normativa di "omologazione" di cui al comma
secondo dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982 n. 390
(convertito, con modificazioni che non riguardano il punto, nella
legge 12 agosto 1982 n. 597) è bensì sostanzialmente quella
sostenuta dalle ricorrenti, ma viene da queste trascurata
un'importante sequenza della norma che esclude la risolutiva
conclusione che ne è stata tratta.
È vero, infatti, che la legge riferisce il procedimento
tecnico-amministrativa dell'omologazione alla verifica della
rispondenza del tipo o del prototipo di un prodotto industriale a
specifici requisiti tecnici prefissati ai fini prevenzionali dalla
legge n. 833/1978: verifica che deve avvenire prima della
riproduzione e della immissione sul mercato. E da ciò è facile
effettivamente arguire che si tratta di operazioni che
necessariamente devono avvenire sul luogo stesso della produzione del
tipo, e perciò prima che esso venga riprodotto e il risultato della
riproduzione immesso sul mercato.
Ma si trascura che la detta condizione ("prima della riproduzione
e della immissione sul mercato") non riguarda il "primo o nuovo
impianto" che dall'inciso precedente è separato dalla disgiuntiva
"ovvero". Beninteso, non si tratta di un'interpetrazione puramente
letterale, ché anzi sono proprio quella logica e teleologica a
sostenere tale considerazione. Infatti, se per "impianto" deve
intendersi, anche secondo il lessico letterario, un insieme di
strutture, apparecchi, attrezzature, congegni etc..., collegati in
unico assemblaggio e concorrenti ad uno stesso scopo, sembra evidente
la ratio della disposizione. Il legislatore, cioè, si è preoccupato
delle ipotesi più frequenti: quelle in cui la complessità
dell'impianto è tale da renderne indispensabile il montaggio sul
luogo stesso in cui dovrà poi essere utilizzato nel processo
produttivo o in un particolare ambiente di vita o di lavoro.
Non può essere, quindi, essenziale, sul piano definitorio, la
distinzione fra attività che si svolgono nel luogo di produzione e
attività che riguardano quello di utilizzazione: ciò che conta è,
invece, la sostanza dell'intervento che, nell'ipotesi
dell'omologazione, tende a verificare la conformità del tipo ai
requisiti di legge e quella del prodotto di serie al tipo, mentre nel
caso del collaudo è diretto ad accertare la rispondenza del singolo
prodotto di serie alle finalità cui è destinato nello specifico
ambiente di lavoro o di vita, ovvero nel particolare processo
produttivo nel quale viene inserito, ai fini della prevenzione
infortuni e della sicurezza del lavoro.
Se così è, è evidente allora - per tornare ai ricorsi in esame
- che non può avere alcuna importanza che nella Tabella, allegata
all'impugnato decreto, si faccia menzione di apparecchi ed impianti
di sollevamento per persone e materiali, di apparecchi ed impianti a
pressione di vapore etc..., che - ad avviso delle ricorrenti -
sarebbero oggetto di attività di collaudo e di verifica riservate
alle USL, giacché sugli stessi oggetti cade sicuramente, ed anzi
preventivamente, anche l'attività di omologazione riservata allo
Stato e, per esso, all'ISPESL. Ciò che importa è che le due
attività sieno tenute ben distinte: e difatti la tabella si
riferisce esclusivamente e chiaramente alle "Attività omologative"
che vengono riconosciute di competenza dell'ISPESL.
La sfera delle reciproche attribuzioni costituzionalmente
garantite è, perciò, rispettata dal decreto.
3.2. - Il decreto interministeriale sub b) istituisce 33
Dipartimenti periferici dell'ISPESL in corrispondenza di altrettante
sedi dei due Enti soppressi, fra i quali anche i Dipartimenti di
Milano e Bolzano.
Insorgono le due ricorrenti sostenendo che la legge delegata
istitutiva dell'ISPESL (decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980 n. 619), non aveva affatto previsto i Dipartimenti: e
ciò in perfetta coerenza con la natura dell'Istituto che, come
risulta dall'art. 23 della legge n. 833/1978, doveva avere
esclusivamente compiti di ricerca, di studio, di proposta e di
consulenza, ma non attività operativa. Si dolgono, pertanto, le
ricorrenti che, mediante tale espediente, lo Stato si riprenda, sotto
nuovo nome, l'esercizio di quelle stesse mansioni che prima
esercitavano gli Enti soppressi e alle quali, salvo quelle
scientifiche, lo Stato aveva rinunziato proprio con quella
soppressione.
Così facendo, però, si violerebbe il disposto degli articoli 117
e 118 Cost., nonché, per quanto si riferisce alla provincia di
Bolzano, le norme di attuazione statutarie già citate sotto il
numero precedente.
Ma anche questa doglianza è frutto di equivoco. Una volta che lo
Stato ha deciso di affidare ad un Istituto Superiore statale
(l'ISPESL è inquadrato nel Ministero della sanità) la funzione di
"omologazione" che dello Stato stesso è di pertinenza (combinato
disposto dagli articoli 6, lett. n) della legge 833/1978 e art. 2,
primo comma decreto-legge n. 390/1982), non può essere negato il
discrezionale potere dello Stato di articolare i suoi Istituti nel
modo che ritiene più adeguato al raggiungimento dei fini
istituzionali e all'espletamento delle funzioni ad essi conferite.
Anche qui ciò che conta, nel contesto della doglianza mossa, è che
i Dipartimenti non oltrepassino quelle funzioni di omologazione che
loro spettano e che, con la loro istituzione, si rende più facile
eseguire nei luoghi di produzione (dei prototipi e dei prodotti di
serie) sorgenti nel territorio di ciascuno di essi.
E poiché il decreto impugnato si limita ad istituire i
Dipartimenti, e non c'è il minimo elemento (se non la mera
congettura) che s'intenda con ciò violare le attribuzioni di
spettanza della regione Lombardia e della provincia autonoma, i
ricorsi devono essere respinti.
3.3. - In ordine al decreto sub B), osservano le ricorrenti che le
attività asseritamente omologative elencate dal decreto sono, in
realtà, attività di prevenzione di piena e diretta competenza
regionale e provinciale. Poiché i ricorsi rimandano in proposito a
quanto esposto in relazione al decreto sub A), deve ritenersi che
anche qui si arguisca il carattere, collaudativo anziché omologativo
delle attività, dalla specie dei macchinari o degli impianti
menzionati. Si è, però, già detto in quell'occasione che, potendo
gli stessi impianti essere oggetto di ambo le attività, e non
rilevando ai fini definitori il fatto che essi si trovino già
installati in ambienti di lavoro o di vita anziché essere ancora
nello stabilimento che li produce, è decisivo, agli effetti del
sollevato conflitto, che il decreto limiti la funzione che viene
affidata alle USL, in nome e per conto dell'ISPESL, all'attività
propria dello Stato, vale a dire a quella omologativa.
Soggiungono, però, in subordine le ricorrenti che, tuttavia, se
fosse ritenuto dalla Corte - come in realtà si ritiene - che le
attività conferite alle USL sono proprio quelle omologative
pertinenti allo Stato, allora vi sarebbe quanto meno violazione
dell'art. 118, secondo comma Cost., perché si delegano alle USL
funzioni statali senza l'osservanza delle forme e delle procedure
costituzionali previste. Ma anche questa doglianza non è fondata,
perché nella specie in realtà non c'è stata alcuna delega: si
tratta soltanto dell'ipotesi in cui lo Stato si avvale di uffici
dell'apparato regionale. Proprio l'art. 118, che si assume violato
nel secondo comma, porta nell'ultimo un esempio di segno contrario
alla tesi delle ricorrenti. Come questa Corte ha già rilevato in
passato, sarebbe, infatti, "assurdo ritenere che quanto può la
regione disporre nei confronti di Enti pur forniti di autonomia, come
le province e i comuni, non possa lo Stato nei confronti di essa".
(Sent. 1° marzo 1972 n. 35).
C'è, però, infine, un'ulteriore doglianza, avanzata dalle
ricorrenti, secondo cui il decreto avrebbe quanto meno violata
l'autonomia finanziaria della regione Lombardia e della provincia
autonoma di Bolzano in relazione all'art. 119 Cost., avendo incluso
nel bilancio delle USL le spese di esercizio dell'attività che viene
loro accollata in nome e per conto dell'ISPESL: e ciò anche in
considerazione del fatto che l'art. 4 del decreto stesso fa obbligo
alle USL di riversare nelle casse dell'Erario quanto versato dagli
utenti per tariffe di esercizio. In tali condizioni - si sostiene -
dovevasi allora assicurare la corrispondente entrata.
Nemmeno questo diverso profilo può essere accolto. Il
finanziamento del Servizio Sanitario nazionale è disciplinato dagli
articoli 51 e 52 della legge 833/1978: ed alcuni criteri sono anche
dettati da numerose disposizioni degli articoli 53, (terzo comma,
lett. b, c, d,) 55 (secondo comma in particolare), 56 (lett. a).Dal
complesso di tale normativa risulta evidente che l'intero carico del
servizio sanitario nazionale, esercitato dalle USL su tutto il
territorio della Repubblica, grava sul bilancio dello Stato che ne
determina annualmente il fondo con la legge di approvazione del
bilancio. Le somme così stanziate vengono poi ripartite, con
delibera del CIPE, fra tutte le regioni, tenuto conto delle
indicazioni dei piani sanitari nazionali e regionali: e le regioni, a
loro volta, provvedono a ripartire fra le USL, e a trasferire ad
esse, la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese
correnti, riservandone un'aliquota, fino al 5%, per interventi
imprevisti. Sempre sullo Stato, pertanto, viene a gravare anche la
spesa di esercizio relativa alle funzioni che lo Stato stesso affida
alle USL in nome e per conto dell'ISPESL: e la legge ha già
disciplinato l'ipotesi di un intervento imprevisto, per il quale si
provvede mediante l'aliquota di riserva.
4. - Il decreto interministeriale 4 febbraio 1984 è impugnato -
come si è detto più sopra - soltanto dalla regione Lombardia con
ricorso dell'aprile 1984 n. 6.
Si assume che il decreto avrebbe violato gli articoli 117 e 118
Cost., anche in relazione agli articoli 17, 27 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e agli articoli
11, 14, 20, 22, 23 e 72 della legge 833/1978 nonché all'art. 2 del
decreto-legge 30 giugno 1982 n. 390, convertito nella legge 2 agosto
1982 n. 597.
Secondo la regione, richiamate le censure già mosse con il
precedente ricorso al decreto 23 dicembre 1982, il decreto ora
impugnato che lo modifica, sarebbe addirittura peggiorativo, in
quanto dispone che sia di spettanza dell'ISPESL persino "il collaudo
dell'impianto di ascensori e montacarichi per il rilascio della
licenza di esercizio e, per i generatori di calore, l'accertamento
della conformità dell'impianto al progetto approvato" (art. 1 del
decreto).
Inoltre, assume poi la regione che, pur dichiarandosi nell'art. 2
del decreto che le residue funzioni ivi elencate "restano di
competenza delle USL", in realtà non si tratterebbe di un tardivo
riconoscimento delle effettive attribuzioni proprie delle USL, ma
soltanto della conferma che queste funzioni restano affidate alle USL
in nome e per conto dell'ISPESL. Ciò si dovrebbe desumere - ad
avviso della ricorrente - dalla natura di quest'ultimo decreto il
quale, essendo modificativo del precedente, che aveva ad oggetto
l'autorizzazione alle USL ad esercitare le ricordate funzioni in nome
e per conto dell'ISPESL, avrebbe mantenuto fermo il carattere
originario di quell'affidamento.
Va detto subito che, per quanto si riferisce a questo secondo
profilo concernente l'art. 2, l'interpetrazione che la ricorrente ne
dà non sembra attendibile.
Il decreto usa l'espressione dall'indubitabile significato tecnico
"Restano di competenza delle USL": e, d'altra parte, il precedente
decreto non aveva affatto ricompreso le dette funzioni fra quelle che
venivano affidate alle USL in nome e per conto dell'ISPESL, perché,
anzi, come si è già precisato nel numero che precede, quel decreto
si è riferito esclusivamente ad attività di omologazione. E, in
realtà, proprio per il fatto che il decreto che qui si esamina
ribadisce la competenza dell'ISPESL per le ispezioni straordinarie,
usando ancora una volta la stessa espressione tecnica, non è a
dubitarsi che ispezioni ordinarie e verifiche periodiche sieno
riconosciute di propria ed esclusiva competenza delle USL. In tal
senso, comunque, ritiene la Corte che l'art. 2 debba essere
interpetrato.
Più delicato è, invece il profilo prospettato per l'art. 1 e,
per qualche riguardo, anche quello concernente le ispezioni
straordinarie previste nell'ultimo comma dell'art. 2.
Non può negarsi, infatti, che nel primo comma il decreto consente
esplicitamente all'ISPESL di esercitare "il collaudo dell'impianto
per il rilascio della licenza d'esercio": attività questa che, di
norma, è sicuramente riservata alla specifica competenza delle USL,
come risulta - giusta quanto si è più sopra rilevato - dal
combinato disposto degli articoli 14, terzo comma lett. f) e 20,
primo comma, lett. a) della legge fondamentale 23 dicembre 1978 n.
833. Ma altrettanto deve dirsi per quanto si riferisce a
quell'"accertamento della conformità dell'impianto al progetto
approvato", di cui si parla nel secondo comma dell'art. 2 che, come
ogni giudizio concernente il rapporto intercorrente fra opera
compiuta e progetto, sembrerebbe caratteristica attività di
collaudo.
Senonché, si rende trasparente, a più attenta lettura, quale sia
stato lo spirito che ha indotto i Ministri autori del decreto a
provvedere in tal senso. Richiamando, per il primo comma, quanto più
sopra si è osservato a proposito degl'impianti, e trattandosi
evidentemente di omologazione che viene eseguita "negli uffici
pubblici o privati" dove ascensori e montacarichi sono "installati",
le operazioni descritte nel secondo e terzo comma della legge n.
1415/42 vengono virtualmente a coincidere. Per constatare, infatti,
se l'ascensore o il montacarichi, già installato per l'uso,
corrisponda al tipo d'impianto progettato in conformità alle regole
di sicurezza prefissate dalla legge, occorre necessariamente
verificare il buon funzionamento nella particolare situazione
edilizia in cui è inserito e in relazione all'uso che ne viene
fatto. Sì che, in definitiva, per queste ipotesi particolari, il
rilascio della licenza d'impianto comporta necessariamente anche
quello della licenza d'esercizio, attesa la qualità delle verifiche
che vengono contestualmente eseguite.
Tuttavia, la Corte intende sottolineare che si tratta di ipotesi
limite, che non troverebbero legittimazione al di fuori delle precise
condizioni indicate dal decreto, così come or ora sono state messe
in evidenza.
Quanto, poi, al caso del secondo comma, la simiglianza che sembra
mostrare con l'attività di collaudo è soltanto apparente. A ben
guardare, infatti, l'accertamento della conformità dell'impianto al
progetto approvato, significa in realtà accertamento della sua
rispondenza alle norme del decreto ministeriale 1° dicembre 1975, e
perciò, in definitiva, vera e propria attività di omologazione: e
ciò perché il progetto - come espressamente esige il dato testuale
del decreto - per essere approvato deve mostrare rispondenza a dette
norme, che sono appunto le regole prefissate ai fini di sicurezza.
Restano le ispezioni strordinarie, di cui al quarto comma
dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che l'impugnato
decreto dichiara di voler mantenere alla competenza dell'ISPESL.
In proposito, dev'essere subito allontanato un equivoco che sembra
annidarsi negli assunti delle ricorrenti: equivoco che viene
particolarmente utilizzato proprio in tema di "ispezioni
straordinarie", le quali - si sostiene - "fuoriescono per definizione
dalle vere e proprie omologazioni, per rientrare invece nella
prevenzione, di piena competenza regionale" (ricorso n. 6 della
Regione Lombardia).
Ora, che l'attività di omologazione differisca nettamente da
quella di collaudo s'è già detto, e si tratta, perciò, volta per
volta, d'identificare l'una o l'altra tenendo conto delle definizioni
normative, ma è da escludere che la differenza passi sul piano della
prevenzione. Basta richiamare il disposto di cui al secondo comma
dell'art. 2 del decreto-legge 390/82 per convincersi che i requisiti
tecnici prefissati, sui quali dev'essere orientato il giudizio di
conformità che contraddistingue l'omologazione, sono dettati proprio
"ai fini prevenzionali". Il che, del resto, si evinceva già dalla
legge fondamentale (n. 833/78), particolarmente dalla generale
ispirazione della delega contenuta nell'art. 24.
D'altra parte, se le norme concernenti l'omologazione mirano ad
impedire che siano riprodotti, ed immessi nel mercato, esemplari che
non corrispondono a specifici requisiti tecnici prefissati, è
evidente che il legislatore mira con esse a "prevenire" l'insorgenza
di situazioni di pericolo sui luoghi di lavoro e di vita, dove i
prodotti dovranno essere utilizzati.
Deve ritenersi, perciò, che ambo le attività, di omologazione e
di collaudo, rientrino nel campo della prevenzione.
D'altra parte, è ancora una volta proprio la legge fondamentale
(n. 833/78) ad escludere che le ispezioni straordinarie rientrino,
assieme ai collaudi, fra le attività che l'art. 2 attribuisce alla
prevenzione affidata alle USL. L'art. 2, infatti, allude
genericamente a "collaudi e verifiche": ma là dove l'art. 24
instaura quella netta distinzione fra attività di omologazione e
attività di collaudo, di cui già si è parlato, non può non
rilevarsi che alla lett. b) del n. 6, dove appunto si prevede la
disciplina del collaudo, sono insieme richiamate anche testualmente
le "verifiche periodiche". Sono, perciò, assimilate dalla legge
all'attività di collaudo, e quindi affidate alle USL, soltanto
quelle verifiche che, avendo carattere periodico, rientrano fra le
ordinarie ispezioni: mentre, per l'argumentum a contrario, deve
ritenersi che le verifiche o ispezioni non periodiche, e perciò
straordinarie, restino di competenza dell'ISPESL, come appunto
dispone il decreto impugnato.
Del resto, tale è lo spirito stesso dell'art. 3 della legge 24
ottobre 1942 n. 1415 che, mentre subordina il rinnovo della licenza
di esercizio all'esito favorevole delle ispezioni periodiche, così
collegando queste ultime al "collaudo" dell'impianto previsto
nell'ultimo comma dell'art. 2, rimette invece alla competenza del
Prefetto (e, perciò, ad un organo statale) le ispezioni
straordinarie, collegandole anche alle "modificazioni dell'impianto"
o ad importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di
sicurezza che abbiano messo ascensore o montacarichi temporaneamente
fuori servizio: vale a dire a situazioni che incidono su quella
conformità alle regole prefissate di sicurezza che
contraddistinguono l'attività di omologazione, e quindi le
attribuzioni dello Stato e, oggi, dell'ISPESL.
Per quanto, infine, si riferisce alle particolari motivazioni che
la provincia autonoma di Bolzano aggiunge in relazione alle norme
dello Statuto speciale e all'art. 80 della legge 833/78, si rimanda a
quanto sarà subito detto nei numeri che seguono a proposito dei
ricorsi contro i decreti riguardanti il personale, dove le dette
argomentazioni vengono ampiamente utilizzate.
5. - Esaminando ora il secondo gruppo di ricorsi, rileva la Corte
che esso comprende - come si è detto - tutte le doglianze
concernenti i decreti ministeriali che dispongono circa il personale
già in servizio presso gli Enti soppressi ENPI e ANCC.
Si tratta: A) del decreto 23 dicembre 1982 che determina il
contingente del personale dei due Enti soppressi da adeguare
all'ISPESL e alle USL. Decreto investito dal ricorso 26 febbraio 1983
n. 6/83 della provincia autonoma di Bolzano (già esaminato per la
parte concernente gli aspetti dell'altro gruppo), del ricorso 26
febbraio 83 n. 5/83 della provincia autonoma di Trento, e dal ricorso
25 febbraio 1983 n. 7/83 della regione Lombardia (anche questo già
esaminato per gli altri aspetti).
B) Del decreto 29 dicembre 1982 che assegna provvisoriamente il
personale degli Enti soppressi alle USL e all'ISPESL, investito dai
ricorsi sopra richiamati della provincia autonoma di Bolzano e della
regione Lombardia, nonché dal ricorso 26 febbraio 1983 n. 5/83 della
provincia autonoma di Trento.
C) Del decreto 30 dicembre 1982 che assegna concretamente in via
provvisoria il personale di cui sopra ai nuovi Enti USL e ISPESL,
investito soltanto dal ricorso 26 febbraio 1983 n. 5/83 della
provincia autonoma di Trento.
D) Del decreto 23 febbraio 1983 che modifica la determinazione dei
contingenti del personale così come fissata dal predetto decreto di
cui alla lettera A), investito soltanto dal ricorso 14 giugno 1983 n.
22/83 della provincia autonoma di Trento.
E) Del decreto 22 gennaio 1985 che determina definitivamente i
contingenti del personale suddetto, investito dal ricorso 4 aprile
1985 n. 16/85 della provincia Autonoma di Bolzano, e dal ricorso
stessa data n. 17/85 della provincia Autonoma di Trento.
F) Del decreto 28 dicembre 1985 che dispone il "Comando" del
personale suddetto in relazione ai contingenti definitivi stabiliti
dal decreto che precede, investito soltanto dal ricorso 7 marzo 1986
n. 16/86 della provincia Autonoma di Bolzano.
È opportuno prendere subito in esame il ricorso della regione
Lombardia che - come si è accennato - ha un profilo particolare. La
regione ricorrente, infatti, fonda le sue doglianze sui vizi messi in
luce nella critica ai decreti del primo gruppo. Poiché - si sostiene
- i due decreti impugnati determinano i contingenti e dispongono
l'assegnazione provvisoria del personale sul presupposto che
all'ISPESL competano funzioni che la regione ha contestato, ne
deriverebbe l'invasività e la conseguente invalidità dei decreti
che negano alla regione personale adeguato all'esercizio delle
proprie attribuzioni.
Ma poiché la Corte non ha ravvisato la sussistenza dei denunziati
vizi, non può nemmeno essere accolto questo profilo strettamente
collegato alla doglianza nei confronti del secondo gruppo di decreti.
Quanto poi alla lamentata inosservanza, per l'assegnazione
provvisoria, delle procedure previste dall'art. 67 in relazione
all'art. 72 della legge 833/78, va rilevato che, in realtà,
l'assegnazione provvisoria disposta dal decreto impugnato non è
quella disciplinata dal citato art. 67 che si riferisce al personale
non "comandato", e che peraltro viene assegnato ai ruoli unici
istituiti presso la Presidenza del Consiglio. Il decreto impugnato,
invece, dispone l'assegnazione provvisoria alle USL e all'ISPESL di
quel personale dei soppressi Enti che già presso i detti Enti era
stato in precedenza comandato, e lo fa - come spiegato nelle premesse
del decreto - in forza del quarto co. dell'art. 1 del decreto-legge
30 aprile 1981 n. 169 che, per le esigenze delle gestioni di
liquidazione degli Enti soppressi, autorizza l'utilizzazione di
personale nell'ambito dei contingenti assegnati alle USL e
all'ISPESL.
Con questo chiarimento si risponde anche al rilievo secondo cui si
tratterebbe di un provvedimento anomalo rispetto all'assegnazione
provvisoria disciplinata dall'art. 67 della legge 833/78: mentre
chiaramente anomalo non è rispetto al decreto-legge sopra
richiamato. Inoltre risulta poi evidente la ragione per cui non è
stato apposto un limite all'assegnazione provvisoria in quanto - come
il decreto esplicitamente avverte - trattasi di provvedimento
disposto "in attesa dell'assegnazione definitiva".
Il ricorso della regione, pertanto, dev'essere respinto anche
nella parte in cui investe i due decreti che dispongono del personale
degli Enti soppressi.
6. - I ricorsi delle due province autonome contro i decreti di cui
si va parlando possono essere esaminati tutti assieme perché si
fondano su di una serie di argomentazioni comuni: salvo il
particolare profilo sollevato dalla provincia di Bolzano in tema di
proporzionale etnica e di conoscenza linguistica, di cui sarà detto
alla fine.
Sostanzialmente le ragioni delle doglianze possono essere così
sintetizzate.
Gli articoli 4 n. 7, 9 n. 10 e 16 primo comma dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972 n. 670) attribuiscono alla regione e alle
province autonome potestà legislativa in materia sanitaria; e l'art.
1 delle norme d'attuazione (decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975 n. 474) trasferisce alle province autonome le
attribuzioni che, nella detta materia appartenevano prima allo Stato
o alla regione T.A.A. L'art. 1, poi, delle norme d'attuazione
integrative (decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980
n. 197) precisa che, fra quelle attribuzioni è compresa anche la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'art. 72 della legge 833/78 ha successivamente trasferito alle
regioni (e per il T.A.A., quindi, alle province limitatamente al
rispettivo territorio) le funzioni concernenti le attività di
prevenzione già di competenza degli Enti soppressi: mentre
all'ISPESL non può avere trasferito altro che quelle di studio e di
ricerca in aderenza ai compiti che la delega legislativa prevedeva
per l'istituzione di detto Ente (art. 32). Ciò, del resto, è
confermato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980 n. 619 che, istituendo l'Istituto, ne determina in tal
senso i compiti. Infine, l'art. 80 della stessa legge 833/78
ribadisce, proprio nel contesto della materia sanitaria e della
riforma, le prerogative proprie delle province autonome.
D'altra parte, poiché, l'art. 8 n. 1 del citato Statuto speciale
per il T.A.A. prevede per le province autonome una primaria potestà
normativa in tema di "ordinamento degli uffici provinciali e del
personale ad essi addetto", e l'art. 10 della legge 22 luglio 1975 n.
382 (norme sull'ordinamento regionale) ha disposto l'integrale
trasferimento alle province autonome del personale periferico degli
Enti pubblici nazionali, con fini istituzionali anche sanitari, che
vengono a cessare, le due province hanno già assunto i provvedimenti
conseguenziali al riportato importante complesso normativo.
Infatti, esse hanno riservato a loro stesse i compiti prima
esercitati dai soppressi Enti, istituendo a tal fine un apposito
diretto servizio provinciale: come dimostrano per Trento, la legge p.
6 dicembre 1980 n. 33 (art. 4 lett. c e nn. 3 e 4, e l'art. 32), la
legge p. 21 aprile 1981 n. 7, in relazione all'art. 67 della legge
833/78, e infine la legge p. 29 agosto 1983 n. 29 (articoli 3, 48, 49
e 50); e, per Bolzano, la legge p. 2 gennaio 1981 n. 1 (art. 6 n. 3
lett. b).
Intanto, va premesso che la potestà normativa delle province
autonome in materia sanitaria discende dall'art. 9 n. 10 dello
Statuto speciale T.A.A. che richiama i limiti di cui all'art. 5: il
che significa che si tratta di una potestà soltanto concorrente su
cui prevale quella primaria dello Stato. Né su ciò influisce l'art.
8 n. 1 dello Statuto stesso che, in materia di ordinamento degli
uffici provinciali e del relativo personale, attribuisce
effettivamente alle province autonome potestà normativa primaria.
Infatti, queste ultime non potrebbero aggirare l'attribuzione
primaria dello Stato in materia sanitaria attraverso provvedimenti
che riguardano l'istituzione di uffici provinciali o il trasferimento
di personale.
Da ciò deriva che, quando una legge statale (come quella n.
833/78) affida a nuovi Enti che istituisce (le USL per l'ambito
regionale e per quello delle province autonome, e l'ISPESL per quello
nazionale) le funzioni in materia sanitaria (e quindi di prevenzione
e sicurezza del lavoro) che prima venivano esercitate da Enti
periferici statali, non vi potrà mai essere, sotto alcun riflesso,
invasione di attribuzioni delle province autonome, perché lo Stato
si avvale della potestà normativa primaria (e conseguentemente di
quella amministrativa di pari grado) che lo stesso Statuto T.A.A. gli
riconosce. Sotto questo riflesso, pertanto, non vale invocare il
disposto di cui agli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975 n. 474 (Norme di attuazione per il T.A.A.),
secondo cui il personale in servizio presso le sedi periferiche degli
Enti pubblici a carattere nazionale, che hanno tra i loro fini
istituzionali anche compiti in materia di igiene e sanità (la
prevenzione infortuni è stata espressamente aggiunta all'art. 1 del
testo in esame dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 gennaio 1980 n. 197), addetto alle attività che
cessano, dev'essere trasferito alle province di Trento e di Bolzano.
Non vale, perché la disposizione si riferisce evidentemente ad Enti
i cui fini istituzionali prevedono marginalmente la materia igiene e
sanità, ma non a quelli in cui la detta materia sostanzia in modo
esclusivo tutta la finalità dell'Ente, e per i quali sono operativi
i limiti di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 5 dello
Statuto T.A.A.
È ben vero, poi, che la legge 833/78 (art. 32) aveva previsto per
l'ISPESL compiti di natura scientifica e di consulenza, e che in tal
senso l'art. 3 della legge-delegata (decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980 n. 619) aveva provveduto ma si è già
rilevato che, con legge successiva (decreto-legge 30 giugno 1982 n.
390, art. 2, conv. in legge 12 agosto 1982 n. 597), lo Stato ha
attribuito al nuovo Istituto Superiore, Organo di un suo Ministero,
funzioni sue proprie, come quella dell'omologazione, esercitando un
potere discrezonale. Da siffatta decisione, che implicava anche la
possibilità - come si è visto più sopra - di istituire
Dipartimenti periferici dell'Istituto (art. 4 legge ora citata),
discendeva necessariamente la conseguenza di una ripartizione del
personale degli Enti soppressi in aderenza alla nuova situazione che
veniva così a determinarsi.
Certo, l'art. 80 della legge 833/78 mantiene effettivamente ferme
le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano
secondo le forme e le condizioni particolari di autonomia definite
dallo Statuto T.A.A., così come ribadisce la validità delle
procedure di trasferimento del personale previste dalle norme
statutarie. Ma si è già sottolineato che le competenze normative in
materia sanitaria sono concorrenti, e perciò le leggi provinciali
non possono sovrapporsi ad una legge dello Stato in materia
sanitaria, sostituendo un servizio diretto della provincia a quello
che lo Stato ha ritenuto di attribuire alle USL e all'ISPESL: e,
quanto alle procedure, una volta escluso - come questa Corte ha più
sopra escluso - che sieno applicabili alla specie norme di attuazione
previste per situazioni diverse (Istituti cessati le cui finalità
non sieno esclusivamente quelle della materia sanitaria), anche la
necessità dell'intesa con la provincia interessata non è riferibile
ad una materia dove lo Stato, avvalendosi della sua primaria potestà
normativa, ha minuziosamente disciplinato i tempi, i modi, e i
criteri per il graduale afflusso del personale ai ruoli regionali
delle USL e a quelli dell'ISPESL (art. 67 legge 833/78, richiamato
dall'art. 72, quarto comma).
Nemmeno i ricorsi delle due province esaminati in questo numero
possono, pertanto, trovare accoglimento.
7. - Resta, però, il profilo particolare sollevato dalla
provincia autonoma di Bolzano circa l'asserita invasività dei
decreti in esame rispetto alle attribuzioni provinciali in materia di
proporzionale etnica e di conoscenza della lingua tedesca.
Si deve, in proposito, riconoscere che l'eccezione dell'Avvocatura
dello Stato (secondo cui non vi sarebbe invasività perché il
personale trasferito già prestava servizio nella provincia) non può
ritenersi decisiva. Infatti, con il trasferimento nei ruoli regionali
di personale di lingua italiana, che già prestasse servizio negli
Enti periferici soppressi, ancor prima della promulgazione delle
norme del 1976, ben potrebbe in ipotesi verificarsi in quei ruoli
alterazione dell'equilibrio etnico o violazione del principio
relativo alla conoscenza della lingua tedesca. La regola della
perpetuatio per coloro che già prestavano servizio in loco al
momento dell'entrata in vigore della normativa sulla proporzionale
etnica vale evidentemente nell'ambito della stessa amministrazione,
ma non per l'ipotesi di passaggio dall'una all'altra amministrazione
che vanificherebbe, altrimenti, lo spirito delle disposizioni.
Senonché questo particolare profilo non può tuttavia essere
preso in considerazione per assoluto difetto di motivazione sul
punto, dato che la ricorrente non ha indicato se l'inconveniente si
sia effettivamente verificato in concreto, mostrando dove, e per
quali trasferimenti, sia stato alterato il principio dell'equilibrio
etnico o violato quello della conoscenza della lingua tedesca.
Quanto, infine, alla richiesta, avanzata subordinatamente dalle
province autonome, affinché la Corte abbia a sollevare innanzi a se
stessa talune questioni di legittimità costituzionale qualora si
ritenesse che la lamentata invasività dei decreti impugnati avesse a
discendere dalle leggi di cui rappresentano attuazione, non c'è che
da rimandare alle motivazioni fin qui adottate: da esse appare
chiaramente che la Corte non ha ravvisato alcun elememento di dubbio
che possa riflettersi sulla legittimità costituzionale delle norme
di legge su cui si fondano i provvedimenti impugnati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara che spettano allo Stato le attività di omologazione
già svolte dai soppressi Enti ENPI e ANCC, anche quando, nel caso
degli impianti, esse avvengano nei luoghi dove dovranno essere
utilizzati;
2) dichiara che spetta allo Stato attribuire all'ISPESL le
funzioni di cui sopra, ed istituire Dipartimenti periferici del detto
Istituto Superiore;
3) dichiara che spetta allo Stato avvalersi delle USL per
autorizzarle ad esercitare alcune attività omologative in nome e per
conto dell'ISPESL;
4) dichiara che spettano allo Stato, e per esso all'ISPESL, le
ispezioni straordinarie di cui al quarto comma dell'art. 3 della
legge 21 ottobre 1942 n. 1415;
5) dichiara che spetta allo Stato determinare provvisoriamente e
definitivamente i contingenti del personale già in servizio presso i
soppressi ENPI ed ANCC da assegnare all'ISPESL e alle USL in
relazione alle funzioni e alle sedi di cui sopra, così come spetta
allo Stato provvedere ad assegnazioni provvisorie nell'ambito dei
detti contingenti, e ad eventuali comandi;
Respinge conseguentemente i ricorsi interposti dalla regione
Lombardia e dalle province autonome di Trento e Bolzano avverso i
decreti ministeriali ed interministeriali indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte