Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 15 maggio 1985 dal Tribunale di Catania - sezione promiscua,

iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 15

maggio 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 668, secondo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a

convalida di sfratto decorsi dieci giorni dall'inizio

dell'esecuzione;

che è intervenuta in giudizio l'Avvocatura dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo

che la questione venga dichiarata non rilevante o comunque non

fondata;

Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa

la rilevanza della proposta questione;

che, in ordinanza di rimessione, non risulta neppure svolta la

prescritta delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza

rispetto alla norma costituzionale che si assume violata;

che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non

può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 668, secondo comma, del codice di procedura

civile, sollevata dal Tribunale di Catania, in riferimento all'art.

24, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte