Sentenza n. 743/1988
Altra decisione · depositata il 30/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Veneto notificato il
21 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il 27 gennaio successivo
ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1983 per conflitto di
attribuzioni sorto a seguito del d.P.R. 29 maggio 1982 di
accoglimento del ricorso al Capo dello Stato del Comune di Canazei in
data 10 agosto 1973 ai sensi dell'art. 267 del regio-decreto 3 marzo
1934, n. 383, con il quale è stato modificato il confine
preesistente tra la Regione Veneto e la Regione Trentino-Alto Adige.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia di
Trento e l'intervento dell'Ente provinciale per il turismo di
Belluno;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi gli avvocati Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller e federico
Sorrentino per la Regione Veneto, Sergio Panunzio per la Provincia di
Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri e la Regione Trentino-Alto Adige
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 19 gennaio 1983 la Regione Veneto
ha proposto conflitto di attribuzione contro il Presidente del
Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Trentino-Alto
Adige e della Provincia di Trento, notiziandone il Comune di Canazei,
la Provincia di Belluno ed il Comune di Rocca Pietore, in riferimento
a decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1982 che,
in accoglimento di ricorso proposto dal Comune di Canazei ai sensi
dell'art. 267 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, aveva rettificato i confini
tra il detto comune ed il Comune di Rocca Pietore, così modificando
anche i confini tra la Regione Veneto e la Regione Trentino-Alto
Adige.
La decisione del Capo dello Stato risulterebbe lesiva delle
attribuzioni della regione ricorrente sotto un duplice profilo:
perché tocca il territorio regionale e, dunque, un elemento che
individua l'ente pubblico territoriale, assistito da garanzia
costituzionale (131 della Costituzione), non modificabile se non con
il procedimento di cui all'art. 132 della Costituzione e non
rettificabile se non attraverso un conflitto innanzi alla Corte
costituzionale (art. 134 della Costituzione); perché, nel merito,
sottrarrebbe ingiustamente alla Regione Veneto una parte del suo
territorio attribuendo particolare rilevanza ai lavori della
Commissione italo-austriaca del 1911, di cui fraintenderebbe il
valore ed i risultati, trascurando la tradizione amministrativa, gli
atti dell'Istituto geografico militare, le leggi medesime del
Trentino-Alto Adige (di approvazione, ad es., del piano urbanistico
della Provincia di Trento), le risalenti consuetudini di uso
collettivo delle popolazioni di Rocca Pietore, le convenzioni
confinarie sottoscritte in varie epoche dai due comuni. Il protocollo
italo-austriaco del 1912 (che valorizza la linea di cresta della
Marmolada, anziché quella che congiunge Punta Penia al passo di
Fedaia, attraversando il ghiacciaio), d'altra parte, fu approvato
solo dai Ministri interessati mentre non venne ratificato né reso
esecutivo con legge del Parlamento (come avrebbe richiesto l'art. 5
dello Statuto albertino) né con regio-decreto; si tratterebbe,
dunque, di un semplice accordo di polizia confinaria, non di un vero
trattato di modifica del territorio.
Gli atti di organizzazione amministrativa successivi alla guerra
avrebbero fatto richiamo, prescindendo del tutto dal protocollo
italo-austriaco, alla precedente tradizione amministrativa.
La regione ricorrente chiedeva sospensione dell'atto impugnato.
2. - Si costituivano il Presidente del Consiglio dei ministri e la
Regione Trentino-Alto Adige con atti distinti ma del tutto analoghi,
contestando l'ammissibilità del conflitto proposto dalla Regione
Veneto. Il ricorso, infatti, non rivendicherebbe una competenza della
regione ma si limiterebbe ad affermare l'illegittimità dell'atto
dello Stato, per essere stato adottato dal Presidente della
Repubblica anziché dal Parlamento o dalla Corte costituzionale;
conterrebbe, dunque, censure deducibili, come tali, solo innanzi al
giudice amministrativo.
Il ricorso, inoltre, sarebbe improponibile per tardività,
essendosi consumata la pretesa lesione delle competenze regionali ben
prima dell'atto decisorio, con l'invito rivolto alla Regione Veneto a
presentare deduzioni nel procedimento amministrativo.
Ed, infine, il conflitto risulterebbe inammissibile anche perché
non attinente ad una competenza della regione, ma ad una questione di
confine che interesserebbe primariamente i comuni e solo di riflesso
le regioni in cui i comuni sono compresi.
La decisione del Capo dello Stato ai sensi dell'art. 267 della
legge com. e prov. risulterebbe comunque non censurabile sotto il
profilo della competenza, trattandosi di rettifica dei confini
comunali coincidenti con i confini delle regioni e, dunque, non
potendo essere operanti le competenze regionali in tema di confini
dei comuni di cui all'art. 1, lett. d), del d.P.R. n. 1 del 1972
(parere del Cons. di Stato sez. I, 17 ottobre 1975).
3. - Si costituiva anche la Provincia di Trento, con atto in data
8 febbraio 1983, eccependo, innanzi tutto, l'inammissibilità del
conflitto e deducendo, nel merito, la sua infondatezza. Il conflitto
sarebbe inammissibile perché promosso non a difesa di competenze
regionali, ma delle pretese competenze di alcuni organi dello Stato
(Parlamento, Corte costituzionale) nei confronti di altri (Presidente
della Repubblica), così da assumere, paradossalmente, il contenuto
di un conflitto tra poteri dello Stato.
Né la Corte costituzionale potrebbe procedere alla rettifica dei
confini, risultando una decisione sul punto del tutto estranea al
contenuto tipico del conflitto di attribuzione, così come
disciplinato dalle norme costituzionali e legislative.
Nel merito, comunque, il ricorso sarebbe infondato, muovendo da
premesse giuridiche inesatte; dalla confusione, in particolare, tra
procedimento di modifica delle circoscrizioni regionali, disciplinato
dall'art. 132 della Costituzione, e procedimento di rettifica,
fondato non su scelte politiche degli organi rappresentativi e delle
popolazioni interessate, ma su dati di fatto storici e su argomenti
giuridici. L'accertamento dei confini non potrebbe, dunque, essere
censurato per violazione di una norma, quale l'art. 132 della
Costituzione, che attiene al diverso problema della modifica dei
medesimi. Né potrebbe esser censurato per violazione delle norme sul
conflitto intersoggettivo innanzi alla Corte, essendo questo un
giudizio di legittimità, ben distinto dal giudizio di merito (art.
7, comma primo, legge 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 27, n. 3, t.u.
delle leggi sul Consiglio di Stato) sui limiti del territorio
comunale.
Non sarebbero comunque persuasive le argomentazioni svolte da
parte ricorrente in riferimento al protocollo italo-austriaco del
1912, trattandosi di atto volto ad accertare i confini e non a
modificarli, per la cui efficacia non era dunque necessaria una
ratifica legislativa.
La Provincia di Trento chiedeva comunque l'acquisizione dei
documenti raccolti nel corso del procedimento deciso con il decreto
del Capo dello Stato impugnato nel presente conflitto.
Interveniva l'Ente per il turismo di Belluno, evidenziando
l'interesse turistico della località contesa e sottratta al Comune
di Rocca Pietore.
4. - Questa Corte, con ordinanza in data 29 aprile 1983, n. 124,
prendeva atto della rinunzia all'istanza di sospensione depositata
dalla Regione Veneto in data 12 aprile 1983.
5. - Con memoria (tardivamente depositata) la Regione Veneto
sosteneva l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 267 del r.d.
3 marzo 1934, n. 383.
Nel corso dell'udienza del 10 maggio 1988 le parti sviluppavano
ulteriormente le rispettive tesi; la Regione Veneto sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 del detto r.d.
n. 383 del 1934. Considerato in diritto
1. - L'intervento dell'Ente per il turismo di Belluno, soggetto
diverso da quelli legittimati a promuovere il conflitto ed a
resistervi, deve, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
(cfr. sentenze nn. 8, 17, 18 del 1957; ordinanze 2 aprile 1958, 22
aprile 1975, 3 giugno 1976, 23 febbraio 1977; ord. n. 240 del 1988),
ritenersi inammissibile.
2. - La Regione Veneto propone conflitto di attribuzione "contro"
il Presidente del Consiglio dei ministri e "nei confronti" sia della
Regione Trentino-Alto Adige sia ancora della Provincia di Trento in
relazione al decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio
1982 che, in accoglimento di ricorso del Comune di Canazei, proposto
ai sensi dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. della
legge comunale e provinciale), ha deciso sulla contestazione di
confini fra il detto comune ed il Comune di Rocca Pietore,
appartenenti rispettivamente alla Regione Trentino-Alto Adige e alla
Regione Veneto.
La regione ricorrente deduce violazione delle sue attribuzioni per
quel che attiene alla sfera territoriale delle medesime, innanzi
tutto per la ragione che una questione di determinazione dei confini,
avente diretta rilevanza costituzionale (art. 131 Cost.), è stata
decisa al di fuori dei procedimenti in proposito previsti dalla
Costituzione; al di fuori cioè della particolare ed aggravata
procedura legislativa prevista per la modifica del territorio
regionale (art. 132, ultimo comma, Cost.) e del procedimento innanzi
alla Corte costituzionale per le controversie sulle attribuzioni
regionali (art. 134 Cost.).
Deduce poi la ingiustizia, nel merito, della pronunzia del Capo
dello Stato, perché fondata su elementi (lavori della Commissione
italo-austriaca del 1911) di valore non decisivo e senza adeguata
considerazione di ulteriori elementi (tradizione amministrativa, atti
del Centro geografico militare, leggi del T.A.A., risalenti
consuetudini di uso collettivo ed altri) di significato contrario.
3. - Il conflitto della Regione Veneto deve intendersi promosso
contro lo Stato, in quanto è rivolto contro il Presidente del
Consiglio dei ministri ed è diretto a impugnare un atto emesso dal
Presidente della Repubblica su parere del Consiglio di Stato, che, ai
sensi dell'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934, ha deciso su una
contestazione di confini fra il Comune di Canazei e il Comune di
Rocca Pietore appartenenti rispettivamente alla Regione Trentino-Alto
Adige e alla Regione Veneto, e in quanto è primariamente contestato
radicitus un potere dello Stato.
Si tratta, peraltro, di potere fondato su norma di rango
legislativo (appunto l'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934) che è
(come la Corte può e deve accertare in questa sede di conflitto di
attribuzione) ancora in vigore.
Non sembra, infatti, che la norma in questione possa ritenersi
abrogata ad opera delle norme di trasferimento alle regioni delle
funzioni relative, fra l'altro, alla contestazione di confini tra
comuni (art. 1, lett. d, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1; cfr. anche
art. 16 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), norme che esattamente il
parere del Consiglio di Stato acquisito nel corso del procedimento di
cui si tratta riferisce alle sole decisioni di contestazione di
confini fra comuni appartenenti alla medesima regione, né ad opera
delle norme costituzionali invocate dalla ricorrente (artt. 131, 132,
134 Cost.), le quali nulla dispongono per quel che concerne l'ipotesi
di contestazione di confini.
L'eventuale contrasto fra l'art. 267 ed un princìpio
costituzionale desumibile dal complesso delle norme costituzionali
suindicate non potrebbe quindi esser valutato se non in termini di
legittimità costituzionale. La Regione Veneto ha invero prospettato
in udienza la configurabilità di una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 267 del r.d. n. 383 del 1934, da intendere
peraltro nei termini precisati con il ricorso introduttivo del
conflitto, vale a dire nel senso che tale norma sarebbe illegittima,
in relazione agli artt. 131, 132, 134 Cost., perché spetterebbe al
Parlamento o alla Corte costituzionale la competenza a decidere,
nelle varie ipotesi configurabili, in ordine ai confini regionali. Ma
in questi termini la questione, venendo a concernere un ipotetico
conflitto tra regioni, ed essendo posta in riferimento ai suddetti
parametri considerati come distinti, ed anzi come alternativi, non è
rilevante nel presente giudizio.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato decidere con il decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1982 in ordine alla
contestazione di confini proposta dal Comune di Canazei ed ai sensi
dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, recante "Testo unico
della legge comunale e provinciale", nella permanenza in vigore di
tale norma e, per l'effetto, rigetta il ricorso per conflitto di
attribuzione proposto dalla Regione Veneto contro lo Stato e nei
confronti della Regione Trentino-Alto Adige, nonché della Provincia
di Trento con atto notificato il 19 gennaio 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:743 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte