Sentenza n. 74/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 233/1986
- art. 4-bislegge 27/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del
d.-l. 5 giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti sulla liquidazione coatta
amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie
e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria),
convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 1986, n. 430 (come
sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27,
convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 1987, n. 148),
promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal tribunale di Roma
sul ricorso proposto da Valentini Maria Gabriella iscritta al n. 428
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione di Valentini Maria Gabriella nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 2 aprile 1996, il presidente del
Consiglio di amministrazione della Immobiliare Le Dune s.r.l., Maria
Gabriella Valentini, chiedeva - ai sensi dell'art. 3 del d.-l. 5
giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti sulla liquidazione coatta
amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie
e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria),
convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 1986, n. 430 (come
sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27,
convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 1987, n. 148) - la
conversione in liquidazione coatta amministrativa del fallimento di
tale società, dichiarato dal tribunale di Roma con sentenza del 30
marzo 1995, sul presupposto del collegamento con la società
fiduciaria I.F.I.R. s.p.a., posta in liquidazione coatta
amministrativa con decreto ministeriale del 9 gennaio 1995.
2. - Il tribunale di Roma, ritenuta la sussistenza dell'anzidetto
collegamento, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale - in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione - dell'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge,
nella parte in cui non prevede - per le società indicate nell'art.
2, comma 1 (e cioè società controllanti o controllate o collegate
ad una società fiduciaria) - la conversione del fallimento
dichiarato successivamente alla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società
fiduciaria con la quale sono collegate.
Secondo il giudice rimettente la norma impugnata prevedeva
inizialmente la conversione delle sole procedure di fallimento alle
quali fossero già sottoposte, alla data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 233 del 1986, le società collegate alla
società fiduciaria successivamente posta in liquidazione coatta:
tale interpretazione restrittiva è stata condivisa dalla stessa
Corte costituzionale, che nella sentenza n. 19 del 1991 - dopo aver
escluso la possibilità di una interpretazione adeguatrice - ha
dichiarato l'incostituzionalità del medesimo art. 3, comma 1, oggi
impugnato, nella parte in cui non prevede la conversione del
fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, ma
pur sempre prima del provvedimento di liquidazione coatta della
società fiduciaria.
Nel caso di specie, invece, è avvenuto il contrario, dato che la
dichiarazione di fallimento della Immobiliare Le Dune S.r.l., pur se
non avrebbe dovuto essere adottata, è stata ugualmente pronunciata
ed ha seguito nel tempo la messa in liquidazione coatta della
società fiduciaria I.F.I.R. s.p.a. Ora la sentenza dichiarativa è
diventata inoppugnabile, non essendo stata proposta opposizione ai
sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, per cui non è, allo
stato, previsto alcun rimedio processuale atto a consentire
l'assoggettamento della società fallita alla liquidazione coatta
amministrativa.
Ciò comporta, a giudizio del tribunale di Roma, una violazione del
principio di ragionevolezza, essendo frustrata l'esigenza di
unificazione delle procedure concorsuali riguardanti uno stesso
gruppo di società, perseguito dalla norma impugnata: poiché tale
esigenza riveste natura pubblicistica, appare irragionevole
consentire che - allorché la dichiarazione di fallimento segua la
messa in liquidazione coatta della società fiduciaria collegata a
quella fallita - l'esigenza suddetta possa venire soddisfatta solo
mediante un rimedio attivabile ad esclusiva istanza di parte e, per
di più, entro ristretti termini di decadenza.
3. - Nel giudizio avanti la Corte costituzionale si è costituita
la ricorrente Maria Gabriella Valentini ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa della ricorrente chiede che la questione sia dichiarata
inammissibile, ritenendo che la norma impugnata sia chiara ed
inequivocabile: là dove essa dispone che "le procedure di
fallimento alle quali sono già assoggettate le società di cui agli
artt. 1 e 2 sono convertite in procedura di liquidazione coatta
amministrativa", si riferisce a procedure che esistono in quanto ci
sia già la sentenza dichiarativa di fallimento. Perciò ogni
discorso sulla possibilità o meno dell'opposizione viene ad essere
estraneo, tanto più che il tribunale non è tenuto a revocare il
fallimento, ma è chiamato a stabilire la necessità della sua
conversione sulla base dei collegamenti previsti dal decreto-legge n.
233 del 1986. Aggiunge la parte privata che il momento in cui i
fallimenti sono dichiarati è indifferente, perché sono convertite
le procedure e non i fallimenti in se stessi, e che proprio perché
la finalità della norma impugnata è l'unificazione delle procedure
ed è di natura pubblicistica, "ogni indagine introspettiva sulle
società (a parte l'acquisizione della loro qualitas di controllate,
controllanti, unidirezionali o finanziate) è un fuor d'opera".
4. - L'Avvocatura dello Stato chiede, invece, che la questione sia
dichiarata infondata.
La difesa erariale ritiene - come il giudice rimettente - che la
norma impugnata impedisca la conversione delle società collegate
dichiarate fallite dopo la messa in liquidazione coatta della
società fiduciaria "madre", ma - al contrario di quest'ultimo -
considera tale impedimento ragionevole, poiché rappresenta il
risultato di un bilanciamento discrezionale, operato dal legislatore,
con il principio dell'intangibilità del giudicato. Infatti, "nei
procedimenti fallimentari in cui il collegamento avrebbe potuto
essere ab origine efficacemente dedotto (quelli relativi a collegate
a fiduciarie già poste in liquidazione), la deduzione (proposta o
non) viene preclusa dal giudicato. In quelli in cui non avrebbe
potuto essere dedotto (società collegate a fiduciarie non ancora in
liquidazione), la deduzione viene resa di contro proponibile" sotto
forma di conversione. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Roma ritiene irragionevole, e perciò
contrastante con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, l'art. 3,
comma 1, del d.-l. 5 giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti sulla
liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle
società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di
gestione fiduciaria), convertito, con modificazioni, in legge 1
agosto 1986, n. 430 (come sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16
febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 13
aprile 1987, n. 148), nella parte in cui non prevede - per le
società indicate nell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto-legge (e
cioè società controllanti o controllate o collegate ad una società
fiduciaria) - la conversione del fallimento dichiarato
successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria con la
quale sono collegate.
2. - La questione è inammissibile.
Il decreto-legge n. 233 del 1986 dispone che le società fiduciarie
e le società fiduciarie e di revisione che versino in stato di
insolvenza - o per le quali sia stata pronunciata la revoca
dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23 novembre
1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione) -
siano assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, con
esclusione del fallimento (art. 1); alla medesima procedura devono
essere sottoposte le società controllanti o controllate o collegate
ad esse (art. 2).
La norma ora impugnata (art. 3) prevede, poi, per le società
collegate ad una società fiduciaria che siano già sottoposte a
fallimento, che questo sia convertito in procedura di liquidazione
coatta amministrativa allorché successivamente venga posta in
liquidazione coatta la società fiduciaria "madre". Ciò al fine di
realizzare la finalità ispiratrice dell'intero decreto-legge, nel
senso che tutte le società appartenenti ad uno stesso gruppo siano
sottoposte al medesimo tipo di procedura concorsuale voluta dal
legislatore, e cioè la liquidazione coatta.
Questa Corte, con la sentenza n. 19 del 1991, è intervenuta per
eliminare l'irragionevole esclusione dalla possibilità di
conversione delle procedure relative alle società collegate ad una
fiduciaria, che siano dichiarate fallite dopo l'entrata in vigore del
citato decreto-legge. Il tribunale di Roma invoca con la presente
ordinanza un analogo intervento, per correggere un ulteriore elemento
di irrazionalità che reputa presente nella stessa norma, e cioè la
mancata previsione della conversione delle procedure relative alle
società dichiarate fallite dopo la sottoposizione a liquidazione
coatta della società "madre".
3. - Nel caso di specie, peraltro, si verte in una situazione
diversa da quella sottesa alla citata pronuncia di questa Corte, che
riguardava l'ipotesi di conversione prevista nell'art. 3 per i
fallimenti legittimamente pronunciati in precedenza; si è, ora,
verificata un'altra ipotesi per la mancata applicazione di una
diversa norma (l'art. 2 della legge in esame), in quanto - dopo che
la società fiduciaria "madre" era stata posta in liquidazione coatta
amministrativa - la società collegata alla precedente è stata
dichiarata fallita anziché essere posta anch'essa in liquidazione
coatta, come chiaramente stabilito dal citato art. 2.
È determinante, quindi, rilevare che nel presente caso non si
tratta di una intrinseca irrazionalità della norma denunziata (art.
3), ma della violazione di fatto del disposto dell'art. 2, a cui si
poteva rimediare proponendo tempestivamente contro la sentenza
l'opposizione prevista dall'art. 18 della legge fallimentare.
Poiché ciò non è avvenuto, la sentenza dichiarativa di
fallimento, che non doveva essere pronunciata, è tuttavia divenuta
inoppugnabile, producendo una situazione patologica per la quale il
legislatore non ha disposto altri specifici strumenti correttivi.
4.- Tale situazione dev'essere risolta non dalla Corte
costituzionale, che non può essere chiamata a intervenire su
corrette norme giuridiche al fine di fornire ulteriori rimedi alla
loro errata applicazione, ma dai giudici ordinari, cui spetta
stabilire quale natura e quali effetti debbano riconoscersi - in base
alla normativa speciale ed al sistema complessivo, nonché alla luce
degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali - alla sentenza
dichiarativa di fallimento, erroneamente emessa nella predetta
fattispecie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 1, del d.-l. 5 giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti
sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e
delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di
gestione fiduciaria), convertito, con modificazioni, in legge 1
agosto 1986, n. 430 (come sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16
febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 13
aprile 1987, n. 148), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, dalla sezione fallimentare del tribunale
di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Malvica
Depositato in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte