Sentenza n. 75/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1977 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con due ricorsi del Presidente della
Regione Emilia-Romagna, notificati il 21 gennaio e il 13 agosto 1975,
depositati in cancelleria il 10 febbraio e il 29 agosto stesso anno, ed
iscritti ai nn. 4 e 27 del registro ricorsi 1975, per conflitti di
attribuzione sorti a seguito del decreto 23 novembre 1974 del Prefetto
di Forlì e del decreto n. 397 del 24 giugno 1975 del Ministro per i
lavori pubblici con i quali sono stati nominati due Commissari ad acta
nel Comune di Riccione.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Fabio Roversi Monaco, per la Regione Emilia-Romagna,
ed i sostituti avvocati generali dello Stato Giorgio Azzariti e
Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 21 gennaio 1975 e depositato il 10
febbraio 1975 il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri avverso il decreto emesso il 23 novembre 1974, con il
quale il Prefetto di Forlì ha nominato un commissario ad acta, per
provvedere in luogo e vece del Comune di Riccione su una domanda di
licenza edilizia. La nomina del commissario da parte del Prefetto,
avvenuta in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione
V, 24 marzo 1974, n. 271, emessa in sede di giudizio di ottemperanza,
lederebbe le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di
controllo sugli enti locali a norma dell'art. 130 Cost., anche in
riferimento all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché le
competenze regionali ex artt. 117 e 118 Cost. in materia urbanistica
anche con riferimento al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (artt. 1 e 4) di
trasferimento delle medesime competenze.
Ad avviso della Regione ricorrente l'ordine di nominare un
commissario ad acta costituirebbe la specificazione di un potere che
all'amministrazione di controllo già spetta in via ordinaria,
rendendone obbligatorio l'esercizio.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con
deduzioni depositate il 7 febbraio 1975, sostenendo l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso.
Quanto al primo profilo, ad avviso della difesa dello Stato, l'atto
che ha determinato l'asserita invasione di competenze sarebbe la più
volte citata decisione del Consiglio di Stato contenente l'ordine di
nomina del commissario ad acta, a prescindere peraltro dal dubbio se
sia configurabile un conflitto determinato da atti giurisdizionali,
quando si censuri il modo in cui la giurisdizione siasi esplicata.
Il ricorso sarebbe poi da rigettare, nel merito, poiché
l'ordinaria potestà di controllo sostitutivo spettante all'organo
regionale non sarebbe invocabile nella presente fattispecie
caratterizzata da un intervento del Prefetto in esecuzione di un ordine
del giudice amministrativo.
3. - Con ricorso notificato il 13 agosto 1975 e depositato il 29
successivo, lo stesso Presidente della Regione Emilia-Romagna sollevava
analogo conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri avverso il decreto 24 giugno 1975 con il quale
il Ministro per i lavori pubblici ha nominato un commissario ad acta
perché provveda in luogo e vece del Comune di Riccione su una domanda
di licenza edilizia, nonché avverso la sentenza del Consiglio di
Stato, sezione V, del 4 dicembre 1974, n. 613, contenente l'ordine al
Ministro dei lavori pubblici di nominare il commissario.
Tanto la citata decisione quanto il susseguente decreto
ministeriale violerebbero le attribuzioni regionali in materia di
controlli sugli enti locali ex art. 130 Cost., anche in riferimento
all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e all'art. 3 della
legge regionale 27 febbraio 1974, n. 9, nonché le competenze regionali
ex artt. 117 e 118 Cost. in riferimento anche agli artt. 1 e 4 del
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato con
atto depositato il 28 agosto 1975 nel quale si sostiene la tardività,
e quindi inammissibilità del ricorso, relativamente alla menzionata
decisione del Consiglio di Stato, e l'infondatezza nel merito, per
considerazioni identiche a quelle già riferite in precedenza al punto
2.
4. - In quest'ultimo giudizio è intervenuta in posizione di contro
interessata, con deduzioni depositate il 3 ottobre 1975 la signora
Fascioli Licia, alla quale il ricorso è stato notificato, sostenendone
l'infondatezza in considerazione della natura giurisdizionale, e non di
controllo, dell'attività svolta in esecuzione del giudicato.
5. - All'udienza del 23 febbraio 1977 l'avv. G. Marco Dallari ha
insistito per l'ammissibilità dell'intervento esplicato da Licia
Fascioli. Il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Prof. Fabio
Roversi Monaco, per la Regione Emilia-Romagna, si sono rimessi alla
giustizia della Corte.
Questa Corte, con ordinanza letta in udienza, ritenuto che dal
sistema concernente i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni
quale risulta dall'art. 134 della Costituzione si deve necessariamente
dedurre che il contraddittorio è strettamente limitato ai soggetti
legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, ha dichiarato
inammissibile l'intervento di Licia Fascioli.
Dopo di che, le difese della Regione e dello Stato hanno confermato
oralmente le tesi rispettivamente sostenute e le relative conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con i due ricorsi del Presidente della
Regione Emilia-Romagna hanno, per una parte, identico oggetto ed
involgono la risoluzione della stessa questione, concernente la
spettanza del potere di nominare un commissario ad acta per
l'esecuzione del giudicato, allorché il Consiglio di Stato,
pronunciandosi in sede di giudizio di ottemperanza a norma dell'art.
27, n. 4, del testo unico r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, non disponga
direttamente sostituendo la propria decisione al provvedimento cui la
Pubblica amministrazione sia tenuta in forza del giudicato.
I giudizi, congiuntamente discussi alla pubblica udienza, vanno
pertanto decisi con unica sentenza.
2. - Come riferito in narrativa, con il primo ricorso la Regione
solleva conflitto di attribuzione per l'invasione della propria sfera
di competenza costituzionale, che sarebbe stata determinata dal decreto
23 novembre 1974, con il quale il Prefetto di Forlì, in esecuzione
della decisione emessa dal Consiglio di Stato, Sezione V, il 27 marzo
1974, ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del testo unico citato, ha
nominato un commissario, per provvedere, in luogo e vece
dell'amministrazione del Comune di Riccione, inadempiente rispetto al
giudicato amministrativo, sul rilascio di una licenza edilizia. Va
ricordato che la menzionata decisione venne pronunciata anche nei
confronti dello stesso Prefetto, essendosi questi in un primo tempo
rifiutato, adducendo la propria incompetenza, di procedere alla nomina
del commissario, già prescrittagli dalla precedente decisione del 26
aprile 1972, n. 767, anch'essa adottata a conclusione di un giudizio di
ottemperanza anteriormente promosso contro il Comune di Riccione.
La difesa dello Stato eccepisce pregiudizialmente
l'inammissibilità del conflitto, per essere l'atto del Prefetto mera
esecuzione della decisione giurisdizionale, la quale, a sua volta,
essendosi pronunciata ex professo sul punto della competenza, di cui
era controversia nel secondo dei giudizi di ottemperanza poc'anzi
rammentati, potrebbe semmai essere incorsa in un errore in judicando,
ma non per questo sarebbe configurabile quale atto idoneo a dar luogo a
conflitto di attribuzione.
3. - L'eccezione è fondata, con le precisazioni ed entro i limiti
di cui subito appresso.
Certo, anzitutto, che il provvedimento con il quale l'autorità
amministrativa nomina un commissario ad acta in esecuzione dell'ordine
ad essa rivolto da una decisione del giudice amministrativo costituisce
un atto dovuto e strettamente vincolato (salvo che quanto alla scelta
della persona da nominare) ed è perciò alla decisione che così abbia
disposto che deve farsi risalire l'asserita invasione della sfera di
competenza regionale. D'altro canto, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 66 del
1964, nulla vieta che un conflitto di attribuzione tragga origine da un
atto giurisdizionale o da atti comunque inerenti all'esercizio di
funzioni giurisdizionali, che si assumano invasivi di competenze
costituzionalmente garantite alle Regioni. Né varrebbe invocare, come
fa la difesa dello Stato, il "precedente" rappresentato dalla sentenza
n. 289 del 1974, che aveva riferimento ad un caso di specie diverso da
quello in oggetto, nel quale ultimo è proprio il contenuto della
pronuncia del Consiglio di Stato che si risolverebbe, secondo la
prospettazione del ricorso, nel negare una competenza che la Regione
ritiene di sua spettanza a norma dell'art. 130 Cost. e dell'art. 59
della legge n. 62 del 10 febbraio 1953.
Nel caso oggi sottoposto all'esame della Corte, la negazione della
competenza regionale e l'opposta affermazione della discrezionalità
del Consiglio di Stato nella nomina del commissario si rinvengono,
anzi, già nella prima decisione, del 26 aprile 1972, alla quale il
Prefetto, come rammentato, non aveva ritenuto di prestare esecuzione;
per essere poi ribadite nella successiva decisione del 1974, che ha
respinto motivatamente l'eccezione di incompetenza sollevata dal
Prefetto medesimo. Di guisa che, in linea di principio, è quella più
antica pronuncia (della quale, peraltro, non risulta, ai fini della
decorrenza del termine per ricorrere, in quale momento il Presidente
della Regione abbia avuto conoscenza) che avrebbe determinato
l'asserita invasione della competenza della Regione.
Sta di fatto, comunque, che nemmeno la decisione successiva è
stata impugnata, poiché il ricorso, pur criticandone e contestandone
la motivazione, fa esclusivo riferimento, così nelle premesse come
nelle conclusioni, al decreto del Prefetto, del quale soltanto si
chiede l'annullamento, conseguenziale alla richiesta declaratoria di
incompetenza dello stesso. Ora, l'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n.
87, prescrive che il ricorso debba "specificare l'atto dal quale
sarebbe stata invasa la sfera di competenza" e del quale questa Corte,
ove lo riconosca viziato da incompetenza, deve, a norma del precedente
art. 38, disporre l'annullamento.
E nel ricorso, l'atto invasivo, del quale perciò si chiede
l'annullamento, viene unicamente individuato, come si è detto, nel
decreto del Prefetto, e non nell'una o nell'altra delle decisioni
emesse dal Consiglio di Stato, che a quello facevano obbligo di
procedere alla nomina del commissario.
Il primo ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
4. - Il secondo ricorso denuncia, invece, quali atti invasivi della
competenza regionale, tanto, ed in primo luogo, la decisione del
Consiglio di Stato 4 dicembre 1974, con la quale si demandava al
Ministro per i lavori pubblici di nominare un commissario, per
provvedere, in luogo e vece dell'amministrazione del Comune di
Riccione, sul rilascio di una licenza edilizia, quanto, in linea
accessoria e conseguenziale, il decreto 24 giugno 1975, con il quale il
Ministro aveva proceduto alla nomina; e di entrambi gli atti si chiede
l'annullamento.
Anche in questo giudizio, la difesa dello Stato ha opposto una
(diversa) eccezione pregiudiziale di inammissibilità, per tardività
del ricorso avverso la decisione del Consiglio di Stato. Ma
l'eccezione, sulla quale d'altronde la stessa Avvocatura dello Stato,
nella discussione orale, ha dichiarato di non insistere, dev'essere
disattesa, perché non sorretta da elementi di prova né suffragata da
argomento alcuno.
5. - Nel merito, il dissenso tra le parti non verte sulla
competenza della Regione, e per essa del comitato di controllo sugli
enti locali, ad esercitare il cosiddetto controllo sostitutivo in
ordine agli atti di questi ultimi; né, d'altro canto, sul potere del
Consiglio di Stato (ed ora dei tribunali amministrativi regionali) di
sostituirsi alle amministrazioni inadempienti nei confronti di un
giudicato, per realizzarne concretamente l'esecuzione, assicurando ai
soggetti interessati il conseguimento effettivo delle utilità da
quello ad essi derivanti.
Il punto in controversia è soltanto se, allorché il giudice
amministrativo, adito in sede di giudizio di ottemperanza, ritenendo di
non potersi sostituire direttamente all'amministrazione, disponga la
nomina di un commissario per porre in essere le attività necessarie
allo scopo di adeguare la situazione di fatto alla situazione di
diritto quale risultante dal giudicato, debba farne obbligo al comitato
regionale di controllo, come assume la Regione, ovvero possa rivolgersi
ad altro organo amministrativo che reputi idoneo, come sostiene per
contro la difesa dello Stato. Ad accogliere la prima alternativa,
facendone applicazione alla specie, la decisione del Consiglio di
Stato, che demandava al Ministro dei lavori pubblici, anziché al
comitato regionale di controllo, la nomina del commissario al Comune di
Riccione (da scegliere tra i funzionari del Provveditorato alle opere
pubbliche di Bologna), avrebbe invaso una competenza costituzionalmente
spettante alla Regione, così come, per l'appunto, si afferma nel
ricorso.
Ma, a ben guardare, la tesi della Regione muove da un equivoco
circa la natura ed il fondamento dell'attività svolta dal giudice
amministrativo nell'ipotesi considerata. Giacché il giudice
amministrativo, sia che sostituisca la propria decisione all'omesso
provvedimento della pubblica amministrazione, che vi era tenuta in
forza del giudicato formatosi nei suoi confronti, come più spesso
suole accadere quando si tratti di atto vincolato; sia che ingiunga
alla amministrazione medesima di provvedere essa stessa, entro un
termine all'uopo prefissatole e con le modalità specificate in
sentenza; sia infine che disponga la nomina di un commissario per
l'ipotesi che il termine abbia a decorrere infruttuosamente, esplica
sempre attività di carattere giurisdizionale ("decide pronunciando
anche in merito", come si esprime l'art. 27, comma primo, del citato
testo unico del 1924, riferendosi testualmente al Consiglio di Stato
"in sede giurisdizionale"). Né fa differenza, sotto questo aspetto,
quanto all'ipotesi ora da ultimo prospettata, che la nomina del
commissario sia operata dal giudice amministrativo direttamente, ovvero
attraverso l'interposizione di un organo amministrativo (come nella
specie che forma oggetto del presente giudizio), poiché in tal caso a
quest'ultimo viene semplicemente demandata la scelta della persona, e
non già conferito il potere di agire in via sostitutiva per mezzo di
un "suo" commissario, come si verifica invece quando sia l'organo di
controllo, di propria iniziativa, ad inviare un commissario ad acta
presso amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.
Procedendo, pertanto, direttamente o indirettamente, alla nomina di
un commissario, il giudice amministrativo non si surroga all'organo di
controllo, ma pone in essere un'attività qualitativamente diversa da
quella che quest'ultimo avrebbe istituzionalmente il potere-dovere di
esplicare nell'ipotesi di omissione da parte degli enti locali di atti
obbligatori per legge, tra i quali rientrano bensì, ma senza esaurirne
la specie, quelli da adottare per conformarsi ad un giudicato:
potere-dovere che, comunque, preesiste alla pronuncia emessa nel
giudizio di ottemperanza ed è da questa indipendente. Ed a sua volta,
l'attività del commissario, pur essendo, praticamente, la medesima che
avrebbe dovuto essere prestata dall'amministrazione, o in ipotesi da un
commissario ad acta inviato dall'organo di controllo, ne differisce
tuttavia giuridicamente, perché si fonda sull'ordine contenuto nella
decisione del giudice amministrativo, alla quale è legata da uno
stretto nesso di strumentalità.
Discende da quanto premesso che al giudice amministrativo non
sarebbe possibile disconoscere, nell'esercizio dei poteri
giurisdizionali attribuitigli dall'art. 27, n. 4, del testo unico n.
1054 del 1924, una prudente discrezionalità, sia nel determinarsi per
l'uno o per l'altro mezzo di esecuzione del giudicato, sia nella scelta
(eventuale) del commissario ovvero dell'organo al quale demandarla:
che, potrà essere come non essere, secondo le circostanze, l'organo di
controllo, senza che, in questa seconda ipotesi, sia configurabile una
lesione di competenze regionali, svolgentisi su piani diversi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto con
il ricorso, notificato il 21 gennaio 1975, del Presidente della Regione
Emilia- Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
avverso il decreto del Prefetto di Forlì del 23 novembre 1974;
b) dichiara che spetta al Consiglio di Stato il potere di
prescrivere al Ministro dei lavori pubblici la nomina di un commissario
ad acta, da scegliere tra i funzionari del Provveditorato alle opere
pubbliche di Bologna, per provvedere in sostituzione
dell'amministrazione comunale di Riccione alla esecuzione del
giudicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte