Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo

comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), come modificato dall'art. 2 del d.l. 12 gennaio

1993, n. 3 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento

dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di

persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo

unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per

l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), e dall'art. 78, primo

comma, lettera c) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato

dall'art. 4 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3 promossi con n. 2

ordinanze emesse il 18 e 5 febbraio 1993 dal Tribunale di Roma nei

procedimenti penali a carico di Fatuma Mohamed Jusef e Colongo

Raimondo, iscritte ai nn. 595 e 596 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (del 5 e 18

febbraio 1993) il tribunale di Roma - nel corso di procedimenti

penali per il reato di detenzione per uso personale di sostanze

stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - ha

sollevato - in riferimento all'art. 25, comma 2, Cost. - questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1,

d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come modificato dall'art. 2 d.l. 12

gennaio 1993 n. 3, nell'inciso "secondo le metodiche indicate nello

stesso art. 78, comma 1, lettera c)", nonché dell'art. 78, comma 1,

lettera c) del cit. d.P.R. n. 309/90, come modificato dall'art. 4 del

cit. d.l. n. 3/93;

che in particolare il tribunale rimettente considera che secondo

l'art. 75 cit. la fattispecie criminosa di cui all'art. 73 dello

stesso d.P.R. n. 309/90 ricorre qualora risulti che la quantità di

droga detenuta dall'imputato non "corrisponde alla dose individuale

abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche

indicate nello stesso art. 78, comma 1, lettera c)"; sussiste

pertanto una diversità tra "dose individuale abitualmente assunta"

(che esprime una mera abitudine) e "dose necessaria alla esigenza

individuale" (che esprime un inderogabile bisogno) sicché vi è un

conflitto fra le due norme sopra indicate (art. 75, comma 1, ultima

parte, e art. 78, comma 1, lettera c)) che determina un'assoluta

incertezza sulla fattispecie incriminatrice e ridonda in vizio di

legittimità costituzionale per violazione del principio di legalità

(art. 25, comma 2, Cost.); che è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la

materia del contendere ovvero restituiti gli atti al giudice

rimettente in ragione della mancata conversione del cit. d.l. n. 3/93

e comunque dell'abrogazione della normativa incriminatrice in parte

qua;

Considerato che le disposizioni censurate sono limitate a quelle

introdotte dalle modifiche apportate dagli artt. 2 e 4 del d.l. 12

gennaio 1993 n. 3 agli artt. 75, comma 1, e 78, comma 1, lettera c),

del d.P.R. 12 gennaio 1990 n. 309;

che il d.l. 12 gennaio 1993 n. 3 non è stato convertito in legge

(peraltro la normativa sulla quale lo stesso decreto interveniva per

modificarla è stata abrogata, nella parte che qui rileva, a seguito

di referendum: v. d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171) sicché le

disposizioni censurate hanno perso efficacia ex tunc e più non

esistono (in parte qua) nell'ordinamento giuridico;

che pertanto la questione di costituzionalità è manifestamente

inammissibile (cfr. ex plurimis n. 503 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75, comma 1, e

78, comma 1, lettera c) del d.P.R. 12 ottobre 1990 n. 309 (Testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), come modificati dagli artt. 2 e 4 del

d.l. 12 gennaio 1993 n. 3 (Disposizioni urgenti concernenti

l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il

trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le

modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le

norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevate, in

riferimento all'art. 25, comma 2, della Costituzione, dal Tribunale

di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1994:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte