Sentenza n. 75/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1961 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 15d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 37legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1960
dal Tribunale di Udine nel procedimento civile tra Brun Rizza Maria e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 81 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 254 del 15 ottobre 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 novembre 1961 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avvocato Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il 16 maggio 1959 l'Istituto nazionale della previdenza
sociale rifiutava a Maria Brun Rizza il rinnovo della tessera per
l'assicurazione obbligatoria, ai fini della prosecuzione volontaria
della stessa, alla quale la Brun Rizza era stata autorizzata con
decorrenza dal 12 novembre 1945. L'Istituto faceva osservare che
l'istante era decaduta da tale prosecuzione perché alla data di
riconsegna dell'ultima tessera non risultavano versati 52 contributi
settimanali nell'ultimo quinquennio, ai sensi dell'art. 5 della legge 4
aprile 1952, n. 218.
Essendo stato respinto un suo ricorso al Comitato esecutivo
dell'Istituto, la Brun Rizza, con citazione 18 gennaio 1960, con veniva
l'Ente stesso innanzi al Tribunale di Udine, al quale chiedeva che
venisse accertato il diritto di lei alla continuazione volontaria
dell'assicurazione e ad eseguire i versamenti delle contribuzioni dal
29 ottobre 1958 in poi.
2. - Innanzi al Tribunale l'Istituto opponeva che l'art. 5 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, richiede il requisito da esso opposto, ad
ogni istanza di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, e che,
comunque, l'esigenza predetta è stata esplicitamente riaffermata
dall'art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il quale prescrive che
l'assicurato ammesso alla prosecuzione deve risultare in possesso del
requisito predetto, alla data di scadenza di validità di ciascuna
tessera.
Ma il Tribunale, con ordinanza 26 luglio 1960, in accoglimento di
analoga istanza dell'attrice, promuoveva giudizio di illegittimità
costituzionale dell'art. 15 del decreto invocato dall'Istituto.
All'uopo considerava che la legge del 1952 non contiene alcuna
norma la quale autorizzi a ritenere che l'assicurato ammesso alla
prosecuzione debba risultare in possesso di qualche requisito
contributivo alla scadenza delle singole tessere assicurative e che il
citato D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel richiedere per la
rinnovazione di tali tessere i medesimi requisiti richiesti per
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, è
andato al di là dei limiti della delegazione conferita al Governo
dall'art. 37 della predetta legge, ai cui criteri avrebbe dovuto
uniformarsi. Rilevava che, d'altra parte, gli effetti delle
irregolarità nel pagamento dei contributi sono previsti nell'art. 6
della legge delegante, nonché in altre disposizioni relative alla
materia, e sono diversi da quelli che nella legge delegata si è
creduto di determinare.
L'ordinanza il 29 luglio 1960 veniva notificata alle parti in causa
e al Presidente del Consiglio dei Ministri; nella stessa data veniva
comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei
Deputati e successivamente veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 15 ottobre 1960.
3. - Innanzi a questa Corte la Brun Rizza ribadiva l'assunto svolto
dal Tribunale con le deduzioni e la memoria rispettivamente depositate
il 25 agosto 1960 e il 9 novembre 1961; sostiene perciò che, in base
alla legge delegante, soltanto ed esclusivamente l'autorizzazione
iniziale ai versamenti è subordinata alla sussistenza di requisiti
contributivi e che unica sanzione prevista da quella legge, a carico di
coloro che non versano tempestivamente i contributi, è quella di non
poter coprire i periodi di inadempienza con versamenti che
regolarizzino le tessere per un tempo anteriore ai sei mesi dalla
riconsegna delle medesime, quando, decorsi i due anni dal rilascio,
l'assicurato ne deve chiedere la rinnovazione.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle deduzioni
depositate il 2 novembre 1960, si è richiamato, oltre che all'art. 5
della legge 4 aprile 1952, n. 218, il quale vuole un minimo di
contributi nel quinquennio, all'art. 6 della legge stessa, per cui
l'applicazione delle marche di contribuzione volontaria deve avvenire
allo scadere di periodi prefissati e, come si è rilevato, la
regolarizzazione non è ammessa per un periodo superiore ai sei mesi
anteriori alla riconsegna delle tessere. Secondo l'Istituto, dal
sistema della legge delegante si desume, da un lato, l'obbligo della
periodicità continuativa della contribuzione e, dall'altro, la
necessità di mantenere in vita il rapporto assicurativo, nonostante le
interruzioni, nei limiti stabiliti per l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria, che è un limite richiesto dalle basi tecniche
del rapporto: allo stesso termine previsto come presupposto per la
prosecuzione si riferisce, infatti, la legge per commisurare il tempo
di prescrizione del contributo e il periodo di attesa per conseguire la
pensione di invalidità. Sostanzialmente l'art. 15 del decreto
impugnato avrebbe consentito versamenti discontinui e non periodici
alla condizione che, alla data di scadenza di ciascuna tessera
biennale, risulti il versamento dello stesso numero di con tributi
previsto per l'ammissione alla prosecuzione volontaria
dell'assicurazione; si tratterebbe di una facilitazione consentita
all'assicurato, che trova riscontro nell'art. 9 della legge, la quale
assicura la pensione soltanto agli assicurati da almeno cinque anni
che, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, abbiano
corrisposto un minimo di contributi settimanali.
Il Presidente del Consiglio, intervenuto il 27 agosto 1960, rileva
che l'art. 15 del decreto impugnato, per un verso, rispetta la
volontà, espressa dalla legge del 1952, di evitare la cessazione del
rapporto di assicurazione nel caso di violazione del principio di
continuità e di periodicità dei versamenti e, per altro verso, si
conforma al principio che ispira il sistema delle assicurazioni
sociali, per cui è necessario un minimo di versamenti contributivi per
aver diritto alla prestazione assicurativa. Osserva che logica
conseguenza dell'istituto dell'autorizzazione alla prosecuzione
dell'assicurazione, la quale rientra fra le ammissioni, è che la
sussistenza del requisito per l'autorizzazione sia controllato
periodicamente, ad ogni rinnovo di tessera assicurativa. Considerato in diritto :
1. - Come risulta dall'esposizione del fatto, l'art. 15 del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, viene denunciato a questa Corte perché il suo
contenuto eccede i limiti della delegazione conferita al Governo
dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, avendo esso subordinato
anche il diritto del lavoratore di avere rinnovata la tessera
assicurativa, dopo la sua scadenza biennale, alla sussistenza dei
minimi contributivi richiesti dalla legge predetta per la prosecuzione
volontaria del rapporto assicurativo da essa regolato.
Non è certo esatto ritenere, come sostengono il Tribunale e la
Brun Rizza, che la parificazione cui è addivenuto l'articolo
denunciato è in contrasto con la norma dettata nel settimo comma
dell'art. 6 della legge, ove si proibisce, al lavoratore che ha chiesto
tardivamente la rinnovazione, di applicare, nella nuova tessera, marche
che coprano periodi anteriori ai sei mesi. Questa norma è destinata ad
attenuare le conseguenze dell'inadempimento del lavoratore alla sua
obbligazione di versare i contributi assicurativi con continuità e con
periodicità; e non riguarda, quindi, l'esistenza di un potere
dell'Istituto come quello conferito nella disposizione impugnata. Non
può far indurre né fare escludere l'esistenza di quel potere.
Decisiva è, invece, la considerazione che la legge di delegazione,
pur avendo imposto un minimo di contributi per l'accoglimento
dell'istanza di prosecuzione (art. 5) e per far valere il diritto alle
prestazioni assicurative (art. 2), non ha prescritto un requisito del
genere per la rinnovazione della tessera, né implicitamente, né
esplicitamente. La legge delegata non poteva, quindi, prevederlo; e la
norma che lo ha stabilito, l'art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
ha violato i criteri che il Governo doveva tenere presenti
nell'esercizio della delegazione conferitagli.
2. - È infondato che la disposizione denunciata sia conseguenza
necessaria dell'obbligo, fatto al lavoratore, di applicare le marche
sulla tessera con continuità e con periodicità.
Analogo obbligo è fatto al datore di lavoro nella fase
obbligatoria del rapporto assicurativo (art. 47 R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827; art. 19 cit. legge del 1952); e tuttavia il regolamento alle
leggi sulle assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia (art. 14
R.D. 28 agosto 1924, n. 1422), tuttora in vigore (art. 140 del cit.
R.D. del 1935), e che ha valore pure per l'assicurazione contro la
tubercolosi (art. 1 R.D. 7 giugno 1928, n. 1342) e per l'assicurazione
relativa ai superstiti (arg. art. 2 R.D.L. 14 giugno 1939, n. 636),
dispone che l'ufficio che ritira la tessera scaduta deve rilasciarne
contemporaneamente una nuova. All'ufficio predetto si fa soltanto
l'obbligo di eseguire le annotazioni imposte dalle istruzioni ricevute
(cfr. anche l'art. 37 R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, sull'assicurazione
contro la disoccupazione involontaria), non anche quello di
controllare, prima della consegna della nuova tessera, se sussistano
ancora gli estremi (quanto meno soggettivi) per la persistenza del
rapporto assicurativo.
Basterebbe questo richiamo per ritenere che l'ordinamento positivo
dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti e la
tubercolosi, cui appartiene la legge di delegazione, contiene il
principio della sostituzione automatica della tessera scaduta, anche
per la fase di prosecuzione volontaria del rapporto. Infatti,
l'accoglimento dell'istanza con la quale si richiede di continuare nel
pagamento dei contributi non costituisce, com'è noto, un nuovo e
diverso rapporto, ma dà luogo alla continuazione di quello che si era
formato ex lege; e, pertanto, le regole che riguardano la fase
obbligatoria concernono pure quella facoltativa.
Ad ogni modo, che, in questa seconda fase, la sostituzione della
tessera scaduta non deve essere negata quand'anche le marche
contributive non vi risultino apposte con periodicità e continuità,
si arguisce dall'art. 6, sesto comma, della legge di delegazione, ove
si prescrive che il lavoratore deve consegnare la tessera non più in
vigore e l'Istituto deve rilasciarne una nuova, pure senza far cenno ad
un qualsiasi obbligo di accertare che sussistano i presupposti per la
continuazione del rapporto. Si aggiunga che il settimo comma del
medesimo art. 6, nell'imporre la consegna della nuova tessera financo
quando sia scaduto il tempo prescritto per la restituzione di quella
anteriore, non stabilisce un termine oltre il quale la rinnovazione non
è più consentita; e così ammette che questa rinnovazione possa
essere domandata anche dopo i cinque anni dalla scadenza della
precedente tessera, per quanto non sia stato fatto alcun versamento;
cioè in una situazione che, secondo la norma denunciata, impedirebbe
di far luogo alla sostituzione. Ed ancora, il comma ultimo citato
consente la regolarizzazione del semestre di contributi anteriore alla
scadenza della tessera, senza distinguere il caso in cui questa era
priva di marche da quello in cui essa era parzialmente riempita; e
così autorizza il lavoratore a cominciare i suoi versamenti anche dopo
il quinto anno dall'accoglimento della domanda di prosecuzione, ciò
che non potrebbe fare secondo il dettato della norma delegata.
La possibilità di regolarizzazione tardiva della posizione
contributiva indebolisce il rigore dell'obbligo di eseguire i
versamenti con continuità e periodicità; e deve contestarsi perciò
che la legge di delegazione abbia valutato l'esatto adempimento di
quell'obbligo come richiesto dalle basi tecniche dell'assicurazione,
secondo l'assunto dell'Istituto. Anche perché la legge predetta
ulteriormente affievolisce quell'obbligo con il fissare unitariamente i
minimi cui deve essere subordinato il conseguimento delle prestazioni
assicurative, e con l'imporre di sommare i versamenti della fase
obbligatoria a quelli della fase volontaria, che è l'effetto dello
avere equiparato ai primi i secondi (art. 6, ultimo comma; ma si v.
anche art. 58, ultimo comma, R.D. del 1935). Pertanto, secondo la
legge di delegazione, quanto meno nei primi tempi della prosecuzione,
il lavoratore può utilizzare i versamenti eseguiti dal datore di
lavoro durante la fase obbligatoria dell'assicurazione, e omettere i
versamenti periodici nella misura in cui non risulta pregiudicato il
raggiungimento dei minimi prescritti; il che non gli è consentito
dalla norma denunciata.
3. - È vano, inoltre, discutere se l'atto con cui l'Istituto
accoglie la domanda di prosecuzione debba sistemarsi fra le ammissioni,
e se, quindi, sia in re la esistenza del potere che la norma denunciata
ha previsto.
È pacifico che la legge di delegazione dà alla tessera un termine
di durata soltanto al fine di conferire certezza di data ai versamenti
eseguiti: tale scopo certamente non include l'idea di un controllo come
quello statuito dalla legge delegata.
Questa, nell'istituire tale controllo, ha financo fatto divenire
requisiti del diritto alla prestazione assicurativa quelli che la legge
di delegazione riferisce, invece, al diritto alla prosecuzione del
rapporto: l'illegittimità di codesta equiparazione è rivelata dal
fatto che, in alcuni casi, come in quello dei contributi di cui alla
tabella B, n. 3, quei requisiti non sono identici. E, del resto, è
incontrastato che l'emissione della polizza non influenza né il
sorgere né il permanere del rapporto di assicurazione. La tessera è
un documento destinato a rendere possibile l'adempimento del
l'obbligazione contributiva; e sarebbe illogico ritenere che la sua
consegna dipenda da quell'adempimento, perché è proprio questo che
essa deve permettere. Inoltre, il diritto alla tessera è un diritto
alla prova del rapporto; e non lo si può subordinare all'attuazione
dell'obbligazione contributiva, perché questa è in correlazione
soltanto con il diritto alla prestazione dell'assicuratore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile
1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte