Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993,

n. 360, promosso con Ordinanza emessa l'11 gennaio 1999 dal Pretore

di Padova nel procedimento civile vertente tra Olivieri Roberto e

il Prefetto di Padova ed altro, iscritta al n. 135 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione ex

art. 22 della legge n. 689 del 1981 - promosso da un automobilista

avverso un'ordinanza di sospensione della patente di guida adottata

dal Prefetto di Padova -, il Pretore di Padova con Ordinanza

emessa l'11 gennaio 1999 ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 218,

comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), nel testo introdotto dall'art. 117 del

decreto legislativo n. 360 del 1993, "nella parte in cui prevede

che "avverso il provvedimento di sospensione della patente è

ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada

in luogo di [disporre che] "l'opposizione di cui all'art. 205 si

estende alla sanzione accessoria ";

che, rilevata la rituale proposizione del giudizio a quo

osserva tuttavia il rimettente (anche con riferimento alla

rilevanza della questione) che, ove non fosse prevista dalla norma

censurata l'autonoma possibilità di impugnare tale sanzione

accessoria, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile

poiché tardivo, non essendo stato tempestivamente opposto il

verbale di accertamento e contestazione, costituente presupposto di

applicazione della sanzione stessa, la quale - in quanto

tassativamente sancita dalle singole norme che puniscono le singole

irregolarità - non consente al prefetto altra discrezionalità se

non quella relativa alla determinazione della sua durata;

che, secondo il rimettente, l'ammissibilità di

un'opposizione autonoma, non limitata alla questione della durata

della sanzione, ma estesa anche alla valutazione dei presupposti di

fatto e di diritto che sostanzialmente attengono all'accertamento

della violazione, si risolve obiettivamente in una sorta di

restituzione in termini onde contestare ciò che non è più

contestabile;

che, dunque, la norma impugnata sarebbe irrazionalmente

contraria al principio di uguaglianza, poiché, senza

giustificazione, regola la possibilità di ricorrere in sede

giudiziale contro la sospensione della patente in modo diverso -

nonostante la stretta analogia fra tali sanzioni accessorie quanto

a contenuto e disciplina - rispetto all'ipotesi di sospensione

della carta di circolazione, disciplinata dall'art. 217 del codice

della strada, il quale più coerentemente estende l'opposizione ex

art. 205 alla sanzione accessoria, sicché, impugnando l'atto di

contestazione ovvero l'ordinanza ingiunzione, in tutti i casi in

cui all'accertamento consegue obbligatoriamente l'applicazione

della sanzione stessa, si oppone automaticamente anche il

provvedimento conseguenziale, che dal primo obiettivamente dipende;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della sollevata questione.

Considerato che il rimettente denuncia una disparità di

trattamento normativo, muovendo dal presupposto che sussista

sostanziale identità, quanto a contenuto e disciplina, tra la

sospensione della patente di guida e la sospensione della carta di

circolazione;

che, come questa Corte ha più volte posto in evidenza, nel

sistema del nuovo codice della strada la natura afflittiva della

sospensione della patente di guida - disposta, all'esito del

relativo accertamento, dal prefetto o dal giudice penale, a seconda

che sia stato commesso un semplice illecito amministrativo ovvero

un reato (v. ordinanze n. 170 del 1998 e n. 184 del 1997) - incide

sul profilo della legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni

veicolo, gravando sul relativo atto amministrativo di abilitazione,

a seguito dell'accertata trasgressione di regole di comportamento

afferenti alla sicurezza della circolazione (sentenza n. 330 del

1998);

che, viceversa, la sospensione della carta di circolazione -

ordinata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della

Motorizzazione civile - concerne la legittimazione oggettiva alla

circolazione del relativo veicolo, conseguendo alla violazione di

norme riguardanti l'idoneità all'uso ed alla specifica

destinazione di un determinato mezzo;

che, dunque, l'eterogenea configurazione teleologica e

strutturale delle due sanzioni accessorie - tra loro

differenziantisi anche, come detto, sotto il profilo degli organi

competenti ad adottarle, oltre che per il grado di incidenza sulle

facoltà del destinatario, ben più gravemente compresse nel caso

di sospensione della patente - rende il meccanismo di estensione

del giudizio di opposizione ex art. 205 alla sospensione della

carta di circolazione, disciplinato dall'art. 217, comma 5,

palesemente inidoneo a fungere da tertium comparationis onde

verificare la sussistenza del denunciato vulnus al principio di

uguaglianza;

che, piuttosto, nella denunciata norma - la quale lascia

salvo comunque il diritto di impugnare direttamente ed

autonomamente il verbale di accertamento dell'infrazione e il

contestuale ritiro della patente, chiedendone la sospensione

(sentenza n. 330 del 1998) - è da ravvisare una conferma

dell'intrinseca coerenza del complessivo impianto di garanzie

offerto al destinatario della sanzione, riconnesso alla generale

previsione, contenuta nell'art. 205, comma 3, della possibilità di

ricorrere al rimedio dell'opposizione regolata dagli artt. 22 e 23

della legge n. 689 del 1981 (sentenza n. 31 del 1996);

che, dunque, la sollevata questione appare manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel

testo introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del

1993, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -

dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte