Sentenza n. 75/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/03/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 dicembre 1973,
recante "Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente
ospedaliero", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, notificato il 14 dicembre 1973, depositato in
cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi
1973.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Silvio De Fina, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto notificato il 14 dicembre 1973 il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ricorre contro la legge sulla
"Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero",
approvata da quella Assemblea regionale nella seduta del 6 dicembre
1973 e ne deduce l'illegittimità, per contrasto:
a) con l'art. 17 dello Statuto speciale, in quanto non rispetta i
limiti dei principi generali cui si informa la legislazione dello Stato
ed, in particolare, l'art. 9 della legge nazionale 12 febbraio 1968, n.
132 (c.d. legge ospedaliera), poiché omette di ripetere la
disposizione, in detta legge contenuta, che fa obbligo di scegliere i
componenti dei consigli di amministrazione anzidetti "tra persone
estranee ai consigli regionali";
b) con l'art. 3 della Costituzione, poiché - nell'elencazione
casistica dei soggetti ineleggibili di cui al n. 5 del proprio art. 1 -
omette di includere "altri dipendenti di enti pubblici" "come quelli
appartenenti all'Amministrazione regionale oppure ad istituti
previdenziali, assistenziali o mutualistici che abbiano rapporti
diretti con l'ente ospedaliero".
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione
siciliana con deduzioni depositate l'8 gennaio 1974, nelle quali chiede
la reiezione del ricorso del Commissario dello Stato.
Sostiene, in ordine alla prima censura, che la disposizione
(implicita) della legge impugnata - che consente l'eleggibilità dei
deputati regionali a membri dei consigli di amministrazione di enti
ospedalieri - andrebbe, in realtà, ricondotta al settore della
legislazione elettorale (ove troverebbe anche collegamento con l'altra
norma della legislazione siciliana - art. 62, terzo comma, della legge
20 marzo 1951, n. 29 che ammette, ex altero latere, l'eleggibilità
degli amministratori di enti di beneficenza alla carica di deputato
regionale).
Epperò - essendo la competenza della Sicilia, in materia
elettorale, di natura esclusiva, ex art. 3 del rispettivo Statuto -
l'unico limite da osservare sarebbe quello dei principi costituzionali.
Il quale non risulterebbe nella specie violato, atteso che nessuna
incompatibilità assoluta, tra la carica di rappresentante della
comunità politica e quella di amministratore di ente pubblico si
rinviene a livello di precetto costituzionale.
3. - D'altra parte, infondata sarebbe anche la seconda censura
relativa alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, non essendo in
concreto ravvisabile la denunziata violazione del principio di
eguaglianza.
Conclude, pertanto, la Regione per la piena legittimità della
legge impugnata.
4. - Contrarie conclusioni ribadisce, invece, il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, con memoria depositata il 10 gennaio
1974. Considerato in diritto :
1. - È contestata, come in narrativa detto, dal Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, la legittimità costituzionale della
legge sulla "Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente
ospedaliero", approvata da quella Assemblea regionale nella seduta del
6 dicembre 1973: per la parte, innanzitutto, in cui risulta omesso, in
detta legge, il divieto - contenuto, invece, nell'art. 9 della legge
ospedaliera nazionale 1968, n. 132 - di scelta degli amministratori
dell'ente ospedaliero (che comprenda almeno un ospedale regionale) tra
gli appartenenti ai consigli regionali.
La violazione della normativa nazionale innanzi indicata, appunto,
evidenzierebbe il contrasto della legge impugnata con l'art. 17 dello
Statuto speciale per la Sicilia.
2. - La questione è fondata.
Va premesso che la disposizione (implicita) della legge impugnata,
che consente l'eleggibilità dei deputati dell'Assemblea regionale
siciliana a membri del consiglio di amministrazione di ente ospedaliero
- contrariamente all'assunto difensivo della Regione - non è norma che
esclusivamente inerisce al settore della legislazione elettorale, in
quanto è evidente che essa - nella misura in cui pone una regola per
la formazione di un organo dell'ospedale e, quindi, racchiude un
principio organizzatorio relativo all'ente ospedaliero - interessa il
settore, appunto, della "assistenza sanitaria", di cui all'art. 17,
lett. e, dello Statuto speciale della Regione siciliana.
Ciò posto, discende, poi, dalla natura concorrente della potestà
legislativa in tale settore attribuita alla Regione la necessità del
rispetto - nell'esercizio di detta potestà - dei principi generali cui
si informa la legislazione nazionale.
Ora, come questa Corte ha già avuto modo di affermare con sentenza
n. 88 del 1973, costituisce effettivamente "principio generale... non
derogabile dalla legislazione regionale" quello secondo cui "i consigli
di amministrazione (degli enti ospedalieri) sono ormai di composizione
di interessi eterogenei..., i quali devono perciò esservi tutti
rappresentati".
Di tale principio, rappresenta un immediato corollario ed una
puntuale applicazione la disposizione della legge nazionale che fa
divieto di scelta degli amministratori ospedalieri tra persone
appartenenti al Consiglio regionale.
Il divieto - che si rivolge, come già detto, alle sole ipotesi di
formazione di consiglio amministrativo di "ente comprendente almeno un
ospedale regionale": in cui la scelta degli eligendi è affidata in
maniera preponderante proprio al Consiglio regionale ex comma primo n.
1, art. 9 legge 1968 citata (ed analogamente con preponderanza ancora
più accentuata, all'Assemblea regionale siciliana, ex art. 5 legge
regionale 21 marzo 1973 "Norme in materia sanitaria" quale risulta a
seguito della parziale declaratoria di illegittimità di cui alla
sentenza di questa Corte n. 88 del 1973) - mira, infatti, ad evitare
che il detto potere di elettorato attivo attribuito all'organo
regionale, in ragione appunto della sua consistenza, vada anche a
congiungersi e cumularsi con l'elettorato passivo. Da questa
coincidenza invero potrebbe, evidentemente, derivare un meccanismo
suscettibile di orientare e polarizzare l'organo elettivo verso
un'unica fascia di interessi (quelli rappresentati ed introdotti dalla
Regione), rimanendo, in tal modo, contraddetta l'affermata esigenza di
eterogeneità degli interessi da rappresentare nell'ente ospedaliero.
La così comprovata natura di "principio" della norma nazionale
(art. 9, comma quarto, legge 1968 n. 132), che impone la scelta degli
amministratori anzidetti tra persone estranee all'organo regionale,
importa, quindi, l'illegittimità della legge siciliana impugnata, per
la parte, appunto, in cui a tale principio omette di uniformarsi.
3. - Altra censura (per vero, alquanto genericamente formulata) che
si rivolge alla legge siciliana in discussione - sotto il profilo, come
innanzi esposto, del contrasto con l'art. 3 della Costituzione -
investe il n. 5 dell'art. 1 per la parte in cui vi risulta omessa la
previsione dell'ineleggibilità:
a) dei dipendenti in genere dell'Amministrazione regionale;
b) dei dipendenti di istituti previdenziali, assistenziali o
mutualistici che abbiano rapporti diretti con l'ente ospedaliero.
La questione così prospettata è destituita di fondamento.
È innanzitutto erroneo, per quanto attiene alla categoria di
soggetti sub b), ritenere che la legge impugnata ne consenta la nomina
ad amministratori dell'ente ospedaliero.
Trattasi, infatti, di soggetti, sia pur implicitamente, ricompresi
nell'elencazione del successivo n. 8 dello stesso art. 1 ("coloro i
quali direttamente od indirettamente hanno parte in servizi, esazioni
di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse dell'ente"):
cui, pertanto, si estende il divieto di eleggibilità ivi stabilito.
Quanto, poi, ai soggetti sub a), l'implicita ammissione della loro
eleggibilità evidentemente non determina alcuna "disparità di
trattamento" (e quindi non realizza la denunziata violazione dell'art.
3 della Costituzione): in quanto, invece, trattasi di situazione
disciplinata in maniera conforme ai principi della legislazione
nazionale, in cui l'accesso ad organi elettivi non risulta
indiscriminatamente precluso ai soggetti dipendenti da enti superiori
rispetto a quello cui appartiene l'organo da costituire.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge
"Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero"
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6
dicembre 1973 limitatamente alla parte in cui omette di prevedere
l'obbligo di scelta, degli amministratori dell'ente ospedaliero
ricomprendente almeno un ospedale regionale, tra persone estranee
all'Assemblea regionale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 n. 5 della legge predetta, proposta, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, col ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte