Sentenza n. 75/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1967 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80legge 976/1966
citata
- art. 8legge 1142/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, ultimo
comma, del decreto - legge 18 novembre 1966, n. 976, recante "Ulteriori
interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa
economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate
dell'autunno 1966", promosso con ricorso della Regione autonoma della
Sardegna notificato il 17 dicembre 1966, depositato in cancelleria il
24 successivo ed iscritto al n. 27 del Registro ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 31 maggio 1967 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Pietro Gasparri, per la Regione autonoma della
Sardegna, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso depositato il 24 dicembre 1966, la Regione autonoma
della Sardegna, nella persona del suo Presidente pro-tempore, ha
prodotto ricorso per giudizio di legittimità costituzionale della
norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 80 del decreto - legge 18
novembre 1966, n. 976 (convertito con modificazioni nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142) la quale riserva esclusivamente all'Erario
dello Stato i proventi derivanti dalla applicazione dell'impugnato
provvedimento legislativo nonché di quelli derivanti dal decreto -
legge 9 novembre 1966, n. 913 (convertito nella legge 23 dicembre 1966,
n. 1140), destinandoli a copertura degli oneri dipendenti dalle
alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966.
Secondo la Regione la norma denunciata sarebbe in contrasto con
l'art. 8, primo comma, dello Statuto speciale, in quanto, avendo
modificato il precedente D. L. del 9 novembre 1966, n. 913, le avrebbe
sottratto un maggior provento dell'imposta di fabbricazione sui
prodotti petroliferi percetta nel suo territorio che quel provvedimento
le aveva attribuito, e con gli artt. 47 e 54 dello Statuto stesso, per
essere stata emanata con la forma del decreto - legge e non con quella
della "legge formale" o "ordinaria della Repubblica" o senza che fosse
stato previamente sentito il parere della Regione né invitato il suo
Presidente a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri che
l'aveva deliberata.
Nel giudizio si è costituita l'Avvocatura dello Stato, in
rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
atto depositato in data 6 gennaio 1967.
Dall'Avvocatura si deduce che il ricorso appare infondato sotto
tutti gli aspetti prospettati.
Si osserva, innanzitutto, che la norma denunziata non avrebbe
sottratto alcun cespite alla Regione né modificato i rapporti
finanziari fra lo Stato e la Regione, ma avrebbe adottato soltanto
misure finanziarie eccezionali, destinandone il gettito a copertura
degli interventi straordinari, richiesti dalla eccezionalità degli
eventi dell'autunno del 1966. È pacifico, inoltre, che lo Stato -
nonostante ogni disposizione statutaria che attribuisca alle Regioni
tutto o parte del gettito di alcuni tributi - può aumentare le
aliquote dei tributi stessi, introdurre tributi nuovi o imporre
addizionali nuove riservandone a sé il gettito, secondo un principio
di solidarietà nazionale riconosciuto dall'art. 7 dello stesso Statuto
della Sardegna nonché dagli artt. 2 del D. P. 26 luglio 1965, n. 1074,
e 4 del D. P. 23 gennaio 1965, n. 114, contenenti, rispettivamente,
norme di attuazione degli Statuti speciali per la Sicilia e per il
Friuli - Venezia Giulia.
Comunque, non sussisterebbe mai la denunciata violazione dell'art.
54 dello Statuto sardo per il fatto che si è provveduto con la forma
del decreto - legge invece che con "legge ordinaria della Repubblica",
essendo noto come con detta locuzione si sia inteso contrapporre le
leggi dello Stato a quelle regionali nonché le leggi ordinarie a
quelle costituzionali, e come il vigente ordinamento escluda ogni
differenza di contenuto e di efficacia fra legge, decreto - legge e
decreto legislativo e consideri, in particolare, alla stessa stregua
della legge il decreto - legge che, dovendo essere convertito in legge
entro sessanta giorni, ha una propria autonoma efficacia limitata nel
tempo e condizionata alla conversione.
Inoltre l'estrema urgenza di adottare il decreto - legge ha
impedito che si svolgesse un carteggio fra Governo e Giunta regionale,
ma è certo che il Presidente della Regione venne sentito sia pure
nelle vie brevi, come risulta dal fatto che "la sera del 16 novembre
1966 il funzionario proposto all'Ufficio Regioni della Presidenza del
Consiglio ebbe un lungo colloquio telefonico con il Presidente della
Regione, al quale fece presente i motivi che avevano impedito la
convocazione - peraltro non necessaria - dei Presidenti delle Regioni
per la seduta del Consiglio dei Ministri che aveva deliberato
l'adozione del decreto - legge", e "che il giorno successivo il
Presidente della Regione sarda comunicò, sempre telefonicamente, a
mezzo del suo Capo di Gabinetto, che, data la prevedibile entità del
ricavo la Regione era solo relativamente interessata alla cosa e, se
richiesta, avrebbe volentieri rinunciato allo stesso". Il Presidente,
tuttavia, si doleva di non essere stato convocato e non escludeva che
la Giunta potesse decidere di impugnare, per questo particolare motivo,
la legge.
Il parere, quindi, conclude l'Avvocatura, benché - a suo avviso -
non necessario, venne richiesto ed acquisito, né può dubitarsi della
idoneità della forma (verbale), tanto più quando, come era nella
specie, vi sia assoluta urgenza di provvedere.
L'art. 54 dello Statuto, inoltre - continua l'Avvocatura - dispone
che le norme contenute nel suo titolo III possono essere modificate con
legge ordinaria statale sentita la Regione, ma non richiede affatto che
il Presidente di essa partecipi, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto
stesso alla seduta del Consiglio dei Ministri che delibera la
modificazione, ed a sostegno della propria tesi cita la sentenza
costituzionale n. 4 del 1966.
Muovendo dalla medesima considerazione che il D. L. 18 novembre
1966, n. 976, è stato convertito in legge con molte modificazioni,
compresa la integrale sostituzione dell'art. 80, che contiene la
disposizione (ultimo comma) impugnata, sia l'Avvocatura generale dello
Stato sia la Regione sarda hanno depositato rispettivamente, in data 26
aprile e 5 maggio 1967, brevi note aggiuntive.
Pur non intendendo contestare la impugnabilità dei decreti-legge
né proporre il problema se dalla Regione ricorrente dovesse essere
impugnata in via autonoma anche la legge di conversione, da parte
dell'Avvocatura dello Stato si è sostenuto che nel presente giudizio
è sorto, in sostanza, il problema della persistente ammissibilità del
ricorso o, quanto meno, della sopravvenuta cessazione della materia del
contendere, onde è necessario accertare l'effetto che produce, sul
ricorso avverso il decreto - legge, la legge che lo converte con
modificazioni, soprattutto quando, come nella specie, la disposizione
impugnata sia stata sostituita, e non si tratti soltanto di una
sostituzione formale.
Secondo l'Avvocatura, quindi, la legge di conversione non soltanto
avrebbe sostanzialmente modificato la norma impugnata, ma, con
l'introduzione dell'art. 88 bis, avrebbe espressamente disciplinato la
partecipazione delle Regioni al provento derivante dall'applicazione
delle misure speciali previste dai provvedimenti eccezionali,
"regolandosi, così diversamente tutta la materia oggetto del presente
ricorso, cioè, la destinazione del provento stesso".
E poiché la disposizione dell'art. 88 bis ha effetto retroattivo,
perché si riferisce a tutti gli stanziamenti autorizzati dai decreti
legge 913, 914 e 976 del 1966, l'Avvocatura, pur riconoscendo che
l'art. 80 dell'impugnato D.L. n. 976 ha conservato il suo vigore fino
all'entrata in vigore della legge di conversione, che l'ha sostituito,
ritiene che "il suo annullamento mai potrebbe travolgere la
disposizione di legge sostitutiva, non impugnata, e, comunque, che,
essendo stati diversamente regolati ab initio i rapporti fra Stato e
Regione in ordine alla ripartizione dei proventi derivanti
dall'applicazione del D. L. 9 novembre 1966, n. 913, è venuto meno
ogni interesse della Regione al presente ricorso, l'accoglimento del
quale avrebbe effetti certamente limitati, ed è conseguentemente
cessata, quanto meno sostanzialmente, la materia del contendere, fin
dall'origine alla destinazione del provento stesso".
Concludendo, l'Avvocatura chiede che la Corte voglia dichiarare
cessata la materia del contendere e, in via subordinata, dichiarare
inammissibile ovvero respingere il ricorso per i motivi di cui all'atto
di intervento che vengono confermati.
Da parte della ricorrente Regione si è, invece, sostenuto che
l'impugnato ultimo comma dell'art. 80 del D. L. n. 976, in sede di
conversione in legge, è rimasto - salvo una diversità di formulazione
in ordine alla destinazione dei proventi previsti - sostanzialmente
immutato. E poiché anche nell'emanare la legge di conversione non
sarebbe stata rispettata la procedura prevista dall'art. 54, quarto
comma, dello Statuto speciale - la quale richiede che per le modifiche
allo Statuto in materia finanziaria si può provvedere con legge
ordinaria, ma "in ogni caso sentita la Regione" - il vizio denunziato
con il ricorso rimarrebbe fermo.
Prevenendo una eventuale eccezione dell'Avvocatura, la Regione ha
poi affermato che quando viene impugnato un decreto-legge si impugna,
implicitamente, anche la futura legge di conversione.
Dal fatto di non avere impugnato la legge di conversione, che tra
l'altro presenta lo stesso vizio denunziato, di essere stata, cioè,
emanata senza il previo parere della Regione, non potrebbero discendere
gli effetti di un mancato ricorso, né si potrebbe pensare ad una
posizione di acquiescenza per mancata impugnativa ovvero ad una tacita
rinunzia del resto inammissibile nei procedimenti dinanzi alla Corte
costituzionale; tutt'al più - sostiene la Regione - si avrebbe nella
specie il caso di un "ricorso anticipato".
Il ricorso, quindi, conclude la Regione, deve essere deciso e la
dichiarazione della sua fondatezza da parte della Corte dovrebbe
imporre l'applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
per la pronuncia di illegittimità costituzionale derivata della legge
di conversione, a meno che la Corte non voglia - come altre volte ha
fatto - investirsi, di propria iniziativa, in via incidentale, della
questione di legittimità costituzionale della legge di conversione nei
sensi sopra esposti. Considerato in diritto :
1. - Anche ai fini del giudizio sulle questioni preliminari, giova
premettere un esame circa l'esatta portata delle norme da considerare.
Con decreto - legge del 9 novembre 1966, n. 913, fu disposto, con
efficacia fino al 31 dicembre 1968, l'aumento dell'imposta di
fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi; circa la destinazione del
gettito derivante da tale aumento nessun cenno fu fatto nel testo del
decreto. Ma con decreto - legge di pari data, avente il n. 914, nel
disporre varie provvidenze a favore degli alluvionati dell'autunno
1966, si provvide a destinare a tale scopo larga parte del gettito (e
presumibilmente tutto il gettito) proveniente dal maggior carico
fiscale imposto con il coevo decreto n. 913.
Con successivo decreto legge del 18 dello stesso mese di novembre,
avente il n. 976, dopo avere disposto ulteriori interventi e
provvidenze, nonché altri inasprimenti fiscali, fu stabilito che i
proventi derivanti dall'applicazione dello stesso decreto e
dall'applicazione del decreto-legge n. 913, destinati a sopperire agli
oneri dipendenti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono
riservati esclusivamente all'Erario dello Stato. Questa disposizione,
contenuta nell'ultimo comma dell'art. 80 del detto decreto n. 976,
forma oggetto dell'impugnativa in questa sede.
Il D. L. n. 913 fu convertito, senza modificazioni, nella legge 23
dicembre 1966, n. 1140, mentre i decreti - legge nn. 914 e 976 furono
convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi aventi la
stessa data del 23 dicembre 1966, con i numeri 1141 e 1142.
La legge di conversione del decreto n. 914 non contiene
disposizioni che presentino interesse ai fini della proposta
controversia; nella legge n. 1142, due disposizioni sono meritevoli di
particolare esame: l'art. 80, che sostituisce integralmente l'art. 80
del decreto - legge, e l'art. 88 bis, il quale dispone: "Con decreto
dei Ministri competenti è assegnata alle Regioni e Province a statuto
speciale, nei cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi
di cui agli articoli precedenti, una quota parte degli stanziamenti
autorizzati dal presente decreto e dal decreto - legge 9 novembre 1966,
n. 914, in relazione alle materie su cui le Regioni e le Province
medesime hanno competenza legislativa primaria in base ai rispettivi
Statuti.
I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal decreto
- legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi richiamate, sono
esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le Provincie a statuto
speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali o
provinciali competenti".
Queste disposizioni, guardate nella loro origine e nel loro
contesto, significano chiaramente che tutte le provvidenze e tutte le
misure finanziarie adottate per la copertura delle spese occorrenti
trovano la loro fonte unitaria e la loro disciplina nel complesso dei
tre decreti - legge e delle relative leggi di conversione. Che
l'aumento dell'imposta sui prodotti petroliferi, come gli altri
inasprimenti fiscali, fossero destinati a quelle esigenze
straordinarie, si evince con certezza dal fatto che trattasi di aumenti
temporanei deliberati in concomitanza con gli eventi che si dovettero
urgentemente fronteggiare. Né ha importanza il fatto che nel decreto
n. 913 e nella sua legge di conversione nulla si dica circa la
destinazione dei proventi, giacché, come si è accennato, la
destinazione risulta dall'art. 26 del coevo decreto n. 914, dove il
decreto n. 913 è indicato con la sola intestazione, senza la data ed
il numero, apposti successivamente all'uno e all'altro decreto
pubblicati lo stesso giorno in due edizioni straordinarie della
Gazzetta Ufficiale: conferma questa della comunanza di origine e
finalità dei due provvedimenti.
Quando, dunque, il decreto n. 976 enuncia, nell'art. 80, che tutti
i proventi hanno pari destinazione, non dice cosa nuova o diversa, ma
dichiara esplicitamente ciò che era stato voluto fin dal principio e
fin dal principio risultava evidente dal complesso unitario delle
disposizioni.
Neppure la legge di conversione del decreto n. 976, per la parte
che interessa la controversia in esame, ha portato sostanziali
innovazioni, giacché nel nuovo testo dell'art. 80, inserito nella
legge di conversione, la disposizione del decreto - legge, impugnata in
questa sede, è rimasta sostanzialmente inalterata.
Né è esatto quel che sostiene l'Avvocatura dello Stato, e cioè
che una innovazione, rispetto alla disposizione impugnata, si sarebbe
avuta per effetto dell'art. 88 bis, aggiunto con la legge di
conversione. È vero che con l'art. 88 bis si è innovato nei rapporti
tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale; ma l'innovazione attiene
alla utilizzazione degli stanziamenti, mentre immutata è rimasta la
norma relativa al diritto dell'Erario sull'intero gettito degli
inasprimenti fiscali.
Si può concludere che, fin dall'origine, con i tre decreti - legge
fu disposto che i proventi dei temporanei inasprimenti fiscali,
compreso l'aumento dell'imposta sui prodotti petroliferi, furono
attribuiti all'Erario dello Stato per fronteggiare alcune straordinarie
esigenze e che tale attribuzione è rimasta invariata anche dopo le
leggi di conversione.
2. - Per quanto si riferisce alle questioni preliminari, la Corte,
premesso che non è contestata - e non sarebbe contestabile -
l'ammissibilità della impugnativa dei decreti - legge in questa sede
da parte delle Regioni, ritiene non fondate le eccezioni proposte
dall'Avvocatura dello Stato circa la cessazione della materia del
contendere e la sopraggiunta inammissibilità del ricorso.
Non cessa la materia del contendere quando, come nella specie, il
contenuto della disposizione impugnata del decreto - legge resti
inalterato con la legge di conversione anche se quella disposizione sia
sostituita con un nuovo articolo.
Poiché, nella realtà di fatto, la legge di conversione nulla di
nuovo ha determinato nei rapporti tra lo Stato e la Regione nei
riguardi della percezione delle imposte, se ne deve dedurre la
sopravvivenza della materia del contendere.
È chiaro che le eccezioni dell'Avvocatura muovono da concetti
generali relativi alla natura del decreto - legge ed agli effetti che
su di esso produce la legge di conversione. Ma la Corte ritiene che,
nel caso oggi in esame, quei concetti generali non spieghino influenza.
Difatti, anche se si ammette che la legge di conversione
rappresenti un quid novi che travolge e si sostituisce (non importa qui
ricercare se e quando con effetto ex nunc o ex tunc) al decreto -
legge, sarebbe contrario alla realtà inferirne che la legge elimini
pure il contrasto da cui ebbe inizio la controversia. È da ritenere,
invece, che, quando il contenuto di una disposizione del decreto -
legge resti immutato nella legge di conversione, i termini del
contrasto permangono nella loro sostanza, anche se in certi casi si
possa inserire nella controversia qualche nuovo elemento di
discussione.
Questa considerazione, che vale ad escludere, nell'attuale causa,
la cessazione della materia del contendere, serve anche per
disattendere la tesi della sopraggiunta inammissibilità del ricorso.
Dopo la legge di conversione, quando sostanzialmente rimanga
inalterata la disposizione convertita, restano inalterati non soltanto
l'interesse che diede luogo al ricorso ma anche la controversia. Questo
risulta, nella maniera più evidente, nella causa attuale nella quale
la questione è identica, rispetto sia al decreto - legge che alla
legge di conversione.
E non si fa solo una considerazione di equità se si dice che la
ricorrente, avendo manifestato la volontà di tutelare un suo diritto,
può legittimamente attendere che la pronuncia abbia luogo sulla
sostanza della controversia.
Specialmente in sede processuale, l'ordinamento non manca di
principi, che sono qualificati in dottrina con varie denominazioni:
economia dei giudizi, conservazione degli atti, perpetuatio e simili.
Particolarmente le giurisdizioni amministrative hanno elaborato
acconcie soluzioni per non deludere le aspettative di giustizia nei
casi di modificazioni degli atti avvenute nel corso del giudizio.
Ed è ragionevole che anche nel procedimento di legittimità
costituzionale il mutamento avvenuto durante il giudizio non possa e
non debba influire sul corso del giudizio stesso, quando, come nella
specie, permanga integro l'interesse alla decisione e restino immutati,
nella sostanza, i termini della controversia.
In tali casi la decisione rispetto alla legge di conversione non
interviene, in via conseguenziale, per effetto dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, ma per l'originaria forza espansiva del ricorso
contro la conforme disposizione del decreto - legge. Per la stessa
ragione non occorre che la Corte sollevi apposito incidente di
costituzionalità nei riguardi della legge di conversione.
In conclusione, le eccezioni preliminari proposte dall'Avvocatura
devono essere disattese, restando però impregiudicata la soluzione di
ogni altra questione sia, in generale, circa gli effetti della legge di
conversione rispetto al decreto - legge convertito, sia, in
particolare, nei riguardi della impugnazione del decreto-legge quando
la disposizione della sopraggiunta legge di conversione non coincida
con quella del decreto - legge denunziata con il ricorso.
3. - Se la parte spettante alla Regione di un certo provento
deliberato con il decreto del 9 novembre fosse stata tolta alla Regione
stessa con un decreto del successivo giorno 18, il pregiudizio per la
Regione non sarebbe stato irrilevante dal punto di vista giuridico,
anche se, dal lato economico, il pregiudizio sarebbe stato tanto esiguo
da considerarsi quasi inesistente.
Senonché, contrariamente a quanto, forse, dovette ritenere
l'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (un
funzionario del quale, come si legge nella memoria dell'Avvocatura
dello Stato, avrebbe avuto contatti telefonici con il Presidente della
Regione il 16 novembre) il decreto - legge n. 976 del 18 novembre, come
appare dalla esposizione fatta nella prima parte delle considerazioni
di diritto di questa sentenza, non apportò novità rispetto al decreto
n. 913 del precedente giorno 9 per quanto si riferiva alla esclusiva
attribuzione all'Erario del gettito derivante dagli inasprimenti
fiscali deliberati contemporaneamente alle provvidenze disposte a
favore degli alluvionati con l'altro decreto n. 914 di quella stessa
data. E pertanto il decreto n. 976 nulla tolse alla Regione.
Ne consegue che l'attività statale di cui la Regione si lagna
restava fuori dell'ambito dei rapporti tra Stato e Regione; quindi non
ricorreva l'applicazione degli artt. 8, primo comma, e 54, quarto
comma, dello Statuto sardo. A maggior ragione erano fuori campo l'art.
47, secondo comma, dello stesso Statuto in una materia di carattere e
di interesse generale e - a parte il suo fondamento intrinseco - la
pretesa della Regione circa la forma (legge o decreto - legge) con cui
si potrebbero imporre le misure fiscali sul cui gettito ci siano
interessenze delle Regioni.
È da concludere che la questione si deve dichiarare infondata,
senza che occorra applicare il principio - che, del resto, la difesa
della Regione, in linea di massima, non contesta - secondo cui la legge
dello Stato può introdurre tributi nuovi, aumentare le aliquote o
imporre addizionali anche in quei settori nei quali le Regioni, per
disposizioni dei relativi statuti, abbiano diritto a tutto o a parte
del gettito, quando le nuove entrate tributarie siano destinate alla
copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
contingenti o continuative dello Stato. Questo principio, che risulta
dall'art. 7 dello Statuto sardo ed è stato affermato espressamente con
gli artt. 2 del D. P. 26 luglio 1965, n. 1074, nei confronti della
Sicilia, e 4 del D. P. 23 gennaio 1965, n. 114, nei confronti del
Friuli - Venezia Giulia, vale per tutte le Regioni, trattandosi di un
principio generale dell'ordinamento, dal quale la Corte non si è
discostata fin dai primi tempi del proprio funzionamento (si veda la
sentenza n. 21 del 29 giugno 1956, emessa su ricorso della stessa
Regione sarda).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione sollevata, col ricorso indicato
in epigrafe, dalla Regione sarda sulla legittimità costituzionale
dell'art. 80, ultimo comma, del decreto - legge 18 novembre 1966, n.
976, concernente "Ulteriori interventi e provvidenze per la
ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle
alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966", convertito nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, comma primo, 47,
comma secondo, e 54, comma quarto, dello Statuto speciale per la
Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte