Sentenza n. 75/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
- art. 1legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4269, promosso con
l'ordinanza 30 maggio 1956 dal Tribunale di Bari, pronunciata nel
procedimento civile vertente tra Carrano Maria vedova Norante e Norante
Domenico e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente
Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 292 del Registro
ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il giorno 21 febbraio 1951 si apriva a Campomarino (Campobasso) la
successione ereditaria di Norante Vicenzo, in base a testamento a
favore della moglie superstite, Carrano Maria, e dei figli Domenico e
Anna Maria per la parte legittima, ed a favore dei nipoti ex filio del
de cujus, nati e nascituri, per la parte disponibile.
Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n.
4269 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 24
gennaio 1953), veniva approvato il piano particolareggiato con il quale
l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria,
promuoveva nei confronti degli eredi suddetti la espropriazione di
terreni per complessivi ettari 660.47.36 in agro di Campomarino, come
quota determinata in base alla intera consistenza indivisa dei beni
ereditari.
La signora Maria Carrano vedova Norante, in proprio e quale
rappresentante della figlia minore Anna Maria Norante, e Domenico
Norante, in proprio e quale rappresentante delle figlie minori Maria
Cristina e Maria, convennero l'Ente di riforma davanti al Tribunale di
Bari e, secondo l'ordinanza del Tribunale, contestarono in via
incidentale la legittimità del decreto presidenziale di scorporo,
assumendo:
a) che, mediante l'avvenuta determinazione della quota di scorporo
rispetto all'intera consistenza del patrimonio ereditario indiviso,
l'Ente avrebbe violato la norma dell'art. 4, quarto comma, della legge
21 ottobre 1950, n. 841, la quale imponeva l'applicazione del computo
pro quota per l'espropriazione dei terreni trasferiti mortis causa
anteriormente alla data di entrata in vigore della norma stessa;
b) che detta data andrebbe determinata non in relazione al momento
della pubblicazione della legge stralcio (29 ottobre 1950), come
l'apparente dizione legislativa indurrebbe a ritenere, sibbene in
relazione al successivo momento (28 febbraio 1951) della entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n.
67, mediante il quale furono determinati i territori ai quali la legge
era applicabile.
Con ordinanza 30 maggio 1956 il Tribunale di Bari, accogliendo
l'istanza degli eredi Norante, sospendeva il processo e rimetteva gli
atti alla Corte costituzionale, formulando la questione di legittimità
costituzionale, nei termini seguenti: "Se il provvedimento di scorporo,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1952,
n. 4269, sia viziato, per eccesso di potere legislativo, da
illegittimità costituzionale, per avere disposto l'espropriazione dei
terreni degli eredi Norante siti nell'agro del Comune di Campomarino
(Campobasso) mediante il computo della consistenza globale del
patrimonio anziché mediante l'applicazione del frazionamento pro quota
stabilito per i terreni trasferibili a causa di morte ai discendenti in
linea retta dall'art. 4, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n.
841, in relazione all'art. 1 della stessa legge e dell'art. 1, n. 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67".
Tale ordinanza veniva regolarmente notificata e comunicata a norma
di legge e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 22
settembre 1956.
Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si costituiva
tempestivamente l'Ente di riforma e interveniva il Presidente del
Consiglio dei Ministri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Questa riproponeva le eccezioni pregiudiziali comuni alle altre
cause in materia, concludendo in via principale perché fosse
dichiarata improponibile o comunque inammissibile la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bari e, in
subordine, perché essa fosse dichiarata infondata, in base ad
argomentazioni che possono riassumersi nel modo seguente: la
disposizione inserita nella legge stralcio, che fissa l'entrata in
vigore di essa al 29 ottobre 1950, non avrebbe avuto senso se la legge
avesse dovuto spiegare tutti i suoi effetti indistintamente solo dopo
la concreta determinazione dei territori di riforma, demandata al
Governo, mentre quella disposizione si spiega proprio perché alla data
del 29 ottobre 1950 vollero fissarsi le condizioni obbiettive di
assoggettabilità allo scorporo delle persone fisiche e giuridiche. Considerato in diritto :
Nei riguardi delle eccezioni pregiudiziali proposta dall'Avvocatura
dello Stato ed a sostegno della loro reiezione la Corte non ha che da
richiamare quanto è stato chiarito nella precedente sentenza n. 59 del
13 maggio 1957.
La questione di legittimità costituzionale sollevata
nell'ordinanza del Tribunale di Bari è del tutto nuova, in quanto su
di essa non risultano precedenti, né in giurisprudenza né in
dottrina.
Per impostarla correttamente è opportuno rilevare che l'art. 26
della legge stralcio, 21 ottobre 1950, n. 841, dispone: "La presente
legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica "(pubblicazione
avvenuta il 28 ottobre 1950), derogando così. alla regola della
vacatio di quindici giorni prevista nell'art. 73, ultimo comma, della
Costituzione.
L'art. 4, quarto comma, della stessa legge, oggetto della questione
in esame, è così formulato: "I terreni trasferiti a causa di morte
dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della presente legge ai
discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di
detti discendenti". Esso è stato dettato in sostituzione, ai fini
della stessa legge stralcio, del terzo comma dell'art. 2 della legge
Sila, 12 maggio 1950, n. 230, il quale dispone: "Sono esclusi dal
computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti
in linea retta dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della
presente legge", evidentemente allo scopo di prolungare nel tempo la
deroga già concessa dalla legge Sila, per i trasferimenti mortis causa
ai discendenti diretti, al principio generale che aveva fissato alla
data del 15 novembre 1949 il termine unico di riferimento per
l'accertamento della consistenza dei patrimoni terrieri.
Sennonché la legge stralcio, come è noto, a differenza della
legge Sila, è essenzialmente una legge di delegazione, emanata per
consentire al Governo di procedere alla applicazione delle norme della
legge Sila, con le modificazioni ad esse apportate, ad altri territori
suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria (art. 1) e la sua
entrata in vigore significava che dal 29 ottobre 1950 il Governo
avrebbe potuto esercitare il potere ad esso conferito. Di qui il
problema sollevato dal Tribunale di Bari: se, quando una disposizione
della legge si riferisce alla data della sua entrata in vigore (art. 4,
quarto comma), intende alludere al momento indicato formalmente (nella
specie, il 29 ottobre 1950) ovvero a quello in cui sono entrati in
vigore nelle varie zone di riforma i provvedimenti presidenziali
emanati in attuazione della legge.
Si deve notare che la citata disposizione del quarto comma
dell'art. 4 non è la sola in cui si faccia riferimento alla data
dell'entrata in vigore della legge: nel sesto comma dell'art. 20 si
legge pure: "Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge, gli enti indicati nel comma primo del presente articolo (vale a
dire, gli enti incaricati della attuazione della legge) possono
impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1
gennaio 1948". Anche per questa norma potrebbe essere sollevata la
stessa questione, e la sua soluzione, che non potrebbe essere diversa
da quella adottata per il caso dell'art. 4, implicherebbe conseguenze
opposte nei confronti degli interessi rispettivamente appartenenti agli
espropriandi e agli enti di riforma.
Ritiene la Corte che la soluzione esatta sia quella adottata dal
decreto presidenziale impugnato, che mantiene alle parole della legge
il loro significato letterale: gli effetti collegati alla data
dell'entrata in vigore della legge si debbono riferire al 29 ottobre
1950.
Anzitutto è da tener presente che il principio generale, al quale
si è informata la legislazione in materia, è stato quello, già
ricordato, di fissare la consistenza dei patrimoni terrieri a un dato
momento, stabilito al 15 novembre 1949, e che pertanto le disposizioni
dell'art. 2 della legge Sila e dell'art. 4 della legge stralcio, che
hanno spostato la data per i trasferimenti mortis causa agli eredi sui
et necessari, fanno eccezione a una regola generale e non debbono
applicarsi oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 delle
disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile).
La interpretazione suggerita dagli eredi Norante, e che appare
condivisa dal Tribunale, è indubbiamente sottile ed elegante, ma
innegabilmente si discosta dalla lettera della legge e la supera,
quando alla espressione di entrata in vigore attribuisce un significato
diverso da quello comunemente usato e accettato, e cioè il significato
di "momento iniziale della concreta applicazione di essa (legge) nei
territori soggetti a regime espropriativo". E ciò non sembra
consentito, oltre che per le ragioni già esposte, anche perché
altrimenti la stessa espressione finirebbe con avere due contenuti
diversi.
Infatti, il 29 ottobre 1950 la legge stralcio è veramente entrata
in vigore, in quanto da quella data il Governo è stato investito dei
poteri conferitegli con l'art. 1 ed ha potuto esercitarli, e pertanto
si sono verificati immediatamente taluni effetti della legge stessa nel
mondo giuridico; la ammissione, del tutto ovvia, che per l'avveramento
di ulteriori effetti sia stato necessario il concorso di altri eventi,
non sembra sufficiente a giustificare la costruzione di un concetto
nuovo, che potrebbe chiamarsi della entrata in vigore progressiva delle
leggi, il quale porterebbe ad una confusione fra due tipi di eventi ben
distinti: la inserzione di una norma o di un complesso di norme
nell'ordinamento giuridico (che è l'entrata in vigore) e l'avveramento
dei presupposti, di fatto e di diritto, al quale possono essere
subordinate la nascita, le modificazioni e la estinzione delle
situazioni soggettive attive e passive regolate dalle norme stesse.
Non la necessità di dare un senso alla disposizione finale della
legge stralcio, posta in evidenza dall'Avvocatura generale dello Stato,
ma la incongruenza di una soluzione, che attribuirebbe troppi
significati ad una stessa espressione, in parte conformi ed in parte
difformi da quello noto generalmente, convincono che il problema
proposto dal Tribunale di Bari deve essere risolto negativamente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4269,
in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma,
della Costituzione, nell'art. 4, comma quarto, della legge 21 ottobre
1950, n. 841, e nell'art. 1, n. 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, proposta con l'ordinanza 30 maggio
1956 del Tribunale di Bari pronunciata nella causa civile vertente fra
Carrano Maria ved. Norante e Norante Domenico e la Sezione speciale per
la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte