Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 38legge 482/1985
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa

il 14 gennaio 1993 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da

Mazzarolo Augusto contro l'Intendenza di Finanza di Venezia, iscritta

al n. 654 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che - nel corso del giudizio d'appello avente ad oggetto

la pretesa di Mazzarolo Augusto al rimborso dell'imposta pagata a

titolo di IRPEF sull'indennità di fine rapporto erogatagli

dall'INADEL il 5 febbraio 1982, pretesa contrastata dall'Intendenza

di finanza che deduceva, tra l'altro, la decadenza del diritto a

rimborso ( ex art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602/73) per tardività

della relativa domanda - la Commissione tributaria di secondo grado

di Venezia ha sollevato (con ordinanza del 14 gennaio 1993) questione

incidentale di legittimità costituzionale, con riferimento all'art.

3 Cost., dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per

violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto

riserva ai dipendenti non solo di imprese private, ma anche di enti

pubblici diversi dalle Amministrazioni statali, un trattamento

irragionevolmente diverso da quello dei dipendenti statali atteso

che, mentre questi ultimi hanno dieci anni di tempo per chiedere il

rimborso delle imposte ritenute sui loro emolumenti e indennità ( ex

art. 37 d.P.R. n. 602/73), i primi hanno soltanto diciotto mesi ( ex

art. 38 d.P.R. n. 602/73);

che - rileva ancora la Commissione tributaria rimettente -

ancorché la legge 26 settembre 1985 n. 482, nel modificare il

trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto, abbia

stabilito, fra l'altro, l'applicabilità delle nuove disposizioni nei

giudizi "ritualmente promossi e pendenti" alla data della sua entrata

in vigore, in realtà occorre (perché ci sia la pendenza di un

giudizio "ritualmente" promosso) che la pretesa di rimborso sia stata

tempestivamente fatta valere, sicché la sua tempestività condiziona

l'applicabilità della nuova (più favorevole) normativa; che è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità e

tributaria la nuova normativa della tassazione dell'indennità di

fine rapporto si applica a tutti i giudizi pendenti senza che sia di

ostacolo l'eventuale decadenza per inosservanza del termine di

diciotto mesi di cui all'art. 38 d.p.r. n. 602/73 ove si tratti di

indennità percepite a partire dal 1 gennaio 1980, le quali "in ogni

caso" - come prescrive l'art. 5 legge n. 482/85 cit., così

introducendo una disposizione che è speciale e, in particolare,

derogatoria anche dell'art. 38 cit. (così come già questa stessa

Corte ha rilevato: v. ord. n. 145 del 1990) - devono essere

riliquidate secondo i nuovi criteri (più favorevoli per il

contribuente) di calcolo dell'imposta;

che nella specie l'oggetto della controversia tributaria

riguarda proprio la riliquidazione di un'indennità percepita dopo la

data suddetta;

che pertanto, non trovando applicazione la norma censurata in

ragione del diritto vivente come risultante dalla citata

giurisprudenza, la questione di costituzionalità è priva

dell'indefettibile requisito della rilevanza e quindi è

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29

settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1994:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte