Sentenza n. 75/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4r.d.l. 186/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo
comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 giugno 1942, n. 840, recante provvedimenti in materia di
valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui
trasferimenti della ricchezza, promosso con ordinanza emessa il 26
aprile 1961 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano su
ricorso di Barbera Ernesta, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del
5 agosto 1961.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1962 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento per la definizione del valore
effettivo, ai fini dell'imposta di registro, di una bottega, in
occasione della compravendita della stessa, innanzi alla Commissione
provinciale delle imposte di Milano, adita in sede di gravame proposto
dall'acquirente, signora Ernesta Barbera, avverso la decisione della
Commissione distrettuale, l'Ufficio del registro eccepiva
l'improponibilità del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 4, terzo
comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186 (convertito nella legge 21
giugno 1942, n. 840), non risultando che la ricorrente avesse
tempestivamente pagato l'imposta accertata dalla Commissione
distrettuale.
La Commissione provinciale, con ordinanza 26 aprile 1961,
considerato che con l'indicata disposizione il legislatore aveva esteso
il principio del solve et repete alle controversie in sede di gravame
innanzi alle Commissioni provinciali per le imposte dirette e per le
imposte indirette sugli affari contro le pronuncie delle Commissioni
distrettuali, e osservato che il principio del solve et repete in
materia tributaria, enunciato nell'art. 6, secondo comma, della legge
20 marzo 1865, n. 2248, all. E, con riferimento alle azioni
giudiziarie, era stato ritenuto affetto da illegittimità
costituzionale da questa Corte, la quale, con la sentenza n. 21 del 31
marzo 1961 ebbe a dichiarare illegittimo l'anzidetto art. 6, secondo
comma, in riferimento alle norme degli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, giudicò non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5
marzo 1942, n. 186. Conseguentemente sospese il procedimento, ordinando
la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata alla parte privata, al
Procuratore del registro di Milano e al Presidente del Consiglio dei
Ministri e, inoltre, è stata comunicata ai Presidenti del Senato e
della Camera dei Deputati.
Nessuno si è costituito innanzi alla Corte. Pertanto, il
Presidente, in conformità dell'art. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, ha disposto che la causa venisse
trattata in camera di consiglio. Considerato in diritto :
Con la sentenza n. 21 del 1961 questa Corte ha dichiarato
contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione il principio
del solve et repete, enunciato in via generale nel secondo comma
dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, pronunciando,
in conseguenza, l'illegittimità costituzionale dell'anzidetta
disposizione legislativa.
Con successive pronuncie in conformità della menzionata sentenza,
essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sempre in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, di varie altre
disposizioni legislative, riaffermanti, in relazione all'azione
giudiziaria contro l'imposizione di singoli tributi, la necessità
dell'osservanza della regola del solve et repete. Sono stati dichiarati
illegittimi l'art. 149 della legge sul registro (D.Lg. 30 dicembre
1923, n. 3269, modificato con D.Lg. 13 gennaio 1936, n. 2313), l'art.
52 della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata (legge 19
giugno 1940, n. 762), l'art. 24 della legge doganale (legge 25
settembre 1940, n. 1424), l'art. 9, comma sesto, e l'art. 17, comma
quinto, del D.L. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
(v. le sentenze n. 79 del 1961 e n. 45 del 1962).
L'art. 4, comma terzo, del D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito
nella legge 21 giugno 1942, n. 840, impugnato con l'ordinanza che ha
dato luogo al presente giudizio, lungi dall'essere applicativo del
principio enunciato nell'art. 6 della legge del 1865, contiene
un'ulteriore e più grave enunciazione della regola del solve et repete
in materia tributaria, in quanto dispone che essa venga osservata
persino per la proposizione di ricorsi innanzi a Commissioni
tributarie.
Ancor più manifestamente delle disposizioni sopra ricordate, già
dichiarate illegittime (le quali limitano soltanto l'esercizio
dell'azione innanzi ai giudici ordinari), quella in esame è, dunque,
in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, a
causa dell'incompatibilità del suo disposto col principio di
eguaglianza e col pari diritto di tutti i cittadini di adire gli organi
di giurisdizione.
Egualmente sussiste nella disposizione impugnata il contrasto con
l'art. 113 della Costituzione. Se è vero, infatti, che in base ad essa
la mancata osservanza del precetto del solve et repete viene
considerata come preclusiva dell'impugnabilità, in sede di gravame, di
una decisione di natura giurisdizionale (e non di un atto
amministrativo), nondimeno la mancata utilizzabilità del mezzo
giurisdizionale di gravame avverso la decisione giurisdizionale che
abbia pronunciato sulla legittimità del provvedimento amministrativo
d'imposizione tributaria, viene a risolversi in una diminuita tutela
nei confronti di quest'ultimo: onde non può esser recata in dubbio
l'incompatibilità della disposizione con quel precetto dell'art. 113
della Costituzione (secondo comma), in base al quale la tutela
giurisdizionale nei confronti degli atti amministrativi lesivi di
diritti o di interessi legittimi "non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 giugno 1942, n. 840, recante provvedimenti vari in materia di
valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui
trasferimenti della ricchezza, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte