Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 890/1982

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti

giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 21.3.1988 dal Pretore

di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Fattarina Riego e

Pupilella Pasquale ed altra, iscritta al n. 439 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima Serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Morbegno, nel procedimento civile

instaurato da Fattarina Diego contro Pupilella Pasquale ed altro,

dovendosi pronunciare sulla contumacia dei convenuti, ai quali la

citazione era stata notificata a mezzo del servizio postale mediante

consegna al portiere dello stabile ove risiedono, ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Costituzione, dell'art. 7 della legge 20 novembre

1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni

a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),

nella parte in cui non prevede l'invio, da parte dell'ufficiale

giudiziario che si sia avvalso del servizio postale per la

notificazione, di raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta

notificazione mediante consegna di copia al portiere, come invece

dispone l'art. 139, quarto comma, codice procedura civile;

che, ad avviso del giudice a quo, la lesione dell'art. 3

Costituzione deriverebbe dall'ingiustificata disparità di

trattamento del destinatario, in senso a lui pregiudizievole, qualora

la notificazione tramite consegna di copia al portiere venga eseguita

ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, in relazione

all'art. 149 codice procedura civile, anziché secondo l'art. 139

codice procedura civile; sarebbe altresì violato l'art. 24

Costituzione, in quanto il congegno della notificazione, ai sensi del

citato art. 7, non sembra in grado di garantire a sufficienza la

conoscibilità dell'atto all'interessato, con conseguente lesione del

suo diritto di difesa;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

la manifesta inammissibilità della questione alla stregua di quanto

deciso da questa Corte con le ordinanze nn. 429 e 899 del 1988;

Considerato che l'ordinanza prospetta congiuntamente la lesione

degli artt. 3 e 24 Costituzione, in quanto fa discendere la

violazione del diritto di difesa dalla asseritamente ingiustificata

diversità delle modalità di notificazione previste dalle

disposizioni sopra menzionate;

che il diritto di difesa del destinatario della notificazione di

atti giudiziari è da ritenere adeguatamente garantito sempreché

l'atto pervenga nella sfera di disponibilità, e quindi di

conoscibilità, del destinatario medesimo, non occorrendo

l'acquisizione effettiva dell'atto, e quindi la sua reale conoscenza,

dovendosi aver riguardo anche alle contrapposte esigenze del

notificante (cfr. sent. n. 213/1975);

che il giudice a quo ritiene inidonea la notificazione a mezzo

posta -- nell'ipotesi in cui avvenga mediante consegna dell'atto al

portiere dello stabile ex art. 7, commi 3 e 4, della legge n. 890 del

1982 - a garantire a sufficienza al destinatario la conoscibilità

dell'atto, a causa della mancata previsione, a suo avviso

ingiustificata, dell'ulteriore formalità (rispetto alla

sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e del registro di consegna

da parte del portiere) dell'invio al destinatario, a cura

dell'ufficiale giudiziario, di un avviso dell'avvenuta notificazione

a mani del portiere mediante lettera raccomandata, come è previsto,

nell'ipotesi analoga, dall'art. 139, comma 4, codice procedura

civile, qualora la notificazione sia compiuta personalmente

dall'ufficiale giudiziario;

che, peraltro, nell'ipotesi considerata, la consegna del piego

al portiere (art. 7, comma 3) - il quale sottoscrive, nella sua

qualità, l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna (art. 7,

comma 4), così assumendo l'incarico della consegna al destinatario e

la correlativa responsabilità - determina l'ingresso dell'atto nella

sfera di disponibilità del destinatario, e fornisce sufficienti

garanzie sulla successiva effettività della consegna, senza che a

tal fine sia necessario il successivo invio della raccomandata al

destinatario, invio peraltro non richiesto dall'art. 139, comma

quarto, c.p.c. ai fini del perfezionamento della notificazione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione,

dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di

atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari), sollevata dal Pretore di Morbegno

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte