Sentenza n. 75/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1979 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.l. 7/1970
- art. 8legge 317/1967
- art. 9legge 317/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.l. 3
febbraio 1970, n. 7, in relaz. agli artt. 8 e 9 legge 3 maggio 1967,
n. 317 promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1973 dal pretore
di Petilia Policastro, nel procedimento civile vertente tra Talarico
Simone e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catanzaro, iscritta
al n. 495 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri nonché l'atto di costituzione del Ministero del lavoro;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni per
il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero del
lavoro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento di opposizione ad ordinanza 5 aprile
1973 dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Catanzaro, concernente
il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa a sensi del
d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito con legge 11 marzo 1970, n. 83),
il pretore di Petilia Policastro con ordinanza 17 dicembre 1973,
accogliendo un'istanza dell'opponente Talarico Simone, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del citato art. 20 del d.l.
n. 7/1970, per ritenuto contrasto con gli artt. 102, 113 e 24, secondo
comma, della Costituzione.
Il d.l. n. 70/1970 ("norme in materia di collocamento e
accertamento dei lavoratori agricoli") all'art. 20 prevede le sanzioni
per la violazione delle disposizioni in esso contenute; i primi tre
commi prevedono sanzioni penali (ammenda), gli altri una sanzione
pecuniaria amministrativa. Nella specie, viene in questione il quarto
comma, in base al quale "I datori di lavoro che non assumono i
lavoratori per il tramite della sezione dell'Ufficio del lavoro sono
assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto".
Il pretore prende le mosse dalla sentenza n. 32/1970 della Corte
costituzionale, e riconosce la legittimità di principio di leggi di
depenalizzazione e di un conseguente procedimento del tipo di quello
introdotto dalla legge n. 317/67. Rileva tuttavia che, nella specie, è
questione di una violazione che, fino al d.l. n. 7/70, era punita come
contravvenzione dalla legge 21 aprile 1949, n. 264 (artt. 13 e 27) e
successivamente, a suo giudizio, è tornata ad essere punita come
contravvenzione dall'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(statuto dei lavoratori). Rileva, inoltre, che il d.l. n. 7/70, a
differenza della legge n. 317/67, non reca alcuna dichiarazione
espressa sulla depenalizzazione di violazioni in esso contemplate. Da
ciò la conclusione "che il legislatore, nell'assoggettare a sanzione
amministrativa una violazione di legge già esistente nel nostro
ordinamento e per tradizione considerata sempre quale illocito penale
stabilendo per essa la procedura di cui agli artt. 8 e 9 sopra citati e
senza espressamente dichiararne la depenalizzazione, abbia violato
quanto disposto dagli articoli 102, 113, 24 della Costituzione,
trasferendo ad un organo amministrativo il potere di giudicare e
punire una violazione di legge che non poteva, senza idoneo
provvedimento legislativo, essere sottratta al giudice penale
ordinario, con conseguente soppressione del diritto alla difesa,
garantito e disciplinato dalle norme del processo penale".
L'ordinanza di rimessione è stata emessa in data 17 dicembre 1973;
il fascicolo di causa è pervenuto alla Corte costituzionale
incompleto, il 26 maggio 1975, ed ha potuto essere registrato soltanto
in data 29 ottobre 1975.
Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale è intervenuta
l'Avvocatura di Stato sostenendo l'erroneità del surriportato
ragionamento del giudice a quo. "Non vi è dubbio infatti - argomenta
l'Avvocatura di Stato - che l'idoneo provvedimento legislativo esiste
ed è costituito appunto dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83. In tale provvedimento
legislativo non era certamente necessaria una espressa dichiarazione
circa la intenzione del legislatore di "depenalizzare" un illecito,
degradandolo a sanzione amministrativa, risultando ciò chiaramente
dalla qualificazione di "sanzione amministrativa" che, nell'art. 20 del
d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, viene data alla sanzione comminata per
l'illecito previsto". Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Petilia Policastro dubita della legittimità
costituzionale "dell'art. 20 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, in relazione
agli artt. 8 e 9 legge 3 maggio 1967, n. 317, sotto il profilo della
violazione degli artt. 102, 113, 24 della Costituzione".
Il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 è stato convertito con legge 11
marzo 1970, n. 83, portante modifiche, non rilevanti ai fini del
presente giudizio incidentale, anche agli artt. 10 e 20. La
disposizione in esame è, dunque, quella dell'art. 20, quarto comma,
del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, nel testo risultante per effetto della
modificazione introdotta con la succitata legge di conversione.
Il giudice a quo muove dal riconoscimento che "non esistendo
distinzione qualitativa tra illecito amministrativo ed illecito penale
contravvenzionale, la qualificazione di un fatto e la sua
trasposizione dall'una all'altra categoria dipende esclusivamente dalla
discrezionale valutazione del legislatore". Ciò non ostante egli
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma,
del d.l. n. 7 del 1970, perché con esso il legislatore ha trasformato
in illecito amministrativo una fattispecie in precedenza disciplinata
quale illecito penale "senza espressamente dichiararne la
depenalizzazione". Risulterebbero perciò violati, sempre secondo il
giudice a quo, gli artt. 102, 113, 24 della Costituzione, perché
sarebbe stato trasferito "ad un organo amministrativo il potere di
giudicare e punire una violazione di legge che non poteva, senza
idoneo provvedimento legislativo, essere sottratta al giudice penale
ordinario, con conseguente soppressione del diritto alla difesa,
garantito e disciplinato dalle norme del processo penale".
2. - La semplice enunciazione delle argomentazioni addotte dal
giudice a quo dimostra la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità da lui sollevata. Appare perciò superflua ogni
ulteriore motivazione che potrebbe soltanto richiamare principi e
concetti elementari a cominciare da quello per cui una legge (o atto
avente forza di legge) è il provvedimento legislativo pienamente
idoneo a produrre gli effetti risultanti dal testo normativo,
inequivocabilmente voluti dal legislatore ordinario, nei limiti della
propria indiscutibile e indiscussa competenza.
E poiché questo è il pretesto del quale il pretore di Petilia
Policastro si avvale per riproporre motivi di incostituzionalità, con
riguardo agli artt. 8 e 9 della legge n. 317 del 1967, già dichiarati
non fondati da questa Corte con la sentenza n. 32 del 1970 - che il
giudice a quo mostra di conoscere, ma di voler disattendere - la
questione va dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, in relazione
agli artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, sotto il profilo
della violazione degli artt. 102, 113 e 24 Cost. sollevata dal pretore
di Petilia Policastro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'll luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte