Ordinanza n. 74/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 15 maggio 1985 dal Tribunale di Catania - sezione promiscua,
iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 15
maggio 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 668, secondo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a
convalida di sfratto decorsi dieci giorni dall'inizio
dell'esecuzione;
che è intervenuta in giudizio l'Avvocatura dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che la questione venga dichiarata non rilevante o comunque non
fondata;
Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa
la rilevanza della proposta questione;
che, in ordinanza di rimessione, non risulta neppure svolta la
prescritta delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza
rispetto alla norma costituzionale che si assume violata;
che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non
può essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 668, secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata dal Tribunale di Catania, in riferimento all'art.
24, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte