Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1995

Altra decisione · depositata il 01/03/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, numero 11,

della legge 9 ottobre 1971, n. 821 (recte: n. 825) (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria),

dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 46

dello stesso d.P.R. n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza

emessa il 28 gennaio 1994 dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte dirette di

Chioggia contro Bregolin Raffaella ed altri iscritta al n. 585 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1994 (r.o. n.

585/1994), la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia -

nella controversia fra Bregolin Raffaella ed altri e

l'Amministrazione delle finanze - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale:

a) degli artt. 10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n.

821 (recte: 9 ottobre 1971, n. 825) e 47 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 della

Costituzione, "nella parte in cui non viene fatta distinzione alcuna,

quanto alla sanzione, tra l'ipotesi di omessa presentazione della

dichiarazione del sostituto d'imposta e quella di dichiarazione

regolarmente presentata e non sottoscritta";

b) dell'art. 46 del menzionato d.P.R. nella parte in cui

prevede, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "trattamenti

sanzionatori diversificati per il sostituto d'imposta rispetto ad

altre categorie di contribuenti per la identica irregolarità

formale";

che, nel giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, nell'atto d'intervento, ha chiesto che vengano dichiarate

inammissibili le questioni relative all'art. 10, numero 11, della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 e all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, ed infondata la questione relativa all'art. 47, mentre,

nella memoria successivamente depositata, ha concluso per la

restituzione degli atti al giudice a quo, per nuovo esame della

rilevanza delle questioni stesse, alla luce della sopravvenuta legge

27 luglio 1994, n. 473, di conversione del d.-l. 31 maggio 1994, n.

330;

Considerato che, nella controversia pendente innanzi al giudice a

quo, nella quale si discute delle sanzioni irrogabili al sostituto di

imposta che abbia presentato, per l'anno 1982, dichiarazione non

sottoscritta, occorre aver riguardo all'art. 8, terzo comma, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la sottoscrizione "a

pena di nullità";

che, peraltro, l'art. 1, comma 9-quater del d.-l. 31 maggio 1994,

n. 330, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1994, n.

473, ha disposto, ad integrazione del predetto terzo comma dell'art.

8 del d.P.R. n. 600/1973, che "la nullità può essere sanata se il

contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal

ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio territorialmente

competente";

che, in relazione alla intervenuta modifica legislativa della

disposizione sopra menzionata, gli atti vanno restituiti al giudice a

quo, al quale spetta valutare l'eventuale incidenza della modifica

stessa sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il

profilo della perdurante rilevanza o meno della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

secondo grado di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte