Corte costituzionale

Sentenza n. 743/1988

Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Veneto notificato il

21 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il 27 gennaio successivo

ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1983 per conflitto di

attribuzioni sorto a seguito del d.P.R. 29 maggio 1982 di

accoglimento del ricorso al Capo dello Stato del Comune di Canazei in

data 10 agosto 1973 ai sensi dell'art. 267 del regio-decreto 3 marzo

1934, n. 383, con il quale è stato modificato il confine

preesistente tra la Regione Veneto e la Regione Trentino-Alto Adige.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia di

Trento e l'intervento dell'Ente provinciale per il turismo di

Belluno;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller e federico

Sorrentino per la Regione Veneto, Sergio Panunzio per la Provincia di

Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri e la Regione Trentino-Alto Adige

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 gennaio 1983 la Regione Veneto

ha proposto conflitto di attribuzione contro il Presidente del

Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Trentino-Alto

Adige e della Provincia di Trento, notiziandone il Comune di Canazei,

la Provincia di Belluno ed il Comune di Rocca Pietore, in riferimento

a decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1982 che,

in accoglimento di ricorso proposto dal Comune di Canazei ai sensi

dell'art. 267 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, aveva rettificato i confini

tra il detto comune ed il Comune di Rocca Pietore, così modificando

anche i confini tra la Regione Veneto e la Regione Trentino-Alto

Adige.

La decisione del Capo dello Stato risulterebbe lesiva delle

attribuzioni della regione ricorrente sotto un duplice profilo:

perché tocca il territorio regionale e, dunque, un elemento che

individua l'ente pubblico territoriale, assistito da garanzia

costituzionale (131 della Costituzione), non modificabile se non con

il procedimento di cui all'art. 132 della Costituzione e non

rettificabile se non attraverso un conflitto innanzi alla Corte

costituzionale (art. 134 della Costituzione); perché, nel merito,

sottrarrebbe ingiustamente alla Regione Veneto una parte del suo

territorio attribuendo particolare rilevanza ai lavori della

Commissione italo-austriaca del 1911, di cui fraintenderebbe il

valore ed i risultati, trascurando la tradizione amministrativa, gli

atti dell'Istituto geografico militare, le leggi medesime del

Trentino-Alto Adige (di approvazione, ad es., del piano urbanistico

della Provincia di Trento), le risalenti consuetudini di uso

collettivo delle popolazioni di Rocca Pietore, le convenzioni

confinarie sottoscritte in varie epoche dai due comuni. Il protocollo

italo-austriaco del 1912 (che valorizza la linea di cresta della

Marmolada, anziché quella che congiunge Punta Penia al passo di

Fedaia, attraversando il ghiacciaio), d'altra parte, fu approvato

solo dai Ministri interessati mentre non venne ratificato né reso

esecutivo con legge del Parlamento (come avrebbe richiesto l'art. 5

dello Statuto albertino) né con regio-decreto; si tratterebbe,

dunque, di un semplice accordo di polizia confinaria, non di un vero

trattato di modifica del territorio.

Gli atti di organizzazione amministrativa successivi alla guerra

avrebbero fatto richiamo, prescindendo del tutto dal protocollo

italo-austriaco, alla precedente tradizione amministrativa.

La regione ricorrente chiedeva sospensione dell'atto impugnato.

2. - Si costituivano il Presidente del Consiglio dei ministri e la

Regione Trentino-Alto Adige con atti distinti ma del tutto analoghi,

contestando l'ammissibilità del conflitto proposto dalla Regione

Veneto. Il ricorso, infatti, non rivendicherebbe una competenza della

regione ma si limiterebbe ad affermare l'illegittimità dell'atto

dello Stato, per essere stato adottato dal Presidente della

Repubblica anziché dal Parlamento o dalla Corte costituzionale;

conterrebbe, dunque, censure deducibili, come tali, solo innanzi al

giudice amministrativo.

Il ricorso, inoltre, sarebbe improponibile per tardività,

essendosi consumata la pretesa lesione delle competenze regionali ben

prima dell'atto decisorio, con l'invito rivolto alla Regione Veneto a

presentare deduzioni nel procedimento amministrativo.

Ed, infine, il conflitto risulterebbe inammissibile anche perché

non attinente ad una competenza della regione, ma ad una questione di

confine che interesserebbe primariamente i comuni e solo di riflesso

le regioni in cui i comuni sono compresi.

La decisione del Capo dello Stato ai sensi dell'art. 267 della

legge com. e prov. risulterebbe comunque non censurabile sotto il

profilo della competenza, trattandosi di rettifica dei confini

comunali coincidenti con i confini delle regioni e, dunque, non

potendo essere operanti le competenze regionali in tema di confini

dei comuni di cui all'art. 1, lett. d), del d.P.R. n. 1 del 1972

(parere del Cons. di Stato sez. I, 17 ottobre 1975).

3. - Si costituiva anche la Provincia di Trento, con atto in data

8 febbraio 1983, eccependo, innanzi tutto, l'inammissibilità del

conflitto e deducendo, nel merito, la sua infondatezza. Il conflitto

sarebbe inammissibile perché promosso non a difesa di competenze

regionali, ma delle pretese competenze di alcuni organi dello Stato

(Parlamento, Corte costituzionale) nei confronti di altri (Presidente

della Repubblica), così da assumere, paradossalmente, il contenuto

di un conflitto tra poteri dello Stato.

Né la Corte costituzionale potrebbe procedere alla rettifica dei

confini, risultando una decisione sul punto del tutto estranea al

contenuto tipico del conflitto di attribuzione, così come

disciplinato dalle norme costituzionali e legislative.

Nel merito, comunque, il ricorso sarebbe infondato, muovendo da

premesse giuridiche inesatte; dalla confusione, in particolare, tra

procedimento di modifica delle circoscrizioni regionali, disciplinato

dall'art. 132 della Costituzione, e procedimento di rettifica,

fondato non su scelte politiche degli organi rappresentativi e delle

popolazioni interessate, ma su dati di fatto storici e su argomenti

giuridici. L'accertamento dei confini non potrebbe, dunque, essere

censurato per violazione di una norma, quale l'art. 132 della

Costituzione, che attiene al diverso problema della modifica dei

medesimi. Né potrebbe esser censurato per violazione delle norme sul

conflitto intersoggettivo innanzi alla Corte, essendo questo un

giudizio di legittimità, ben distinto dal giudizio di merito (art.

7, comma primo, legge 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 27, n. 3, t.u.

delle leggi sul Consiglio di Stato) sui limiti del territorio

comunale.

Non sarebbero comunque persuasive le argomentazioni svolte da

parte ricorrente in riferimento al protocollo italo-austriaco del

1912, trattandosi di atto volto ad accertare i confini e non a

modificarli, per la cui efficacia non era dunque necessaria una

ratifica legislativa.

La Provincia di Trento chiedeva comunque l'acquisizione dei

documenti raccolti nel corso del procedimento deciso con il decreto

del Capo dello Stato impugnato nel presente conflitto.

Interveniva l'Ente per il turismo di Belluno, evidenziando

l'interesse turistico della località contesa e sottratta al Comune

di Rocca Pietore.

4. - Questa Corte, con ordinanza in data 29 aprile 1983, n. 124,

prendeva atto della rinunzia all'istanza di sospensione depositata

dalla Regione Veneto in data 12 aprile 1983.

5. - Con memoria (tardivamente depositata) la Regione Veneto

sosteneva l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 267 del r.d.

3 marzo 1934, n. 383.

Nel corso dell'udienza del 10 maggio 1988 le parti sviluppavano

ulteriormente le rispettive tesi; la Regione Veneto sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 del detto r.d.

n. 383 del 1934. Considerato in diritto

1. - L'intervento dell'Ente per il turismo di Belluno, soggetto

diverso da quelli legittimati a promuovere il conflitto ed a

resistervi, deve, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte

(cfr. sentenze nn. 8, 17, 18 del 1957; ordinanze 2 aprile 1958, 22

aprile 1975, 3 giugno 1976, 23 febbraio 1977; ord. n. 240 del 1988),

ritenersi inammissibile.

2. - La Regione Veneto propone conflitto di attribuzione "contro"

il Presidente del Consiglio dei ministri e "nei confronti" sia della

Regione Trentino-Alto Adige sia ancora della Provincia di Trento in

relazione al decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio

1982 che, in accoglimento di ricorso del Comune di Canazei, proposto

ai sensi dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. della

legge comunale e provinciale), ha deciso sulla contestazione di

confini fra il detto comune ed il Comune di Rocca Pietore,

appartenenti rispettivamente alla Regione Trentino-Alto Adige e alla

Regione Veneto.

La regione ricorrente deduce violazione delle sue attribuzioni per

quel che attiene alla sfera territoriale delle medesime, innanzi

tutto per la ragione che una questione di determinazione dei confini,

avente diretta rilevanza costituzionale (art. 131 Cost.), è stata

decisa al di fuori dei procedimenti in proposito previsti dalla

Costituzione; al di fuori cioè della particolare ed aggravata

procedura legislativa prevista per la modifica del territorio

regionale (art. 132, ultimo comma, Cost.) e del procedimento innanzi

alla Corte costituzionale per le controversie sulle attribuzioni

regionali (art. 134 Cost.).

Deduce poi la ingiustizia, nel merito, della pronunzia del Capo

dello Stato, perché fondata su elementi (lavori della Commissione

italo-austriaca del 1911) di valore non decisivo e senza adeguata

considerazione di ulteriori elementi (tradizione amministrativa, atti

del Centro geografico militare, leggi del T.A.A., risalenti

consuetudini di uso collettivo ed altri) di significato contrario.

3. - Il conflitto della Regione Veneto deve intendersi promosso

contro lo Stato, in quanto è rivolto contro il Presidente del

Consiglio dei ministri ed è diretto a impugnare un atto emesso dal

Presidente della Repubblica su parere del Consiglio di Stato, che, ai

sensi dell'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934, ha deciso su una

contestazione di confini fra il Comune di Canazei e il Comune di

Rocca Pietore appartenenti rispettivamente alla Regione Trentino-Alto

Adige e alla Regione Veneto, e in quanto è primariamente contestato

radicitus un potere dello Stato.

Si tratta, peraltro, di potere fondato su norma di rango

legislativo (appunto l'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934) che è

(come la Corte può e deve accertare in questa sede di conflitto di

attribuzione) ancora in vigore.

Non sembra, infatti, che la norma in questione possa ritenersi

abrogata ad opera delle norme di trasferimento alle regioni delle

funzioni relative, fra l'altro, alla contestazione di confini tra

comuni (art. 1, lett. d, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1; cfr. anche

art. 16 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), norme che esattamente il

parere del Consiglio di Stato acquisito nel corso del procedimento di

cui si tratta riferisce alle sole decisioni di contestazione di

confini fra comuni appartenenti alla medesima regione, né ad opera

delle norme costituzionali invocate dalla ricorrente (artt. 131, 132,

134 Cost.), le quali nulla dispongono per quel che concerne l'ipotesi

di contestazione di confini.

L'eventuale contrasto fra l'art. 267 ed un princìpio

costituzionale desumibile dal complesso delle norme costituzionali

suindicate non potrebbe quindi esser valutato se non in termini di

legittimità costituzionale. La Regione Veneto ha invero prospettato

in udienza la configurabilità di una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934, da intendere

peraltro nei termini precisati con il ricorso introduttivo del

conflitto, vale a dire nel senso che tale norma sarebbe illegittima,

in relazione agli artt. 131, 132, 134 Cost., perché spetterebbe al

Parlamento o alla Corte costituzionale la competenza a decidere,

nelle varie ipotesi configurabili, in ordine ai confini regionali. Ma

in questi termini la questione, venendo a concernere un ipotetico

conflitto tra regioni, ed essendo posta in riferimento ai suddetti

parametri considerati come distinti, ed anzi come alternativi, non è

rilevante nel presente giudizio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato decidere con il decreto del

Presidente della Repubblica 29 maggio 1982 in ordine alla

contestazione di confini proposta dal Comune di Canazei ed ai sensi

dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, recante "Testo unico

della legge comunale e provinciale", nella permanenza in vigore di

tale norma e, per l'effetto, rigetta il ricorso per conflitto di

attribuzione proposto dalla Regione Veneto contro lo Stato e nei

confronti della Regione Trentino-Alto Adige, nonché della Provincia

di Trento con atto notificato il 19 gennaio 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:743 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte