Sentenza n. 741/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 70/1975
- art. 2d.P.R. 436/1977
citata
- art. 8legge 70/1975
- art. 1d.P.R. 116/1973
- art. 2d.P.R. 116/1973
- art. 3d.P.R. 116/1973
- art. 32d.P.R. 116/1973
- art. 33d.P.R. 116/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 4
luglio 1977, n. 436, recante: "Soppressione, ai sensi dell'art. 3
della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi
audiovisivi", promosso con ricorso della Provincia di Bolzano
notificato il 25 agosto 1977, depositato in Cancelleria il 2
settembre successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio e l'Avvocato dello Stato Giorgio
Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 25 agosto 1977 la Provincia
autonoma di Bolzano proponeva questione di legittimità
costituzionale in via principale dell'art. 2 del d.P.R. 4 luglio
1977, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28
luglio 1977), relativo alla soppressione, ai sensi dell'art. 3 legge
20 marzo 1975, n. 70, del Centro Nazionale per i sussidi audiovisivi,
per violazione degli artt. 8, n. 4; 9, n. 2; 16, 19 e 68 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di
attuazione.
Il detto decreto del Presidente della Repubblica, nello
sciogliere, quale "ente inutile" ai sensi dell'art. 3 della legge n.
70 del 1975, il Centro per i servizi audiovisivi, dispone (art. 2)
che "i libri, i films, le diapositive e le... attrezzature tecniche
di proprietà del Centro nazionale e dei centri provinciali...
(siano) devoluti allo Stato per essere destinati al Ministero della
pubblica istruzione". Questa disposizione non dovrebbe essere
efficace rispetto al Centro operante nella Provincia di Bolzano, in
quanto il relativo patrimonio sarebbe stato già devoluto alla
provincia medesima, in relazione alle sue competenze in materia di
"istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei)
aventi carattere provinciale" e di "manifestazioni ed attività
artistiche, culturali ed educative locali" (art. 8, n.4, dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in materia di
istruzione elementare e secondaria (art. 9, n. 2, dello Statuto) non
solo legislative ma anche amministrative (art. 16 dello Statuto), cui
corrisponde l'attribuzione dei beni strumentalmente necessari (art.
68 dello Statuto), per effetto del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691,
di attuazione dello Statuto, che dispone, fra l'altro, "il
trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti ed istituti
pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale operanti nel
settore culturale ed educativo" (art. 3, ultimo comma) e per effetto
degli artt. 32, 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, che dispongono
il trasferimento alla provincia dei beni mobili ed immobili
costituenti le strutture delle sedi periferiche degli enti e degli
organismi scolastici operanti nel settore della pubblica istruzione.
Queste disposizioni dovrebbero essere sufficienti a garantire
l'acquisizione, a favore della Provincia di Bolzano, del patrimonio
della sede provinciale del Centro per i sussidi audiovisivi, tenuto
conto anche dell'ampia e comprensiva definizione di "istituzione
culturale" offerta dall'art. 5 del menzionato d.P.R. n. 691 del 1973,
che ricomprende, fra l'altro, "i centri di studio...e qualsiasi altro
istituto od organizzazione comunque denominata che svolga la propria
attività nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti".
Ove tuttavia si ritenesse che il trasferimento al Ministero della
pubblica istruzione, disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 436 del 1977,
delle attrezzature delle sedi provinciali del Centro per i servizi
audiovisivi sia efficace anche rispetto alle dotazioni della sede
operante nella Provincia di Bolzano, il detto art. 2 del d.P.R. n.
436 del 1977 risulterebbe violativo delle competenze provinciali
determinate dalle norme dello Statuto speciale di cui si è fatto
cenno (art. 8, n. 4; 9, n. 2; 16, 19, 68 dello Statuto) ed attuate,
come detto, con il d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116 e con il d.P.R. 1°
novembre 1973, n. 691.
Il Centro per i sussidi audiovisivi è infatti organizzazione che
opera nel campo educativo e culturale, allo specifico scopo di
offrire adeguato supporto di documentazione agli insegnamenti nelle
scuole.
In relazione a questa ipotesi interpretativa la Provincia di
Bolzano propone appunto questione di legittimità costituzionale in
via principale della norma.
2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri,
attraverso l'Avvocatura dello Stato, negando la lamentata lesione
delle competenze provinciali. L'art. 2 del d.P.R. 4 luglio 1977, n.
436, non sarebbe tale da abrogare, siccome norma generale, la
previgente disciplina speciale prevista nella materia per la
Provincia di Bolzano e non toccherebbe quindi la destinazione di beni
già trasferiti a tale provincia.
Difetterebbero quindi i presupposti della questione di
legittimità costituzionale proposta; la quale, dunque, dovrebbe
essere decisa con pronunzia di rigetto. Considerato in diritto
1. - La Provincia di Bolzano propone questione di legittimità
costituzionale in via principale del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436,
recante "Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo
1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi", per la
denegata ipotesi che la normativa posta con tale decreto
presidenziale sia applicabile anche ad essa provincia. L'art. 2 del
detto decreto presidenziale dispone, infatti, che "i libri, i films,
le diapositive, i dischi e le relative attrezzature tecniche di
proprietà del Centro nazionale e dei Centri provinciali per i
sussidi audiovisivi devono essere devoluti allo Stato, per essere
destinati in uso al Ministero della pubblica istruzione". Ove questa
disposizione fosse applicabile alla Provincia di Bolzano, ne
deriverebbe la violazione delle competenze provinciali in tema di
manifestazioni artistiche e culturali, riconosciute dall'art. 8, n.
4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle
competenze in tema di istruzione elementare e secondaria,
riconosciute dall'art. 9, n. 2, del medesimo Statuto speciale e così
come disciplinate dalla normativa di attuazione.
La ricorrente richiama al riguardo l'art. 3, ultimo comma, del
d.P.R. primo novembre 1973, n. 691, che prevede il trasferimento alle
province autonome, mediante decreto del Ministro che esercita la
vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e
d'intesa con la provincia interessata, previa legge provinciale anche
d'inquadramento del personale, del patrimonio degli "enti ed istituti
pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale" operanti in
materia di manifestazioni ed attività culturali ed educative locali,
e gli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, che prevedono
il trasferimento, mediante procedura sostanzialmente analoga, alla
Provincia di Bolzano dei beni mobili ed immobili costituenti le
strutture delle sedi periferiche degli enti e degli organismi
scolastici operanti nel settore della pubblica istruzione.
2. - Nelle ampie previsioni della normativa di attuazione ed, in
particolare, nella previsione di un trasferimento dei beni mobili ed
immobili delle sedi periferiche degli enti ed istituti pubblici a
carattere nazionale o pluriregionale operanti in materia di scuola
materna, elementare e secondaria (art. 32 d.P.R. n. 116 del 1973) è
compresa, come riconosce l'Avvocatura dello Stato, anche la sede
provinciale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, il cui
fine istituzionale è, appunto, di supporto all'insegnamento
scolastico (art. 1 d.P.R. 18 febbraio 1964, n. 535) e che, per la
stessa provenienza del personale destinato a ricoprire gli uffici di
vertice (art. 4 legge 12 ottobre 1956, n. 1212), si atteggia quale
organismo collaterale rispetto alla scuola elementare e secondaria. E
analogamente deve ritenersi per quanto concerne la previsione, da
parte del d.P.R. n. 691 del 1973, del trasferimento del patrimonio
degli enti operanti in materia di attività culturali ed educative
locali, almeno con riferimento al materiale in possesso della sede
provinciale del Centro relativo alla cultura locale.
Di fronte alla individuata normativa di attuazione dello Statuto
speciale, non può ritenersi che il successivo decreto presidenziale,
oggetto d'impugnativa, abbia ad essa derogato, poiché questo decreto
pone norme relative all'intero territorio nazionale, ma non
suscettive di escludere l'operatività della disciplina dettata per
la Provincia di Bolzano da fonte a ciò specificamente autorizzata.
Resta, dunque, interamente salva la trasferibilità del patrimonio
della sede provinciale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi
in relazione alle competenze provinciali suindicate.
Ovviamente, non ha alcun rilievo la successiva nota del 5 novembre
1977 (prot. n. 903) del Ministero della pubblica istruzione, diretta
ai Provveditori agli studi ed al Sovraintendente scolastico della
Provincia autonoma di Bolzano (autorità statale), ma non alla
Provincia di Bolzano, nota con la quale si invitano le destinatarie
autorità statali a prendere in consegna libri, films, diapositive ed
attrezzature tecniche della sede provinciale del Centro per i sussidi
audiovisivi, non potendo la nota stessa né modificare la legge, né
costituire interpretazione vincolante di essa, né determinare
preclusione di sorta nei confronti della Provincia di Bolzano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, recante "Soppressione, ai sensi
dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale
per i sussidi audiovisivi", proposta in via principale dalla
Provincia di Bolzano, per violazione degli artt. 8, n. 4; 9, n. 2;
16, 19 e 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
nonché degli artt. 1, 2, 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691 e
degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, di attuazione
dello Statuto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:741 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte