Sentenza n. 75/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/06/1966 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 1423/1956
- art. 12legge 1423/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo
comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
contenente "Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", promosso con
ordinanza emessa il 4 maggio 1965 dal Pretore di Larino nel
procedimento penale a carico di D'Addario Armando e Pecoraro Umberto,
iscritta al n. 152 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 17 maggio 1966 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di D'Addario Armando e
Pecoraro Umberto, imputati di contravvenzione all'obbligo di soggiorno,
il Pretore di Larino, con ordinanza del 4 maggio 1965, ha sollevato di
ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo
comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 32, primo comma, della
Costituzione.
L'art. 3, ultimo comma, della su citata legge dispone che alle
persone particolarmente pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato
comune. Tale obbligo è penalmente sanzionato a norma del successivo
art. 12, primo comma.
Nell'ordinanza si osserva che la legge in questione "se non
ingiusta", sarebbe "quanto meno lacunosa", mancando in essa ogni
previsione circa i mezzi di sostentamento e l'eventuale avviamento al
lavoro dei soggetti colpiti dall'obbligo di soggiorno, ai quali
resterebbe, unico e non sempre efficace rimedio, il ricorso alla
pubblica assistenza. Il che - ad avviso del Pretore - rappresenterebbe
la violazione del precetto costituzionale della tutela della salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività (artt. 2 e 32 della Costituzione).
La legge sarebbe altresì in contrasto con l'art. 3, primo comma,
della Costituzione in quanto, negando a quei soggetti i mezzi di
sostentamento per i quali invece non si manca di provvedere a favore di
chi sia detenuto in attesa di giudizio o anche per espiazione di pena,
darebbe luogo a una ingiustificata disparità di trattamento fra le due
categorie.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 28 agosto 1965. Si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato in cancelleria atto di intervento e deduzioni il 12 luglio
1965.
L'Avvocatura dello Stato rileva che il richiamo all'art. 2 della
Costituzione è superfluo, consistendo tale disposizione in una
generica norma d'apertura che non contiene, ma precede la specifica
disciplina dei vari diritti costituzionalmente garantiti. Pertanto, la
questione proposta dal Pretore di Larino andrebbe esaminata con
riferimento ai soli artt. 3 e 32.
Per quanto riguarda la denunciata violazione del principio di
eguaglianza, ad avviso dell'Avvocatura, la diversità che il Pretore
ritiene di ravvisare nel trattamento dei soggetti obbligati al
soggiorno rispetto a quello riservato ai detenuti, non sarebbe
determinata dalla legge. In altri termini, le difficoltà alle quali i
primi possono andare incontro nel reperimento di adeguati mezzi di
sostentamento, sono causate da contingenti situazioni di fatto, cui la
legge resta estranea. Non senza considerare, d'altra parte, che tali
soggetti, nell'ambito del soggiorno obbligato, conservano la
possibilità di provvedere al loro sostentamento.
L'Avvocatura ritiene, infine, che anche il principio sancito
dall'art. 32 sia fuori causa. Tale norma conterrebbe solo un impegno
per il legislatore di adottare provvedimenti adeguati per la
salvaguardia della salute dei cittadini, provvedimenti che non possono
non riguardare anche i soggetti cui si riferisce la legge del 27
dicembre 1956. Considerato in diritto :
La questione sollevata di ufficio dal Pretore di Larino sulla
legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i quali prevedono l'uno
l'imposizione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune a
carico delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge, e l'altro
la pena dell'arresto per chi contravviene alle relative prescrizioni,
è del tutto destituita di fondamento.
Nessuna delle norme della Costituzione invocate dall'ordinanza può
dirsi in qualche modo lesa dalle impugnate disposizioni. Non l'art. 2,
che, nell'affermare i diritti inviolabili dell'uomo e i doveri
inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, non può
escludere che a carico dei cittadini siano disposte quelle restrizioni
della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale.
Non l'art. 3, perché la differenza, che il Pretore qualifica enorme,
fra il trattamento di chi è sottoposto all'obbligo del soggiorno e
quello fatto al detenuto in attesa di giudizio o in espiazione di pena,
lungi dall'essere una offesa al principio di eguaglianza, è la normale
conseguenza delle condizioni del tutto diverse in cui vengono a
trovarsi le due categorie di soggetti. È ovvio, infatti, che lo stato
di detenzione importa di per sé la necessità di fornire al detenuto i
mezzi immediati di sussistenza, che invece il sottoposto all'obbligo di
soggiorno è in grado di procurarsi direttamente, sia pure con le
difficoltà inerenti al suo stato.
Insussistente è infine anche l'asserita violazione dell'art. 32,
primo comma, della Costituzione, che deriverebbe, secondo il Pretore,
dalla mancata tutela della salute come fondamentale diritto
dell'individuo. È evidente che le misure disposte dalla invocata norma
a tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività riguardano tutti i cittadini e quindi
anche i soggetti cui si riferisce l'ordinanza, i quali ne trarranno
vantaggio nelle circostanze e nei modi disposti dalle leggi. Ma il
dettato della norma non può dirsi violato per il verificarsi di
particolari condizioni che conseguono naturalmente alle restrizioni
della sfera giuridica disposte a carico dei soggetti medesimi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, contenente "Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 32, primo comma, della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Larino con ordinanza del 4
maggio 1965.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte